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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consiglier rel./est.
dott.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1103 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
in persona del Sindaco pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato su foglio allegato all'atto di appello, dall'avv. Guglielmo
Cantillo, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale elettivamente domiciliano, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
1 APPELLANTI
INCIDENTALI
NONCHE'
, , , , nonché CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , quali eredi di Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
Per_1
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Carrella in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, elett.dom.ti in Nocera Inferiore presso lo studio Mauriello, alla via G.Matteotti n. 14
E
SI GERARDO
contumace APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1782/2023 pubblicata il
20/04/2023 ( Risarcimento danni da morte;
azione di regresso;
) CP_10
sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte depositate nel termine del
13/02/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
l'appellante ha così concluso:“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Salerno, Parte_1 ogni contraria istanza disattesa, accogliere l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata:
1) In via principale, dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato da , e ( nato a [...]_3 CP_6 CP_4 CP_5
Nocera Inf. Il 19/12/1969) in proprio e nella qualità, con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta in primo grado.
2) In subordine, in parziale riforma della statuizione della sentenza impugnata che ha accolto la domanda di “rivalsa”, qualificata come domanda di regresso, proposta dalla
e dal , condannare il Controparte_1 Controparte_2 [...]
[..
[...] a pagare alla in persona del p.t., CP_11 Controparte_1 CP_12
e al , in persona del Ministro p.t., l'importo pari ad ¼, oppure, in Controparte_2
ulteriore subordine, pari ad 1/3 di quanto le suindicate amministrazioni statali pagheranno ai ricorrenti, in forza della presente sentenza, a condizione che la Consiglio CP_1
Con Ministri ed il dimostrino l'integrale pagamento a favore degli Controparte_2
attori di quanto previsto nella presente sentenza.
3) Rigettare l'appello incidentale proposto, perché completamente infondato.
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”
gli appellati e hanno chiesto: “Respingersi il proposto Controparte_13 Controparte_2
appello perché infondato. In accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza
n. 1782 del 20/4/2023 del Tribunale di Salerno nella parte in cui (capo 4 del dispositivo) ha escluso ogni diritto di regresso delle Amministrazioni statali nei confronti di IL DO e, per l'effetto, riconoscere in favore delle Amministrazioni statali il diritto di regresso per l'intera somma per cui vi è stata condanna nei confronti dello stesso IL DO, quale responsabile diretto e autore materiale dei fatti di reato per cui vi è stata condanna in sede penale. Sempre in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza n. 1782 del 20/4/2023 del Tribunale di Salerno nella parte cui (capo 6 del dispositivo) ha compensato le spese di lite con riferimento alla domanda di regresso proposta dal e dalla nei Controparte_2 Controparte_1 confronti del . Con vittoria delle spese di lite del grado.” Parte_1
gli appellati , e gli eredi di CP_3 CP_6 CP_4 CP_5 [...]
hanno così concluso:“Voglia l'on.le Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, Per_1 difesa ed eccezione, rigettare integralmente l'appello proposto dal in quanto Parte_1
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali 15%, IVA e CPA., da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata con sentenza n.
19507/2013 dalla Corte di Cassazione, IL DO, all'epoca dei fatti Sindaco del Parte_1
, veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 40 e
[...]
589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la Controparte_14
[..
[...] il e il , quali responsabili civili, al risarcimento dei
[...] Controparte_2 Parte_1
danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
2. Con sentenza n. 1782/2023 il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio n. 8169/2017 RG introdotto da , e i per Persona_1 CP_3 CP_6 CP_4 CP_5
conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti iure proprio e iure successionis per il decesso del proprio congiunto in conseguenza Persona_2 dell'alluvione del 5 maggio 1998, ha così disposto:
“1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il , la Parte_1
in persona del del Ministri p.t., il Controparte_1 CP_12 CP_1
in persona del p.t. in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_15 CP_16
della somma di € 188.440,00 per risarcimento danno non patrimoniale, oltre Persona_1
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
in favore di , e della somma di € 195.170,00 CP_4 CP_6 CP_3
ciascuno per risarcimento danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
ed in favore di CP_5 della somma di € 201.900,00 per risarcimento danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
2) Accoglie la domanda di risarcimento danno patrimoniale e per l'effetto condanna IL
DO, la in persona del Controparte_1 Controparte_17
p.t., il in persona del p.t., il , in persona
[...] Controparte_15 CP_16 Parte_1
del Sindaco p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di , , Persona_1 CP_4 CP_5
, della somma di € 12.000,00 cadauno oltre interessi legali
[...] CP_6 CP_3
dal giorno della mora al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno per perdita degli emolumenti;
3) Accoglie la domanda di “rivalsa”, qualificata come domanda di regresso, proposta dalla
e dal esclusivamente nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna il a pagare alla Parte_1 Parte_1 [...]
