Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1979, n. 653
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1979
Art. 1.
Il personale assunto dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1 giugno 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' immesso in servizio in soprannumero previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto:
a) presso le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, se in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali delle casse predette;
b) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, se in servizio nell'ambito del restante territorio nazionale.
L'immissione in servizio e' disposta con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di eta'.
Il personale sara' collocato nella posizione corrispondente alle qualifiche previste dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 , secondo l'allegata tabella di equiparazione subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio Per il personale amministrativo e' sufficiente il titolo di studio richiesto per la qualifica immediatamente inferiore.
Al predetto personale e' attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo con qualifica corrispondente.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepite presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e quella spettante ai sensi del precedente comma e' attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1979
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