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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ER MO Presidente dott. EL TT Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30174/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Bertacchi Stefania presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale di udienza del 12.11.2025.
Per il PM: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in PIANEZZA il Parte_1 Parte_2 12/09/2021.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nata una figlia, , in data 16.7.2023. Per_1
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Ritenuta la necessità di ascoltare le parti in ordine alle condizioni concordate (affido esclusivo rafforzato della figlia minore al padre con collocazione presso i nonni paterni), è stata fissata udienza di comparizione delle parti, unitamente ai nonni paterni della minore, e richiesta di una relazione sociale di aggiornamento sul nucleo familiare, già in carico ai Servizi Sociali.
Acquisita la relazione sociale aggiornata, all'udienza del 12.11.2025 la ricorrente e la nonna Pt_2 paterna della minore sono state ascoltate. All'esito, le parti hanno concordato una parziale modifica alle condizioni della separazione indicate in ricorso nei termini di cui al verbale di udienza e la causa è stata rimessa, al termine dell'udienza, al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in udienza (v. verbale d'udienza 12.11.2025) nonché delle fragilità materne, come emerse anche dalla relazione sociale acquisita agli atti del giudizio (v. rel. SS del 24.10.25).
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, in considerazione della particolare e delicata situazione in cui si trova attualmente la madre, signora , l'affidamento della figlia minore al padre in via esclusiva rafforzata, con Parte_2 Per_1 collocazione presso la casa coniugale con il padre e mantenimento della residenza anagrafica presso la stessa casa coniugale;
DISPONE che la signora possa incontrare la figlia secondo accordi tra le parti purché alla Pt_2 presenza di una figura terza individuata o nel padre stesso oppure nei nonni paterni, indicativamente almeno nei pomeriggi del lunedì, martedì e giovedì;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale al padre, con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, ad eccezione dei beni personali della signora che verranno dalla stessa ritirati entro il termine di Pt_2 sei mesi dal deposito della presente sentenza;
DISPONE la suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico di verrà interamente percepito dal signor Per_1
pagina 2 di 3 e la signora presta il relativo consenso e si impegna ad effettuare tutte le incombenze Parte_1 Pt_2 necessarie per l'ottenimento di tale somma;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
EL TT ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ER MO Presidente dott. EL TT Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30174/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Bertacchi Stefania presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da verbale di udienza del 12.11.2025.
Per il PM: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in PIANEZZA il Parte_1 Parte_2 12/09/2021.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nata una figlia, , in data 16.7.2023. Per_1
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Ritenuta la necessità di ascoltare le parti in ordine alle condizioni concordate (affido esclusivo rafforzato della figlia minore al padre con collocazione presso i nonni paterni), è stata fissata udienza di comparizione delle parti, unitamente ai nonni paterni della minore, e richiesta di una relazione sociale di aggiornamento sul nucleo familiare, già in carico ai Servizi Sociali.
Acquisita la relazione sociale aggiornata, all'udienza del 12.11.2025 la ricorrente e la nonna Pt_2 paterna della minore sono state ascoltate. All'esito, le parti hanno concordato una parziale modifica alle condizioni della separazione indicate in ricorso nei termini di cui al verbale di udienza e la causa è stata rimessa, al termine dell'udienza, al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in udienza (v. verbale d'udienza 12.11.2025) nonché delle fragilità materne, come emerse anche dalla relazione sociale acquisita agli atti del giudizio (v. rel. SS del 24.10.25).
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, in considerazione della particolare e delicata situazione in cui si trova attualmente la madre, signora , l'affidamento della figlia minore al padre in via esclusiva rafforzata, con Parte_2 Per_1 collocazione presso la casa coniugale con il padre e mantenimento della residenza anagrafica presso la stessa casa coniugale;
DISPONE che la signora possa incontrare la figlia secondo accordi tra le parti purché alla Pt_2 presenza di una figura terza individuata o nel padre stesso oppure nei nonni paterni, indicativamente almeno nei pomeriggi del lunedì, martedì e giovedì;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale al padre, con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, ad eccezione dei beni personali della signora che verranno dalla stessa ritirati entro il termine di Pt_2 sei mesi dal deposito della presente sentenza;
DISPONE la suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico di verrà interamente percepito dal signor Per_1
pagina 2 di 3 e la signora presta il relativo consenso e si impegna ad effettuare tutte le incombenze Parte_1 Pt_2 necessarie per l'ottenimento di tale somma;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
EL TT ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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