Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 466/2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 466/2022 TRA
C.F. , nata in [...] il 28101965, rapp.ta e Parte_1 C.F._1
, dall' con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 lvati, giusta procura generale alle liti, ed elettiva iato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , premettendo di aver presentato in data 27.05.2020 alla competente Parte_1 sede per il riconoscimento dello stato invalidante ai sensi e per gli effetti CP_1 degli artt. 2, 12, 13, L. 118/71 e artt. 1, 8, 9, D.Lvo. 509/88 e ss.mm.ii., al fine di beneficiare delle conseguenti provvidenze economiche e di essere stata riconosciuta, all'esito della visita medica collegiale, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%, proponeva giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ovvero, in subordine, all'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla domanda amministrativa o da data successiva accertata in corso di causa, con vittoria di spese. All'esito di tale giudizio il nominato Consulente tecnico di Ufficio, dott. con Persona_1 perizia depositata in data 03.01.2022, riscontrava in capo all'istante un complesso morboso - caratterizzato da “PU eritematoso cutaneo, con connettivite indifferenziata all'esordio e gammapatia monoclonale di incerto significato, verosimilmente secondaria a PU. Pregressa miomectomia per miomatosi uterina. Discopatia lombare in pregressa discolisi L5-S1.” - tale da determinare il riconoscimento di una percentuale invalidante pari al 60%, ritenendo, dunque, non sussistente il beneficio sanitario necessario al riconoscimento di quanto richiesto. L'odierna ricorrente tempestivamente proponeva il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando l'elaborato peritale con riferimento alle patologie rilevate. L'istante sarebbe, infatti, affetta da un complesso morboso ben più grave caratterizzato, altresì, da “poliartrosi con impegno funzionale del rachide, mani e piedi. In particolare a carico delle mani è molto compromessa la funzione di prensione e manipolativa”, “ernia discale L4 L5 con limitazioni funzionali, osteoartrosi diffusa, nefrolitiasi, gastrite cronica, sinusopatia cronica, calcolosi di colecisti idropica, sindrome ansioso depressiva”, tutte patologie a carattere recrudescente con mancata risposta alle prescritte terapie. Concludeva chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare e dichiarare una riduzione permanente della
2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153. Quanto all'assegno mensile di assistenza, questo è disciplinato dall'art. 13 della Legge 30 marzo 1971, n.118, che prevede che “agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'as one della pensione di cui all'art. 12. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, CP_1 il soggetto di cui ma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all ” CP_1
3. Il Consulente tecnico di Ufficio incaricato nella precedente fase di opposizione, dott.
all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione dei documenti in atti, come innanzi detto, ha Per_1 rato in capo alla ricorrente un complesso morboso caratterizzato da “PU eritematoso cutaneo, con connettivite indifferenziata all'esordio e gammapatia monoclonale di incerto significato, verosimilmente secondaria a Pregressa miomectomia per miomatosi uterina. Discopatia lombare in pregressa discolisi L5-S1” Per_2 ar tando come segue:
“Nel febbraio del 2020 fu fatta diagnosi istologica di PU Eritematoso, una malattia infiammatoria cronica del tessuto connettivo, su meccanismo patogenetico autoimmune e che può colpire cute, articolazioni, reni e pareti dei vasi sanguigni, con manifestazioni cliniche molto diverse da caso a caso. La diagnosi fu fatta dopo il riscontro di una dermatite periorale a carattere recidivante e resistente a terapia cortisonica sia topica che sistemica. Da allora la signora è in controllo periodico ambulatoriale ed in terapia Parte_1 con CL (Plaquenil) e cortis ). Come epifenomeno è presente una gammapatia monoclonale di incerto significato, attribuito dalla consulenza ematologica allo stesso PU e che, attualmente non richiede terapia specifica. Alla data odierna le manifestazioni cliniche della malattia sono piuttosto modeste, principalmente di tipo dermatologico, e con scarso interessamento di altri tessuti. Pertanto la valutazione medico-legale va fatta in considerazione della voce 9320 delle tabelle di cui al DM 5/2/1992, assumendo il valore del 50%. 