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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1129/2024 promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato, assistito e difeso in unione congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Nicola Stiaffini (c.f. del Foro di Livorno e Gladys C.F._2
Castellano (c.f. ) del Foro di Bergamo, con elezione di domicilio digitale C.F._3
( presso e nello Studio dell'Avv. Nicola Stiaffini in Livorno, Email_1 via Indipendenza n. 20;
- Parte ricorrente - nei confronti di: società per azioni di diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam, iscritta al CP_1
Registro delle Imprese della Camera di Commercio Olandese al numero – quale società P.IVA_1 incorporante la società con sede secondaria in Italia, Milano, viale Fulvio Testi TR
n. 250 (c.f. ), in persona dei procuratori della di Milano, Dott.ssa e P.IVA_2 CP_3 Parte_2
Dott. con gli avv.ti Augusto Azzini (c.f. ) e Marina Controparte_4 C.F._4
Signori (c.f. ), entrambi del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo C.F._5
Studio dell'avv. Viviana Vicario del Foro di LO, in LO, via Magenta n. 43;
- Parte resistente -
e con sede legale in Milano al Corso Vittorio Emanuele II, 24/28 (P. iva, numero di Controparte_5 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano MO RI LO e c.f. ) ed iscritta al P.IVA_3
R.E.A. della medesima Camera di Commercio al n. MI-2648721, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Alibrandi del Foro di Milano (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._6 studio di quest'ultima in Milano, Viale Monte Nero n. 82;
- Parte intervenuta -
OGGETTO: opponibilità del fondo patrimoniale
Conclusioni per parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione de qua stante la gravità dei motivi descritti in narrativa;
e in via principale: accertare e dichiarare che il bene pignorato è stato legittimamente conferito in fondo patrimoniale e che, per tutto quanto esposto in atti, il fondo patrimoniale risulta opponibile alla creditrice procedente per essere nota alla creditrice procedente l'estraneità dell'obbligazione del debitore esecutato ai bisogni della famiglia e, conseguentemente, per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del pignoramento di cui trattasi con ogni conseguente declaratoria di legge, estinguendo la procedura ed ordinando la cancellazione del pignoramento immobiliare ex adverso trascritto, con spese esecutive tutte a carico di controparte;
in via subordinata e condizionata: in caso di vendita forzata medio tempore dell'abitazione pignorata, accertata e dichiarata, per quanto esposto in atti, la nullità del pignoramento e l'opponibilità del fondo patrimoniale al creditore procedente, ASSEGNARE il ricavato della vendita forzata all'opponente debitore esecutato al netto di quanto semmai dovuto al creditore ipoteario intervenuto e CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento in favore dell'esponente di tutti i danni patiti e patiendi a causa dell'incauto avvio e proseguimento sino a compimento dell'azione esecutiva malgrado l'impignorabilità del bene per le ragioni esposte in atti, condannando la banca al pagamento della differenza fra il valore di vendita forzata ed il valore di mercato del bene pignorato come accertato in sede di C.T.U. in sede esecutiva, oltre al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla conservazione e al sereno godimento dell'abitazione familiare in via equitativa, provvedendovi nella misura indicata in atti (150 mila euro) ovvero in quella diversa maggiore o minore misura che verrà dal Tribunale ritenuta di giustizia, e CONDANNARE la controparte al pagamento di tutte le spese delle procedura esecutiva ovvero al loro rimborso in caso di preventivo loro pagamento da parte dell'esecutato o previo prelievo dal ricavato della stessa. In ogni caso: vinte le spese di lite, sia della presente fase che della precedente fase sommaria ed esecutiva, da distrarsi in favore dei qui procuratori che si dichiarano antistatari”.
Conclusioni per parte resistente N.V. CP_1
“Voglia il Tribunale intestato, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente procedimento per i motivi meglio esposti in narrativa;
sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via principale: rigettare l'opposizione all'esecuzione, in quanto infondata, in fatto e diritto, per i
2 motivi meglio esposti in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Conclusioni per parte intervenuta Controparte_5
“Voglia l'Ecc.mo Collegio del Tribunale adito, così giudicare: nel merito:
- rigettare tutti i motivi di ricorso proposti da controparte, da ritenersi infondati per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto confermare in ogni sua parte la validità della procedura esecutiva immobiliare 217/2022 T. LO;
- condannare parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari come per legge.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
L'odierno procedimento trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 217/2022, promossa avanti il Tribunale di LO da (creditrice procedente) contro e Parte_3 Parte_1
(debitori), nell'ambito della quale è stata proposta opposizione ex art. 615, Controparte_6 comma 2, c.p.c. da parte dell'odierno ricorrente, il quale in seguito ha introdotto il presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e 281 decies c.p.c..
Per maggiore chiarezza espositiva, appare opportuno riassumere brevemente i fatti per cui è causa:
- in data 22.12.2010 la , in persona della sig.ra Controparte_6 Parte_4
ha sottoscritto con un contratto di locazione finanziaria di un
[...] TR immobile da edificare, del valore stimato di € 172.300,00 (cfr. contratto n. 140936/001, all. fasc. opposizione R.G.E. 217.2022 – I parte); Con
- in pari data il sig. ha ottenuto un finanziamento da per l'importo di € Parte_1
175.000,00 e ha prestato personalmente una fideiussione a garanzia fino a concorrenza di €
203.058,90 (cfr. pag. 14 del doc. 16 di parte ricorrente);
- in data 11.02.2013 il sig. ha costituito assieme alla moglie, sig.ra un fondo Pt_1 Pt_4
patrimoniale nel quale sono confluiti diversi beni, tra i quali gli immobili siti in Pieve Fissiraga, via Firenze n. 37 (cfr. atto di matrimonio, in atti), oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva RG 217/2022);
- con missive del 17.04.2014 e del 24.02.2015 ha comunicato la risoluzione TR
del contratto di leasing diffidando la debitrice a corrispondere € 115.714,19 (cfr. doc.
