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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1878 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUERRIERI VIVIANA , per per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di accertare che lo stato patologico da cui è affetto è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'Assegno Ordinario di invalidità di cui alla legge
222/84, con conseguente condanna alla liquidazione ed al pagamento della prestazione, oltre accessori. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1.Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa
(cfr. Cass. n. 12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.2.Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente Persona_1
è affetto dalle seguenti patologie:
• Cardiopatia ischemica ipertensiva cronica in pz sottoposto ad angioplastica con posizionamento di uno stent medicato, classe NYHA seconda/terza
• Sindrome depressiva endoreattiva grave in pz con steatosi di grado severo, cisti renali, ipertrofia prostatica, ernioplastica inguinale destra.
• Cervico dorso lombalgia in poliartrosi e discopatie multiple a discreta incidenza funzionale, compartopatia mediale ginocchio dx e deambulazione claudicante, periartrite scapolo omerale bilaterale da lesione del sovraspinato, rizoartrosi alle mani e ai piedi con ¾ dito a scatto mano sx,
a discreta incidenza funzionale
Ha poi concluso ritenendo che il sig. , che svolge l'attività di Bracciante agricolo, Parte_1 abbia diritto all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge
n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da Febbraio
2022, poiché il paziente presentava un quadro patologico che riduceva la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Le spese di lite della prima fase devono essere compensate per metà, posto che il requisito sanitario
è successivo alla domanda amministrativa. Le spese di lite della presente fase di merito devono
CP_ essere poste a carico dell' CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1878 /2023 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza d FEBBRAIO 2022, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984; CP_ 2) compensa per metà le spese di lite della prima fase e condanna l' al pagamento della restante metà, liquidata in € 585,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Iva e cpa come per legge;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite della presente fase, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Iva e cpa come per legge, entrambe con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Viviana Guerrieri, ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025.
Il Giudice Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1878 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUERRIERI VIVIANA , per per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di accertare che lo stato patologico da cui è affetto è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'Assegno Ordinario di invalidità di cui alla legge
222/84, con conseguente condanna alla liquidazione ed al pagamento della prestazione, oltre accessori. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1.Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa
(cfr. Cass. n. 12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.2.Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente Persona_1
è affetto dalle seguenti patologie:
• Cardiopatia ischemica ipertensiva cronica in pz sottoposto ad angioplastica con posizionamento di uno stent medicato, classe NYHA seconda/terza
• Sindrome depressiva endoreattiva grave in pz con steatosi di grado severo, cisti renali, ipertrofia prostatica, ernioplastica inguinale destra.
• Cervico dorso lombalgia in poliartrosi e discopatie multiple a discreta incidenza funzionale, compartopatia mediale ginocchio dx e deambulazione claudicante, periartrite scapolo omerale bilaterale da lesione del sovraspinato, rizoartrosi alle mani e ai piedi con ¾ dito a scatto mano sx,
a discreta incidenza funzionale
Ha poi concluso ritenendo che il sig. , che svolge l'attività di Bracciante agricolo, Parte_1 abbia diritto all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge
n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da Febbraio
2022, poiché il paziente presentava un quadro patologico che riduceva la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Le spese di lite della prima fase devono essere compensate per metà, posto che il requisito sanitario
è successivo alla domanda amministrativa. Le spese di lite della presente fase di merito devono
CP_ essere poste a carico dell' CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1878 /2023 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza d FEBBRAIO 2022, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984; CP_ 2) compensa per metà le spese di lite della prima fase e condanna l' al pagamento della restante metà, liquidata in € 585,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Iva e cpa come per legge;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite della presente fase, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Iva e cpa come per legge, entrambe con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Viviana Guerrieri, ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025.
Il Giudice Claudia Giovanna Bisignano