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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 839/2024
Oggi 14/05/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti FERRARESI ALBERTO Parte_1
Per , l'avv.to TONGHINI in sost. avv SAVONA EUGENIA CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo Procedimento Nr. 839/24
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 14.5.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 11.11.2024
da
, in qualità di genitori esercenti la Parte_2 potestà sulla figlia minore , difesi e rappresentati dall'avv. Alberto Parte_1
Ferraresi
CONTRO
, in persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. E. CP_1
Savona
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato in data 11.11.2024 ed , in Parte_2 Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore rivendicavano il diritto Parte_1 all'indennità di frequenza in capo alla figlia contestando le conclusioni della TU in sede di ATP che aveva concluso stimando il difetto del requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto .
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
La causa , istruita mediante TU medico legale e prova documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa. Il ricorso in opposizione è fondato per effetto della sopravvenienza delle condizioni previste dalla legge L.289/90 ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza
La TU ha dichiarato che è affetta da “Disturbo specifico di Parte_1 apprendimento: dislessia associato a difficoltà di controllo ortografico del dettato incalzante e difficoltà nell'area di calcolo;
episodi di autolesionismo in supporto psicologico e che da alcuni mesi la necessità di supporto psicologico per agiti autolesivi certificati e pensieri analoghi che dal Novembre 2024 confermano la necessità di valutare come: “minore invalida con difficoltà a svolgere i Pt_1 compiti previsti per l'età”, quindi il diritto all'indennità di frequenza ai sensi della
L.289/90.
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio , rispetto alle quali nulla hanno obiettato i consulenti delle parti , devono essere accolte poiché fondate su corretta diagnosi e validamente motivate.
Deve dichiararsi quindi che è a far tempo dal novembre 2024: “minore Parte_1 invalida con difficoltà a svolgere i compiti previsti per l'età”.
, Le spese di TU , liquidate con separato decreto devono essere poste definitivamente a carico dell' e le spese di lite devono essere compensate poiché CP_1 si è rivelato corretto il giudizio della commissione medica censurato e giacchè il convenuto non ha posto in essere alcun comportamento antigiuridico idoneo a provocare la necessità del presente processo (cfr. Cass. 7716/2003) e anche in quanto ha legittimamente resistito nel presente procedimento avendo il TU della prima fase escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire del beneficio richiesto
Anche recentemente la Cassazione ( sentenza n° 5422 del 2025) ha affermato che, in casi siffatti, è congrua la scelta della compensazione delle spese, non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara che è a far tempo dal novembre 2024: “minore invalida con Parte_1 difficoltà a svolgere i compiti previsti per l'età”. - pone definitivamente a carico dell' le spese di TU, liquidate con separato CP_1 decreto;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Cosi' deciso in Mantova , 14.5.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 839/2024
Oggi 14/05/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti FERRARESI ALBERTO Parte_1
Per , l'avv.to TONGHINI in sost. avv SAVONA EUGENIA CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo Procedimento Nr. 839/24
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 14.5.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 11.11.2024
da
, in qualità di genitori esercenti la Parte_2 potestà sulla figlia minore , difesi e rappresentati dall'avv. Alberto Parte_1
Ferraresi
CONTRO
, in persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. E. CP_1
Savona
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato in data 11.11.2024 ed , in Parte_2 Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore rivendicavano il diritto Parte_1 all'indennità di frequenza in capo alla figlia contestando le conclusioni della TU in sede di ATP che aveva concluso stimando il difetto del requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto .
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
La causa , istruita mediante TU medico legale e prova documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa. Il ricorso in opposizione è fondato per effetto della sopravvenienza delle condizioni previste dalla legge L.289/90 ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza
La TU ha dichiarato che è affetta da “Disturbo specifico di Parte_1 apprendimento: dislessia associato a difficoltà di controllo ortografico del dettato incalzante e difficoltà nell'area di calcolo;
episodi di autolesionismo in supporto psicologico e che da alcuni mesi la necessità di supporto psicologico per agiti autolesivi certificati e pensieri analoghi che dal Novembre 2024 confermano la necessità di valutare come: “minore invalida con difficoltà a svolgere i Pt_1 compiti previsti per l'età”, quindi il diritto all'indennità di frequenza ai sensi della
L.289/90.
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio , rispetto alle quali nulla hanno obiettato i consulenti delle parti , devono essere accolte poiché fondate su corretta diagnosi e validamente motivate.
Deve dichiararsi quindi che è a far tempo dal novembre 2024: “minore Parte_1 invalida con difficoltà a svolgere i compiti previsti per l'età”.
, Le spese di TU , liquidate con separato decreto devono essere poste definitivamente a carico dell' e le spese di lite devono essere compensate poiché CP_1 si è rivelato corretto il giudizio della commissione medica censurato e giacchè il convenuto non ha posto in essere alcun comportamento antigiuridico idoneo a provocare la necessità del presente processo (cfr. Cass. 7716/2003) e anche in quanto ha legittimamente resistito nel presente procedimento avendo il TU della prima fase escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire del beneficio richiesto
Anche recentemente la Cassazione ( sentenza n° 5422 del 2025) ha affermato che, in casi siffatti, è congrua la scelta della compensazione delle spese, non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara che è a far tempo dal novembre 2024: “minore invalida con Parte_1 difficoltà a svolgere i compiti previsti per l'età”. - pone definitivamente a carico dell' le spese di TU, liquidate con separato CP_1 decreto;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Cosi' deciso in Mantova , 14.5.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola