Sentenza 12 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 7 settembre 2022
Parere definitivo 31 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/10/2021, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01210/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2021, proposto da
Immobiliare Europa 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovica Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Giovanetti Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Grosso, Marcello Coan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La.Ma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Dal Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Bernardi in Venezia, Santa Croce 252;
Regione Veneto, Provincia di Treviso non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, n. 1255/2020, pubblicata in data 14 dicembre 2020,
e, conseguentemente – ovvero anche in via autonoma –, per la dichiarazione di nullità e inefficacia o comunque l'annullamento
del provvedimento “PRATICA: ID n. 80004910263-06032018-1601 SUPRO: 27620 del 12/03/201827620 del 12/03/2018 Rif.: Spec. n. 544/18/AE - Prot. n. 36283 del 13/03/2018”, di data 26 febbraio 2021, con cui il Dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico del Comune di Treviso ha disposto “di non accogliere l'istanza-diffida presentata da Immobiliare Europa 2000 S.p.A.” in data 19 luglio 2019 ed ha pertanto comunicato “la conclusione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. 7594 in data 18.1.2021, disponendone l'archiviazione”; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Treviso e di Giovanetti Immobiliare S.r.l. e di La.Ma S.r.l.;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Immobiliare Europa 2000 s.p.a. ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1255 del 14 dicembre 2020 di questo T.A.R., ritenendo nullo per elusione o violazione del giudicato, il provvedimento del 26 febbraio 2021, con cui il Comune di Treviso - a seguito dell’annullamento giurisdizionale del precedente diniego di esercizio dell’autotutela in relazione all’intervento di ristrutturazione, ampliamento e cambio d’uso dell’ex Cinema Edison eseguito in forza di S.C.I.A. - ha nuovamente respinto l’istanza di esercizio dei poteri di autotutela.
In via subordinata, la ricorrente – invocando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013 in punto di ammissibilità del cumulo di azioni (ottemperanza e annullamento) nell’ambito di giudizio di esecuzione – ha chiesto, altresì, l’annullamento del provvedimento per autonomi vizi di illegittimità.
Quanto ai vizi di nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato, la ricorrente lamenta, nei primi tre motivi di ricorso, che il Comune, agendo in riedizione del potere, avrebbe disatteso le statuizioni dell’ottemperanda sentenza, sovrapponendo alle motivazioni sottese alla pronuncia di annullamento dell’originario diniego, proprie valutazioni di segno contrario.
Si sono costituiti il Comune di Treviso e le controinteressate Lama s.r.l. e Giovannetti Immobiliare s.r.l.
Il Comune e la Giovannetti Immobiliare s.r.l. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal D.P.C.S. n. 146/2016
Giovannetti Immobiliare s.r.l. ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Tutte le resistenti hanno controdedotto nel merito.
All’udienza del 9 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le eccezioni preliminari di inammissibilità non sono fondate.
1.1 L’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.C.S. n. 146/2016 riferisce il limite dimensionale degli atti e degli scritti difensivi al numero di caratteri, che, “nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'art. 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti” , non deve essere superiore alla soglia dei 70.000. Il numero di pagine costituisce indicazione tendenziale ed esemplificativa della possibile estensione dell’atto che sia contenuto entro il suddetto limite e che sia redatto in base alle specifiche tecniche previste dall’art. 8 ( “redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonchè su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina)” ). Il ricorso all’esame, escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali, presenta 67.000 caratteri e, pertanto, non viola i limiti dimensionali definiti dal D.P.C.S. n. 146/2016.
1.2 E’ infondata l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 40 cod. proc. amm. Per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, “avverso i provvedimenti emanati dall'amministrazione successivamente al giudicato di annullamento di proprio precedente provvedimento può ammettersi che, al fine di consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere, le doglianze relative vengano dedotte con un unico ricorso davanti al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l'esame della forma di più grave patologia dell'atto, quale è la nullità.” (Consiglio di Stato ad. plen., 15/01/2013, n.2).
