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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Leonetti, giusta procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Controparte_1
Caruso, giusta procura in atti;
RESISTENTE nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
MB RA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2019, il ricorrente ha esposto che, in virtù di progetto formativo di tirocinio extracurriculare, riferimento convenzione n. 633/ORD stipulata in data 23/02/2016, per il periodo dal 2/05/2016 al 31/07/2016, prorogato in data 1/08/2016 fino al 15/09/2016 e ulteriormente prorogato in data 16/09/2016 fino al 31/10/2016, nonostante fosse stato assunto per svolgere la mansione di muratore, ha svolto principalmente la mansione di operaio addetto alla manutenzione del verde pubblico e, saltuariamente, quella di muratore per lavori di manutenzione, percependo una paga mensile prestabilita pari ad € 450,00; ha dedotto che l'orario lavorativo era dalle 7:00 alle 12:00 dal lunedì al sabato e che, quotidianamente, giunto presso l'autoparco comunale di CO Calabro
CA, dopo aver registrato la propria presenza, riceveva dai responsabili comunali del settore manutentivo direttive giornaliere sull'esecuzione dei compiti;
che tali mansioni venivano eseguite unitamente ai dipendenti/operai comunali, con i quali si spostava a bordo dei mezzi dell'ente verso i vari luoghi o cantieri;
che i lavori venivano, inoltre, controllati e verificati, nel corso della giornata lavorativa, dai superiori del medesimo settore, i quali impartivano gli ulteriori ordini;
ha dedotto che non vi era differenza tra le mansioni svolte dal ricorrente e quelle svolte dai dipendenti comunali del settore manutentivo regolarmente assunti presso l'ente.
Il ricorrente ha lamentato che, nel corso di tale periodo di tirocinio, il Comune non rispettava la normativa di settore, né le linee guida regionali né quelle nazionali in materia di tirocini, comprese nell'allegato A della delibera n°185 del 29/04/2014 che hanno introdotto dei divieti al fine di evitare che i tirocini vengano considerati rapporti di lavoro a “costo zero”, nonché le “Linee Guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento”, approvate in data 25/05/2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, coerenti con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10/03/2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”; ha lamentato che il non garantiva gli obblighi di formazione, CP_1 assistenza e sicurezza previsti dal progetto formativo, omettendo la nomina di un tutor tecnico qualificato e utilizzando il tirocinio per sopperire a carenze organizzative;
che nessuna acquisizione di nuove o specifiche competenze poteva essere promossa con lo svolgimento del tirocinio atteso che il ricorrente, sin dall'anno 2008, ha svolto la mansione di operaio agricolo presso numerose imprese locali (come da Modello c/2 storico); che era stata indicata quale tutor la sig.ra Parte_2 che, tuttavia, non era in possesso di competenze professionali ed esperienza per portare a compimento gli obiettivi posti alla base del tirocinio;
che, in data 7/02/2017, provvedeva a segnalare tali circostanze al nonché al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro di Cosenza, così da CP_1 ottenere la trasformazione e/o riqualificazione del rapporto di tirocinio in rapporto di natura subordinata alle dipendenze del che, in data 5/06/2017, con provvedimento prot. n° 18131, CP_1
l' comunicava l'esito degli accertamenti ispettivi Controparte_3 effettuati nell'interesse dell'odierno ricorrente: “all'esito degli accertamenti ispettivi espletati è emerso che i tirocinanti sopra elencati hanno svolto presso il Comune di C. attività di CP_1 lavoro subordinato piuttosto che di tirocinio. Alla luce di quanto suesposto, lo scrivente Ufficio ha provveduto a riqualificare i rapporti di tirocinio in questione riconducendoli nell'alveo del lavoro di tipo subordinato, con il conseguente recupero dei contributi previdenziali e assicurativi spettanti ex lege”; che il , succeduto in tutti i rapporti giuridici al Controparte_4 [...]
, non ha adempiuto alla pretesa avanzata. Controparte_5
Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15/06/2015, n° 81 e della normativa in materia di tirocini, che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e il , dal 1/05/2016 Controparte_5 al 31/10/2016, con l'espletamento della mansione di operaio manutentore per il verde pubblico/muratore per lavori di manutenzione, avesse natura subordinata a tempo indeterminato e non di tirocinio;
per l'effetto, condannare il a integrare ed assumere Controparte_6 stabilmente il ricorrente nel personale del Comune con la qualifica e mansione di fabbro ferraio, livello contrattuale B1 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Regioni e
Autonomie Locali;
condannare il al pagamento dei maggior crediti Controparte_7 di lavoro, che si quantificano in € 5.619,38 e del Trattamento di Fine Rapporto pari ad € 623,62 per le differenze retributive e spettanze contrattuali maturate dal 1/05/2016 al 31/10/2016 per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avente natura subordinata e non di tirocinio, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché a regolarizzare la contribuzione previdenziale ed assicurativa in capo al ricorrente.
Costituitosi il Comune di , ha chiesto il rigetto delle domande proposte, Controparte_6 rappresentando che il rapporto era regolato da un progetto di tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento lavorativo, non di formazione o orientamento, sicché non era previsto l'affiancamento di un tutor tecnico;
ha sostenuto che la convenzione indicava la figura professionale di riferimento come “operaio scaricatore” e che le attività svolte dal ricorrente rientravano nell'ambito del settore tecnico manutentivo, conformemente agli obiettivi del tirocinio, contestando la possibilità di conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, richiamando le norme che impongono l'accesso al pubblico impiego mediante concorso;
in via subordinata, ha chiesto la qualificazione del rapporto come lavoro a tempo determinato, senza riconoscimento del diritto all'assunzione.
Costituitosi in giudizio l' si è associato alla domanda, proposta anche dal ricorrente, di condanna CP_8 del Comune al versamento dei contributi omessi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
*** 1. Innanzitutto, si rileva che, in ogni caso, la domanda del ricorrente volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione resistente va respinta.
Infatti, in applicazione di un consolidato orientamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.lgs.
30/03/2001, n. 165 “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”. Anche a volere ammettere che il abbia impiegato la prestazione lavorativa della parte ricorrente in violazione delle norme CP_1 imperative che regolano le procedure formali di assunzione, nessun rimedio accertativo o costitutivo del rapporto può essere adottato dal giudice.
2. Secondo la Suprema Corte “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dal lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro” (Sez. L - , Sentenza
n. 6046 del 13/03/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha configurato alcun danno, limitandosi a domandare la retribuzione spettante e i contributi previdenziali.
La circolare n. 8/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, invocata dal ricorrente, prevede che “il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.lgs. n. 81/2015”.
Pertanto, la violazione della normativa in materia di tirocinio extracurriculare non comporta automaticamente il riconoscimento di lavoro subordinato.
Peraltro, va rilevato che il resistente, a fronte delle censure svolte da parte ricorrente, non ha CP_1 dimostrato che il rapporto abbia avuto le caratteristiche del tirocinio, nulla deducendo in ordine alla natura formativa del rapporto.
Diversamente, il ricorrente ha offerto più indici presuntivi della subordinazione: l'esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, l'osservanza di un orario di lavoro (dalle 7:00 alle 12:00), l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, il pagamento della retribuzione a scadenze periodiche, la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione. Dall'istruttoria svolta, è emerso che il ricorrente prendeva servizio alle 7:00 presso l'autoparco comunale di
CO CA e che, una volta registrata la presenza, si spostava con i mezzi dell'ente unitamente ad altri dipendenti del per svolgere i compiti quotidianamente assegnatigli dai responsabili CP_1 del settore manutentivo.
In particolare, la teste escussa , sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, ha Parte_2 dichiarato: “… sono stata la tutor del ricorrente;
… sono dipendente del comune di CP_1
; Non mi sono mai occupata della formazione;
prendevo solo la firma dell'entrata e
[...] dell'uscita. Queste sono le uniche attività che ho svolto nei confronti del ricorrente a me assegnato;
L'ho visto lavorare da lunedì a venerdì; nulla so del sabato perché io non lavoro di sabato”. Il teste ha riferito: “Sono dipendente del , nel 2016 ho Testimone_1 Controparte_1
prestato servizio presso l'autoparco comunale settore manutentivo;
… il ricorrente si è occupato della manutenzione del verde pubblico per il comune di … dalla primavera del Controparte_5
2016; L'ho visto lavorare da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 12.00, nulla so del sabato perché io non lavoro di sabato;
Confermo la circostanza, tanto so perché ero presente ed ho visto il ricorrente salire sui mezzi dell'Ente e prendere disposizioni dai colleghi …; non escludo di aver dato personalmente disposizioni in merito al lavoro da svolgere;
Confermo la circostanza, come per noi anche per il ricorrente c'era un responsabile supervisore;
Confermo di aver visto il ricorrente svolgere mansioni di manutentore di verde pubblico;
Confermo di averlo visto lavorare a CP_1 centro presso il cosiddetto Orto TR e in località San Giovanni.” Il teste Testimone_2
ha dichiarato: “ho conosciuto il ricorrente nel 2016 perché lavorava con noi all'autoparco
[...] comunale, lui si occupava di manutenzione del verde però era onnipresente e quindi di qualsiasi cosa ci fosse bisogno lui c'era sempre. Il ricorrente lavorava dalle 7.00 del mattino sino alle 12-13.00, … lavorava tutta la settimana dal lunedì al sabato. … spesso collaboravamo e io lo vedevo lavorare. … lo vedevo occuparsi del verde usando tagliaerba, motosega e decespugliatore, pulizia delle sterpaglie. … ha fatto anche lavori di muratore perché veniva usato come un jolly. … ha lavorato per circa un anno. … il ricorrente era trattato come un dipendente a tutti gli effetti;
infatti, le mansioni che doveva svolgere erano stabilite dall'ordine di servizio scritto da , Persona_1 Tes_1 affiancati dal magazziniere . Il ricorrente prendeva servizio arrivando
[...] Controparte_9
nell'autoparco e poi era condotto sul luogo dove doveva lavorare con i pulmini della resistente. … quando il ricorrente è venuto a lavorare già sapeva svolgere la sua mansione e nessuno gli ha insegnato nulla, anzi ha insegnato lui a me come svolgere tali mansioni poiché anche io sono usato come tuttofare.” Il teste ha riferito: “io sono magazziniere per il comune di Controparte_9 … dal 2016, ho visto molte volte il ricorrente lavorare durante il tirocinio, … Controparte_5 nel 2016 …, ho visto il ricorrente durante il disboscamento dell'orto TR, l'ho visto lavorare e
l'ho visto dare tanto. L'ho visto lavorare in altre occasioni sempre per il comune ma il lavoro di disboscamento dell'orto TR me lo ricordo bene, perché è stato un lavoro complesso. Io prendo servizio alle 7:00 all'autoparco comunale, … prendevo servizio alle 7:00 all'autoparco comunale anche all'epoca dei fatti;
quando arrivavo io, arrivava anche il ricorrente … ; dall'autoparco fino al posto dove dovevano farsi i lavori il ricorrente si spostava con i mezzi del comune, … guidati dall'autista del comune che accompagnava il ricorrente dove c'era da fare il lavoro … ho visto il ricorrente salire sul mezzo guidato dall'autista del comune;
quando ho visto il ricorrente lavorare ho visto che gli ordini gli erano dati dal geometra del comune;
quando il ricorrente lavorava in squadra, a volte, c'erano anche altri dipendenti del comune. … pur non facendo la stessa cosa del ricorrente, perché ero magazziniere, l'ho visto lavorare sia perché per prendere materiali sia per verificare i lavori col geometra, ci portavamo sul luogo di lavoro”.
Oltre alle risultanze istruttorie delle prove testimoniali, anche la documentazione allegata dal ricorrente ha confermato la sussistenza del vincolo di subordinazione e le modalità lavorative descritte nell'atto introduttivo.
3. La domanda attorea in parte qua può trovare fondamento nel principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c. per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro. Con orientamento consolidato, infatti, il Giudice di legittimità ha affermato l'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. anche in materia di pubblico impiego, precisando che l'operatività della suddetta norma, nella specie, sebbene possa prescindere dalla esistenza di un formale atto di nomina, presuppone, però, sempre e necessariamente l'allegazione e la prova della natura subordinata del rapporto da parte del lavoratore.
In ordine all'inquadramento giuridico ed economico del ricorrente, utile ai meri fini della determinazione del quantum debeatur, incontestata l'applicabilità del CCNL Comparto Regioni e
Autonomie Locali, può riconoscersi l'inquadramento alla categoria B1, anche questo non contestato dalla parte resistente e comunque congruo in considerazione delle mansioni espletate.
