Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2026, proposto da
Società Laboratorio M.G.B., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Bonaiuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tortorici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cardile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. 292 del 2022, emesso dal Tribunale di Patti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tortorici;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LA NA RI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Patti ha ingiunto al Comune resistente il pagamento della somma di €. 29.328,16, oltre interessi come domanda e spese della procedura.
Il predetto titolo, passato in giudicato per mancata opposizione e notificato al Comune debitore in forma esecutiva in data 29.4.2025, sarebbe rimasto ineseguito a dire di parte ricorrente, la quale ne ha pertanto chiesto l’ottemperanza, anche a mezzo di un Commissario ad acta , con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
2. L’Ente intimato si è costituito in giudizio, eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito.
3. Parte ricorrente non ha replicato all’eccezione e alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è irricevibile.
4.1. Esso risulta esser stato notificato a mezzo PEC al Comune resistente in data 13.1.2026 e depositato il successivo 3.2.2026, dunque oltre il termine di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 45, primo comma, c.p.a. (“ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ”) e 87, secondo e terzo comma, c.p.a. (“2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: […] b) il giudizio in materia di silenzio ; […] 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”).
5. Va dunque dichiarata l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, primo comma, lett. a), c.p.a., fatta salva la riproponibilità dell'azione al ricorrere dei presupposti di legge.
6. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NA NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
LA NA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA RI | SE NA NE |
IL SEGRETARIO