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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Caterina Greco Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°. 1537 R. G. anno 2024 promossa in grado di apello DA
, elettivamente domiciliato in Palermo piazza F. Parte_1
Chopin n.13 presso lo studio dell'avvocato Claudia Spotorno, che lo rappresenta e difende. Appellante CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dagli Avv. Salvatore Cacioppo. Appellato OGGETTO: indennizzo/rendita- malattia professionale.
All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.4543/2024, emessa l'11 novembre 2024, il Tribunale GL di Palermo, ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 29 dicembre 2023, con la quale aveva chiesto che gli fosse riconosciuto Parte_1
l'indennizzo ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n.38/2000 in misura pari o superiore al 6% di danno biologico, ovvero la rendita, in caso di inabilità con punteggio pari o superiore al 16%, quale conseguenza della malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta in qualità di saldatore, fiammista e verniciatore navale a bordo di navi e a terra nelle officine presso le varie ditte indicate nell'atto introduttivo, tutte
1 società dell'indotto Fincantieri, ove era stato esposto massicciamente agli agenti chimici tipici del settore navalmeccanico e metalmeccanico, ossia IPA contenuti negli oli nebulizzati e nei fumi di saldatura, solventi chimici, gas nitrosi, polveri sottili e vernici per più di 40 anni, causa di “tumore vescicale derivante da inalazione di idrocarburi Policiclici Aromatici, fumi caldi di saldatura dei metalli, Gas nitrosi e quant'altro presente nell'ambiente di lavoro. Il decidente – istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu sanitaria - ritenute dimostrate le allegazioni in ordine alla natura delle mansioni espletate e alla probabile esposizione a rischio - ha aderito alle conclusioni della ctu sanitaria, che ha escluso l'origine professionale delle patologie riscontrate, concludendo che nelle more che eventuali approfonditi studi scientifici possano dimostrare una correlazione fra l'insorgenza del ca vescicale nell'ambito delle attività lavorative proprie della cantieristica navale, nel caso in specie (alla luce della documentazione amministrativo/sanitaria agli atti), è da ritenere “più probabile che non”, che nel contenzioso di che trattasi, non sia possibile pervenire al chiaro riscontro di una probabilità accertata e qualificata di correlazione fra attività lavorativa ed insorgenza della denunciata malattia (ca vescicale). Riteniamo, pertanto, di gran lunga più probabile che sulla genesi del ca della vescica, abbiano inciso fattori comuni extraprofessionali, sovrapponibili nel concreto a quelli della restante parte della popolazione certamente non esposta ad inquinanti correlati con attività lavorativa, non in rapporto di causalità o anche di concausalità efficiente e determinante con le lavorazioni che il Lavoratore assume di avere svolto, ma per le quali non è stata data alcuna prova che le stesse, in relazione alle caratteristiche di esecuzione, abbiano rivestito caratteristiche morbigene.(v. relazione ctu Dott. Per_1
).
[...]
Per la riforma della decisione ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 27 dicembre 2024, deducendo l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fondava la sentenza impugnata che muove dal presupposto errato della mancanza di prova del carattere morbigeno delle lavorazioni svolte, documentate dalle schede informative allegate al contratto di lavoro dell'11.10.2019, oltre che dall'espletata prova testimoniale, avendo sottostimato quella copiosa scienza medica che ammette la correlazione tra le esalazioni delle vernici e dei solventi ed i fumi di saldatura metallica ed il tumore vescicale;
deduce, altresì, che il consulente non ha applicato il principio di presunzione legale di origine professionale della tecnopatia (essendo incluse nelle tabelle sia la malattia che CP_1 le lavorazioni) confutabile solo giusta rigorosissima prova a carico dell' - Cass. CP_1
n.58/2013 e n.9778/2013 - non ha rispettato il principio di rilevanza causale di qualsiasi antecedente che abbia contribuito alla causazione della malattia, oltre a
2 non avere posto una precisa diagnosi differenziale, e trascurando il c.d. rischio ambientale. Ha resistito in giudizio l' con memoria del 14 maggio 2025, contestando CP_1 le avverse censure delle quali chiedeva il rigetto. All'udienza de 23 ottobre 2025, rinnovata la ctu sanitaria, in relazione ai rilievi di parte appellante, la causa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
************** L'appello non merita accoglimento per le ragioni di cui in seguito. Risultando non contestata la natura delle mansioni svolte dal ricorrente nel corso del rapporto lavorativo, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), anche in ordine alla descrizione delle patologie accertate, e le cui determinazioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato, dott. ha Persona_2 posto la seguente diagnosi: Urotelioma vescicale papillare di basso grado (non infiltrante la tonaca- pTa) in check-up. Ha precisato che: Nel caso in oggetto, la tipologia delle mansioni cui è stato addetto il ricorrente esclude la possibilità di una possibile esposizione ai fattori di rischio professionali chiamati in causa nella genesi delle neoplasie vescicali avendo avuto contatto con fumi di saldatura, polveri minerali, radiazioni del visibile, pitture, peraltro in maniera non quantificata né qualificata. Ha aggiunto e spiegato che: La presenza di sostanze cancerogene (e di conseguenza una significativa esposizione lavorativa) non viene certificata da nessuna certificazione presente negli atti (assente anche l'attestazione da parte di una ultradecennale ipotetica esposizione all'amianto) e di conseguenza è CP_1 impossibile identificare un agente lavorativo per il quale è stato accertato (o almeno ipotizzato) un nesso causale con la malattia tumorale. Per quanto è dato conoscere, nelle tecnologie lavorative dei saldatori o carpentieri navali comunemente impiegate nella cantieristica navale, si può escludere l'esistenza di un nesso casuale tra l'esposizione lavorativa e una malattia neoplastica a carico della vescica: non significative, infatti, sono state tutte le indagini epidemiologiche riportate nelle più recenti pubblicazioni scientifiche. Evidentemente le carenze dimostrative elencate rendono impossibile validare quasi tutti gli item che possono consentire una diagnosi di possibile malattia professionale.
3 La assenza di una ipotetica asbestosi polmonare, patologia riportata nel certificato medico di M.P. , viene confermata dal referto della TC polmonare effettuata il 30.07.2021 (Osp. – -atti n.10) nonché dal rilievo di un Per_3 Per_4 mancato riscontro espositivo nei dati anamnestici e clinici. In risposta ai quesiti il sanitario ha, quindi, concluso nel senso che: si può affermare che allo stato attuale delle conoscenze la malattia neoplastica cui è affetto il ricorrente non trova alcun collegamento significativo con l'attività lavorativa svolta. Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. L'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata confermata. L'appellante, nonostante la soccombenza, non è tenuto al pagamento delle spese processuali, avendo presentato la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. ed è esente dal pagamento del contributo unificato. Restano a carico dell per la medesima ragione, le spese di ctu. CP_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.4543/2024 emessa dal Tribunale GL di Palermo l'11 novembre 2024.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado. Lascia a carico dell i compensi già liquidati al ctu, con separato decreto. CP_1
Così deciso in Palermo, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore Cinzia Alcamo
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