4-4bis parte resistente);
- su ricorso di con decreto ingiuntivo n. 2207/2015 del 26.03.2015 (RG TR
3 4972/2015) il Tribunale di Brescia ha ingiunto a “ e al sig. Controparte_6 Pt_1
in solido tra loro, il pagamento in favore della ricorrente di € 115.714,19 oltre interessi e
[...] spese della procedura monitoria, liquidate in € 2.455,25 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. (cfr. pag.
1-5 del doc. 4 parte ricorrente);
- nello specifico, il credito era stato azionato, per € 95.342,59, quale risarcimento del danno per risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria e, per i restanti € 20.371,60, a titolo di fatture non saldate;
- con sentenza n. 1241/2020 del 29.06.2020, pubblicata l'1.07.2020 (RG 9088/2015), il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione promossa da “ e dal sig. Controparte_6 Pt_1
confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. 5 parte ricorrente);
[...]
- il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo il 13.07.2020 e munito di formula esecutiva il
24.07.2020 (cfr. pag. 11 del doc. 1 fascicolo R.G.E. 217.2022 – I parte); Con
- nelle more, la società società per azioni di diritto olandese, ha incorporato CP_1
come da documentazione in atti;
TR
- con successivi atti di precetto del 24.02.2021 e 8.08.2022 ha intimato al sig. Parte_3
– quale fideiussore della società debitrice – il pagamento di € 147.206,67, somma Parte_1
comprensiva del decreto ingiuntivo, delle spese di lite liquidate in sentenza e degli ulteriori oneri e spese (cfr. doc. 6 parte ricorrente);
- con atto datato 7.11.2022 a sottoposto a pignoramento gli immobili di proprietà Parte_3
del sig. siti nel Comune di Pieve Fissiraga, via Firenze n. 37 (beni censiti al N.C.E.U. del Pt_1
predetto Comune al Fg. 4, part. 393 sub. 1 e sub. 2 e part. 226 – cfr. atto di pignoramento, in atti);
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 217/2022, con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 8.05.2023, il sig. ha domandato la sospensione dell'esecuzione, Pt_1 deducendo l'illegittimità del pignoramento effettuato sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, regolarmente trascritto e annotato (cfr. doc. 7 parte ricorrente);
- con ordinanza del 24.07.2023 il G.E. ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase sommaria e, con successivo provvedimento del 10.05.2024, ha assegnato alla parte interessata termine perentorio fino al
15.07.2024 per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. ordinanze – doc.
1-2 parte ricorrente);
- in data 16.05.2024 il sig. ha promosso ricorso ex art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento Pt_1 di assegnazione provvisoria dell'immobile oggetto di vendita, emesso il 10.05.2024 dal professionista delegato (cfr. doc. 13 parte ricorrente);
- il 18.07.2024 il G.E. ha rigettato il ricorso del debitore esecutato, che avverso tale ordinanza ha
4 interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. doc.
8-9 parte intervenuta).
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.06.2024 il sig. ha chiesto l'accertamento Pt_1 dell'opponibilità ai creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva n. 217/2022 la costituzione del fondo patrimoniale e l'impignorabilità dei beni in esso ricompresi rispetto ai debiti sorti per esigenze societarie, domandando altresì la condanna di al risarcimento del danno in CP_1 suo favore.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 18.09.2024 è intervenuta in giudizio Controparte_5 domandando il rigetto delle pretese di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie domande l'interveniente ha dedotto:
- che il 19.12.2006 l'allora – poi incorporata in Controparte_7 [...]
e, quindi, in – ha concesso a un mutuo ipotecario CP_8 Controparte_9 Parte_1 per € 79.138,97, assistito da ipoteca volontaria iscritta sui beni immobili di proprietà del mutuatario, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve Fissiraga al Fg. 4, mapp. 393, sub.
1 e al Fg. 4, mapp. 393, sub. 2 (cfr. contratto di mutuo – doc. 3 parte intervenuta);
- di aver acquistato pro soluto in data 11.07.2024 da numerosi crediti, tra Controparte_9
cui quello di cui alla procedura esecutiva n. 217/2022;
- di non rinvenire nella presente controversia i presupposti per concedere alla controparte la sospensione della procedura esecutiva né in ordine al fumus boni iuris, né al periculum in mora;
- di ritenere che il diritto di esproprio sia sorto in proprio favore al momento dell'iscrizione di ipoteca ovvero, nel caso di specie, in data 22.12.2006, senza che assuma rilevanza la costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta in epoca successiva ossia nel febbraio 2013.
1.3. Con comparsa di risposta depositata in data 1.10.2024 si è costituita che – previa CP_1 eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione, proposta oltre sei mesi dopo l'ordinanza ex art. 615 c.p.c. del G.E. – nel merito ha domandato il rigetto delle pretese di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la resistente ha contestato l'idoneità delle allegazioni di controparte a dimostrare l'impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale.
1.4. All'udienza dell'11.10.2024 il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 31.01.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
1.5. In tale sede, richiamate le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare: sull'ammissibilità del procedimento di merito introdotto da CP_10
5 Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso ex art. 281 decies CP_1
c.p.c., depositato dal sig. oltre sei mesi dopo l'ordinanza pronunciata dal G.E. nell'opposizione ex Pt_1
art. 615 c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
Invero, con ordinanza del 24.07.2023 il G.E. ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase sommaria, senza tuttavia assegnare termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il termine è stato assegnato soltanto con successivo provvedimento del 10.05.2024, emesso in esito all'istanza del debitore esecutato il 18.04.2024. Ne consegue, dunque, che l'introduzione del presente giudizio deve ritenersi tempestiva, in quanto promossa con ricorso depositato il 4.06.2024, nel rispetto del termine concesso (cfr. ordinanze – doc.
1-2 parte ricorrente).
Per tali ragioni l'eccezione non merita accoglimento.
3. Sull'impignorabilità dei beni costituenti un fondo patrimoniale
Il sig. ha domandato di dichiarare l'impignorabilità degli immobili confluiti nel fondo patrimoniale Pt_1
costituito l'11.02.2013, beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve Fissiraga (LO) al Foglio
4, particella 393, sub. 1 e al Foglio, particella 393, sub. 2, nonché identificati al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 4, part. 226.