Nel procedimento in oggetto, il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato è stato incaricato di determinare la retribuzione globale di fatto e il trattamento di fine rapporto spettanti al ricorrente, per il periodo dal 2/05/2016 al 31/10/2016, con orario di lavoro dalle 7:00 alle 12:00, dal lunedì al sabato, detraendo quanto percepito a titolo di indennità di tirocinio.
Il CTU ha esaminato la documentazione in atti, applicando il CCNL di riferimento e tenendo conto dell'orario di lavoro part-time (30 ore settimanali, pari all'83,33% del tempo pieno); ha calcolato la retribuzione spettante sulla base dei minimi contrattuali vigenti all'epoca, includendo le componenti dirette, indirette e differite (stipendio tabellare, indennità di comparto, ratei di tredicesima, ferie non godute), nonché il TFR, ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Dalla relazione peritale, depositata in data 12/05/2023, risulta che: la retribuzione lorda dovuta per il periodo considerato ammonta a € 8.774,83, il ricorrente ha percepito complessivamente € 2.700,00 a titolo di indennità di tirocinio, la differenza retributiva è pari a € 6.074,83, il TFR maturato ammonta a € 591,65.
Pertanto, il totale complessivo delle spettanze lorde dovute è pari a € 6.666,48. Nessuna osservazione
è stata formulata dalle parti sulla relazione peritale.
Il va, dunque, condannato a corrispondere alla parte ricorrente la Controparte_1 somma di € 6.666,48, a titolo di differenze retributive ai sensi dell'articolo 2126 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c., dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724. Deve essere, altresì, condannato il resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale della parte CP_1 ricorrente
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna il , in persona del sindaco in carica, a corrispondere alla Controparte_1 parte ricorrente la somma complessiva di € 6.666,48 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c., dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724;
- condanna il , in persona del sindaco in carica, a versare all' i Controparte_1 CP_8 contributi previdenziali omessi;
- condanna il , in persona del sindaco in carica, al pagamento in favore Controparte_1 della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.695,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Leonetti, giusta procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Controparte_1
Caruso, giusta procura in atti;
RESISTENTE nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
MB RA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2019, il ricorrente ha esposto che, in virtù di progetto formativo di tirocinio extracurriculare, riferimento convenzione n. 633/ORD stipulata in data 23/02/2016, per il periodo dal 2/05/2016 al 31/07/2016, prorogato in data 1/08/2016 fino al 15/09/2016 e ulteriormente prorogato in data 16/09/2016 fino al 31/10/2016, nonostante fosse stato assunto per svolgere la mansione di muratore, ha svolto principalmente la mansione di operaio addetto alla manutenzione del verde pubblico e, saltuariamente, quella di muratore per lavori di manutenzione, percependo una paga mensile prestabilita pari ad € 450,00; ha dedotto che l'orario lavorativo era dalle 7:00 alle 12:00 dal lunedì al sabato e che, quotidianamente, giunto presso l'autoparco comunale di CO Calabro
CA, dopo aver registrato la propria presenza, riceveva dai responsabili comunali del settore manutentivo direttive giornaliere sull'esecuzione dei compiti;
che tali mansioni venivano eseguite unitamente ai dipendenti/operai comunali, con i quali si spostava a bordo dei mezzi dell'ente verso i vari luoghi o cantieri;
che i lavori venivano, inoltre, controllati e verificati, nel corso della giornata lavorativa, dai superiori del medesimo settore, i quali impartivano gli ulteriori ordini;
ha dedotto che non vi era differenza tra le mansioni svolte dal ricorrente e quelle svolte dai dipendenti comunali del settore manutentivo regolarmente assunti presso l'ente.