E’, quindi, il giudice a qualificare l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali, come previsto dall'art. 32, comma 2, c. proc. amm.
Nei motivi di ricorso, i vizi e le circostanze di fatto e di diritto in base alle quali le censure sono formulate risultano specificate in modo sufficientemente chiaro, consentendo la qualificazione del petitum e della causa petendi di ciascuna di esse.
2. Nel merito, giova premettere, per doverosa chiarezza, che il Collegio ritiene di qualificare come volti a dedurre i vizi di violazione o elusione del giudicato solo i primi tre motivi di ricorso. Depongono in tal senso, le rubriche date dal ricorrente ai motivi - che richiamano espressamente anche la violazione degli artt. 33 e 112, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché dell’art. 202 c.p.c. e dell’art. 2909 cod. civ. - ed il loro contenuto, che evidenzia i profili di contrasto del provvedimento con le argomentazioni poste a fondamento del decisum . I residui motivi, invece, (oltre a non contenere indicazioni testuali da cui desumere la prospettazione di vizi di nullità per elusione o violazione di giudicato) attengono o, a violazioni di natura procedimentale (quarto e settimo motivo) riferita al procedimento dal quale è scaturito il provvedimento impugnato, o alle valutazioni relative alla sussistenza dell’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela ed alla comparazione di interessi, che erano del tutto estranee all’oggetto del giudizio di cognizione, perché effettuate per la prima volta dall’amministrazione con il provvedimento impugnato nella presente sede.
3. Le censure con cui la ricorrente lamenta i vizi di violazione o elusione del giudicato sono infondate.
Per costante giurisprudenza (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 17/07/2020, n.459) “perché sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito; al contrario è necessario che la Pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della Pubblica amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato.”.
Nel caso in esame l'amministrazione non ha violato il dictum giudiziale.
Il contenuto precettivo della sentenza è riferito esclusivamente ad uno dei presupposti dell’autotutela, ossia alla sussistenza di vizi di illegittimità dell’attività edilizia oggetto di SCIA, (sui quali soltanto si era espressa l’amministrazione nel primo diniego), mentre, con riguardo ai c.d. presupposti flessibili (sussistenza di un interesse pubblico concreto al suo esercizio, comparazione tra esso e l’affidamento del segnalante, da un lato, e la posizione del controinteressato), la sentenza ha fatto espressamente salve le valutazioni riservate al Comune in sede di rinnovazione del procedimento.
E’ nell’alveo della verifica dei suddetti presupposti (ed in particolare, della configurabilità di un interesse pubblico concreto all’esercizio dell’autotutela) che il Comune, prendendo atto dei vizi accertati nella pronuncia di annullamento, ha richiamato le previsioni degli strumenti urbanistici applicabili all’edificio, ha effettuato la ricognizione del contesto urbano in cui l’intervento si colloca e considerato le modifiche al quadro normativo nazionale apportate dal D.L. 32/2019 e successivamente dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (che hanno modificato l’art. 2- bis D.P.R. 380/2001).
Le suddette valutazioni – la cui legittimità è parimenti contestata nel ricorso all’esame con censure da esaminare nel contesto della domanda di annullamento – non contrastano con il dictum giudiziale poiché si pongono all’esterno del perimetro della materia decisa con l’ottemperanda sentenza.
Respinta l’azione di ottemperanza, va disposto il mutamento del rito – ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. per l’esame del merito con il rito ordinario delle censure con cui si chiede l’annullamento del nuovo diniego di autotutela adottato dal Comune in sede di riedizione del potere.
Resta salva ogni pronuncia sia in rito che nel merito in ordine all’azione di annullamento, da trattarsi con il rito ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge l’azione di ottemperanza. Dispone la prosecuzione della causa con il rito ordinario. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune ed alle controinteressate le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 6.000 (euro duemila/00 per ciascuno), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO