Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3105 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Augusto Frau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sestu.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/09/2000 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Sestu, anno 2000, numero 41, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori e dovrà Per_1 continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà anche separatamente.
Pag. 2 di 5 Per_ 3) I figli , studentessa universitaria fuori sede, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e minorenne e portatore di handicap Per_1 in situazione di gravità, continueranno a vivere con la madre, attualmente nel domicilio della stessa in Sestu - via Nuoro nn. 9/11.
Ai fini delle registrazioni anagrafiche si indica quale luogo di residenza dei figli quello della madre, che percepirà integralmente l'assegno unico e tutte le provvidenze economiche e prestazioni previdenziali, agevolazioni, permessi e congedi per la disabilità del figlio (legge 104, legge 162, indennità di Per_1 frequenza, ecc.).
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio tenuto conto Per_1 della volontà e delle specifiche esigenze manifestate dal minore, e nel rispetto delle sue preminenti esigenze di vita e di studio, terapeutiche, sportive e ricreative, salvo modifiche concordate consensualmente tra i genitori, il mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 13:15 nei periodi in cui è chiusa, fino alle ore 20:00 e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, ovvero dalle 13:15 nei periodi in cui è chiusa, fino alle ore 20:00 della domenica;
durante le festività secondo il criterio dell'alternanza fra i genitori di anno in anno;
durante il periodo estivo il minore trascorrerà un periodo di vacanza di dieci giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, nei periodi e con le modalità che gli stessi concorderanno precedentemente, ed in ogni caso entro il mese di giugno, in considerazione delle ferie rispettivamente godute.
4) Contestualmente le parti hanno concordato in via transattiva di definire tutti gli aspetti di natura economica e patrimoniale derivanti dal loro rapporto matrimoniale, affinché nulla possa residuare nelle reciproche condizioni di debito e credito, all'esito dello scioglimento del matrimonio.
Per l'effetto hanno consensualmente concordato che:
a. poiché si è convenuto che l'assegno unico per il figlio sarà versato Per_1 direttamente ed interamente alla SI dagli Enti competenti, i Pt_1 coniugi si sono accordati nei termini di un contributo mensile a carico del Per_ padre nelle spese di mantenimento dei figli maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e minorenne e portatore di Per_1 handicap, di € 300,00 (di cui €. 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed € 200,00 a titolo di contributo per il Per_1 Per_ mantenimento della GL ), somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, che il Sig. si obbliga a CP_1 versare alla SI in via anticipata, entro il giorno cinque di Pt_1 ogni mese, mediante accredito sul conto corrente a tale scopo indicato dall'interessata, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli previamente concordate se non necessarie e urgenti, e documentate.
In ottemperanza del presente accordo la Sig.ra provvederà a Pt_1 Per_ sostenere direttamente nei confronti della GL , studentessa
Pag. 3 di 5 universitaria fuori sede, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, i ragionevoli costi della locazione e delle utenze dell'alloggio fuori sede della GL ritenuti congrui entro un limite massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili, oltre alle spese universitarie con lei concordate.
b. La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Sestu - via Nuoro nn.
9/11 p. T/1/2, resta assegnata in uso esclusivo, completa di tutti i beni e gli arredi ivi presenti, alla SI . Parte_1
c. Essendo entrambi proprietari in comune, pro-indiviso, e per quote uguali del fabbricato sito in Comune di Sestu pp. T/1/2 con ingresso carraio e pedonale comune dalla via Nuoro nn. 9/11 già costituente la casa coniugale, a definizione dei rapporti patrimoniali connessi al matrimonio intendono sciogliere, con reciproche attribuzioni patrimoniali, i rapporti di comunione immobiliare tutt'ora in essere e regolare tra loro in via definitiva gli obblighi inter partes connessi o derivanti dal loro matrimonio, ed a tal fine in via di conciliazione, transazione e comunque ad integrale soddisfazione delle reciproche pretese e dei diritti a ciascuno spettanti pattuiscono quanto segue:
- per il dedotto titolo transattivo il Sig. si obbliga e promette CP_1 di alienare e trasferire con atto notarile alla SI che si Parte_1 obbliga e promette di acquistare la quota di sua proprietà, pari alla metà indivisa, dell'intero fabbricato in Comune di Sestu composto da tre livelli fuori terra con ingresso carraio e pedonale comune dalla via Nuoro nn.
9/11, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova del quale si è tenuto conto per la determinazione consensuale del prezzo, e con tutti gli arredi che attualmente ne fanno parte, censito al catasto Fabbricati al fg.
40 particella 5772 sub. 1, cat. A/3, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita catastale Euro 154,94, il piano terra composto da cucina, disimpegno, bagno e camera da letto ed al fg. 40 particella 5772 sub. 2, cat. A/3, classe
3, consistenza 7,5 vani, rendita catastale Euro 464,81, il piano primo composto da soggiorno-cucina, disimpegno, bagno, ripostiglio e scala di collegamento al piano primo (esternamente sono presenti n. 1 balconi con affaccio alla via Nuoro e n. 1 verande con affaccio al cortile interno) ed il piano secondo composto da disimpegno, ripostiglio, bagno e n. 3 camere da letto (esternamente sono presenti n. 1 terrazzo/veranda con affaccio alla via Nuoro e n. 1 verande con affaccio al cortile interno), in aderenza sui confini laterali e aree di corte frontale e posteriore unite da un passo carraio comune (foglio 40, particella 5772 sub. 3).
- Il corrispettivo della futura vendita è stato determinato di comune accordo tra le parti in complessivi € 90.000,00 (euro novantamila/00) che la
SI che dichiara come condizione essenziale del suo Pt_1 impegno di voler accedere a mutuo bancario per il relativo pagamento, si obbliga a corrispondere in sede notarile di rogito traslativo della
Pag. 4 di 5 proprietà contestualmente all'erogazione dell'importo mutuato che sarà versato dall'Istituto bancario a perfezionamento della relativa pratica.
- Le parti convengono che il rogito notarile necessario per il perfezionamento del presente accordo verrà stipulato di fronte al Notaio rogante scelto dall'acquirente e con costi a suo carico entro sei mesi dalla
Sentenza che sarà pronunciata dal Tribunale, evidenziando fin d'ora l'intenzione di avvalersi dell'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista dalla legge n. 74/87.
- Si dà atto che il presente accordo finalizzato al trasferimento di proprietà dell'immobile costituisce causa essenziale ed elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della controversia.
- La vettura Volkswagen Touran targata CS159EA acquistata in corso di matrimonio resterà attribuita in proprietà esclusiva al Sig. CP_1 che provvederà alle necessarie operazioni di voltura.
5) Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte, non hanno più reciprocamente nulla da pretendere l'uno dall'altra in relazione agli aspetti patrimoniali del regime della famiglia e comunque per tutti i rapporti economici connessi al loro matrimonio.
6) Le parti sono economicamente indipendenti e per l'effetto nessun assegno divorzile sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge ed in funzione dell'accordo transattivo sottostante alle pattuizioni del presente ricorso si danno reciprocamente atto di aver contestualmente rinunciato ad ogni e qualsiasi pretesa o richiesta di natura economica inerente il periodo antecedente alla data odierna anche per ogni altro titolo maturato.
7) Con il presente atto i coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio ed il successivo rinnovo dei documenti di espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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