Il ricorrente ha lamentato che, nel corso di tale periodo di tirocinio, il Comune non rispettava la normativa di settore, né le linee guida regionali né quelle nazionali in materia di tirocini, comprese nell'allegato A della delibera n°185 del 29/04/2014 che hanno introdotto dei divieti al fine di evitare che i tirocini vengano considerati rapporti di lavoro a “costo zero”, nonché le “Linee Guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento”, approvate in data 25/05/2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, coerenti con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10/03/2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”; ha lamentato che il non garantiva gli obblighi di formazione, CP_1 assistenza e sicurezza previsti dal progetto formativo, omettendo la nomina di un tutor tecnico qualificato e utilizzando il tirocinio per sopperire a carenze organizzative;
che nessuna acquisizione di nuove o specifiche competenze poteva essere promossa con lo svolgimento del tirocinio atteso che il ricorrente, sin dall'anno 2008, ha svolto la mansione di operaio agricolo presso numerose imprese locali (come da Modello c/2 storico); che era stata indicata quale tutor la sig.ra Parte_2 che, tuttavia, non era in possesso di competenze professionali ed esperienza per portare a compimento gli obiettivi posti alla base del tirocinio;
che, in data 7/02/2017, provvedeva a segnalare tali circostanze al nonché al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro di Cosenza, così da CP_1 ottenere la trasformazione e/o riqualificazione del rapporto di tirocinio in rapporto di natura subordinata alle dipendenze del che, in data 5/06/2017, con provvedimento prot. n° 18131, CP_1
l' comunicava l'esito degli accertamenti ispettivi Controparte_3 effettuati nell'interesse dell'odierno ricorrente: “all'esito degli accertamenti ispettivi espletati è emerso che i tirocinanti sopra elencati hanno svolto presso il Comune di C. attività di CP_1 lavoro subordinato piuttosto che di tirocinio. Alla luce di quanto suesposto, lo scrivente Ufficio ha provveduto a riqualificare i rapporti di tirocinio in questione riconducendoli nell'alveo del lavoro di tipo subordinato, con il conseguente recupero dei contributi previdenziali e assicurativi spettanti ex lege”; che il , succeduto in tutti i rapporti giuridici al Controparte_4 [...]
, non ha adempiuto alla pretesa avanzata. Controparte_5
Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15/06/2015, n° 81 e della normativa in materia di tirocini, che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e il , dal 1/05/2016 Controparte_5 al 31/10/2016, con l'espletamento della mansione di operaio manutentore per il verde pubblico/muratore per lavori di manutenzione, avesse natura subordinata a tempo indeterminato e non di tirocinio;
per l'effetto, condannare il a integrare ed assumere Controparte_6 stabilmente il ricorrente nel personale del Comune con la qualifica e mansione di fabbro ferraio, livello contrattuale B1 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Regioni e
Autonomie Locali;
condannare il al pagamento dei maggior crediti Controparte_7 di lavoro, che si quantificano in € 5.619,38 e del Trattamento di Fine Rapporto pari ad € 623,62 per le differenze retributive e spettanze contrattuali maturate dal 1/05/2016 al 31/10/2016 per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avente natura subordinata e non di tirocinio, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché a regolarizzare la contribuzione previdenziale ed assicurativa in capo al ricorrente.
Costituitosi il Comune di , ha chiesto il rigetto delle domande proposte, Controparte_6 rappresentando che il rapporto era regolato da un progetto di tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento lavorativo, non di formazione o orientamento, sicché non era previsto l'affiancamento di un tutor tecnico;
ha sostenuto che la convenzione indicava la figura professionale di riferimento come “operaio scaricatore” e che le attività svolte dal ricorrente rientravano nell'ambito del settore tecnico manutentivo, conformemente agli obiettivi del tirocinio, contestando la possibilità di conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, richiamando le norme che impongono l'accesso al pubblico impiego mediante concorso;
in via subordinata, ha chiesto la qualificazione del rapporto come lavoro a tempo determinato, senza riconoscimento del diritto all'assunzione.
Costituitosi in giudizio l' si è associato alla domanda, proposta anche dal ricorrente, di condanna CP_8 del Comune al versamento dei contributi omessi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
*** 1. Innanzitutto, si rileva che, in ogni caso, la domanda del ricorrente volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione resistente va respinta.
Infatti, in applicazione di un consolidato orientamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.lgs.
30/03/2001, n. 165 “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”. Anche a volere ammettere che il abbia impiegato la prestazione lavorativa della parte ricorrente in violazione delle norme CP_1 imperative che regolano le procedure formali di assunzione, nessun rimedio accertativo o costitutivo del rapporto può essere adottato dal giudice.
