Sentenza breve 25 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
Parere definitivo 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10347 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10347/2025REG.PROV.COLL.
N. 00912/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2025, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione, in Roma, via Lucullo 24;
contro
la società Erg Wind Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè ed Enzo Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Comandè, in Roma, corso Vittorio Emanuele II 326;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza T.a.r. Sardegna, sez. II, 25 novembre 2024 n.847, che ha accolto il ricorso n. 933/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti provvedimenti, della Regione Sardegna concernenti il repowering dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Nulvi Ploaghe” della potenza di 121,5 MW di cui alla domanda 28 luglio 2022 prot. n.30353 presentata dalla Erg Wind Energy S.r.l.:
a) del provvedimento 27 settembre 2024 RAS AOO 09-01-00 prot. uscita n. 4317, conosciuto in data imprecisata, con cui il Dirigente del Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato all’industria ha comunicato la sospensione del procedimento;
b) della deliberazione 23 gennaio 2018 n.3/25, con cui la Giunta regionale ha approvato le linee guida per il rilascio dell’autorizzazione unica;
e per l’accertamento
della formazione del silenzio assenso sulla domanda predetta;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Erg Wind Energy S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. ES AT PI e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellata, impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è titolare di un parco eolico che si trova nei Comuni di Nulvi, Ploaghe ed Osilo, è denominato appunto “Nulvi – Ploaghe” ed è attualmente costituito da 51 aerogeneratori della potenza complessiva di 43,35 MW (memoria appellata 1 settembre 2025 p. 1 in fine, fatti storici non contestati). Si controverte del silenzio assenso eventualmente formatosi sulla domanda presentata da questa società per il cd. repowering dell’impianto, ovvero per il progetto di riduzione a 27 del numero degli aerogeneratori, che però verrebbero sostituiti da unità più moderne ed efficienti, con il risultato di incrementare a 121,5 MW la potenza complessiva stessa.
2. Si riassumono di seguito i fatti di causa, non controversi quanto al dato storico.
2.1 Preliminarmente, la società ha ottenuto, con decreto 4 maggio 2022 n.174 dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (all. 6 ricorso I grado), il decreto di valutazione di impatto ambientale- VIA nazionale positiva, richiesto ai sensi dell’allegato 2 alla parte II del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152.
2.2 Ottenuto questo decreto, la società con istanza 28 luglio 2022 prot. n.30353 (all. 7 ricorso I grado) ha richiesto alla Regione Sardegna il rilascio dell’autorizzazione unica necessaria a realizzare l’impianto ai sensi dell’allora vigente art. 12 comma 3 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387. All’istanza ha allegato in particolare il decreto di VIA stesso e i piani particellari di esproprio dei terreni necessari (cfr. all. 8 ricorso I grado, ricevuta di presentazione, ove il decreto VIA ed i particellari sono indicati rispettivamente come all. 67, 31 e 73; cfr. anche i particellari stessi, all. ti 10-12 ricorso I grado). Contestualmente, con apposito atto (all. 9 ricorso I grado), la società ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni suddetti.
2.3 Come si ricorda per chiarezza, l’art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003 disponeva, nel testo all’epoca vigente, che “ La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione… ”. L’autorizzazione stessa, ai sensi del successivo comma 4, “ costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ”.
2.4 Rileva poi, come si vedrà oltre, anche il comma 4 bis dello stesso art. 12 d. lgs. 387/2003, per cui “ Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse .”
2.5 All’evidenza, l’impianto per cui è causa è diverso da quelli di cui al “ primo periodo ” del comma 4 bis ; si spiega quindi come la società abbia effettivamente chiesto, come si è visto, la citata dichiarazione e l’apposizione del vincolo. Con la nota 30 novembre 2022 prot. n.47417 (cit. nell’all. 13 ricorso I grado di cui oltre), la società è stata poi autorizzata ad avviare il relativo procedimento.
2.6 A fronte di ciò, la Regione ha impugnato il decreto di VIA 174/2022 con il ricorso di I grado T.a.r. Sardegna n.420/2022 R.G.
2.7 Il T.a.r. Sardegna, con sentenza sez. II 29 novembre 2022 n.814, ha accolto questo ricorso e di conseguenza la Regione, con nota dell’Assessorato dell’industria 7 dicembre 2022 prot. n.40525 (all. 13 ricorso I grado, cit.) ha comunicato che la procedura di autorizzazione era “ sospesa sino alla richiesta di riavvio da trasmettere tramite la piattaforma SUAPEE a seguito dell’eventuale ripristino della validità della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2022 [preliminare alla VIA nazionale] e del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 174 del 04 maggio 2022 ”, ovvero del più volte citato decreto VIA; contestualmente ha comunicato “ la revoca della delega ad effettuare l'avviso di avvio del procedimento di esproprio sulle aree interessate dai lavori, con le forme e modalità di cui all'art. 11 comma 1 del d.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. conferita con la nota prot. ind. 47417 del 30 novembre 2022 ”.