Ad avviso di parte ricorrente, l'origine professionale delle somme ingiunte ne comporterebbe l'esclusione dalla nozione di debiti contratti per i bisogni della famiglia, posta quale limite all'esecuzione sul fondo patrimoniale dall'art. 170 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria. hanno domandato di dichiarare la non opponibilità nei propri confronti CP_1 Controparte_5 del fondo patrimoniale, costituito dal ricorrente in ragione dell'inerenza delle obbligazioni sorte ai bisogni della sua famiglia, nonché in ragione della mancanza di adeguati riscontri probatori alle deduzioni di controparte.
Per delibare in ordine alla domanda, occorre preliminarmente richiamare la funzione del fondo patrimoniale, con particolare riguardo ai limiti all'espropriabilità dei beni in esso costituiti e al riparto dell'onere probatorio.
Ai sensi dell'art. 167 c.c., mediante la costituzione di un fondo patrimoniale i coniugi (o un terzo soggetto) possono destinare determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Ratio dell'istituto è di costituire un patrimonio destinato, sul quale i creditori non possano procedere ad esecuzione forzata, se non per debiti puntualmente contratti per esigenze familiari. Il fondo patrimoniale introduce una deroga parziale alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., in base alla quale il debitore
6 risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: mediante la costituzione del fondo, infatti, viene generato un vincolo di segregazione patrimoniale dei beni in esso confluiti, riservati al perseguimento di scopi specifici.
Così, l'esecuzione sui beni del fondo non può avere luogo, a norma dell'art. 170 c.c., al ricorrere di due presupposti: l'uno, di carattere oggettivo, costituito dall'estraneità del debito per il quale si procede al novero di quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
l'altro, soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza da parte del creditore di tale estraneità (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. n.
3738 del 24.02.2015: “Il criterio per individuare i crediti che legittimano l'esecuzione sui beni del fondo viene rintracciato nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia o dell'unione”).
Per poter ammettere l'esecuzione su un fondo patrimoniale, risulta dunque dirimente comprendere in primo luogo se in concreto un determinato debito sia sorto per soddisfare esigenze familiari o meno.
Orbene, a tal fine, occorre innanzitutto soffermarsi sulla portata della locuzione “scopi estranei ai bisogni della famiglia” impiegata dal legislatore. A fronte di una nozione così ampia, la giurisprudenza maggioritaria, da un lato, ha interpretato restrittivamente il presupposto oggettivo dell'estraneità, ammettendo una generale presunzione di inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti contratti dai coniugi
(Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 16176 del 19.06.2018) e, dall'altro, ha riconosciuto al debitore che si opponga all'esecuzione la possibilità di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo anche mediante presunzioni (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 15886 dell'11.07.2014, secondo cui “ai fini dell'applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dell'art. 143 comma 3 c.c.; a livello oggettivo, va fornita un'interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano
l'esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dell'articolo 170 c.c., che deroga alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”).
In ordine al primo profilo, quindi, ha prevalso una nozione di bisogni della famiglia comprensiva anche di esigenze indirettamente connesse al nucleo, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia: pertanto, devono considerarsi debiti inerenti ai bisogni della famiglia non solo “quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico-familiare secondo le condizioni economiche
e sociali della famiglia stessa, ma anche per quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente
7 speculativi” (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. n. 2904 dell'8.02.2021).
Pur adottando tale ampia nozione, la Suprema Corte ha altresì affermato che l'inerenza del debito a una delle attività astrattamente rientranti (direttamente o indirettamente) tra quelle volte a soddisfare i bisogni della famiglia non consente di escludere automaticamente la sussistenza del requisito oggettivo, ma riserva al Giudice del merito la concreta individuazione dei debiti non inerenti allo scopo.
Controversa è, poi, la possibilità di ricondurre ai bisogni familiari i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi, considerato che i relativi redditi sono di norma – ma non necessariamente – destinati al mantenimento della famiglia (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 11683 del
18.09.2001). Infatti, per quanto la destinazione familiare non possa dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 12998 del 31.5.2006 e Cass. civ. Sez. V, sent. n. 15862 del 7.07.2009).
Sul punto, per l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha precisato che “In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. n. 2904 dell'8.02.2021; in termini, cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 21800 del 28.10.2016, secondo la quale anche i debiti derivanti da attività professionale o di impresa di uno dei coniugi vengono inclusi tra quelli contratti per i bisogni della famiglia, non dovendosi intendere questi ultimi meramente “in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”).
Ciò premesso in ordine ai presupposti dell'istituto, occorre soffermarsi sull'onere probatorio incombente su ciascuna parte: per costante giurisprudenza, grava sul debitore, che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l'onere di provare sia la valida costituzione del fondo, sia l'estraneità dei debiti azionati rispetto alle esigenze familiari (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. n.
29983 del 25.10.2021, a tenore della quale: “In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente,
e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.”; cfr. anche Cass. civ. n. 21800/2016 cit., a
8 tenore della quale: “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”).
Tale riparto dell'onere probatorio contempera la salvaguardia dei patrimoni destinati con l'esigenza di tutela dell'affidamento dei creditori e amplifica il nesso di strumentalità intercorrente tra l'atto di destinazione e la finalità satisfattiva dei bisogni della famiglia, come elaborato dal legislatore.
3.1. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la successiva annotazione sull'atto di matrimonio.
Più in particolare, il sig. ha prodotto copia dell'atto di matrimonio, nella cui annotazione a margine Pt_1 risulta l'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale in data 11.02.2013 con atto n. 172766/31879 Rep.
a rogito Notaio dott. (doc. 3 all. fasc. opposizione R.G.E. 217.2022 – I parte), nel rispetto dei Per_1 requisiti di legge.
Risulta, tuttavia, rimasta priva di adeguato riscontro probatorio la dedotta estraneità dei debiti contratti rispetto ai bisogni della famiglia.
Come sopra ricordato, l'indagine del Giudice deve riguardare specificamente il fatto generatore dell'obbligazione che, nel caso di specie, consiste nel contratto di locazione finanziaria di un immobile da edificare, del valore stimato di € 172.300,00, stipulato il 22.12.2010 con dalla TR
, in persona della sig.ra (cfr. contratto n. Controparte_6 Parte_4
140936/001, all. fasc. opposizione R.G.E. 217.2022 – I parte) e nella fideiussione prestata dal sig. Pt_1
a cui è seguito il ricorso monitorio per € 115.714,19.
