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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/10/2024, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1207/2023 R.G
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha emesso la presente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 10 maggio 2023 con il n. 1207/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione revocatoria fallimentare, vertente tra
(C.F. e P. Parte_1
Iva ), in persona del Curatore Dott. P.IVA_1 Parte_2 rap ifeso dall'Avv. Jacopo PIAMPI domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Modigliani n. 7, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Attrice Contro
in persona della titolare, Controparte_1 nto, nella Via Unità D'Italia Controparte_1
n. 58, P.IVA: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Gianluca SAEV RO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Agrigento, nella Via Giovanni XXIII n. 12, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: Email_2
Pec: Email_3
Fax: Convenuta All'udienza del 25 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la curatela attrice: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, omnis contrariis reiectis, dichiarare inefficace e revocare ai sensi dell'art. 67 II comma L.F. i pagamenti di € 48.282,95 del 16/05/2022 e di € 50.001,00 del 19/05/2022 a favore di o per quel diverso importo, maggiore o minore, Controparte_1 che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare Controparte_1
a pagare al l'importo complessivo di €
[...] Parte_1
98.283,95 o quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio...” Per la convenuta: “… PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DI PRATO 1) Rigettare la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento della società Controparte_2
1
[...] poiché infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa;
2) In subordine compensare la somma di euro 98.283,95, ri-chiesta dalla Curatela del Fallimento della con la maggiore somma dovuta da Parte_1 quest'ultima alla ed accertata in via definitiva dallo stesso fallimento, CP_1 ammontante ad euro 517.385,18; 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distarsi in favore dei sottoscritti procuratori...” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2023 la Curatela in persona del curatore Parte_3
fallimentare , esponeva:
- che la era stata costituita il 26/04/2017, aveva Parte_1
sede in Prato, Via Don Giulio Facibeni n. 60 e capitale sociale di €
10.000, sottoscritto da (10%) e da (90%); Persona_1 CP_3
- che due giorni dopo la costituzione (28/04/2017), aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con ON
avente sede presso il medesimo indirizzo e amministrata da
[...]
; Persona_1
- che il 24/05/2017 aveva ON
depositato domanda di concordato preventivo ed il 24/11/2017 aveva depositato proposta e piano, prevedendo la vendita dell'azienda a al prezzo indicato;
Parte_1
- che il 22/02/2019 la in ON
concordato preventivo, aveva venduto a Parte_1
l'azienda in affitto e il prezzo (€ 3,8 mln) veniva imputato per €
300.780 all'accollo di debiti v/dipendenti e per € 3.499.220 da pagarsi in 48 rate mensili di uguale importo a partire dal 31/03/2019, con riserva di proprietà;
- che il 16/05/2022 aveva affittato l'azienda Parte_1
gravata da riserva di proprietà a favore di ON
, alla e tale atto prevedeva l'impegno
[...] Parte_4
dell'affittuaria di acquistare l'azienda al netto degli oneri ex art. 2112
c.c., di eventuali spese straordinarie di manutenzione, ecc.;
2 - che il 10/6/02022 NFI aveva depositato ricorso in bianco per l'ammissione alla procedura di concordato ed il 16/06/2022 il
Tribunale aveva disposto la riunione al procedimento (RG 2/2022) del prefallimentare iscritto a RG 66/2022 su istanza depositata il
10/06/2022 dalla dichiarando ammissibile il ricorso, Parte_5
concedendo 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e documentazione art. 161 L.F., ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione art. 182-bis, c. 1, L.F.;
- che in data 04/08/2022 la dichiarava di avere Parte_1
rinunciato in data 03/08/2022 alla domanda di concordato e di avere chiesto il proprio fallimento e il Tribunale dichiara improcedibile la domanda per mancato deposito nei termini della proposta o accordo, dichiarando con sentenza n. 40/2022 del 04/08/2022 il fallimento della (RF 40/2022); Parte_1
- che dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la sede della società fallita era stato rilevato che, nei sei mesi antecedenti al deposito di ricorso “in bianco” per l'ammissione alla procedura di concordato, aveva eseguito alcuni Parte_1
pagamenti, non autorizzati, in favore di , cessionaria dal CP_5
3 gennaio 2022 dei crediti vantati da nei confronti della Parte_5
odierna fallita e, in particolare:
• di € 48.282,95 in data 16/05/2022 dal c/c acceso presso Banca Ifis spa
• di € 50.001,00 in data 19/05/2022 dal c/c acceso presso Banca
Carige spa.;
- che l'oggetto delle predette fatture concerneva crediti certamente anteriori rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco;
- che con lettera del 5/04/2023 aveva invitato la alla CP_1
restituzione di quanto percepito, ma senza esito positivo, e il
3 successivo 24 aprile aveva informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione.