2.8 Contro la sentenza T.a.r. Sardegna 814/2022, la società ha proposto ricorso in appello, rubricato al n.10016/2022 R.G., a questo Consiglio, che l’ha accolto con sentenza sez. IV 8 aprile 2024 n.3203, ripristinando quindi, nei termini usati dalla Regione con la nota 7 dicembre 2022 di cui sopra, la “ validità ”, meglio detto “efficacia”, del decreto VIA.
2.9 In conformità quindi con la più volte citata nota regionale 7 dicembre 2022, la società, con nota 15 aprile 2024 (all. 14 ricorso I grado) ha chiesto il “ riavvio ” della procedura.
2.10 Nel frattempo, è entrato in vigore il d.l. 17 maggio 2022 n.50, convertito nei termini dalla l. 15 luglio 2022 n.91, che all’art. 7 comma 2 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano soggetti ad un “ procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni ”, aggiungendo che se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, provvedimento qui pacificamente rilasciato ed efficace, “ decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata ”.
2.11 Sulla base di questa norma, che prevede all’evidenza un silenzio assenso, la società ha ritenuto che il provvedimento autorizzativo tacito si fosse formato, al più, al 14 giugno 2024, calcolando i sessanta giorni dalla data dell’istanza di riavvio.
2.12 In quest’ordine di idee, sempre secondo la società, il provvedimento tacito in questione si sarebbe formato prima del 4 luglio 2022, data nella quale è entrata in vigore la l.r. Sardegna 3 luglio 2024 n.5, che com’è noto ha stabilito tutta una serie di “ misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili ” e in sintesi ne ha bloccato la realizzazione in tutto il territorio regionale. Va comunque precisato che la questione non è più rilevante ai fini di causa, perché la l.r. 5/2024 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte 11 marzo 2025 n.28 e pertanto non potrebbe comunque più essere applicata alla fattispecie.
2.13 La società ha quindi presentato alla Regione una nota 7 agosto 2024 (all. 15 ricorso I grado) chiedendo che si desse atto della formazione del silenzio assenso e quindi dell’autorizzazione tacita.
2.14 Con il provvedimento 27 settembre 2024 RAS AOO 09-01-00 prot. uscita n. 4317 (all. 2 ricorso I grado), la Regione ha risposto negando che il silenzio assenso si fosse formato e quindi disponendo una nuova sospensione del procedimento in base alla citata l.r. 5/2025 in quel momento ancora in vigore. In motivazione, la Regione ha osservato quanto ora si riassume.
2.14.1 A dire della Regione, “ poiché al momento della presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica e allo stato attuale, la società non disponeva né dispone delle aree necessarie per l’ampliamento dell’impianto preesistente, per la realizzazione del nuovo impianto risulta necessaria l’attivazione della procedura di esproprio e anche la specifica richiesta di avvio della procedura ablativa per l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle occupate dall’attuale impianto dimostra come le opere di potenziamento, in concreto, configurino la realizzazione di modifiche sostanziali all’impianto preesistente, se non un nuovo impianto ”.
2.14.2 Ciò posto, la Regione ha ritenuto che “ in assenza del titolo di disponibilità delle aree interessate dall’intervento, che costituisce uno dei requisiti essenziali prescritti dalla legge e richiamati dalle Linee Guida Nazionali e Regionali, nel rispetto del principio di leale collaborazione … non è legittimo accertare né dichiarare la formazione del titolo autorizzativo per “ silenzio-assenso ” poiché l'autorizzazione si intende rilasciata, con il mero decorso del termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 7, del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50, convertito con legge del 15 luglio 2022 n. 91, ricorrendone i presupposti, laddove sussistano tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge, ivi compreso il titolo di disponibilità delle aree che, allo stato, non sussiste, non potendo intendersi conclusa per silenzio – assenso anche la procedura di esproprio che coinvolge e pregiudica diritti di terzi, introducendo una deroga alla normativa vigente in materia. Pertanto il procedimento di autorizzazione unica proseguirà il suo corso in conformità alle prescrizioni di legge ”.
