Articolo 103 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 102Articolo 104
Versione
15 maggio 1981
Art. 103.

Il Commissariato per l'assistenza al volo civile e' autorizzato a costituire, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 3152 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1981, un fondo di lire 200 milioni presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da utilizzarsi per il pagamento delle spese relative a servizi e forniture prestati dall'Azienda stessa o derivanti da contratti stipulati direttamente dal Commissariato, considerati nella denominazione del citato capitolo n. 3152.
Il predetto fondo e' reintegrabile a seguito della presentazione dei rendiconti, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, relativi alle spese da essa sostenute con utilizzo del fondo medesimo.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981