Ordinanza cautelare 14 maggio 2020
Ordinanza collegiale 30 marzo 2021
Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01007/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2020, proposto da
NI IR UC, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco De Rinaldis, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Erchie, via Sabotino, n. 9;
contro
Comune di Erchie, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza di demolizione n. 17 dell’11 febbraio 2020, emessa dal Responsabile del Settore “ Urbanistica ” del Comune di Erchie, notificata in data 15 febbraio 2020;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- l’ordinanza di demolizione n. 17 dell’11 febbraio 2020, notificata in data 15 febbraio 2020, a firma del Responsabile del Settore “ Urbanistica ” del Comune di Erchie, con cui le è stato ingiunto, “ in qualità di proprietaria dell’immobile e responsabile della costruzione delle opere abusive ”, la demolizione delle opere edilizie abusive ivi indicate;
- tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere - Errore di presupposizione in fatto - Difetto di istruttoria;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 380/2001 - Eccesso di potere - Ingiustizia manifesta.
1.1 - Non si è costituito in giudizio il Comune di Erchie.
1.2 - Con ordinanza 14 maggio 2020, n. 356, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente.
1.3 - Con ordinanza 30 marzo 2021, n. 478, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Erchie, segnatamente:
“- una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale, che illustri, in particolare, specificamente l’esatta consistenza della parte originaria del manufatto edilizio in questione (in uno ai relativi titoli edilizi ovvero indicazione della relativa epoca di realizzazione), dell’ampliamento e del manufatto complessivamente considerato;
- copia autentica della pertinente documentazione ”.
1.4 - Il Comune di Erchie ha adempiuto ai disposti incombenti istruttori con deposito agli atti di causa del 22 aprile 2021.
1.5 - Parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
1.6 - All’udienza pubblica del 14 dicembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito illustrati.
3. - La ricorrente espone in fatto che:
<< Con atto pubblico per notaio Vincenzo Loiacono del 27 giugno 1984, (trascrizione vendita n. 221805/1485 rep.) la ricorrente acquistava ” dal Sig. De ZO AN, “ in comunione dei beni con il coniuge De ZO PP …. il fabbricato alla via Giardinetto II, che adibivano a casa coniugale, riportato in catasto al foglio 11 particella 778, successivamente soppressa con la costituzione della particella 779 sub 5 A/3 (doc. 1 -2).
In data 24.8.1992, decedeva il coniuge De ZO PP …
E' accaduto che in data 3.9.2019, la ricorrente presentava una CILA, prot. n. 10298 …, per l’esecuzione di un intervento di coibentazione del lastricato solare della predetta abitazione familiare al fine di adeguare l’immobile alle esigenze abitative di comfort e d’isolamento termico….
….In tale contesto, l’UTC effettuava una verifica sulla regolarità urbanistica, constatando serie difficoltà d’accesso agli archivi comunali per reperire il fascicolo della licenza edilizia n. 28 rilasciata dal Sindaco nel lontano aprile 1968, per cui si determinava a valutare le dimensioni del corpo di fabbrica sulla base di una foto aerea, di cui attribuiva la provenienza all’IGM (istituto geografico militare), con il risultato di desumere, ictu oculi, una serie di irregolarità urbanistiche del fabbricato…
Pertanto, l’UTC ordinava la sospensione dei lavori e successivamente la demolizione “delle opere abusive di che trattasi ed il ripristino dello stato originario dei luoghi entro il termine perentorio di giorni 90”.
Vi è che, l’ordinanza di demolizione è stata adottata, nonostante l’istanza di accesso della ricorrente, presentata via pec all’UTC in data 24.1.2020, per acquisire copia del fascicolo relativo alla licenza edilizia n. 28 del 16.4.1968…..
Infatti, detta istanza d’accesso è stata liquidata con nota n. protocollo 3272 del 5.3.2020 che sostanzialmente evidenzia le difficoltà di reperire la citata pratica edilizia per “difficoltà scaturite presumibilmente dai vari spostamenti che l’archivio comunale ha subito nel corso dei decenni” ….
In tale contesto, la ricorrente, che si è ritrovata in difficoltà indicibili per la perdita improvvisa del giovane marito nell’anno 1992, con tre figli, (di cui uno come detto deceduto nel 2011), non si ritrova la copia della licenza edilizia del fabbricato, seppur ha recuperato, oltre all’atto notarile di acquisto del fabbricato (per notaio Vincenzo Loiacono del 27.6.1984), l’estratto di mappa del nuovo catasto edilizio urbano datato 5.3.1984 …, il certificato del Sindaco del Comune di Erchie del 25.7.1984 e l'estratto del verbale n. 3 della C.E.C del 26.3.1968 (doc. 8 -9) >>.
