Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01461/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2020, proposto da
AZ RA e IA RA, rappresentati e difesi dall’avvocato Quintino Manco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Cera, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Casarano, via Ubaldo d’Astore n. 29/A e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 02 Registro Ordinanze di Settore Anno 2020 del 14 settembre 2020, a firma del Responsabile del Settore “Urbanistica - Ambiente - S.U.A.P.” del Comune di Ugento, notificata il 28 settembre 2020, con la quale è stata ordinata l'immediata messa in sicurezza, con i mezzi più idonei al caso, del setto murario abusivamente manomesso, nonché la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, consistite nell'apertura ad arco su parete, prospiciente scoperto di pertinenza;
- del “Provvedimento di diniego definitivo” prot. 18815 del 14 settembre 2020, a firma del Responsabile del Settore “Urbanistica - Ambiente e S.U.A.P.” del Comune di Ugento, notificato il 29 settembre 2020, con il quale è stata rigettata l'istanza P.U.A. prot. n. 8697 del 24 aprile 2020, avente ad oggetto un “Progetto per accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.P.R. n. 380/01 per l'apertura di un arco e di una finestra trasformata a porta per accedere nello scoperto retrostante di pertinenza del locale commerciale ad uso trattoria”, in quanto gli elaborati grafici allegati all'istanza suddetta risultavano difformi da quanto rilevato in sito da personale del settore;
- del “Provvedimento di diniego definitivo” prot. n. 24236 del 10 novembre 2020, a firma del Responsabile del Settore “Urbanistica - Ambiente e S.U.A.P.” del Comune di Ugento, notificato il 14 novembre 2020, con il quale è stata rigettata l'istanza P.U.A. prot. n. 21256 dell’8 ottobre 2020, avente ad oggetto il riesame del progetto di “Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.P.R. n. 380/01 ss.mm.ii. per l'apertura di un arco e di una finestra trasformata a porta per accedere nello scoperto retrostante o/e laterale di pertinenza del locale commerciale ad uso trattoria”, in quanto “per le opere oggetto dell'istanza suddetta è stata trasmessa da questo ufficio Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 02 del 14.09.2020”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IC AF e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 27 novembre 2020 ed iscritto a ruolo il 1° dicembre 2020, i ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, affidata a due motivi in diritto, oltre istanza di sospensione in via cautelare;
- in data 5 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Ugento, con memoria di forma;
- in data 9 gennaio 2021 il Comune di Ugento ha depositato memoria controdeducendo rispetto al contenuto del ricorso;
- all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2021, con ordinanza cautelare n. 31 del 15 gennaio 2021, l’istanza cautelare è stata respinta;
- in data 15 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a. motivato sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto che ex art. 84, comma 4, c.p.a., anche prescindendo dalle formalità della rinuncia, il giudice può desumere dal relativo atto argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Ritenuto che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione.
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e le spese del giudizio possono essere compensate atteso che non sono stati svolti i nuovi scritti difensivi a seguito della ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
IC AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AF | NT AS |
IL SEGRETARIO