Ordinanza cautelare 5 giugno 2015
Decreto cautelare 8 giugno 2015
Decreto cautelare 16 giugno 2015
Accoglimento
Sentenza 6 ottobre 2015
Rigetto
Sentenza 21 novembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 05/06/2015, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02468/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03919/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3919 del 2015, proposto da:
PO Vigilanza s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso l’avv. Giovan Candido Di Gioia in Roma, piazza G. Mazzini n. 27;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini e IEpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;
nei confronti di
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma e ANAC, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Security Service s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ND Abbamonte, con domicilio eletto presso l’avv. ND Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
Rai Radiotelevisione Italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
Atac s.p.a. - Azienda per la Mobilità, Metro C s.p.a.;
AB SE, AB CE, LE LO, IE NO, ND PA, CO PA, AB NN, NI AB, IZ NI, AB LL, CO ER CI, CO ON, AB AR, GI RN, IE AO NI, LO Di OS, AU COni, NO EL, MI RO, RI EL, MA FA, EN RN, CO Di IN, AB MB, TO RI, LE ET, AN AR, GI RE, CA RB, IEluigi TA, IS OS RA, GI Di MA, RG QU, AB LI, NO VA, MP RO, LE RE, LO OR, OB RI, NO IC IT, CO ST, IE EC, IE CH;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 04532/2015, resa tra le parti, concernente revoca della licenza di polizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza - informativa interdittiva antimafia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno, UTG-Prefettura di Roma, Questura di Roma e ANC, di Security Service s.r.l. e di Rai Radiotelevisione Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Di Gioia, Tedeschini, Pugliano, Abbamonte, Pesce e dello Stato MA NI Scino;
Premesso che all’odierna camera di consiglio viene trattata unicamente l’istanza cautelare avanzata nell’appello principale, giacché all’esame dell’istanza cautelare avanzata nell’appello incidentale proposto da Ministero dell’interno, Prefettura di Roma, Questura di Roma e Autorità Nazionale Anticorruzione osta il mancato decorso i prescritti termini a difesa nei confronti di controparte;
Considerato che l’appello principale in esame, proposto da PO s.r.l., si presenta dotato di sufficienti elementi di fumus boni iuris in relazione alle censure concernenti la legittimità dell’interdittiva (già idonea a sorreggere anche di per sé sola il provvedimento di revoca della licenza) alla stregua degli elementi indiziari indicati nell’interdittiva antimafia, complessivamente apprezzati ed oggetto di valutazione tipicamente discrezionale, che appare scevra da gravi ed evidenti vizi di logicità o travisamento dei fatti, tenuto conto, in rito, che la legittimazione attiva di PO discende dall’esser stata parte nel giudizio di primo grado e che, allo stato, non sembrano condivisibili neppure le ulteriori eccezioni sollevate da controparte;
Ritenuto che in questa sede dev’essere data rilevanza ai contrapposti interessi in gioco, nell’ambito dei quali appare, allo stato, prevalente quello pubblico specifico inteso a precludere l’esecuzione di contratti pubblici alle imprese a rischio di condizionamento da parte della criminalità di tipo mafioso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3919/2015).
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
IE RG Lignani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Bruno OS Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2015
IL SEGRETARIO