3.1 - In diritto, deduce, in particolare, che << risulta del tutto evidente che sussista un rilevante difetto di istruttoria e di motivazione, in considerazione che si è inteso “saltare” la doverosa ricerca della citata licenza edilizia negli archivi comunali, con “l’uso improprio” di documentazione fotografica aerea di incerta provenienza, giungendo ad ignorare l’esistenza stessa del titolo edilizio (licenza edilizia n. 28 del 16.4.1968) attestato dal certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di Erchie, …, in data 25.7.1984, e ad affermare addirittura che “non sono stati riscontrati titoli edilizi per il corpo di fabbrica in ampliamento a quello esistente”>>; nel mentre <<basti esaminare l’atto notarile d’acquisto, il verbale n. 3 della Commissione Edilizia Comunale del 26.3.1968 e l’estratto di mappa catastale a firma dell’Ing. AN Pescatore prot. 17/84 del 5.3.1984 per desumere precisi elementi probanti che l’ampliamento, e le altre opere minori in questione, sono sostenute da idoneo titolo edilizio. Sul punto dell’ampliamento, appunto, non può essere ignorata la circostanza che nell’atto notarile di acquisto del 27.6.1984 all’art. 5 si descrive (con la sintesi dell’epoca) che il fabbricato si presentava con “.... superficie coperta di circa metri quadrati 136”, perfettamente coincidente con la metratura della copertura ritenuta abusiva dall’UTC >>.
Con memoria difensiva del 18 dicembre 2020, parte ricorrente evidenzia, altresì, che, << in data 11.11.2020, … inviava una nuova richiesta a mezzo pec all’UTC del comune di Erchie, prot. 13287 del 13.11.2020, ancora una volta, per sollecitare il rinvenimento del fascicolo relativo alla licenza edilizia n. 28 del 16.4.1968 e del verbale della commissione edilizia n. 3 del 26.3.1968. Da parte sua, con nota di riscontro prot. 14034 del 30.11.2020, l’ufficio urbanistico del comune, scriveva che: “in relazione all’istanza di accesso agli atti acquisita dal Comune con prot. n. 13287 del 13 novembre u.s., si comunica quanto già comunicato con precedente nota da parte di questo Ufficio avente prot. n. 3272 del 5.3.2020. Le ulteriori ricerche effettuate presso l’archivio storico di questo Ente non hanno portato al reperimento della pratica edilizia n. 28 del 25.3.1968”. Purtuttavia, in calce alla nota, veniva allegata la copia fotostatica del verbale commissione edilizia n. 3 del 26.3.1968 >>.
4. - Ciò posto, fondata e assorbente (e tanto dispensa il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze proposte) è la censura con cui la ricorrente deduce, essenzialmente, la carenza istruttoria e motivazionale.
5. - È opportuno premettere:
- che l’impugnata ordinanza di demolizione n. 17/2020 ha ad oggetto i manufatti di cui alla relazione di sopralluogo prot. n. 14646 del 10 dicembre 2019, “ presso l’immobile identificato al Catasto al Foglio 11, P.lla 779, sub 5, cat. A/3, di proprietà di ZO PP …defunto il.. , e della Sig.ra CO IR UC …con cui si accertava la realizzazione, in difetto di Permesso di Costruire o altro titolo edilizio, delle seguenti opere edilizie:
- Rifacimento del solaio della parte di fabbricato esistente, prospiciente la Via Giardinetto II, riscontrato dalla IGM del 1972;
- Il corpo di fabbrica, in ampliamento a quello esistente, per il quale non sono stati riscontrati titoli edilizi agli atti di Ufficio, è pari a circa 136 mq e sviluppa un volume di circa 464 mc, ed è così costituito:
- Al piano terra e in adiacenza al fabbricato esistente come si evince dalla IGM del 1972, sono presenti: un ambiente disimpegno, un locale pranzo, un vano cucina, un vano bagno, un piccolo ambiente che, sebbene sulla planimetria catastale sia indicato come pozzo-luce, al momento del sopralluogo risultava coperto con solaio latero-cementizio e, nella zona nord-est del lotto, un ripostiglio, che di fatto risulta essere un vano bagno.
- Nella zona retrostante il fabbricato, insiste una veranda, prospiciente l’ortale, dal quale con scala in cemento armato allo stato rustico, si accede sui lastrici solari e nel piccolo vano ripostiglio, con altezza di circa 2,55 m, ricavato sul bagno a nord est del lotto.
