Art. 15. Difesa delle piante dalle cause nemiche
E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonche' per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.
E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonche' per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.