Dalla documentazione versata in atti emerge come il leasing sia stato contratto per procurarsi un immobile da adibire a sede espositiva della società , nella quale il sig. Controparte_6 Pt_1
è socio unico e la sig.ra amministratrice unica, come risulta dalla visura sociale. Pt_4
Come sopra ricordato, nella nozione di debiti inerenti ai bisogni della famiglia sono ricompresi – oltre a
9 quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico-familiare – anche quelli per le esigenze di potenziamento della capacità lavorativa familiare e al miglioramento del suo benessere economico.
Ebbene, sotto questo profilo appare dirimente considerare che la società – Controparte_6 al pari di quanto avvenuto con le precedenti compagini “TFC” e “ICT” – sia gestita dai coniugi Per_2
la stipula di un contratto di locazione finanziaria e l'utilizzo dell'immobile in leasing quale sede
[...] della società conducono a ritenere che ragionevolmente la locazione sia stata contratta per scopi non estranei ai bisogni della famiglia, né voluttuari, bensì riconducibili alla necessità di dotare la propria impresa di un'adeguata sede sociale, così potenziandone l'attività professionale e, di riflesso, lo sviluppo e il benessere familiare. La sottoscrizione del contratto di leasing e la relativa garanzia prestata dal sig. possono pertanto ricondursi nell'ambito di un articolato investimento immobiliare che Parte_1 aveva come obiettivo quello di garantire un adeguato sviluppo dell'immagine societaria e dei suoi amministratori e soci, anche nei confronti dei creditori, allo scopo ultimo – non smentito dalle risultanze istruttorie – di assicurare il pieno mantenimento della famiglia.
L'operazione economica ha consentito ai debitori di raggiungere e mantenere il tenore di vita prescelto dai coniugi e di garantire loro adeguate risorse economiche, così inserendosi in un progetto di armonico sviluppo familiare.
L'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente (cedolini paga e CUD) non risulta sufficiente a superare la presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari, non risultando provato che il sostentamento del nucleo familiare derivasse da altre attività lavorative intraprese dai coniugi. Al contrario, da tale documentazione emerge che, in precedenza, in sig. era socio lavoratore di “TFC” Pt_1
e la moglie ne era amministratrice: anche tale società si occupava di produzione di porte e serramenti, al pari della (cfr. visura “TFC” – doc. 12 resistente). Ne consegue che le Controparte_6 risorse inerenti ai bisogni della famiglia siano sempre derivate da tale attività e, solo in Persona_3 minima parte, dall'attività di agente di commercio svolta dal sig. nel triennio 2010-2012, Pt_1 documentata in atti.
Del pari, si osserva come la dedotta omessa distribuzione di utili societari nel medesimo periodo sia rimasta allegazione priva di riscontri probatori, non emergendo la prova documentale che gli utili siano rimasti nel bilancio sociale e non siano stati distribuiti tra i soci.
Né il ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, ha dimostrato l'ulteriore elemento soggettivo della consapevolezza dell'estraneità in capo al creditore, circostanza che costituisce ulteriore elemento per il rigetto della domanda.
Di conseguenza, la presunzione di inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia non risulta superata dal ricorrente, che – richiamando alcuni recenti arresti giurisprudenziali – ha erroneamente ritenuto che sia
10 onere del creditore fornire la prova “di un'immediata inerenza fra l'acquisizione dei capannoni e il ménage familiare dei ”. Al contrario, le pronunce citate dal ricorrente – recenti, benché isolate – Pt_1 lungi dall'invertire l'onere probatorio, non impediscono certo al Giudice di trarre il proprio libero convincimento in base alle prove raccolte e alla documentazione versata agli atti.
Per le esposte ragioni, pertanto, deve escludersi che l'obbligazione assunta dal sig. possa Pt_1 qualificarsi come estranea ai bisogni della famiglia e, quindi, che il bene destinato al fondo patrimoniale non sia aggredibile dai creditori.
4. Sul risarcimento del danno
Il rigetto della domanda principale proposta dal ricorrente conduce al rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria formulata dal sig. che presuppone il previo accoglimento della domanda di opponibilità Pt_1 del fondo patrimoniale e conseguente impignorabilità dei beni in esso costituiti.
5. Priva di rilevanza e fondatezza, oltre che pretestuosa, deve ritenersi in questa sede l'eccezione mossa dal ricorrente circa la carenza di titolarità del credito in capo alla terza intervenuta in CP_5 considerazione del fatto che il sig. non ha formulato alcuna domanda nei confronti di tale parte nel Pt_1 presente giudizio e che con il proprio intervento la cessionaria si è limitata a prestare adesione alle difese della convenuta, ex art. 105 c.p.c..
In ogni caso, la documentazione prodotta in atti dall'intervenuto già in sede di memoria di costituzione,
è comprensiva non solo dell'avviso in Gazzetta Ufficiale bensì anche del titolo esecutivo, da cui può ragionevolmente desumersi che l'intervenuto sia l'effettivo titolare del credito oggetto di cessione, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
6. Sulla domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate dal ricorrente ravvisa l'intento Controparte_5 defatigatorio dell'azione promossa dalla controparte e ne chiede, pertanto, la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
La domanda va rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).
7. Sulle spese di lite
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di parte ricorrente, tenuta a rimborsare integralmente le spese sostenute dalla convenuta e per la quota di 3/4 le spese sostenute dal terzo intervenuto (cfr. Cass. Civ. n. 11679/2018), compensate per il restante quarto. Tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate, le spese si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 e € 520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase di trattazione, in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_3
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e di che si Parte_1 Parte_3 liquidano in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre per spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
3) rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. formulata da Controparte_5
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di per la quota di Parte_1 Controparte_5
3/4, che si liquidano in € 4.517,25 per compensi professionali, oltre per spese generali al 15%, IVA e
CPA sugli importi imponibili, compensando tra le parti il restante quarto.
LO, 1 marzo 2025.
La Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1129/2024 promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato, assistito e difeso in unione congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Nicola Stiaffini (c.f. del Foro di Livorno e Gladys C.F._2
Castellano (c.f. ) del Foro di Bergamo, con elezione di domicilio digitale C.F._3
( presso e nello Studio dell'Avv. Nicola Stiaffini in Livorno, Email_1 via Indipendenza n. 20;
- Parte ricorrente - nei confronti di: società per azioni di diritto olandese, con sede legale ad Amsterdam, iscritta al CP_1
Registro delle Imprese della Camera di Commercio Olandese al numero – quale società P.IVA_1 incorporante la società con sede secondaria in Italia, Milano, viale Fulvio Testi TR
n. 250 (c.f. ), in persona dei procuratori della di Milano, Dott.ssa e P.IVA_2 CP_3 Parte_2
Dott. con gli avv.ti Augusto Azzini (c.f. ) e Marina Controparte_4 C.F._4
Signori (c.f. ), entrambi del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo C.F._5
Studio dell'avv. Viviana Vicario del Foro di LO, in LO, via Magenta n. 43;
- Parte resistente -
e con sede legale in Milano al Corso Vittorio Emanuele II, 24/28 (P. iva, numero di Controparte_5 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano MO RI LO e c.f. ) ed iscritta al P.IVA_3
R.E.A. della medesima Camera di Commercio al n. MI-2648721, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Alibrandi del Foro di Milano (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._6 studio di quest'ultima in Milano, Viale Monte Nero n. 82;
- Parte intervenuta -
OGGETTO: opponibilità del fondo patrimoniale
Conclusioni per parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione de qua stante la gravità dei motivi descritti in narrativa;
e in via principale: accertare e dichiarare che il bene pignorato è stato legittimamente conferito in fondo patrimoniale e che, per tutto quanto esposto in atti, il fondo patrimoniale risulta opponibile alla creditrice procedente per essere nota alla creditrice procedente l'estraneità dell'obbligazione del debitore esecutato ai bisogni della famiglia e, conseguentemente, per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del pignoramento di cui trattasi con ogni conseguente declaratoria di legge, estinguendo la procedura ed ordinando la cancellazione del pignoramento immobiliare ex adverso trascritto, con spese esecutive tutte a carico di controparte;
in via subordinata e condizionata: in caso di vendita forzata medio tempore dell'abitazione pignorata, accertata e dichiarata, per quanto esposto in atti, la nullità del pignoramento e l'opponibilità del fondo patrimoniale al creditore procedente, ASSEGNARE il ricavato della vendita forzata all'opponente debitore esecutato al netto di quanto semmai dovuto al creditore ipoteario intervenuto e CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento in favore dell'esponente di tutti i danni patiti e patiendi a causa dell'incauto avvio e proseguimento sino a compimento dell'azione esecutiva malgrado l'impignorabilità del bene per le ragioni esposte in atti, condannando la banca al pagamento della differenza fra il valore di vendita forzata ed il valore di mercato del bene pignorato come accertato in sede di C.T.U. in sede esecutiva, oltre al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla conservazione e al sereno godimento dell'abitazione familiare in via equitativa, provvedendovi nella misura indicata in atti (150 mila euro) ovvero in quella diversa maggiore o minore misura che verrà dal Tribunale ritenuta di giustizia, e CONDANNARE la controparte al pagamento di tutte le spese delle procedura esecutiva ovvero al loro rimborso in caso di preventivo loro pagamento da parte dell'esecutato o previo prelievo dal ricavato della stessa. In ogni caso: vinte le spese di lite, sia della presente fase che della precedente fase sommaria ed esecutiva, da distrarsi in favore dei qui procuratori che si dichiarano antistatari”.
Conclusioni per parte resistente N.V. CP_1
“Voglia il Tribunale intestato, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del presente procedimento per i motivi meglio esposti in narrativa;
sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via principale: rigettare l'opposizione all'esecuzione, in quanto infondata, in fatto e diritto, per i
2 motivi meglio esposti in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Conclusioni per parte intervenuta Controparte_5
“Voglia l'Ecc.mo Collegio del Tribunale adito, così giudicare: nel merito:
- rigettare tutti i motivi di ricorso proposti da controparte, da ritenersi infondati per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto confermare in ogni sua parte la validità della procedura esecutiva immobiliare 217/2022 T. LO;
- condannare parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari come per legge.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
L'odierno procedimento trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 217/2022, promossa avanti il Tribunale di LO da (creditrice procedente) contro e Parte_3 Parte_1
(debitori), nell'ambito della quale è stata proposta opposizione ex art. 615, Controparte_6 comma 2, c.p.c. da parte dell'odierno ricorrente, il quale in seguito ha introdotto il presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e 281 decies c.p.c..
Per maggiore chiarezza espositiva, appare opportuno riassumere brevemente i fatti per cui è causa:
- in data 22.12.2010 la , in persona della sig.ra Controparte_6 Parte_4
ha sottoscritto con un contratto di locazione finanziaria di un
[...] TR immobile da edificare, del valore stimato di € 172.300,00 (cfr. contratto n. 140936/001, all. fasc. opposizione R.G.E. 217.2022 – I parte); Con
- in pari data il sig. ha ottenuto un finanziamento da per l'importo di € Parte_1
175.000,00 e ha prestato personalmente una fideiussione a garanzia fino a concorrenza di €
203.058,90 (cfr. pag. 14 del doc. 16 di parte ricorrente);
- in data 11.02.2013 il sig. ha costituito assieme alla moglie, sig.ra un fondo Pt_1 Pt_4
patrimoniale nel quale sono confluiti diversi beni, tra i quali gli immobili siti in Pieve Fissiraga, via Firenze n. 37 (cfr. atto di matrimonio, in atti), oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva RG 217/2022);
- con missive del 17.04.2014 e del 24.02.2015 ha comunicato la risoluzione TR
del contratto di leasing diffidando la debitrice a corrispondere € 115.714,19 (cfr. doc.