Tanto premesso, il . Parte_6
conveniva la dinanzi al Tribunale di Prato per sentire CP_1
accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori e, per l'effetto, revocare i pagamenti ai sensi dell'art. 67 L.F. con condanna alla restituzione degli importi ricevuti;
in ogni caso, con interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in giudizio CP_6
deducendo:
- che i pagamenti erano stati effettuati in ragione di un credito pregresso che vantava nei confronti della società fallita di CP_1
importo complessivo di € 615.050,00;
- che tale credito derivava dalla fornitura di prodotti caseari che la aveva effettuato dal mese di gennaio 2022 al successivo Parte_5
mese di aprile;
- che entrambi i pagamenti erano stati effettuati il 16 ed il 19 maggio
2022, in adempimento della transazione intervenuta tra le parti e successivamente disattesa, tanto che la odierna convenuta unitamente alla società aveva richiesto il fallimento della Pt_5 [...]
Parte_1
- che si trattava di pagamenti rientranti nell'ambito applicativo dell'art 67, comma III, lett a) essendo stati effettuati nei termini d'uso, identificabili con “ le condizioni abitualmente utilizzate nei rapporti tra fallito e accipiens”;
- che, nel caso di specie il pagamento era avvenuto attraverso l'utilizzo di in mezzo ordinario di pagamento, cioè con bonifico bancario, sulla base di un accordo tra le parti e relativo a fatture scadute e relativo a fornitura effettuata tra il mese di gennaio e aprile 2022;
4 - che, in ogni caso, non vi era alcuna prova della conoscenza dello stato di insolvenza, essendo inidonee a offrire una tale dimostrazione le circostanze prospettate dalla controparte, quali l'importanza della esposizione debitoria.
Sulla base di tali argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda attorea e. In linea subordinata, eccepiva in compensazione il controcredito per riconosciuto in sede di redazione e dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con la condanna dell'attrice alle spese di lite. Esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 luglio 2024, fissata ex art. 281 quinquies cpc per la discussione e decisione, atteso il deposito delle note conclusionali da parte di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda della curatela non è fondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
1. RICOSTRUZIONE DEI FATTI E INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE In punto di fatto, la società attrice ha dedotto che il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato venne depositato in data
12 giugno 2022 e che, senza soluzione di continuità, all'esito della istanza di fallimento avanzata nelle more da uno dei creditori contestualmente alla rinuncia e richiesta di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il fallimento era stato dichiarato con sentenza emessa in data 4 agosto 2022.
Nel termine assegnato dal tribunale , altresì, è stata presentata appena pochi giorni dopo il pagamento dell'acconto istanza di fallimento da parte della Parte_5
Ha inoltre aggiunto e documentato che, prima della presentazione del ricorso avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo, in data 16 e 19 maggio 2022 di € 48.282,95 in data 16/05/2022 dal c/c acceso presso Banca Ifis spa 5 - di € 50.001,00 in data 19/05/2022 dal c/c acceso presso Banca
Carige spa.; sono stati eseguiti due pagamenti in favore di , cessionaria dei CP_1
crediti di in forza di atto di cessione del 3 gennaio 2022, Parte_5
avente ad oggetto i crediti con scadenza a far data da febbraio 2022, pari ad € 324.946,53, ed i successivi crediti per forniture di merce da effettuare.
I pagamenti sono stati effettuati rispettivamente in data 16 maggio
2022, per € 48.282,95, avente ad oggetto il corrispettivo delle forniture di cui alle fatture nn 203, 3010, 420, effettuate nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, tramite bonifico tramite Banca
Ifis, e in data 19 maggio 2022, per € 50000,01, avente ad oggetto parte del corrispettivo delle forniture documentate da ulteriori fatture, relative sempre ai primi mesi del 2022, tramite conto Banca
Carige.
Tutte le fatture prodotte documentano il tipo di forniture effettuate dalla e la circostanza che i pagamenti avrebbero dovuto essere Pt_5
effettuati tramite Ri.ba. che, alla scadenza sono andate insolute.
A tale riguardo, va puntualizzato che l'azione proposta ha ad oggetto il pagamento effettuato e che la decisione relativa è poi demandata al
Tribunale in composizione monocratica, , pur essendosi discusso in passato in ordine alla natura collegiale o monocratica delle cause di revocatoria fallimentare, la questione è stata chiusa da numerose pronunce della Suprema Corte tra cui Cass. 1334/2017 e 11647\07 per cui “l'azione revocatoria non figura tra le ipotesi di competenza collegiale, non essendo menzionata dall'art 50 bis del codice di procedura civile …..le cause di revocazione ivi indicate, malgrado
l'assonanza, sono riconducibili alle diverse ipotesi di cui all' art. 98, comma 4, l. fall”.