2.14.3 In conclusione, come si è detto, la Regione ha sospeso il procedimento.
2.15 Contro questo provvedimento, la società ha proposto il ricorso di I grado, depositato il giorno 5 novembre 2024, chiedendone l’annullamento e, contestualmente, l’accertamento della formazione del silenzio assenso.
3. Con la sentenza di cui in epigrafe, il T.a.r. ha accolto questo ricorso, ha annullato il provvedimento 27 settembre 2024 in questione ed ha dichiarato “ l’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022 sull’istanza di autorizzazione unica presentata in data 15 aprile 2024 dalla ricorrente, con il conseguente tacito rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 ”, come da dispositivo. In motivazione, il T.a.r. ha osservato che la previsione dell’art. 12 comma 4 bis del d. lgs. 387/2003 sopra riportato va interpretata nel senso che per il rilascio dell’autorizzazione non è richiesta la disponibilità delle aree, dato che essa “ dipenderà dallo svolgimento delle procedure espropriative a valle dell’avvenuta conclusione del procedimento autorizzativo ” (motivazione, § 2.1 del “diritto” in fine) ed ha quindi ritenuto insussistente la ragione addotta dall’amministrazione per negare che il silenzio assenso si fosse formato. Come si aggiunge per completezza, il T.a.r ha ritenuto altresì non applicabile la moratoria di cui alla l.r. 5/2025, considerato che la stessa è entrata in vigore il 4 luglio 2024, “ ossia in data ampiamente successiva alla formazione del titolo della ricorrente ”, verificatasi ad avviso del T.a.r. il 14 giugno 2025, in conformità a quanto dedotto dalla parte (motivazione, §2.2 del “diritto”).
4. Contro questa sentenza, la Regione ha proposto impugnazione, con appello depositato il giorno 4 febbraio 2025, che consta di due motivi.
4.1 Con il primo di essi, ha dedotto la violazione degli articoli 822 e seguenti del codice civile concernenti il regime dei beni demaniali, dell’art. 13.1, lett. d) del D.M. 10 settembre 2010 e dell’art. 7 dell’allegato A alla deliberazione 23 gennaio 2018 n.3/25 della Giunta regionale, ovvero delle linee guida regionali per l’installazione di impianti eolici, come approvate sulla base del decreto ministeriale concernente le linee guida nazionali, articolo che a dire della Regione richiederebbe la disponibilità delle aree prima del rilascio dell’autorizzazione. In proposito, e in sintesi estrema, la Regione ha sostenuto che per realizzare il progetto sarebbe necessaria anche la disponibilità di aree facenti parte del proprio demanio, disponibilità che dovrebbe precedere il rilascio dell’autorizzazione, non essendo possibile l’esproprio.
4.2 Con il secondo motivo, ha poi sostenuto, propriamente, la violazione della l.r. 5/2025, che a suo dire sarebbe entrata in vigore quando ancora comunque non era decorso il termine perché il silenzio assenso si perfezionasse, dato che esso sarebbe maggiore di quanto previsto dal d.l. 50/2022 in base all’art. 10 delle linee guida regionali.
5. La società ha resistito con atto 12 febbraio 2025, ed ha chiesto che l’appello sia respinto. Poiché poi con quest’appello non sono stati chiesti provvedimenti cautelari, ha subito dopo proposto il ricorso T.a.r. Sardegna n.82/2025 R.G., depositato il giorno 13 febbraio 2025, per l’ottemperanza alla sentenza appellata, in quanto esecutiva.
6. Il ricorso è stato accolto con la sentenza di quel Giudice sez. II 12 maggio 2025 n.433, che non consta appellata, e in esecuzione di essa, la Regione, con provvedimento 31 luglio 2025 n.685 dell’Assessorato dell’industria, ha rilasciato l’autorizzazione per cui è causa, con riserva dell’esito di questo giudizio (doc. appellata 6 agosto 2025).
7. Con memoria 1 settembre 2025, la società ha precisato le proprie difese e sostenuto la correttezza della motivazione della sentenza appellata. In particolare, ha sostenuto quanto segue.
7.1 In primo luogo (memoria cit. p. 8), il primo motivo di appello sarebbe inammissibile, in quanto asseritamente introdotto in violazione del divieto di nuovi motivi in appello, dato che la questione della presunta necessità di disporre di aree demaniali non era mai stata prospettata in I grado. Sotto questo profilo, si tratterebbe comunque di una non ammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato. Ha poi sostenuto (p. 9 prime righe) che si sarebbe formato un “ giudicato interno ” sulla corretta da parte sua osservanza delle procedure espropriative.