2. Secondo la Suprema Corte “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dal lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro” (Sez. L - , Sentenza
n. 6046 del 13/03/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha configurato alcun danno, limitandosi a domandare la retribuzione spettante e i contributi previdenziali.
La circolare n. 8/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, invocata dal ricorrente, prevede che “il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.lgs. n. 81/2015”.
Pertanto, la violazione della normativa in materia di tirocinio extracurriculare non comporta automaticamente il riconoscimento di lavoro subordinato.
Peraltro, va rilevato che il resistente, a fronte delle censure svolte da parte ricorrente, non ha CP_1 dimostrato che il rapporto abbia avuto le caratteristiche del tirocinio, nulla deducendo in ordine alla natura formativa del rapporto.
Diversamente, il ricorrente ha offerto più indici presuntivi della subordinazione: l'esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, l'osservanza di un orario di lavoro (dalle 7:00 alle 12:00), l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, il pagamento della retribuzione a scadenze periodiche, la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione. Dall'istruttoria svolta, è emerso che il ricorrente prendeva servizio alle 7:00 presso l'autoparco comunale di
CO CA e che, una volta registrata la presenza, si spostava con i mezzi dell'ente unitamente ad altri dipendenti del per svolgere i compiti quotidianamente assegnatigli dai responsabili CP_1 del settore manutentivo.
In particolare, la teste escussa , sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, ha Parte_2 dichiarato: “… sono stata la tutor del ricorrente;
… sono dipendente del comune di CP_1
; Non mi sono mai occupata della formazione;
prendevo solo la firma dell'entrata e
[...] dell'uscita. Queste sono le uniche attività che ho svolto nei confronti del ricorrente a me assegnato;
L'ho visto lavorare da lunedì a venerdì; nulla so del sabato perché io non lavoro di sabato”. Il teste ha riferito: “Sono dipendente del , nel 2016 ho Testimone_1 Controparte_1
prestato servizio presso l'autoparco comunale settore manutentivo;
… il ricorrente si è occupato della manutenzione del verde pubblico per il comune di … dalla primavera del Controparte_5
2016; L'ho visto lavorare da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 12.00, nulla so del sabato perché io non lavoro di sabato;
Confermo la circostanza, tanto so perché ero presente ed ho visto il ricorrente salire sui mezzi dell'Ente e prendere disposizioni dai colleghi …; non escludo di aver dato personalmente disposizioni in merito al lavoro da svolgere;
Confermo la circostanza, come per noi anche per il ricorrente c'era un responsabile supervisore;
Confermo di aver visto il ricorrente svolgere mansioni di manutentore di verde pubblico;
Confermo di averlo visto lavorare a CP_1 centro presso il cosiddetto Orto TR e in località San Giovanni.” Il teste Testimone_2
ha dichiarato: “ho conosciuto il ricorrente nel 2016 perché lavorava con noi all'autoparco
[...] comunale, lui si occupava di manutenzione del verde però era onnipresente e quindi di qualsiasi cosa ci fosse bisogno lui c'era sempre. Il ricorrente lavorava dalle 7.00 del mattino sino alle 12-13.00, … lavorava tutta la settimana dal lunedì al sabato. … spesso collaboravamo e io lo vedevo lavorare. … lo vedevo occuparsi del verde usando tagliaerba, motosega e decespugliatore, pulizia delle sterpaglie. … ha fatto anche lavori di muratore perché veniva usato come un jolly. … ha lavorato per circa un anno. … il ricorrente era trattato come un dipendente a tutti gli effetti;
infatti, le mansioni che doveva svolgere erano stabilite dall'ordine di servizio scritto da , Persona_1 Tes_1 affiancati dal magazziniere . Il ricorrente prendeva servizio arrivando
[...] Controparte_9
nell'autoparco e poi era condotto sul luogo dove doveva lavorare con i pulmini della resistente. … quando il ricorrente è venuto a lavorare già sapeva svolgere la sua mansione e nessuno gli ha insegnato nulla, anzi ha insegnato lui a me come svolgere tali mansioni poiché anche io sono usato come tuttofare.” Il teste ha riferito: “io sono magazziniere per il comune di Controparte_9 … dal 2016, ho visto molte volte il ricorrente lavorare durante il tirocinio, … Controparte_5 nel 2016 …, ho visto il ricorrente durante il disboscamento dell'orto TR, l'ho visto lavorare e
l'ho visto dare tanto. L'ho visto lavorare in altre occasioni sempre per il comune ma il lavoro di disboscamento dell'orto TR me lo ricordo bene, perché è stato un lavoro complesso. Io prendo servizio alle 7:00 all'autoparco comunale, … prendevo servizio alle 7:00 all'autoparco comunale anche all'epoca dei fatti;
quando arrivavo io, arrivava anche il ricorrente … ; dall'autoparco fino al posto dove dovevano farsi i lavori il ricorrente si spostava con i mezzi del comune, … guidati dall'autista del comune che accompagnava il ricorrente dove c'era da fare il lavoro … ho visto il ricorrente salire sul mezzo guidato dall'autista del comune;
quando ho visto il ricorrente lavorare ho visto che gli ordini gli erano dati dal geometra del comune;
quando il ricorrente lavorava in squadra, a volte, c'erano anche altri dipendenti del comune. … pur non facendo la stessa cosa del ricorrente, perché ero magazziniere, l'ho visto lavorare sia perché per prendere materiali sia per verificare i lavori col geometra, ci portavamo sul luogo di lavoro”.
