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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1093/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 9 gennaio 2025, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Capra;
per parte convenuta l'avv. Margherita Scotti per delega orale dell'avv. Bonardi.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 1093/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1093/2021 promossa da
(P. IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Marco Capra, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bonardi, del
Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9.1.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. L'impresa individuale ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.
[...]
A tal fine, ha dedotto che nella serata del 12.8.2019 si era abbattuto sulla provincia di Brescia un forte temporale accompagnato da impetuose raffiche di vento. Tra i comuni colpiti vi era anche quello di Castel Mella, ove ha sede l'impresa, la quale si occupa della coltivazione di ortaggi. A causa del forte vento l'impianto fotovoltaico installato sul tetto del capannone di proprietà della confinante società convenuta e parti del tetto stesso si erano staccati ed erano caduti sulle serre di proprietà attorea. Ciò premesso, ha chiesto la condanna Parte_2 della convenuta al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, contestando an e quantum debeatur. In particolare, la società ha eccepito l'esimente del caso fortuito, stante l'eccezionalità della calamità atmosferica abbattutasi quel giorno sul bresciano.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita mediante prove orali e C.T.U. volta a ricostruire le cause dei danni lamentati da parte attrice, a quantificarli e a valutare l'intensità del fenomeno atmosferico (con successiva richiesta al
C.T.U. di chiarimenti/integrazione).
All'esito di tali attività, falliti i tentativi per una composizione bonaria della controversia, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
3 § 2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere respinta dal momento che nel caso in esame ricorre il 'caso fortuito', così come eccepito da parte convenuta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un 'forte temporale', di un 'nubifragio' o di una 'calamità naturale', presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 30521 del
22/11/2019, Rv. 655971 - 03. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 01/02/2018, n. 2482).
Proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità
è stato chiesto al C.T.U. di fornire i dati scientifici di tipo statistico, sia pluviometrici che relativi alla forza del vento, riferiti allo specifico contesto territoriale ove si sono verificati i fatti per cui è causa, al fine di accertare, in un'ottica comparativa, i caratteri del fenomeno atmosferico verificatosi nel comune di Castel Mella il 12.8.2019 (cfr. ord. del 9.2.2024).
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. arch. Per_1 nella relazione finale e nella successiva integrazione e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del
C.T.U. cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Dalla relazione integrativa depositata dal C.T.U e, in particolare, dalla risposta fornita dall'AR MB (prodotta quale allegato n. 1) emerge che i dati di raffica registrati dalla stazione di Brescia - via Ziziola e da quella di CO (ovvero le più rappresentative della località di interesse), rispettivamente pari a 25.8 m/s alle ore 18:10 e a 21.5 m/s alle
17:50, rientrano nei primi dieci valori più alti di raffica registrati negli ultimi 10 anni di dati.
A riprova dell'eccezionalità dell'evento in esame, il C.T.U. ha evidenziato che l'entità della risposta della copertura del capannone della società convenuta alla forza del vento su base normativa (al tempo cogente) può considerarsi soddisfacente, in termini numerici. Si può dedurre, quindi, che “il dato meteorologico ufficiale, se rapportato alle resistenze caratteristiche dei sistemi di collegamento delle sovrastrutture, eseguiti a regola d'arte, non giustifica lo scoperchiamento in oggetto, segno che sono intervenute, in occasione della manifestazione atmosferica
4 in esame, delle forze non riconoscibili dalle centraline di rilevazione, benché la forza del vento sia annotata in termini di “raffica” ”(pag. 7 relaz. finale).
Ciò vale anche a escludere profili di rimproverabilità a carico della convenuta in ordine alla realizzazione e custodia del manufatto (cfr. anche pag. 7 allegato n. 6 relaz. finale: “Da quanto emerge numericamente, sulla base del calcolo illustrato sopra, la copertura che è stata sradicata, durante l'evento atmosferico oggetto di approfondimento, era fissata (se alle condizioni di ancoraggio dei correnti Ω sopra riportate) in modo adeguato rispetto alle forze indicate nella normativa di riferimento. E' molto probabile che localmente si sia sviluppato un vortice d'aria che ha generato forze molto più importanti di quelle di riferimento, non registrate dalle centraline di zona, di fatto distanti qualche chilometro dal sito in esame”).