in persona del p.t., e al , in persona del Controparte_1 CP_12 Controparte_2
Ministro p.t., le intere somme che le suindicate amministrazioni statali pagheranno ai ricorrenti, in forza della presente sentenza a condizione che la ed il Controparte_1
dimostrino l'integrale pagamento a favore degli attori di quanto previsto Controparte_2
nella presente sentenza;
4 4) rigetta la domanda di regresso proposta dalla e dal Controparte_1
nei confronti di IL DO;
Controparte_2
5) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 20.381,20 per compensi, oltre esborsi, rimborso per spese generali in misura del
15%, IVA e CPA, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
6) Compensa le spese del giudizio tra la in persona del Controparte_1
Presidente p.t., il , in persona del Ministro p.t., IL DO e Controparte_2 Parte_1
, relativamente alla proposta domanda di regresso”.
[...]
3. La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dal per due motivi. Parte_1
Con il primo motivo il ha impugnato il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale Pt_1
del diritto al risarcimento del danno in capo agli attori, sul punto facendo rilevare che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, fatta salva l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato nonché l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) determinato dalla costituzione di parte civile – circostanza estranea alla questione che ci occupa, non essendosi i danneggiati costituiti parte civile –, il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato rimane disciplinato, per il resto, dalle ordinarie regole civilistiche, a cominciare dagli artt. 2934 e 2935 c.c., con la conseguenza che è necessaria l'interruzione del termine prescrizionale, atteso che, ai fini civilistici, la prescrizione non può ritenersi interrotta dalla mera pendenza di un procedimento penale al quale il danneggiato non partecipa;
con il secondo motivo ha impugnato il capo 2) del dispositivo. Sul punto, facendo rilevare che nella specie è stato pacificamente acclarato che, in virtù dell'accertamento compiuto con le sentenze della
Corte di Appello di Napoli n. 5996/2011 e della Cassazione Penale n. 19507 del 26.5.2013, il
Giudice penale ha condannato DO IL, in solido con i responsabili civili
[...]
e – per effetto del rapporto di Controparte_1 Controparte_15 Parte_1 immedesimazione organica dell'autore immediato del fatto in ragione delle diverse cariche e funzioni ricoperte come Ufficiale di Governo, Autorità di Protezione Civile e Sindaco – al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;
che, ai sensi delle irrevocabili statuizioni di cui alle sentenze ora ricordate, la responsabilità delle tre amministrazioni coinvolte è concorrente e paritaria;
che nel presente giudizio non è emersa, ma neppure è stata prospettata, una differente graduazione della colpa o anche del solo apporto causale alla determinazione dell'evento lesivo attribuibile a DO IL nell'esercizio delle proprie attività connesse ad una da una delle tre differenti cariche e funzioni svolte, ha impugnato la decisione di condanna di esso “a Pt_1
pagare alla in persona del Presidente p.t., e al Controparte_1 [...]
[..
[...] , in persona del Ministro p.t., le intere somme che le suindicate amministrazioni statali CP_18 pagheranno ai ricorrenti” in quanto illegittima per violazione dell'art. 2055, comma 2 e 3, c.c, del giudicato penale e dell'art.651 c.p.p. Ed invero, stante l'acclarata responsabilità paritaria e concorrente di DO IL, della del Controparte_1 Controparte_15
e del nella produzione del danno da risarcire, l'accoglimento della
[...] Parte_1 domanda di “rivalsa”, qualificata come domanda di regresso, non può travalicare i limiti normativi che regolano l'apporto causale e psicologico di ciascun responsabile civile e, pertanto, il Parte_1
può essere chiamato a pagare soltanto nei limiti di ¼, oppure – a tutto voler concedere – di
[...]
