Articolo 15 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 14Articolo 16
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25 giugno 1961
Art. 15. Difesa delle piante dalle cause nemiche

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonche' per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961