Neppure le osservazioni critiche formulate dal c.t. di parte attrice sono in grado di condurre a esiti differenti, in quanto: sono già state analiticamente analizzate e confutate dal C.T.U.
(cfr. pagg.
7-9 relaz. finale); non sono supportate da adeguati riferimenti tecnici o scientifici;
devono essere lette considerato il valore di mera allegazione difensiva della consulenza di parte (con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente;
cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 - 01); risultano in parte inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio (poiché attengono a tematiche, quali il rispetto del D.Lgs. 81/2008, che non rilevano ai fini dell'analisi in esame).
Alla luce di tali considerazioni, il fenomeno atmosferico del 12.8.2019, stante la sua eccezionalità, è tale da integrare la nozione di 'caso fortuito' ex art. 2051 c.c. Pertanto, la domanda avanzata dall'attore non può trovare accoglimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sottoposte dalle parti all'attenzione del Tribunale.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del disputatum. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale.
Non può essere rimborsato alla convenuta il compenso per il c.t.p. (indicato nella nota spese in € 1.500,00), in quanto non adeguatamente documentato.
I costi dell'interprete nominato per l'assunzione della prova orale chiesta dall'attore devono essere definitivamente posti, nei rapporti interni alle parti, a carico di quest'ultimo.
5 Per quanto concerne, invece, i costi della C.T.U. affidata all'arch. si ritiene di doverli Per_1 porre, nei rapporti interni alle parti, a carico di entrambe, nella misura di 1/2 ciascuna.
Infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 8.9.2005, n. 17953). Tanto più che nel caso in esame parte del quesito era proprio volto ad accertare l'esimente del caso fortuito, così come richiesto dalla società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente i costi dell'interprete, nei rapporti interni alle parti, a carico di parte attrice;
pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura di 1/2 ciascuna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Brescia, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 9 gennaio 2025, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Capra;
per parte convenuta l'avv. Margherita Scotti per delega orale dell'avv. Bonardi.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 1093/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1093/2021 promossa da
(P. IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Marco Capra, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bonardi, del
Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9.1.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. L'impresa individuale ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.
[...]
A tal fine, ha dedotto che nella serata del 12.8.2019 si era abbattuto sulla provincia di Brescia un forte temporale accompagnato da impetuose raffiche di vento. Tra i comuni colpiti vi era anche quello di Castel Mella, ove ha sede l'impresa, la quale si occupa della coltivazione di ortaggi. A causa del forte vento l'impianto fotovoltaico installato sul tetto del capannone di proprietà della confinante società convenuta e parti del tetto stesso si erano staccati ed erano caduti sulle serre di proprietà attorea. Ciò premesso, ha chiesto la condanna Parte_2 della convenuta al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, contestando an e quantum debeatur. In particolare, la società ha eccepito l'esimente del caso fortuito, stante l'eccezionalità della calamità atmosferica abbattutasi quel giorno sul bresciano.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita mediante prove orali e C.T.U. volta a ricostruire le cause dei danni lamentati da parte attrice, a quantificarli e a valutare l'intensità del fenomeno atmosferico (con successiva richiesta al
C.T.U. di chiarimenti/integrazione).
All'esito di tali attività, falliti i tentativi per una composizione bonaria della controversia, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
3 § 2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere respinta dal momento che nel caso in esame ricorre il 'caso fortuito', così come eccepito da parte convenuta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un 'forte temporale', di un 'nubifragio' o di una 'calamità naturale', presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 30521 del
22/11/2019, Rv. 655971 - 03. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 01/02/2018, n. 2482).
Proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità
è stato chiesto al C.T.U. di fornire i dati scientifici di tipo statistico, sia pluviometrici che relativi alla forza del vento, riferiti allo specifico contesto territoriale ove si sono verificati i fatti per cui è causa, al fine di accertare, in un'ottica comparativa, i caratteri del fenomeno atmosferico verificatosi nel comune di Castel Mella il 12.8.2019 (cfr. ord. del 9.2.2024).