7.2 In secondo luogo (memoria cit. p. 11), nessuna disponibilità di aree demaniali sarebbe richiesta, in quanto si tratterebbe semplicemente di aree che verrebbero attraversate dalle condotte elettriche, per cui sarebbe necessaria una mera concessione di passaggio, estranea all’autorizzazione unica.
7.3 Inoltre, la società ha sostenuto (memoria cit. pp. 13 e ss.) che il termine corretto per la formazione del silenzio assenso sarebbe quello di cui alla norma nazionale del d.l. 50/2022, da ritenersi prevalente sulla normativa regionale e che comunque la questione sarebbe irrilevante, data la dichiarata incostituzionalità della l.r. 5/2025.
8. Con replica 11 settembre 2025, la Regione ha ribadito le proprie tesi.
9. Alla pubblica udienza del giorno 2 ottobre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
10. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello proposta dalla parte appellata, nei termini che seguono.
10.1 In ordine logico, non sussiste la presunta violazione del divieto di nova in appello, dal momento che l'Amministrazione resistente – salve le preclusioni di legge, qui però non rilevanti. può legittimamente dedurre come motivo di appello qualunque eccezione non avanzata in primo grado, nonché proporre tutte le nuove questioni o argomentazioni difensive che ritenga pertinenti per dimostrare la legittimità dell'atto annullato e quindi l'erroneità della sentenza impugnata: così la costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. III 20 maggio 2025 n.4336 e sez. IV 7 aprile 2015 n.1768.
10.2 Nemmeno sussiste l’asserita violazione del divieto di integrare in via postuma la motivazione dell’atto impugnato, dal momento che questo divieto è violato solo quando a giustificazione del provvedimento impugnato l’amministrazione porti argomenti nemmeno implicitamente desumibili dalla motivazione di esso; non impedisce però di illustrarla meglio: sul principio, a contrario C.d.S. sez. IV 18 febbraio 2016 n.651.
10.3 Nel caso di specie, occorre allora rilevare che il provvedimento impugnato 27 settembre 2024 (all. 2 ricorso I grado) si fonda genericamente sulla circostanza per cui la società “ non disponeva né dispone delle aree necessarie ”, senza ulteriori specificazioni. L’espressione usata quindi si potrebbe riferire anche alle “ aree demaniali ” di cui tratta la difesa della Regione.
10.4 L’argomentazione per cui si sarebbe formato un giudicato interno sulla correttezza delle procedure espropriative da seguire è infine a sua volta infondata. In sintesi estrema, infatti, la Regione sostiene nel proprio appello che la società avrebbe dovuto disporre in proprio delle aree necessarie, con argomentazione che secondo logica supera ogni questione relativa agli espropri, i quali dal punto di vista della Regione sarebbero non rilevanti. Il presunto giudicato interno quindi non vi è, perché il punto è contestato, per implicito, ma inequivocabilmente.
11. Ciò posto, l’appello è infondato nel merito e va respinto.
12. E’infondato il primo motivo, che contesta la formazione del silenzio assenso in base, come più volte si è detto, ad una presunta non disponibilità in capo alla parte interessata delle aree necessarie a realizzare l’impianto.
12.1 Questo Giudice di appello concorda anzitutto con quanto ritenuto sul punto dal Giudice di I grado. Il comma 4 bis dell’art. 12 d. lgs. 387/2003 sopra riportato distingue in modo molto chiaro due tipologie di impianti. Da un lato, vi sono “ gli impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione ” nonché gli “ impianti fotovoltaici ”, soggetti ad un regime più rigoroso, dato che l’interessato deve “ dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto ”.
12.2 Dall’altro lato, vi sono gli “ impianti diversi ”, e quindi anche l’impianto eolico per cui è causa, per i quali “ in sede di presentazione della domanda di autorizzazione ”, la parte interessata può “ richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate ”, come nella specie pacificamente è avvenuto, con una procedura all’evidenza incompatibile con una previa disponibilità, dato che sarebbe assurdo chiedere di poter espropriare un bene già acquisito al proprio patrimonio. In questi termini, il requisito della disponibilità delle aree va ritenuto quindi non rilevante.
12.3 La Regione nell’appello contesta la conclusione di cui sopra sostenendo che nel caso di specie rileverebbe non solo e non tanto la disponibilità di aree private, da cui si potrebbe prescindere, dato che verrebbero espropriate, ma anche la disponibilità di aree demaniali, per le quali ovviamente l’esproprio non è possibile. Per queste aree quindi (cfr. replica 11 settembre 2025 p. 2 tredicesimo rigo dal basso) sarebbe richiesta “ l’allegazione di un titolo (nulla osta) che quantomeno comprovi la verifica della disponibilità al successivo rilascio della concessione ”.