4-4bis parte resistente);
- su ricorso di con decreto ingiuntivo n. 2207/2015 del 26.03.2015 (RG TR
3 4972/2015) il Tribunale di Brescia ha ingiunto a “ e al sig. Controparte_6 Pt_1
in solido tra loro, il pagamento in favore della ricorrente di € 115.714,19 oltre interessi e
[...] spese della procedura monitoria, liquidate in € 2.455,25 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. (cfr. pag.
1-5 del doc. 4 parte ricorrente);
- nello specifico, il credito era stato azionato, per € 95.342,59, quale risarcimento del danno per risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria e, per i restanti € 20.371,60, a titolo di fatture non saldate;
- con sentenza n. 1241/2020 del 29.06.2020, pubblicata l'1.07.2020 (RG 9088/2015), il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione promossa da “ e dal sig. Controparte_6 Pt_1
confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. 5 parte ricorrente);
[...]
- il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo il 13.07.2020 e munito di formula esecutiva il
24.07.2020 (cfr. pag. 11 del doc. 1 fascicolo R.G.E. 217.2022 – I parte); Con
- nelle more, la società società per azioni di diritto olandese, ha incorporato CP_1
come da documentazione in atti;
TR
- con successivi atti di precetto del 24.02.2021 e 8.08.2022 ha intimato al sig. Parte_3
– quale fideiussore della società debitrice – il pagamento di € 147.206,67, somma Parte_1
comprensiva del decreto ingiuntivo, delle spese di lite liquidate in sentenza e degli ulteriori oneri e spese (cfr. doc. 6 parte ricorrente);
- con atto datato 7.11.2022 a sottoposto a pignoramento gli immobili di proprietà Parte_3
del sig. siti nel Comune di Pieve Fissiraga, via Firenze n. 37 (beni censiti al N.C.E.U. del Pt_1
predetto Comune al Fg. 4, part. 393 sub. 1 e sub. 2 e part. 226 – cfr. atto di pignoramento, in atti);
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 217/2022, con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 8.05.2023, il sig. ha domandato la sospensione dell'esecuzione, Pt_1 deducendo l'illegittimità del pignoramento effettuato sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, regolarmente trascritto e annotato (cfr. doc. 7 parte ricorrente);
- con ordinanza del 24.07.2023 il G.E. ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase sommaria e, con successivo provvedimento del 10.05.2024, ha assegnato alla parte interessata termine perentorio fino al
15.07.2024 per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. ordinanze – doc.
1-2 parte ricorrente);
- in data 16.05.2024 il sig. ha promosso ricorso ex art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento Pt_1 di assegnazione provvisoria dell'immobile oggetto di vendita, emesso il 10.05.2024 dal professionista delegato (cfr. doc. 13 parte ricorrente);
- il 18.07.2024 il G.E. ha rigettato il ricorso del debitore esecutato, che avverso tale ordinanza ha
4 interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. doc.
8-9 parte intervenuta).
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.06.2024 il sig. ha chiesto l'accertamento Pt_1 dell'opponibilità ai creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva n. 217/2022 la costituzione del fondo patrimoniale e l'impignorabilità dei beni in esso ricompresi rispetto ai debiti sorti per esigenze societarie, domandando altresì la condanna di al risarcimento del danno in CP_1 suo favore.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 18.09.2024 è intervenuta in giudizio Controparte_5 domandando il rigetto delle pretese di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie domande l'interveniente ha dedotto:
- che il 19.12.2006 l'allora – poi incorporata in Controparte_7 [...]
e, quindi, in – ha concesso a un mutuo ipotecario CP_8 Controparte_9 Parte_1 per € 79.138,97, assistito da ipoteca volontaria iscritta sui beni immobili di proprietà del mutuatario, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve Fissiraga al Fg. 4, mapp. 393, sub.
1 e al Fg. 4, mapp. 393, sub. 2 (cfr. contratto di mutuo – doc. 3 parte intervenuta);
- di aver acquistato pro soluto in data 11.07.2024 da numerosi crediti, tra Controparte_9
cui quello di cui alla procedura esecutiva n. 217/2022;
- di non rinvenire nella presente controversia i presupposti per concedere alla controparte la sospensione della procedura esecutiva né in ordine al fumus boni iuris, né al periculum in mora;
- di ritenere che il diritto di esproprio sia sorto in proprio favore al momento dell'iscrizione di ipoteca ovvero, nel caso di specie, in data 22.12.2006, senza che assuma rilevanza la costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta in epoca successiva ossia nel febbraio 2013.
1.3. Con comparsa di risposta depositata in data 1.10.2024 si è costituita che – previa CP_1 eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione, proposta oltre sei mesi dopo l'ordinanza ex art. 615 c.p.c. del G.E. – nel merito ha domandato il rigetto delle pretese di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la resistente ha contestato l'idoneità delle allegazioni di controparte a dimostrare l'impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale.
1.4. All'udienza dell'11.10.2024 il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 31.01.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
1.5. In tale sede, richiamate le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare: sull'ammissibilità del procedimento di merito introdotto da CP_10
5 Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso ex art. 281 decies CP_1
c.p.c., depositato dal sig. oltre sei mesi dopo l'ordinanza pronunciata dal G.E. nell'opposizione ex Pt_1
art. 615 c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
Invero, con ordinanza del 24.07.2023 il G.E. ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase sommaria, senza tuttavia assegnare termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il termine è stato assegnato soltanto con successivo provvedimento del 10.05.2024, emesso in esito all'istanza del debitore esecutato il 18.04.2024. Ne consegue, dunque, che l'introduzione del presente giudizio deve ritenersi tempestiva, in quanto promossa con ricorso depositato il 4.06.2024, nel rispetto del termine concesso (cfr. ordinanze – doc.
1-2 parte ricorrente).
Per tali ragioni l'eccezione non merita accoglimento.
3. Sull'impignorabilità dei beni costituenti un fondo patrimoniale
Il sig. ha domandato di dichiarare l'impignorabilità degli immobili confluiti nel fondo patrimoniale Pt_1
costituito l'11.02.2013, beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve Fissiraga (LO) al Foglio
4, particella 393, sub. 1 e al Foglio, particella 393, sub. 2, nonché identificati al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 4, part. 226.
