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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 15238/2024 R.G. promossa da
Parte_1
con l'avv. Mauro Leanza, domicilio eletto in Milano, corso Venezia n. 24,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
con l'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: CP_1
“in via preliminare ● sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 368
2024 00175209 76 000 del 09.11.2024, notificato ad istanza dell' in data CP_1
21.11.2024, sussistendone i presupposti di Legge;
nel merito ● per tutti i motivi esposti in narrativa, annullare e/o dichiarare inefficace nei confronti
dell'opponente l'avviso di addebito n. 368 2024 00175209 76 000 del 09.11.2024,
notificato ad istanza dell' in data 21.11.2024; ● dichiarare per l'effetto CP_1
infondato il diritto dell di procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_1
dell'opponente per ottenere il pagamento complessivo dell'importo di € 4.174,89,
relativo al suddetto avviso di addebito;
● in subordine, accertare e dichiarare il
minor credito dell' che risultasse provato all'esito del presente giudizio;
CP_1
in ogni caso ● condannare l' al pagamento di spese e competenze CP_1
professionali del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
si costituiva in giudizio dando atto della fondatezza della pretesa CP_1
avversaria e documentando che l'ufficio competente aveva già provveduto a cancellare dalla Gestione Commercianti la ricorrente, sgravando interamente l'avviso qui opposto.
Può quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa di con adesione di quella attorea che ha, CP_1
tuttavia, insistito per la liquidazione delle spese.
Sul punto, pur dandosi atto della collaborativa condotta da parte di CP_1
è innegabile che la parte ricorrente sia stata costretta ad adire l'autorità
giudiziaria per la sua migliore tutela.
va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente, tenuto conto della brevità del giudizio e del valore economico dello stesso. Con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, CP_1
liquidate in euro 1.500,00 per onorari oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 19/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 15238/2024 R.G. promossa da
Parte_1
con l'avv. Mauro Leanza, domicilio eletto in Milano, corso Venezia n. 24,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
con l'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo che venissero accolte le seguenti domande: CP_1
“in via preliminare ● sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 368
2024 00175209 76 000 del 09.11.2024, notificato ad istanza dell' in data CP_1
21.11.2024, sussistendone i presupposti di Legge;
nel merito ● per tutti i motivi esposti in narrativa, annullare e/o dichiarare inefficace nei confronti
dell'opponente l'avviso di addebito n. 368 2024 00175209 76 000 del 09.11.2024,
notificato ad istanza dell' in data 21.11.2024; ● dichiarare per l'effetto CP_1
infondato il diritto dell di procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_1
dell'opponente per ottenere il pagamento complessivo dell'importo di € 4.174,89,
relativo al suddetto avviso di addebito;
● in subordine, accertare e dichiarare il
minor credito dell' che risultasse provato all'esito del presente giudizio;
CP_1
in ogni caso ● condannare l' al pagamento di spese e competenze CP_1
professionali del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
si costituiva in giudizio dando atto della fondatezza della pretesa CP_1
avversaria e documentando che l'ufficio competente aveva già provveduto a cancellare dalla Gestione Commercianti la ricorrente, sgravando interamente l'avviso qui opposto.
Può quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa di con adesione di quella attorea che ha, CP_1
tuttavia, insistito per la liquidazione delle spese.
Sul punto, pur dandosi atto della collaborativa condotta da parte di CP_1
è innegabile che la parte ricorrente sia stata costretta ad adire l'autorità
giudiziaria per la sua migliore tutela.
va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente, tenuto conto della brevità del giudizio e del valore economico dello stesso. Con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, CP_1
liquidate in euro 1.500,00 per onorari oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 19/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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