- Nell’ortale esiste altresì una scala che conduce ad un vano cantina posto nel piano interrato avente un’altezza interna di circa mt 1,77 e prosegue tramite un corridoio verso la zona ovest su via Giardinetto II al fine dell’areazione ”;
5.1 - Orbene, osserva il Collegio che risulta depositata in atti da parte ricorrente la seguente documentazione:
a) copia del verbale della Commissione Edilizia Comunale del 26 marzo 1968 (prodotto anche, in copia conforme all’originale, dal Comune di Erchie in sede istruttoria), dal quale si evince che il Sig. De ZO AN (all’epoca proprietario del fabbricato poi acquistato in comunione dalla ricorrente con il coniuge De ZO PP, con atto per Notaio Vincenzo Loiacono del 27 giugno 1984 - Rep. n. 221805) avesse effettivamente presentato un progetto di ampliamento di una casa ad uso di civile abitazione, alla via Giardinetto II; domanda, questa, riportata al n. 12 del predetto verbale della Commissione Edilizia;
b) copia dell’atto notarile di acquisto del fabbricato del 27 giugno 1984, dal quale risulta:
- all’art. 5, la seguente descrizione dell’immobile:
“- a) Fabbricato per civile abitazione sito in Erchie alla via Giardinetto 2° c. 47, a piano terreno, composto di quattro vani, cucina, bagno, ingresso, corridoio e cortile retrostante per la superficie coperta di circa metri quadrati centotrentasei (136).
b) un locale interrato esteso circa metri quadrati venticinque (mq 25), al quale si accede dal cortile stesso;
….. Nel N.C.E.U. di Erchie alla partita 269 - Foglio 11 - particella 778 - Via Giardinetto 2° n. 39 - p.t. - categ. C/6/3^ - mq 66 … ed in parte non ancora riportato perché di recente costruzione: è stato denunziato all’U.T.E. di Brindisi in data 5 marzo 1984, con scheda registrata al n. 17 di prot. del Mod. 97 ” (scheda catastale in cui è riportata anche la retrostante veranda, pure oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata);
- all’art. 8, quanto ai titoli di provenienza, che detto immobile era pervenuto al venditore Sig. De ZO AN “ in parte per successione testata al suo genitore De ZO PP-OR ... testamento pubblico ricevuto dal Notaio PP Proto.... in data 2 novembre 1958, registrato in Lecce il 27 novembre 1973 al n. 10210, in copia allegato alla denunzia di successione registrata a Brindisi il 4 gennaio 1974…… e per la restante parte per costruzione su suolo edificatorio esteso circa metri quadrati centoventidue (mq. 122) da lui ” (venditore, Sig. De ZO AN) “ acquistato da potere del Comune di Erchie con atto rogato dal Segretario Capo del detto Comune in data 24 luglio 1958, rep. n. 9, registrato il quattro agosto del detto al n. 146”;
c) certificazione del 25 luglio 1984, con cui il Sindaco del Comune di Erchie ha attestato che “ sul suolo di mq 122,00 acquistato dal Comune di Erchie con atto n. 9 di rep. in data 24.7.58 ” (quello, appunto, di cui al citato art. 8 del predetto atto notarile di compravendita) “ e sul suolo limitrofo sempre di proprietà del Sig. De ZO AN… è stato costruito un immobile ad uso civile abitazione autorizzato con licenza edilizia n. 28 del 16.4.68 ” (licenza la cui esistenza ed efficacia non è oggetto di contestazione, rilasciata in data successiva al verbale della Commissione Edilizia Comunale del 26 marzo 1968), “ alla via Giardinetto II°, n. 47 ”.
5.2 - Il Comune di Erchie ha:
- anche in sede di adempimento ai disposti incombenti istruttori (relazione prot. n. 4907 del 19 aprile 2021), ribadito che “ Da ricerche di ufficio presso l’archivio storico del Comune non è stata reperita alcuna pratica edilizia, mentre nei registri storici delle Commissioni Edilizie risulta al verbale n. 3 del 26.03.1968, n. 12 di cronologico, l’approvazione del progetto presentato ed intestato a De ZO AN ” (dante causa, come detto, dei coniugi De ZO PP e CO IR), << avente ad oggetto “progetto relativo all’ampliamento di una casa ad uso di civile abitazione, alla via Giardinetto II” >>;
- sempre in sede di adempimenti istruttori, affermato che la “ Civile abitazione esistente (come da certificazione a firma del sindaco AN Sorio - e ortofoto I.G.M. del 1972) ”, la cui legittima esistenza non è contestata dal civico Ente, ha superficie coperta di mq 65 circa (corrispondente nella planimetria allegata alla relazione a tre vani, ingresso e veranda), nel mentre la “ Parte di abitazione in ampliamento della quale non è stato riscontrato alcun titolo edilizio abilitativo ” (includente disimpegno, vano pranzo, cucina, bagno, veranda, cantina e accessori indicati in detta planimetria, coincidenti con la descrizione dell’abuso edilizio di cui alla gravata ordinanza di demolizione n. 17/2020) ha superficie coperta di “ mq 96 circa (comprensiva della veranda) ”, quindi per un totale di circa mq 161; nel mentre nell’ordinanza di demolizione gravata lo stesso Comune di Erchie aveva invece rilevato che “ Il corpo di fabbrica, in ampliamento a quello esistente, per il quale non sono stati riscontrati titoli edilizi agli atti di Ufficio, è pari a circa 136 mq ”.