9320 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE 41 50 Inoltre la signora presenta una discopatia lombare con una media limitazione della colonna Parte_1 lombare nei movi -estensione, minorazione a cui si attribuisce una valutazione del 20%, in considerazione della voce 7010 e con criterio proporzionale. 7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31 40 0 Infine alcuni anni or sono la periziata subì un intervento chirurgico di miomectomia per via isteroscopica per miomatosi, patologia che non viene considerata nel calcolo complessivo dell'invalidità perché non raggiunge il valore minimo valutabile. Dunque le minorazioni presenti nel quadro clinico della periziata sono coesistenti tra loro e il previsto calcolo riduzionistico, con i valori parziali sopra espressi (50+20) ammonta al 60%. Non si raggiunge dunque il valore previsto dal D.Lgs 509/88 per la concessione del beneficio economico richiesto.” 3.1. Ebbene, va dato atto di come non risulti, che parte ricorrente abbia svolto alcuna osservazione avverso la bozza di perizia in sede di atpo, essendosi limitata a proporre direttamente
Pag. 2 di 4 ricorso. A prescindere da tale considerazione, certamente non foriera alla luce della giurisprudenza maggioritaria di una pronuncia di inammissibilità, si ritiene, comunque, che le censure mosse dalla parte ricorrente non abbiano aggiunto alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che potesse portare ad una diversa valutazione. Occorre, infatti, evidenziare che la Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, ha affermato che al fine di poter ottenere la rinnovazione della CTU o, comunque, il mutamento delle conclusioni rese in fase di ATP, è necessario che venga data la prova dell'esistenza di un aggravamento, determinato o dalla insorgenza di nuove patologie o dall'aggravamento di patologie preesistenti. Nel caso di specie ciò non è avvenuto, nonostante la parte ricorrente abbia anche depositato, nelle more del procedimento, ulteriore documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 149 disp. Att. c.p.c. (unitamente alle note di trattazione scritta del 09.02.2023 e del 28.11.2023). Detta certificazione non è stata e non viene ritenuta sufficientemente idonea dal Tribunale a sovvertire il giudizio medico-legale reso dall'incaricato Consulente, in quanto non attesta un aggravamento del complesso morboso. Anzi, la certificazione datata al 24.10.2023, oltre a descrivere un quadro complessivamente sovrapponibile a quello già valutato, attesta, invero, la sussistenza di
“connettivite indifferenziata e S fibromialgica” tuttavia “in remissione farmacologicamente sostenuta e senza stigmate di connettivite maggiore.” Quanto alle altre censure mosse in sede di ricorso, queste si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Ebbene, dall'esame degli atti risulta come il Consulente incaricato abbia, invero, sottoposto al suo esame tutta la documentazione sanitaria di cui al fascicolo di ATPO, indicandola nell'elaborato definitivo e dalla stessa – nonché da quella depositata nel presente giudizio - le
“ulteriori patologie” la cui valutazione sarebbe stata omessa ai fini del giudizio finale, non risultano adeguatamente supportate documentalmente. Fa eccezione l' “ernia discale L4 L5 con limitazioni funzionali, osteoartrosi diffusa” che, invero, è stata presa in considerazione dal Ctu il quale ha, tuttavia, riscontrato, che “l'esame funzionale rileva una moderata limitazione in flessione della colonna lombare. Risentimento sciatalgico alla Lasègue, bilateralmente. Per il resto la motilità è regolare negli altri tratti e distretti osteoarticolari.” Alla luce delle suesposte considerazioni, si può ritenere che l'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, che incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, non è stato assolto e il ricorso non può trovare accoglimento. Pertanto, ritenendo condivisibile il percorso logico-argomentativo espresso dal Consulente incaricato nel giudizio de quo, a fronte degli elementi precisi e motivati espressi, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile (o della pensione di inabilità).
Pag. 3 di 4 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.,; le spese di consulenza tecnica, esperite nel corso CP_ dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, sono poste a carico dell' in virtù delle dichiarazioni in atti e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 30.5.2025 Il Giudice Dottoressa Gerardina Guglielmo
AP
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