Art. 45.
Le norme di cui all' art. 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 , si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalita' stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 luglio 1961, n.714 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall' articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 , rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall' articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge."
Le norme di cui all' art. 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 , si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalita' stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 luglio 1961, n.714 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall' articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 , rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall' articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge."