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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Unico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 17.12.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ex art. 281 sexies cpc e tenuta ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459/2025 R.G., promossa da: (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Ravenna, Viale della Lirica, 35, rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Rossi,
-ATTRICE - OPPONENTE- CONTRO
, P. IVA , in persona del suo Amministratore unico CP_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, con sede LE (ME) Fraz. Rocca, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santino Piraino
-CONVENUTA - OPPOSTA-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 58/2025, emesso dal Tribunale di Patti (proc. monitorio n. 188/2025 RG).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 6.4.2025, la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2025, emesso dal Tribunale di Patti in data 21.2.2025, e notificato in data 22.2.2025, con cui veniva condannata al pagamento, in favore di dell'importo di euro 33.821,15, oltre interessi e spese della procedura CP_1 monitoria per come liquidate, a fronte del mancato pagamento di fatture aventi ad oggetto la fornitura di infissi, come da contratti e conferme d'ordine. Con tale opposizione eccepiva che nulla era dovuto atteso che il materiale indicato nelle fatture posta a base dell'ingiunzione risultava in parte non consegnato e in parte gravemente viziato tale da renderlo inidoneo all'uso, giuste lamentele ricevute dai propri clienti.
1 Chiedeva, quindi, in accoglimento della presente opposizione, che venisse accertato e dichiarato che nulla era dovuto all'opposta, con conseguente dichiarazione di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, in via preliminare, eccepiva CP_1 la tardività dell'opposizione proposta, atteso che la notifica del D.I. n. 58/25 era stata effettuata il 22.02.2025, mentre l'opposizione era stata notificata solo in data 06.04.2025, quindi oltre il termine di 40 gg. previsto per legge. Nel merito, evidenziava che l'opposizione era infondata, genericamente formulata, sfornita di alcuna prova, del tutto strumentale avendo come solo fine quello di ritardare il soddisfacimento delle ragioni della creditrice. Eccepiva inoltre che gli allegati all'atto di citazione, per come indicati dall'opponente, non risultavano presenti nel fascicolo telematico. Chiedeva quindi, la dichiarazione di improcedibilità della presente opposizione in quanto tardiva;
in subordine il rigetto della stessa con conseguente conferma del D.I. opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio, anche per lite temeraria. Nel corso del giudizio la società opponente revocava il mandato alle liti conferito all'avv. Lisa Rossi, ma nelle more non vi è stata nessuna costituzione di nuovo difensore. La causa veniva istruita documentalmente e, previa precisazione delle conclusioni, viene decisa con la presente sentenza.
*** L'opposizione è inammissibile, perché tardiva, come eccepito dall'opposta. Dal combinato disposto degli artt. 641 e 647 c.p.c., si evince che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni, decorrenti dalla notifica del decreto e che, in caso di mancata o tardiva opposizione, il decreto acquista efficacia esecutiva. Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta regolarmente notificato in data 22.2.2025, mentre l'atto di citazione in opposizione, proposto dalla Parte_1
[...
risulta notificato in data 6.4.2025 (cfr. produzioni documentali allegate alla comparsa di risposta della parte opposta) e, dunque, oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 primo comma c.p.c.. L'art. 650 cpc prevede espressamente che all'ingiunto è consentito proporre opposizione oltre il termine fissato nel decreto, a condizione che lo stesso dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore. Nel caso di specie, non risulta allegata, richiesta né, tantomeno, fornita dall'opponente, alcuna prova in ordine alla sussistenza dei requisiti che legittimerebbero una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile per tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, che diviene esecutivo, restando assorbita ogni ulteriore questione. 2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al relativo scaglione di valore, in conformità alla nota spese, depositata dalla società opposta in data 21.11.2025. Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96, comma 3 cpc, proposta dalla parte opposta, in quanto generica e non supportata da elementi probatori. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dall'odierno giudice, “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”; (cfr. cass. n. 15175 del 2023, ed ex multis Cass. n. 21798/2015, conforme a Cass. SS.UU. n. 7583/2004). Al rigetto della domanda ex art. 96 non consegue alcuna valutazione in ordine alla (reciproca) soccombenza che deve avere, invero, riguardo all'oggetto della controversia, alla vittoria ovvero alla soccombenza, ciò rispetto al petitum, non alle domande accessorie quale quella relativa alla responsabilità aggravata, poiché non direttamente attinente all'oggetto della lite (cfr. Cass. 23/06/2022, n.20317).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 459/2025 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione in quanto tardiva e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda di condanna per lite temeraria;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore Parte_1 della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti. Così deciso telematicamente il 17.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Concetta ALACQUA
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