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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/06/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 37/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE CONCORSUALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale della Parte_1 società
[...]
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 avente sede legale in Castelnuovo OC d'DD (LO) Via Galliano n. 1; vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
vista la regolarità della notifica degli atti del giudizio alla società resistente a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 02.05.2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la società resistente ha la propria sede legale in Castelnuovo OC d'DD (LO) Via Galliano n. 1 e che non sono emersi elementi per cui collocare aliunde il centro principale degli interessi della società debitrice;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 29.847,19 nei confronti di parte ricorrente portati da decreto ingiuntivo n. 114/2022 del Tribunale di Lodi e pedissequo atto di precetto, a titolo di TFR e retribuzioni;
- esposizione debitoria di euro 46.958,62 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione; R.G. 37/2024
- cessazione dell'attività aziendale accompagnata dalla messa in liquidazione della società in data 01.02.2022;
- il mancato deposito dei bilanci di esercizio successivamente all'anno di imposta 2020;
- l'avvenuto licenziamento del lavoratore odierno ricorrente in data 18.01.2022 “a causa delle difficoltà economiche e finanziarie della società”; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, nonché patrimonio sufficiente per provvedere alla soddisfazione di tutti i creditori;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
Controparte_1
(C.F. ) con sede legale
[...] P.IVA_1 in Castelnuovo OC d'DD (LO) Via Galliano n. 1; NOMINA giudice delegato la dott.ssa Francesca Varesano;
NOMINA curatore il dott. , dottore commercialista in possesso dei requisiti necessari per la Persona_1 gestione della procedura, iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della Crisi d'Impresa istituito presso il Ministero della Giustizia;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e
193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 08.11.2024 ore 13.20
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 4 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
R.G. 37/2024
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 13/06/2024 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE CONCORSUALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale della Parte_1 società
[...]
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 avente sede legale in Castelnuovo OC d'DD (LO) Via Galliano n. 1; vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
vista la regolarità della notifica degli atti del giudizio alla società resistente a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 02.05.2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la società resistente ha la propria sede legale in Castelnuovo OC d'DD (LO) Via Galliano n. 1 e che non sono emersi elementi per cui collocare aliunde il centro principale degli interessi della società debitrice;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 29.847,19 nei confronti di parte ricorrente portati da decreto ingiuntivo n. 114/2022 del Tribunale di Lodi e pedissequo atto di precetto, a titolo di TFR e retribuzioni;
- esposizione debitoria di euro 46.958,62 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione; R.G. 37/2024
- cessazione dell'attività aziendale accompagnata dalla messa in liquidazione della società in data 01.02.2022;
- il mancato deposito dei bilanci di esercizio successivamente all'anno di imposta 2020;
- l'avvenuto licenziamento del lavoratore odierno ricorrente in data 18.01.2022 “a causa delle difficoltà economiche e finanziarie della società”; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, nonché patrimonio sufficiente per provvedere alla soddisfazione di tutti i creditori;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
Controparte_1
(C.F. ) con sede legale
[...] P.IVA_1 in Castelnuovo OC d'DD (LO) Via Galliano n. 1; NOMINA giudice delegato la dott.ssa Francesca Varesano;
NOMINA curatore il dott. , dottore commercialista in possesso dei requisiti necessari per la Persona_1 gestione della procedura, iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della Crisi d'Impresa istituito presso il Ministero della Giustizia;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e
193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 08.11.2024 ore 13.20
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 4 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
R.G. 37/2024
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 13/06/2024 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi