Sentenza 20 settembre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 20/09/2011, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01666/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2000, e successivi motivi aggiunti, proposto da:
Pmi Consulting S.r.l., Li.Tu.An S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Panepinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Anna Maria Caronia sito in Palermo, piazza Edison 2;
contro
Caltanissetta S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giovanni Pitruzzella sito in Palermo, via N. Morello N.40;
nei confronti di
Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A)-quanto al ricorso introduttivo:
1)-della deliberazione di approvazione della graduatoria ufficiale della misura POP, adottata il 30/12/1999;
2)-di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale, presupposto a quello sopra impugnato;
B)-quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
3)della deliberazione di approvazione della graduatoria ufficiale della Misura .2 POP Sicilia 1994/99, adottata il 30/12/1999;
4)-occorrendo, della nota IRFIS del 20/12/1999;
5)-occorrendo, della nota della scheda personale della PMI Consulting redatta dall’IRFIS con relativo giudizio finale;
6)-di ogni ulteriore atto connesso;
C)-quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
7)-della deliberazione di approvazione della graduatoria ufficiale della misura POP, adottata il 29/12/1999;
8)-della comunicazione della Caltanissetta S.c.p.a. del 15/01/2000;
9)-della nota della scheda personale della PMI Consulting redatta dall’IRFIS con relativo giudizio finale;
10)-di ogni ulteriore atto connesso;
Visti il ricorso introduttivo, i successivi motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Caltanissetta S.C.P.A., le relative eccezioni e difese;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza presidenziale n.219 del 23/06/2000 eseguita il 12/07/2000;
Vista l’ordinanza presidenziale n.56 del 21/5/200, eseguita il 24/07/2001;
Visto l’atto di costituzione della Li.Tu.An s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di società incorporante per fusione la PMI Consulting s.r.l., originaria ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento all’uopo articolando un’unica censura con la quale lamenta la violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, costituisce oggetto specifico della lamentata illegittimità l’asserita mancanza di motivazione in ordine all’attribuzione del punteggio finale al progetto presentato dalla PMI Consulting S.r.l..
Con i primi motivi aggiunti, parte ricorrente articola la censura dell’eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione e contraddittorietà, considerato che, differentemente da quanto previsto dal bando pubblico, la graduatoria non sarebbe stata formata dalla Caltanissetta S.C.P.A. entro dieci giorni successivi al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte della Banca concessionaria (IRFIS).
Con i secondi motivi aggiunti, parte ricorrente articola ulteriormente i medesimi profili di illegittimità già illustrati, evidenziando come la Caltanissetta S.c.p.a. si sarebbe limitata a prendere atto della proposta di graduatoria formulata dall’IRFIS senza compiere alcuna autonoma disamina e valutazione sulle risultanze istruttorie.
Nel costituirsi per resistere, la Caltanissetta S.C.P.A. ha eccepito diversi profili di inammissibilità del mezzo, articolando altresì difese nel merito chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Con le ordinanze presidenziali in epigrafe indicate sono stati disposti incombenti istruttori.
Ciò posto, passando al preventivo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente, il ricorso risulta inammissibile per le considerazioni che seguono.
Risulta fondata ed assorbente la terza eccezione articolata dalla resistente Amministrazione in ordine alla mancata notifica del ricorso introduttivo, così come dei successivi motivi aggiunti, ad almeno uno dei soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria oggetto di impugnazione.
Tutti gli altri soggetti utilmente inseriti nella predetta graduatoria, nella quale parte ricorrente non è stata utilmente collocata per insufficienza del punteggio conseguito in sede istruttoria, assumono infatti la posizione sostanziale e processuale di soggetti controinteressati che dovevano essere intimati con il presente gravame.
Ed invero, i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di un concorso o selezione pubblica per il conferimento di pubbliche sovvenzioni della quale si chiede l'annullamento, sono tutti controinteressati, posto che il richiesto provvedimento giurisdizionale di annullamento sarebbe potenzialmente destinato ad incidere sulla posizione di ciascuno utilmente inserito nella stessa graduatoria, “con la conseguenza che il gravame proposto avverso la graduatoria non notificato ad alcuno dei controinteressati indicati nell'atto impugnato è inammissibile ai sensi dell'art. 41, c.p.a.” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 dicembre 2010 , n. 34850; Consiglio Stato , sez. VI, 13 maggio 2010 , n. 2936).
Alla stregua di quanto precede, il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, vanno quindi dichiarati inammissibili.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2011
IL SEGRETARIO