1/3 dell'intera somma versata o che sarà versata ai danneggiati a titolo di risarcimento.
5. Contumace IL DO, si sono costituite le parti private, che hanno resistito al motivo sulla prescrizione, di cui hanno chiesto il rigetto. Si sono altresì congiuntamente costituiti la
[...] ed il che hanno resistito al gravame, di cui hanno Controparte_1 Controparte_2
chiesto il rigetto, spiegando due motivi di appello incidentale: con il primo motivo hanno dedotto l'erroneità della statuizione di rigetto dell'azione di rivalsa nei confronti del IL, CP_19
aggravata dalla totale assenza di motivazione, ed hanno chiesto la riforma della pronuncia con conseguente riconoscimento in favore delle Amministrazioni statali del diritto di regresso per l'intera somma per cui vi è stata condanna nei confronti del IL DO, in qualità di CP_19
responsabile diretto e autore materiale dei fatti di reato;
con il secondo motivo hanno contestato la immotivata compensazione delle spese processuali tra le
Amministrazioni statali ed il . Parte_1
6. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini fissati dal C.I. ex art. 352 cpc e riportate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, con ordinanza del 13/03/2025 il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
7. Il primo motivo di appello del va accolto. Pt_1
7.1. Come espressamente fatto rilevare negli scritti conclusionali, l'Ente appellante non intende confutare la regola secondo cui alla pretesa risarcitoria debba essere applicato, se maggiore rispetto a quello ordinario previsto dal primo comma dell'art. 2947 c.c., il termine di prescrizione previsto per il reato ascritto al condannato, né ha formato oggetto della sua critica la diversa questione dell'attitudine della sentenza penale di condanna a fare stato in ordine al fatto illecito, nella sua realizzazione fenomenica, ed alla declaratoria di responsabilità pronunciata nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili.
Il contesta invece che il Tribunale abbia statuito in difformità dalle norme di diritto Pt_1
positivo che regolano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, per avere erroneamente affermato che al danneggiato basti la pendenza del
6 procedimento penale, al quale egli non partecipi per non essersi costituto parte civile, per 'congelare' in suo favore il decorso della prescrizione, non occorrendo neppure che il medesimo abbia posto in essere altri atti interruttivi della prescrizione.
7.2. La questione è stata oggetto di articolato dibattito nella giurisprudenza di legittimità, che di recente, nel decidere su un ricorso riguardante proprio una sentenza di questa Corte di Appello, ha ritenuto di confermare l'orientamento che richiedeva necessaria la costituzione di parte civile ai fini della operatività dell'art. 2947, co. 3, cc.
Si legge sul punto in Cass. 2025 n. 16132: “La necessità – ai fini dell'operatività della disciplina di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. – della costituzione di parte civile (in alternativa ad altri atti aventi eguale efficacia interruttiva permanente della prescrizione) è stata
reiteratamente affermata da questa Corte (cfr., ad es., Cass. 6/04/2022, n. 11190, cit.; Cass.
27/07/2024, n. 21049; Cass.12/12/2024, n. 32069).
Il fondamento dogmatico di questa opinione risiede nel rilievo sistematico del carattere generale del principio sancito dall'art. 2935 cod. civ., a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Dal rilievo sistematico di questo principio generale deriverebbe che «dalla commissione del reato - o
meglio, dalla percezione dello stesso - il diritto risarcitorio del danneggiato è esercitabile e, dunque, il
termine prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a quelli indicati dal primo e dal secondo comma dell'art. 2947 cod. civ.» (Cass. n. 11190/2022, cit.).
Questa decorrenza, pertanto, in assenza di un atto interruttivo, non risentirebbe della mera pendenza del processo penale, la cui instaurazione non potrebbe di per sé sottrarre il diritto risarcitorio alla prescrizione sino all'emissione di un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o fino ad una sentenza irrevocabile, non essendo impossibile l'esercizio del diritto medesimo.