12.4 Sul punto, la società ha replicato quanto esposto sopra al § 7.2, ovvero che nessuna area demaniale è necessaria a realizzare l’impianto in quanto tale, trattandosi invece di richiedere, ciò che è possibile in un secondo tempo, semplicemente la concessione di passaggio delle condotte elettriche sui terreni interessati, che sono anche demaniali, concessione però estranea all’autorizzazione unica di cui si tratta, e questa deduzione non è stata specificamente contestata dalla Regione quanto ai fatti storici.
12.5 Sul punto, il Collegio ritiene che nessuna disponibilità di aree demaniali fosse effettivamente richiesta e che quindi il silenzio assenso si sia formato, per le ragioni che ora si illustrano.
12.5.1 In termini puramente ingegneristici, le aree necessarie a realizzare un impianto come quello per cui è causa sono concettualmente ben distinte da quelle necessarie a far transitare le condotte che lo collegano alla rete elettrica nazionale, trattandosi in quest’ultimo caso di elementi accessori, la cui precisa connotazione può essere decisa anche in un secondo tempo
12.5.2 Di conseguenza, è distinto anche il titolo di disponibilità di queste aree, in quanto per realizzare l’impianto vero e proprio è necessario l’esproprio di esse, mentre per far transitare le condotte elettriche occorre, e basta, una semplice concessione di passaggio, ove siano interessate aree demaniali, oppure, ove si tratti di aree private, la costituzione di una servitù di elettrodotto ai sensi degli artt. 1056 e ss. c.c.
12.5.3 Si deve allora concludere che una “ verifica della disponibilità al successivo rilascio ” di siffatta concessione di passaggio, che non risulta prevista in modo espresso dalla normativa, nemmeno può essere richiesta in via di interpretazione. Sarebbe infatti illogico che per autorizzare l’impianto fosse sufficiente quanto alle aree necessarie la semplice apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, mentre fosse richiesta per le aree accessorie una disponibilità attuale nelle forme di un impegno a rilasciare la concessione in questione, e quindi fosse imposto un onere maggiore.
12.6 In conclusione e riassumendo, si deve allora affermare quanto segue. L’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diverse dalle biomasse e diversi dagli impianti fotovoltaici non richiede per il rilascio la previa disponibilità delle aree necessarie a realizzare l’impianto stesso, disponibilità che può essere sostituita dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Tale disponibilità nemmeno è richiesta per le aree sulle quali dovranno transitare le condotte elettriche di collegamento alla rete dell’impianto, potendo il relativo titolo, concessione su aree demaniali o servitù di elettrodotto su aree private, essere richiesto in un secondo tempo.
12.7 Il Collegio ritiene poi di aggiungere che la formazione del silenzio assenso andrebbe ritenuta anche per una ragione ulteriore. Secondo la giurisprudenza della Sezione infatti- per tutte, la sentenza 24 aprile 2023 n.4132- la previsione legislativa di un silenzio assenso può operare anche in mancanza di tutti i presupposti che avrebbero determinato l’accoglimento della relativa domanda, purchè ovviamente la domanda stessa – ciò che nella specie non è stato contestato- si qualifichi come esistente. In altre parole, il silenzio assenso può dar vita anche ad un atto tacito illegittimo, al quale l’amministrazione potrà eventualmente reagire nei limiti in cui le spettano poteri di autotutela. Sotto questo profilo, quindi, l’eventuale non disponibilità delle aree sarebbe stata non rilevante anche se richiesta, dato che i termini per la formazione del silenzio assenso sono pacificamente decorsi.
13. Il secondo motivo di appello va invece dichiarato improcedibile, dato che, come già illustrato, la l.r. Sardegna 5/2025, sulla cui presunta violazione il motivo si fonda, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte 28/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 12 marzo 2025 e pertanto successivamente a tal data non può più ricevere applicazione alcuna.
14. In conclusione, l’appello va respinto ed il silenzio assenso si deve ritenere fondato, con l’effetto di consolidare il titolo 31 luglio 2025 n.685 rilasciato come si è detto sopra con riserva dell’esito di questo giudizio.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo, in misura comunque congrua rispetto ai valori minimi previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e di media difficoltà.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.912/2025 R.G.), lo respinge.
Condanna la Regione Sardegna appellante a rifondere all’appellata Erg Wind Energy S.r.l. le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI BO, Presidente
ES AT PI, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AT PI | GI BO |
IL SEGRETARIO