Decreto decisorio 4 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/01/2021, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2021
N. 00004/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01106/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Massella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- comunicato nella medesima data, emesso dal Ministero dell'Interno --OMISSIS-, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 84 e 35, co. 1, lett. c ), cod. proc. amm.;
Rilevato che in data-OMISSIS- il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
Rilevato che tale atto non risulta sottoscritto personalmente dalla parte, ma dal solo difensore, né risulta corredato da mandato speciale a quest’ultimo a rinunciare al ricorso, e neppure risulta notificato all’Amministrazione intimata, come richiesto dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm.;
Considerato peraltro che detto atto può essere ritenuto argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2011, n. 6484; Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940);
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la presente controversia e tenuto conto dell’accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle spese (v. all. 3 alla dichiarazione di rinuncia) - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso il giorno 30 dicembre 2020.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.