5.3 - Orbene, osserva il Collegio che, da quanto innanzi illustrato, si evince:
a) per un verso:
- l’oggettiva circostanza dell’esistenza di una civile abitazione della superficie complessiva di mq 136 (cfr. art. 5 del citato atto notarile di compravendita del 27 giugno 1984, laddove risulta anche la presenza sia di un locale interrato al quale si accede dal cortile, sia, in virtù del rinvio ivi disposto alla scheda U.T.E. n. 17 del 5 marzo 1984, della veranda retrostante); superficie (mq 136) coincidente peraltro esattamente con quella indicata nella gravata ordinanza di demolizione (“ Il corpo di fabbrica, in ampliamento a quello esistente, per il quale non sono stati riscontrati titoli edilizi agli atti di Ufficio, è pari a circa 136 mq ”);
- nonché la - parimenti oggettiva - descrizione della provenienza dell’intero cespite immobiliare (cfr. l’art. 8 dello stesso atto notarile di compravendita), in parte (non implausibilmente, quella originaria) per testamento pubblico del Sig. De ZO PP OR (padre del venditore Sig. De ZO AN) del 2 novembre 1958, e, in parte, per costruzione su suolo edificatorio acquistato dal Sig. De ZO AN (dal Comune di Erchie) con atto del Segretario Capo rep. n. 9 del 24 luglio 1958, e cioè lo stesso atto menzionato nell’attestazione sindacale del 25 luglio 1984, nella quale si fa poi espresso riferimento alla licenza edilizia n. 28 del 16 aprile 1968, quest’ultima successiva, come detto, al verbale della Commissione Edilizia Comunale del 26 marzo 1968 (verbale testualmente riferito - punto n. 12 - all’ampliamento di una casa ad uso civile abitazione);
b) e, per altro verso, il mancato reperimento negli archivi comunali, da parte del Comune di Erchie, della licenza edilizia n. 28 del 16 aprile 1968 e del relativo fascicolo, in uno - peraltro - alla contraddittorietà delle stesse affermazioni del civico Ente, laddove, prima, sembra quantificare l’ampliamento a piano terra in mq 136 circa (cfr. l’ordinanza di demolizione) e, poi (v. la relazione istruttoria del 19 aprile 2021), distingue tra parte legittima esistente (mq 65) e ampliamento - in tesi - non assistito da alcun titolo abilitativo (mq 96, comprensivo di veranda).
Quanto innanzi costituisce, allo stato, un idoneo e sufficiente quadro indiziario utile a ritenere il legittimo stato delle opere edilizie contestate, potendosi ammettere un temperamento secondo ragionevolezza rispetto all’effettiva esibizione da parte del privato del titolo edilizio legittimante, nel caso in cui, da un lato, l’interessato porti a sostegno della propria tesi elementi non implausibili (in specie, quelli, appunto, coerenti e plurimi, di cui al precedente n. 5.1) e, dall’altro, il Comune fornisca - invece - elementi incerti e contraddittori (nel caso de quo, cfr. il precedente punto n. 5.2): è questa, appunto, la fattispecie per cui è causa, pur entro una situazione in punto di fatto non del tutto perspicua e caratterizzata da elementi documentali non sempre univoci e sicuri, che potrà eventualmente costituire oggetto di approfondimento istruttorio nella naturale sede procedimentale (arg. ex Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 19 ottobre 2018, n. 5988).
Ne deriva la censurabilità dell’ingiunzione di demolizione impugnata, per difetto di istruttoria e di motivazione.
6. - Per le ragioni innanzi illustrate, il ricorso è fondato e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 17/2020, emessa dal Responsabile del Settore “ Urbanistica ” del Comune di Erchie, fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
7. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 17/2020 del Comune di Erchie, fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
AN Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | AN Pasca |
IL SEGRETARIO