Sentenza 27 maggio 1987
Massime • 2
Il giudice del merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in esame tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. ( V 1987/87, mass n 451285; ( V 3122/86, mass n 446133; ( V 1182/84, mass n 433322; ( Conf 6505/85, mass n 443576; ( Conf 3505/84, mass n 435512).*
Il diritto del mediatore alla provvigione, pur non postulando l'esistenza di uno specifico incarico, presuppone, tuttavia, che la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dello intervento del mediatore stesso, cioè che possa collegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice, quand'anche limitata. Ne consegue che il diritto al compenso non può sussistere allorquando il soggetto, senza aver posto il venditore in relazione con l'acquirente, ne' compiuto altro intervento determinante ai fini della conclusione di una compravendita, si sia limitato, successivamente ad essa, a svolgere un'attività di assistenza per agevolarne l'esecuzione e dirimere contrasti insorti in questa fase tra le parti. (nella specie, presenziando e collaborando alle operazioni di carico e spedizione della merce). ( V 2814/86, mass n 445850; ( V 4399/85, mass n 441864; ( V 438/82, mass n 418138; ( V 427/77, mass n 383975; ( V 1660/69, mass n 340603).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/1987, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1987 |
Testo completo
Il giudice del merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in esame tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. ( V 1987/87, mass n 451285; ( V 3122/86, mass n 446133; ( V 1182/84, mass n 433322; ( Conf 6505/85, mass n 443576; ( Conf 3505/84, mass n 435512).*