Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991 , e' sostituito dal seguente:
"A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennita' di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , potra' essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.
L'indennita' di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sara' riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti".
L' articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991 , e' sostituito dal seguente:
"A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennita' di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , potra' essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.
L'indennita' di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sara' riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti".