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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 185/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 185/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2025, il procurato di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 18/02/2006 a Jalandhar (India). Dal matrimonio sono nati i figli (nato il Persona_1
19/01/2013) e (nata il [...] Persona_2
La casa coniugale è sita a Casina (RE), via Rovetto n. 19.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che Parte_1 sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶ che i figli sono minorenni e non autosufficienti;
▶ che la separazione deve essere addebitata al resistente, in quanto ha abbandonato la casa coniugale e si è reso irreperibile;
▶ che il padre si disinteressa dei minori, non frequentandoli e non contribuendo al loro mantenimento. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione al resistente, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé nella casa coniugale e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 1.000 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico.
non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni della ricorrente, dalla fine della convivenza e dal disinteresse mostrato dal resistente per la presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha riferito che il marito ha abbandonato ingiustificatamente la casa coniugale, trasferendosi in India dai genitori e disinteressandosi della propria famiglia. Per giurisprudenza costante, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza ed è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. Ord. n. 1785/2021, Cass. n. 648/2020). Dal momento che il resistente non si è costituito e non ha quindi giustificato tale circostanza, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda di addebito.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, il Collegio non dispone di elementi per non accogliere la domanda della ricorrente e dispone, pertanto, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre nella casa coniugale e che il padre li possa vedere e tenere con sé a week-end alternati tenendo conto dei loro impegni e del periodo di permanenza del padre in Italia.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (12 e 17 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. La ricorrente è operaia nel settore agricolo e di allevamento di animali presso l'impresa individuale di HI FO. Ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.100 (cfr. doc. 8) e di essere onerata da un mutuo contratto assieme al coniuge per l'acquisto di un immobile sito in Monticelli d'Ongina (PC) e intestato allo stesso. Non disponendo di ulteriori elementi e attesa la contumacia del resistente, il Collegio ritiene congruo stabilire in € 400 l'importo a carico del padre per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'assegno unico (circa € 467, cfr. doc. 8) è possibile attribuirne alla ricorrente l'integrale percezione. L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 non pone preclusioni alla possibilità che il giudice, nello stabilire un affidamento condiviso, ritenga di attribuire l'assegno unico al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Tale attribuzione avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Il genitore non collocatario non ha, dal canto suo, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale (Cass. 4672/2025).
5. Spese Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 18/02/2006 a Jalandhar (India);
-accoglie la domanda di addebito;
-affida la prole in via condivisa alle parti e dispone che le visite paterne avvengano come in motivazione;
-assegna la casa coniugale alla ricorrente;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 10/07/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 185/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2025, il procurato di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 18/02/2006 a Jalandhar (India). Dal matrimonio sono nati i figli (nato il Persona_1
19/01/2013) e (nata il [...] Persona_2
La casa coniugale è sita a Casina (RE), via Rovetto n. 19.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che Parte_1 sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶ che i figli sono minorenni e non autosufficienti;
▶ che la separazione deve essere addebitata al resistente, in quanto ha abbandonato la casa coniugale e si è reso irreperibile;
▶ che il padre si disinteressa dei minori, non frequentandoli e non contribuendo al loro mantenimento. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione al resistente, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé nella casa coniugale e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con un importo mensile di € 1.000 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto di percepire in via esclusiva l'assegno unico.
non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni della ricorrente, dalla fine della convivenza e dal disinteresse mostrato dal resistente per la presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha riferito che il marito ha abbandonato ingiustificatamente la casa coniugale, trasferendosi in India dai genitori e disinteressandosi della propria famiglia. Per giurisprudenza costante, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza ed è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. Ord. n. 1785/2021, Cass. n. 648/2020). Dal momento che il resistente non si è costituito e non ha quindi giustificato tale circostanza, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda di addebito.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, il Collegio non dispone di elementi per non accogliere la domanda della ricorrente e dispone, pertanto, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre nella casa coniugale e che il padre li possa vedere e tenere con sé a week-end alternati tenendo conto dei loro impegni e del periodo di permanenza del padre in Italia.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (12 e 17 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. La ricorrente è operaia nel settore agricolo e di allevamento di animali presso l'impresa individuale di HI FO. Ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.100 (cfr. doc. 8) e di essere onerata da un mutuo contratto assieme al coniuge per l'acquisto di un immobile sito in Monticelli d'Ongina (PC) e intestato allo stesso. Non disponendo di ulteriori elementi e attesa la contumacia del resistente, il Collegio ritiene congruo stabilire in € 400 l'importo a carico del padre per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'assegno unico (circa € 467, cfr. doc. 8) è possibile attribuirne alla ricorrente l'integrale percezione. L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 non pone preclusioni alla possibilità che il giudice, nello stabilire un affidamento condiviso, ritenga di attribuire l'assegno unico al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Tale attribuzione avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Il genitore non collocatario non ha, dal canto suo, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale (Cass. 4672/2025).
5. Spese Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 18/02/2006 a Jalandhar (India);
-accoglie la domanda di addebito;
-affida la prole in via condivisa alle parti e dispone che le visite paterne avvengano come in motivazione;
-assegna la casa coniugale alla ricorrente;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 10/07/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli