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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 5719/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI SABRINA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BECHERI ROSETTA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
Con ricorso depositato il 10/05/2024, ha chiesto la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario con Controparte_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 12.9.1998 a Leno-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leno al numero 36, parte II, serie A, dell'anno 1998).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nasceva , il 21.12.2003. Per_1
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 23.3.2009, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− affidamento condiviso della figlia minore con residenza presso la madre;
Per_1
− visite padre-figlia lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21 e a weekend alternati;
− assegno periodico per la figlia di € 600 a carico del padre;
− spese straordinarie per la figlia divise al 50% tra i genitori.
1.3. La resistente si è costituita in giudizio il 5.11.2024 aderendo alle conclusioni del ricorso.
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Con note scritte del 21-26.11.2024 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Leno (BS) il 12 settembre 1998 tra i signori e ed iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Leno con il n. 36, Parte_1 Controparte_1 parte II, serie A;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Leno di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri pubblici;
- spese di lite compensate tra le parti».
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
All'udienza del 10.12.2024 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 10.5.2024, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di divorzio merita accoglimento. Il periodo di separazione e gli atti di parte dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi: nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio il 12.9.1998 a Leno-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leno al numero 36, parte II, serie A, dell'anno 1998);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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