Ad avviso di parte ricorrente, l'origine professionale delle somme ingiunte ne comporterebbe l'esclusione dalla nozione di debiti contratti per i bisogni della famiglia, posta quale limite all'esecuzione sul fondo patrimoniale dall'art. 170 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria. hanno domandato di dichiarare la non opponibilità nei propri confronti CP_1 Controparte_5 del fondo patrimoniale, costituito dal ricorrente in ragione dell'inerenza delle obbligazioni sorte ai bisogni della sua famiglia, nonché in ragione della mancanza di adeguati riscontri probatori alle deduzioni di controparte.
Per delibare in ordine alla domanda, occorre preliminarmente richiamare la funzione del fondo patrimoniale, con particolare riguardo ai limiti all'espropriabilità dei beni in esso costituiti e al riparto dell'onere probatorio.
Ai sensi dell'art. 167 c.c., mediante la costituzione di un fondo patrimoniale i coniugi (o un terzo soggetto) possono destinare determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Ratio dell'istituto è di costituire un patrimonio destinato, sul quale i creditori non possano procedere ad esecuzione forzata, se non per debiti puntualmente contratti per esigenze familiari. Il fondo patrimoniale introduce una deroga parziale alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., in base alla quale il debitore
6 risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: mediante la costituzione del fondo, infatti, viene generato un vincolo di segregazione patrimoniale dei beni in esso confluiti, riservati al perseguimento di scopi specifici.
Così, l'esecuzione sui beni del fondo non può avere luogo, a norma dell'art. 170 c.c., al ricorrere di due presupposti: l'uno, di carattere oggettivo, costituito dall'estraneità del debito per il quale si procede al novero di quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
l'altro, soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza da parte del creditore di tale estraneità (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. n.
3738 del 24.02.2015: “Il criterio per individuare i crediti che legittimano l'esecuzione sui beni del fondo viene rintracciato nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia o dell'unione”).
Per poter ammettere l'esecuzione su un fondo patrimoniale, risulta dunque dirimente comprendere in primo luogo se in concreto un determinato debito sia sorto per soddisfare esigenze familiari o meno.
Orbene, a tal fine, occorre innanzitutto soffermarsi sulla portata della locuzione “scopi estranei ai bisogni della famiglia” impiegata dal legislatore. A fronte di una nozione così ampia, la giurisprudenza maggioritaria, da un lato, ha interpretato restrittivamente il presupposto oggettivo dell'estraneità, ammettendo una generale presunzione di inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti contratti dai coniugi
(Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 16176 del 19.06.2018) e, dall'altro, ha riconosciuto al debitore che si opponga all'esecuzione la possibilità di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo anche mediante presunzioni (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 15886 dell'11.07.2014, secondo cui “ai fini dell'applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dell'art. 143 comma 3 c.c.; a livello oggettivo, va fornita un'interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano
l'esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dell'articolo 170 c.c., che deroga alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”).
In ordine al primo profilo, quindi, ha prevalso una nozione di bisogni della famiglia comprensiva anche di esigenze indirettamente connesse al nucleo, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia: pertanto, devono considerarsi debiti inerenti ai bisogni della famiglia non solo “quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico-familiare secondo le condizioni economiche
e sociali della famiglia stessa, ma anche per quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente
7 speculativi” (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. n. 2904 dell'8.02.2021).
Pur adottando tale ampia nozione, la Suprema Corte ha altresì affermato che l'inerenza del debito a una delle attività astrattamente rientranti (direttamente o indirettamente) tra quelle volte a soddisfare i bisogni della famiglia non consente di escludere automaticamente la sussistenza del requisito oggettivo, ma riserva al Giudice del merito la concreta individuazione dei debiti non inerenti allo scopo.
Controversa è, poi, la possibilità di ricondurre ai bisogni familiari i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi, considerato che i relativi redditi sono di norma – ma non necessariamente – destinati al mantenimento della famiglia (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 11683 del
18.09.2001). Infatti, per quanto la destinazione familiare non possa dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 12998 del 31.5.2006 e Cass. civ. Sez. V, sent. n. 15862 del 7.07.2009).
Sul punto, per l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha precisato che “In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. n. 2904 dell'8.02.2021; in termini, cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 21800 del 28.10.2016, secondo la quale anche i debiti derivanti da attività professionale o di impresa di uno dei coniugi vengono inclusi tra quelli contratti per i bisogni della famiglia, non dovendosi intendere questi ultimi meramente “in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”).
Ciò premesso in ordine ai presupposti dell'istituto, occorre soffermarsi sull'onere probatorio incombente su ciascuna parte: per costante giurisprudenza, grava sul debitore, che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l'onere di provare sia la valida costituzione del fondo, sia l'estraneità dei debiti azionati rispetto alle esigenze familiari (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. n.
29983 del 25.10.2021, a tenore della quale: “In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente,
e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.”; cfr. anche Cass. civ. n. 21800/2016 cit., a
8 tenore della quale: “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”).
Tale riparto dell'onere probatorio contempera la salvaguardia dei patrimoni destinati con l'esigenza di tutela dell'affidamento dei creditori e amplifica il nesso di strumentalità intercorrente tra l'atto di destinazione e la finalità satisfattiva dei bisogni della famiglia, come elaborato dal legislatore.
3.1. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la successiva annotazione sull'atto di matrimonio.
Più in particolare, il sig. ha prodotto copia dell'atto di matrimonio, nella cui annotazione a margine Pt_1 risulta l'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale in data 11.02.2013 con atto n. 172766/31879 Rep.
a rogito Notaio dott. (doc. 3 all. fasc. opposizione R.G.E. 217.2022 – I parte), nel rispetto dei Per_1 requisiti di legge.
Risulta, tuttavia, rimasta priva di adeguato riscontro probatorio la dedotta estraneità dei debiti contratti rispetto ai bisogni della famiglia.
Come sopra ricordato, l'indagine del Giudice deve riguardare specificamente il fatto generatore dell'obbligazione che, nel caso di specie, consiste nel contratto di locazione finanziaria di un immobile da edificare, del valore stimato di € 172.300,00, stipulato il 22.12.2010 con dalla TR
, in persona della sig.ra (cfr. contratto n. Controparte_6 Parte_4
140936/001, all. fasc. opposizione R.G.E. 217.2022 – I parte) e nella fideiussione prestata dal sig. Pt_1
a cui è seguito il ricorso monitorio per € 115.714,19.
