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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 701 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
(ex nato in [...] il [...] CF Pt_1 Parte_2 Pt_3 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'Avv Francesco Guastella
[...]
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo nell'anno 2016
per 102 giornate, e nel 2017 per 102 giornate, chiede il riconoscimento delle medesime
Pagina 1 prestate alle dipendenze dell'azienda agricola La Rosa Barbara e delle correlate prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola e ANF).
CP_ L' chiede il rigetto del ricorso, contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
***
Il ricorso è infondato
Il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per le prestazioni previdenziali oggetto di causa.
Ed invero l'art 32 L 29 aprile 1949 n 264 cosi recita “L'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed
assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività
agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel settore dell'agricoltura, quindi, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali
è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
L'iscrizione in detti elenchi integra una situazione giuridica abilitante, che, nel caso di
CP_ specie, risulta mancare, avendo l' disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra
Pagina 2 l' e l'odierno ricorrente, con conseguente Controparte_2
cancellazione di quest'ultimo dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Acate
relativamente all'anno 2016 e 2017.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi, il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697
c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
Pagina 3 fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo denunciato. In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge.
Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente, ovvero e le buste paga trattandosi di atti di provenienza CP_3
unilaterale da parte del datore di lavoro e aventi rilevanza meramente formale, che non danno certezza circa l'effettività della prestazione lavorativa per il numero di giornate prescritte dalla legge quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo.
Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 22.10.2018 acquisito al processo, CP_1
Pagina 4 risulta che l' ha denunciato un numero di assunzioni Controparte_2
in realtà riconducibili ad altre ditte.
Dal verbale di accertamento è emersa la totale assenza della medesima Controparte_2
dall'azienda, ed una complessiva confusione nella gestione della conduzione lavorativa dei braccianti che di fatto, pur denunciati dalla operavano per conto di altre CP_2
ditte appartenenti alla famiglia ( . Per_1
Le risultanze del verbale ispettivo, inoltre, sono state ulteriormente confermate dalla
CP_ deposizione testimoniale del teste di , acquisita in giudizio, che ha Testimone_1
riferito di rapporti lavorativi fittizzi fra cui quello del ricorrente.
Va altresì evidenziato che con sentenza n. 775/2025 di questo Tribunale, è stato rigettato il ricorso avverso il verbale di accertamento da cui derivano successivamente tutti i disconoscimenti operati, fra cui quello in oggetto.
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può, come detto, essere desunta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
La prova orale dedotta dal ricorrente non fornisce adeguata dimostrazione dell'impegno lavorativo dello stesso
Invero il teste ha riferito “……..la vedevo ogni giorno, lei però andava a Tes_2
lavorare nell'azienda di ”; sugli altri articolati ha cosi risposto “ non lo so non CP_2
ero presente dove lei lavorava”
Il teste anche egli ha detto avere lavorare in altra azienda e non in Testimone_3
quella in oggetto;
“io e il ricorrente non abbiamo lavorato insieme”.
Pagina 5 La prova fornita in conclusione non è adeguatamente dettagliata con riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione e pertanto inidonea all'accertamento dei presupposti del diritto fatto valere, il cui onere probatorio è a carico del ricorrente.
Non è stato pertanto dimostrato l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa;
a fronte di contro di un accertamento ispettivo molto dettagliato, motivato e preciso.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc, preso atto della dichiarazione reddituale depositata agli atti
PTM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 9.9.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 701 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
(ex nato in [...] il [...] CF Pt_1 Parte_2 Pt_3 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'Avv Francesco Guastella
[...]
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo nell'anno 2016
per 102 giornate, e nel 2017 per 102 giornate, chiede il riconoscimento delle medesime
Pagina 1 prestate alle dipendenze dell'azienda agricola La Rosa Barbara e delle correlate prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola e ANF).
CP_ L' chiede il rigetto del ricorso, contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
***
Il ricorso è infondato
Il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per le prestazioni previdenziali oggetto di causa.
Ed invero l'art 32 L 29 aprile 1949 n 264 cosi recita “L'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed
assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività
agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel settore dell'agricoltura, quindi, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali
è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
L'iscrizione in detti elenchi integra una situazione giuridica abilitante, che, nel caso di
CP_ specie, risulta mancare, avendo l' disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra
Pagina 2 l' e l'odierno ricorrente, con conseguente Controparte_2
cancellazione di quest'ultimo dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Acate
relativamente all'anno 2016 e 2017.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi, il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697
c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
Pagina 3 fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo denunciato. In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge.
Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente, ovvero e le buste paga trattandosi di atti di provenienza CP_3
unilaterale da parte del datore di lavoro e aventi rilevanza meramente formale, che non danno certezza circa l'effettività della prestazione lavorativa per il numero di giornate prescritte dalla legge quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo.
Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 22.10.2018 acquisito al processo, CP_1
Pagina 4 risulta che l' ha denunciato un numero di assunzioni Controparte_2
in realtà riconducibili ad altre ditte.
Dal verbale di accertamento è emersa la totale assenza della medesima Controparte_2
dall'azienda, ed una complessiva confusione nella gestione della conduzione lavorativa dei braccianti che di fatto, pur denunciati dalla operavano per conto di altre CP_2
ditte appartenenti alla famiglia ( . Per_1
Le risultanze del verbale ispettivo, inoltre, sono state ulteriormente confermate dalla
CP_ deposizione testimoniale del teste di , acquisita in giudizio, che ha Testimone_1
riferito di rapporti lavorativi fittizzi fra cui quello del ricorrente.
Va altresì evidenziato che con sentenza n. 775/2025 di questo Tribunale, è stato rigettato il ricorso avverso il verbale di accertamento da cui derivano successivamente tutti i disconoscimenti operati, fra cui quello in oggetto.
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può, come detto, essere desunta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
La prova orale dedotta dal ricorrente non fornisce adeguata dimostrazione dell'impegno lavorativo dello stesso
Invero il teste ha riferito “……..la vedevo ogni giorno, lei però andava a Tes_2
lavorare nell'azienda di ”; sugli altri articolati ha cosi risposto “ non lo so non CP_2
ero presente dove lei lavorava”
Il teste anche egli ha detto avere lavorare in altra azienda e non in Testimone_3
quella in oggetto;
“io e il ricorrente non abbiamo lavorato insieme”.
Pagina 5 La prova fornita in conclusione non è adeguatamente dettagliata con riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione e pertanto inidonea all'accertamento dei presupposti del diritto fatto valere, il cui onere probatorio è a carico del ricorrente.
Non è stato pertanto dimostrato l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa;
a fronte di contro di un accertamento ispettivo molto dettagliato, motivato e preciso.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc, preso atto della dichiarazione reddituale depositata agli atti
PTM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 9.9.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
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