Oltre alle risultanze istruttorie delle prove testimoniali, anche la documentazione allegata dal ricorrente ha confermato la sussistenza del vincolo di subordinazione e le modalità lavorative descritte nell'atto introduttivo.
3. La domanda attorea in parte qua può trovare fondamento nel principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c. per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro. Con orientamento consolidato, infatti, il Giudice di legittimità ha affermato l'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. anche in materia di pubblico impiego, precisando che l'operatività della suddetta norma, nella specie, sebbene possa prescindere dalla esistenza di un formale atto di nomina, presuppone, però, sempre e necessariamente l'allegazione e la prova della natura subordinata del rapporto da parte del lavoratore.
In ordine all'inquadramento giuridico ed economico del ricorrente, utile ai meri fini della determinazione del quantum debeatur, incontestata l'applicabilità del CCNL Comparto Regioni e
Autonomie Locali, può riconoscersi l'inquadramento alla categoria B1, anche questo non contestato dalla parte resistente e comunque congruo in considerazione delle mansioni espletate.
Nel procedimento in oggetto, il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato è stato incaricato di determinare la retribuzione globale di fatto e il trattamento di fine rapporto spettanti al ricorrente, per il periodo dal 2/05/2016 al 31/10/2016, con orario di lavoro dalle 7:00 alle 12:00, dal lunedì al sabato, detraendo quanto percepito a titolo di indennità di tirocinio.
Il CTU ha esaminato la documentazione in atti, applicando il CCNL di riferimento e tenendo conto dell'orario di lavoro part-time (30 ore settimanali, pari all'83,33% del tempo pieno); ha calcolato la retribuzione spettante sulla base dei minimi contrattuali vigenti all'epoca, includendo le componenti dirette, indirette e differite (stipendio tabellare, indennità di comparto, ratei di tredicesima, ferie non godute), nonché il TFR, ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Dalla relazione peritale, depositata in data 12/05/2023, risulta che: la retribuzione lorda dovuta per il periodo considerato ammonta a € 8.774,83, il ricorrente ha percepito complessivamente € 2.700,00 a titolo di indennità di tirocinio, la differenza retributiva è pari a € 6.074,83, il TFR maturato ammonta a € 591,65.
Pertanto, il totale complessivo delle spettanze lorde dovute è pari a € 6.666,48. Nessuna osservazione
è stata formulata dalle parti sulla relazione peritale.
Il va, dunque, condannato a corrispondere alla parte ricorrente la Controparte_1 somma di € 6.666,48, a titolo di differenze retributive ai sensi dell'articolo 2126 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c., dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724. Deve essere, altresì, condannato il resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale della parte CP_1 ricorrente
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna il , in persona del sindaco in carica, a corrispondere alla Controparte_1 parte ricorrente la somma complessiva di € 6.666,48 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c., dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724;
- condanna il , in persona del sindaco in carica, a versare all' i Controparte_1 CP_8 contributi previdenziali omessi;
- condanna il , in persona del sindaco in carica, al pagamento in favore Controparte_1 della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.695,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021