La costituzione di parte civile si renderebbe allora necessaria in funzione dello spostamento del dies a quo del termine prescrizionale alla data della sentenza penale irrevocabile, non in quanto presupposto tacito della fattispecie contemplata dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod., civ., ma in quanto atto interruttivo della prescrizione con effetto permanente, come tale surrogabile da altri atti aventi eguale efficacia.(…)
L'orientamento che, ai fini dell'operatività della disciplina di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., esige la costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale (non in quanto presupposto tacito della fattispecie contemplata dall'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod., civ., ma in quanto atto interruttivo della prescrizione con effetto permanente, come tale
surrogabile da altri atti aventi eguale efficacia), si pone, infatti, in linea di continuità con gli arresti del massimo consesso di questa Corte secondo cui, per un verso, l'ancoraggio del dies a quo della
7 prescrizione alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non
punibilità trova giustificazione nella circostanza che il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, ripone un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto
interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile (Cass., Sez. Un.,
5/04/2013, n. 8348); per altro verso – e più in generale – la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'omologo istituto regolato nel sistema penale, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano
esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua
integrazione o di interferenze fra le due discipline (Cass., Sez. Un., n.1479/1997).
D'altra parte, non sembra che l'utilizzazione di un criterio meramente esegetico, in luogo di quello sistematico, possa condurre appagabilmente alla soluzione opposta, in assenza di una espressa disposizione derogatoria volta a spostare l'exordium praescriptionis in avanti rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), specie se si consideri che, al contrario,
l'ordinamento conosce deroghe espresse nel secondo senso, le quali – impregiudicata la questione se, al di là del nomen iuris, configurino fattispecie di decadenza, anziché di prescrizione, nonché la
questione della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., di una scelta normativa che fa decorrere il termine prescrizionale prima ancora che sia configurabile l'inerzia del titolare del diritto risarcitorio e, talora, prima ancora che esso sia completo di tutti i suoi elementi costitutivi – operano nel senso di spostarne la decorrenza del termine di prescrizione all'indietro rispetto al momento della percepibilità e, persino, a quello della verificazione del danno (cfr. ad es., l'art. 8 della legge n.21 aprile 2023, n.49).
Escludere la rilevanza della costituzione di parte civile ai fini dell'operatività della disciplina di cui all'art. 2947, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., significherebbe, dunque, far dipendere la decorrenza o meno della prescrizione in corso di procedimento penale dall'esito dello stesso procedimento, ovverosia da un fatto successivo che non può valere – in difetto di un'espressa
indicazione normativa – a privare di effetti una prescrizione che sia nel frattempo maturata (in tal senso, cfr. ancora Cass. n. 11190/2022, cit.)(…) Ipotizzare che la pendenza del processo penale sottragga il diritto risarcitorio da reato alla decorrenza della prescrizione fino all'emissione di una delle sentenze indicate dal terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., pur essendo esso diritto pienamente esercitabile dal danneggiato, equivale a reputare esistente una deroga al principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. in difetto di qualsiasi disposizione normativa in tal senso.
L'esercitabilità del diritto comporta, al contrario, che la prescrizione decorre, sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a quelli indicati nei primi due commi del citato art.2947 cod. civ., salvo che il
danneggiato ponga in essere entro il termine prescrizionale stabilito per il reato, uno degli atti,
8 giudiziali o stragiudiziali, a cui l'ordinamento attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione a fini civilistici, tra i quali si annovera, con effetto interruttivo permanente, la costituzione di parte civile”.
7.3. Orbene, applicati i richiamati condivisibili princìpi al caso di specie, va rilevato che i danneggiati, che avevano introdotto il giudizio risarcitorio in data 25 settembre 2017 senza porre in essere precedenti atti interruttivi della prescrizione e non si erano costituiti parte civile nel processo penale celebrato a carico di DO IL, definito con sentenza divenuta irrevocabile il 26 marzo
2013, ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'art.2947 cod. civ. per far valere la propria pretesa risarcitoria potevano beneficiare del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato di omicidio colposo plurimo aggravato ma con decorrenza dalla data del fatto (05 maggio 1998), sicché essa, al momento dell'introduzione del giudizio civile, era ormai definitivamente prescritta.