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. arch. Per_1 nella relazione finale e nella successiva integrazione e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del
C.T.U. cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Dalla relazione integrativa depositata dal C.T.U e, in particolare, dalla risposta fornita dall'AR MB (prodotta quale allegato n. 1) emerge che i dati di raffica registrati dalla stazione di Brescia - via Ziziola e da quella di CO (ovvero le più rappresentative della località di interesse), rispettivamente pari a 25.8 m/s alle ore 18:10 e a 21.5 m/s alle
17:50, rientrano nei primi dieci valori più alti di raffica registrati negli ultimi 10 anni di dati.
A riprova dell'eccezionalità dell'evento in esame, il C.T.U. ha evidenziato che l'entità della risposta della copertura del capannone della società convenuta alla forza del vento su base normativa (al tempo cogente) può considerarsi soddisfacente, in termini numerici. Si può dedurre, quindi, che “il dato meteorologico ufficiale, se rapportato alle resistenze caratteristiche dei sistemi di collegamento delle sovrastrutture, eseguiti a regola d'arte, non giustifica lo scoperchiamento in oggetto, segno che sono intervenute, in occasione della manifestazione atmosferica
4 in esame, delle forze non riconoscibili dalle centraline di rilevazione, benché la forza del vento sia annotata in termini di “raffica” ”(pag. 7 relaz. finale).
Ciò vale anche a escludere profili di rimproverabilità a carico della convenuta in ordine alla realizzazione e custodia del manufatto (cfr. anche pag. 7 allegato n. 6 relaz. finale: “Da quanto emerge numericamente, sulla base del calcolo illustrato sopra, la copertura che è stata sradicata, durante l'evento atmosferico oggetto di approfondimento, era fissata (se alle condizioni di ancoraggio dei correnti Ω sopra riportate) in modo adeguato rispetto alle forze indicate nella normativa di riferimento. E' molto probabile che localmente si sia sviluppato un vortice d'aria che ha generato forze molto più importanti di quelle di riferimento, non registrate dalle centraline di zona, di fatto distanti qualche chilometro dal sito in esame”).
Neppure le osservazioni critiche formulate dal c.t. di parte attrice sono in grado di condurre a esiti differenti, in quanto: sono già state analiticamente analizzate e confutate dal C.T.U.
(cfr. pagg.
7-9 relaz. finale); non sono supportate da adeguati riferimenti tecnici o scientifici;
devono essere lette considerato il valore di mera allegazione difensiva della consulenza di parte (con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente;
cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 - 01); risultano in parte inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio (poiché attengono a tematiche, quali il rispetto del D.Lgs. 81/2008, che non rilevano ai fini dell'analisi in esame).
Alla luce di tali considerazioni, il fenomeno atmosferico del 12.8.2019, stante la sua eccezionalità, è tale da integrare la nozione di 'caso fortuito' ex art. 2051 c.c. Pertanto, la domanda avanzata dall'attore non può trovare accoglimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sottoposte dalle parti all'attenzione del Tribunale.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del disputatum. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale.
Non può essere rimborsato alla convenuta il compenso per il c.t.p. (indicato nella nota spese in € 1.500,00), in quanto non adeguatamente documentato.
I costi dell'interprete nominato per l'assunzione della prova orale chiesta dall'attore devono essere definitivamente posti, nei rapporti interni alle parti, a carico di quest'ultimo.
5 Per quanto concerne, invece, i costi della C.T.U. affidata all'arch. si ritiene di doverli Per_1 porre, nei rapporti interni alle parti, a carico di entrambe, nella misura di 1/2 ciascuna.
Infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 8.9.2005, n. 17953). Tanto più che nel caso in esame parte del quesito era proprio volto ad accertare l'esimente del caso fortuito, così come richiesto dalla società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente i costi dell'interprete, nei rapporti interni alle parti, a carico di parte attrice;
pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura di 1/2 ciascuna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Brescia, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6