Dalla documentazione versata in atti emerge come il leasing sia stato contratto per procurarsi un immobile da adibire a sede espositiva della società , nella quale il sig. Controparte_6 Pt_1
è socio unico e la sig.ra amministratrice unica, come risulta dalla visura sociale. Pt_4
Come sopra ricordato, nella nozione di debiti inerenti ai bisogni della famiglia sono ricompresi – oltre a
9 quelli contratti per le esigenze connesse con il ménage domestico-familiare – anche quelli per le esigenze di potenziamento della capacità lavorativa familiare e al miglioramento del suo benessere economico.
Ebbene, sotto questo profilo appare dirimente considerare che la società – Controparte_6 al pari di quanto avvenuto con le precedenti compagini “TFC” e “ICT” – sia gestita dai coniugi Per_2
la stipula di un contratto di locazione finanziaria e l'utilizzo dell'immobile in leasing quale sede
[...] della società conducono a ritenere che ragionevolmente la locazione sia stata contratta per scopi non estranei ai bisogni della famiglia, né voluttuari, bensì riconducibili alla necessità di dotare la propria impresa di un'adeguata sede sociale, così potenziandone l'attività professionale e, di riflesso, lo sviluppo e il benessere familiare. La sottoscrizione del contratto di leasing e la relativa garanzia prestata dal sig. possono pertanto ricondursi nell'ambito di un articolato investimento immobiliare che Parte_1 aveva come obiettivo quello di garantire un adeguato sviluppo dell'immagine societaria e dei suoi amministratori e soci, anche nei confronti dei creditori, allo scopo ultimo – non smentito dalle risultanze istruttorie – di assicurare il pieno mantenimento della famiglia.
L'operazione economica ha consentito ai debitori di raggiungere e mantenere il tenore di vita prescelto dai coniugi e di garantire loro adeguate risorse economiche, così inserendosi in un progetto di armonico sviluppo familiare.
L'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente (cedolini paga e CUD) non risulta sufficiente a superare la presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari, non risultando provato che il sostentamento del nucleo familiare derivasse da altre attività lavorative intraprese dai coniugi. Al contrario, da tale documentazione emerge che, in precedenza, in sig. era socio lavoratore di “TFC” Pt_1
e la moglie ne era amministratrice: anche tale società si occupava di produzione di porte e serramenti, al pari della (cfr. visura “TFC” – doc. 12 resistente). Ne consegue che le Controparte_6 risorse inerenti ai bisogni della famiglia siano sempre derivate da tale attività e, solo in Persona_3 minima parte, dall'attività di agente di commercio svolta dal sig. nel triennio 2010-2012, Pt_1 documentata in atti.
Del pari, si osserva come la dedotta omessa distribuzione di utili societari nel medesimo periodo sia rimasta allegazione priva di riscontri probatori, non emergendo la prova documentale che gli utili siano rimasti nel bilancio sociale e non siano stati distribuiti tra i soci.
Né il ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, ha dimostrato l'ulteriore elemento soggettivo della consapevolezza dell'estraneità in capo al creditore, circostanza che costituisce ulteriore elemento per il rigetto della domanda.
Di conseguenza, la presunzione di inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia non risulta superata dal ricorrente, che – richiamando alcuni recenti arresti giurisprudenziali – ha erroneamente ritenuto che sia
10 onere del creditore fornire la prova “di un'immediata inerenza fra l'acquisizione dei capannoni e il ménage familiare dei ”. Al contrario, le pronunce citate dal ricorrente – recenti, benché isolate – Pt_1 lungi dall'invertire l'onere probatorio, non impediscono certo al Giudice di trarre il proprio libero convincimento in base alle prove raccolte e alla documentazione versata agli atti.
Per le esposte ragioni, pertanto, deve escludersi che l'obbligazione assunta dal sig. possa Pt_1 qualificarsi come estranea ai bisogni della famiglia e, quindi, che il bene destinato al fondo patrimoniale non sia aggredibile dai creditori.
4. Sul risarcimento del danno
Il rigetto della domanda principale proposta dal ricorrente conduce al rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria formulata dal sig. che presuppone il previo accoglimento della domanda di opponibilità Pt_1 del fondo patrimoniale e conseguente impignorabilità dei beni in esso costituiti.
5. Priva di rilevanza e fondatezza, oltre che pretestuosa, deve ritenersi in questa sede l'eccezione mossa dal ricorrente circa la carenza di titolarità del credito in capo alla terza intervenuta in CP_5 considerazione del fatto che il sig. non ha formulato alcuna domanda nei confronti di tale parte nel Pt_1 presente giudizio e che con il proprio intervento la cessionaria si è limitata a prestare adesione alle difese della convenuta, ex art. 105 c.p.c..
In ogni caso, la documentazione prodotta in atti dall'intervenuto già in sede di memoria di costituzione,
è comprensiva non solo dell'avviso in Gazzetta Ufficiale bensì anche del titolo esecutivo, da cui può ragionevolmente desumersi che l'intervenuto sia l'effettivo titolare del credito oggetto di cessione, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
6. Sulla domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate dal ricorrente ravvisa l'intento Controparte_5 defatigatorio dell'azione promossa dalla controparte e ne chiede, pertanto, la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
La domanda va rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).
7. Sulle spese di lite
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di parte ricorrente, tenuta a rimborsare integralmente le spese sostenute dalla convenuta e per la quota di 3/4 le spese sostenute dal terzo intervenuto (cfr. Cass. Civ. n. 11679/2018), compensate per il restante quarto. Tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate, le spese si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 e € 520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase di trattazione, in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_3
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e di che si Parte_1 Parte_3 liquidano in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre per spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
3) rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. formulata da Controparte_5
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di per la quota di Parte_1 Controparte_5
3/4, che si liquidano in € 4.517,25 per compensi professionali, oltre per spese generali al 15%, IVA e
CPA sugli importi imponibili, compensando tra le parti il restante quarto.
LO, 1 marzo 2025.
La Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
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