7.4. La prescrizione eccepita fondatamente dal non si estende alle Amministrazioni Pt_1
statali coobbligate in solido, avendo esse omesso di eccepirla ( cfr. Cass. 2025/8837; 2019/15869 :
“In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione
generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il
coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta”).
8. Il secondo motivo di appello del proposto in via subordinata, resta assorbito. Pt_1
9. Il primo motivo di appello incidentale delle Amministrazioni statali va accolto.
Dal tenore letterale dell'art. 2055 cc. si desume che il regresso tra responsabili in solido del fatto illecito presuppone che ciascuno di essi abbia nell'evento una parte di colpa: ciò si evince tanto dall'incipit del primo comma dell'articolo 2055 ( " se il fatto dannoso è imputabile a più persone") sia dal contenuto precettivo del secondo comma, che prevede il diritto al regresso tra condebitori nella misura della gravità della rispettiva "colpa" e delle conseguenze che ne sono derivate.
Benché la norma non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto), ove abbia risarcito il danno, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire tra i coobligati l'onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e della entità della conseguenze che ne sono derivate . Nell'arresto di Cass. 2005/17763 si è osservato trattarsi di un'applicazione del principio, dettato in generale per le obbligazioni solidali dall' art. 1298 1° comma c.c., secondo cui quando l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori l'intero peso del debito sarà posto a suo carico.
Ne consegue che il responsabile non autore materiale del danno, chiamato a rispondere di esso in virtù
del rapporto di immedesimazione organica a cagione della solidarietà nei confronti del danneggiato,
9 laddove abbia provveduto al risarcimento del danno potrà rivalersi nei confronti dell'autore immediato per l'intera somma pagata, non essendo possibile tra di essi dividere l'onere risarcitorio in proporzione delle rispettive colpe ex art. 2055,co.2,cc. ( cfr. Cass.16/24567; 05/17763; 08/24802).
IL DO sarà pertanto tenuto a pagare alla ed al Controparte_1 [...]
le intere somme che le suindicate amministrazioni statali pagheranno agli attori in forza CP_2 della sentenza di primo grado, a condizione che esse dimostrino l'integrale pagamento.
10. Il secondo motivo dell'appello incidentale delle Amministrazioni statali va rigettato, giacché, al di là della obiettiva complessità delle questioni esaminate, che da sola non l'avrebbe giustificata, la compensazione può comunque essere motivata con riferimento alla mancanza di uniformità interpretativa tra i vari giudici che si sono interessati del contenzioso in ordine all'applicazione degli istituti del regresso e della rivalsa ed in considerazione degli effetti della dichiarata prescrizione della pretesa creditoria nei confronti del Pt_1
11. La sentenza va pertanto parzialmente riformata e per l'effetto va dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni pretesi dagli originari attori nei confronti del e Parte_1
va condannato IL DO a rivalere le Amministrazioni statali delle somme che esse avranno pagato in favore dei danneggiati in esecuzione della sentenza di primo grado.
12. Le spese processuali vanno compensate tra il e le parti private stante la natura Pt_1
controversa della questione di diritto relativa alla prescrizione, e tra le Amministrazioni statali e
IL DO in considerazione della condotta processuale dell'appellato.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e sull'appello incidentale proposto dalla Pt_1 Controparte_1
e dal avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
[...] Controparte_2
1782/2023, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto, in corrispondente riforma della impugnata sentenza, dichiara prescritta la domanda di risarcimento proposta da CP_3 [...]
, , e nei confronti del Per_1 CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1
;
[...]
2. ACCOGLIE in parte l'appello incidentale delle Amministrazioni statali e per l'effetto, in corrispondente riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto delle appellanti a rivalersi nei confronti di IL DO per l'intera somma per cui vi è condanna, a condizione dell'effettivo pagamento;
10 3. CONFERMA il resto;
4. COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Salerno, camera di consiglio del 07 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Vito Colucci
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