6 Norma di riferimento è quindi rappresentata dall'art. 67 l.f. , comma
2, che dispone che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.”
Si tratta di norma diretta a colpire con la sanzione dell'inefficacia relativa gli atti compiuti dall'imprenditore in violazione della par condicio creditorum quando è offerta la dimostrazione che il creditore abbia percezione diretta della situazione di dissesto dell'imprenditore.
2. PRESUPPOSTI DELL'AZIONE REVOCATORIA
Non può porsi in dubbio che gli atti in oggetto siano stati compiuti in periodo sospetto, anche in riferimento alla stessa sentenza di fallimento.
L'art 69 bis della legge fallimentare ( introdotto dal d.l. 83/12 e applicabile ai procedimenti proposti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012), attualmente prevede espressamente che nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt 64,64,67 , primo e secondo comma,
e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, così che non può revocarsi in dubbio che i pagamenti siano stati effettuati entro il termine semestrale richiesto dall'art 67, comma 2.
Si tratta di disposizione applicativa del principio di consecuzione tra procedure concorsuali, di creazione giurisprudenziale, che intercetta l'interesse del ceto creditorio alla neutralità del previo ricorso del debitore a procedure concordatarie, con l'obiettivo di congelare il
7 valore del patrimonio presente al momento anteriore onde poterlo assoggettare, poi, eventualmente, alla liquidazione concorsuale.
La consecuzione fra le procedure concorsuali - sul cui concreto operare nella specie nessuna questione è posta dalla società convenuta - implica che le procedure siano originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo stato d'insolvenza (v. in tema Cass.
Sez. 1^ n. 5527-06, n. 21326-05, n. 17844-02; orientamento costante fin dalla remota Sez. 1^ n. 3981-56), e ciò nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui è succeduta quella di fallimento da cui deriva la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse.
Ciò era evidente nel vigore del vecchio testo della legge fallimentare, in cui identico era il presupposto del concordato preventivo e del fallimento sul piano normativo, e in cui più propriamente era configurabile una vera e propria conversione di procedure. Nel sistema anteriore alla riforma, postulandosi sempre un'identità di presupposto oggettivo (l'insolvenza) in entrambe le procedure, e una comunanza anche di tipo funzionale identificabile nell'essere entrambe volte al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, da più parti veniva affermato che la dichiarazione di fallimento poteva venire in rilievo quale mero accertamento di un dissesto suscettibile di saldarsi alla eguale situazione già presupposta nella procedura anteriore, così da legittimare la decorrenza del periodo sospetto a ritroso dalla data di ammissione al concordato.
Nel vigente regime, il D.L. n. 275 del 2005, art. 36, conv. in L. n. 51 del
2006, ha fornito l'interpretazione autentica del novellato art. 160 L.
Fall. prevedendo che "per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza". E il D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. a-bis, n. 2), conv. in L. n. 134 del 2012, aggiungendo il comma 2 dell'art. 69-bis
8 della L. Fall., per il caso che alla domanda di concordato segua il fallimento, nonché - nel senso sopra precisato - che i termini per le revocatorie "decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
Ove il dissesto sia accertato con la successiva dichiarazione di fallimento, resta intatta la logica unitaria, per quanto il procedimento resti articolato in diversi momenti;
il che consente infine di rapportare quel medesimo dissesto alla data della prima procedura.
In altre parole, codesta unitarietà non recede neanche qualora sussista uno spazio temporale nella successione dei procedimenti, essendo infine manifestazione di un'unica crisi d'impresa.
Se quindi è innegabile che il concordato preventivo possa esser proposto anche dall'imprenditore in stato di crisi - nozione, come si è visto, comprensiva dello stato d'insolvenza - lo stesso dato normativo rende altresì parimenti indiscutibile che, ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dia luogo in ogni caso a una procedura unitaria che ha inizio con la prima. La c.d. “consecuzione”, ossia la considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui
è succeduta quella di fallimento, dapprima riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del disposto dell'art. 111, secondo comma, L.F. e ora prevista espressamente dal legislatore ai sensi dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F., comporta, riguardo alla revocatoria in sede fallimentare, la retrodatazione, al fine dell'applicazione degli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69
L.F., del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima procedura. A tal fine rileva non tanto la legittimità dell'ammissione stessa, ma il fatto che comunque si sia verificata ed una procedura di concordato sia iniziata, in quanto il giudice della revocatoria non può rivalutare i presupposti dell'ammissione ma deve considerare la dichiarazione di fallimento
9 come conseguenza del medesimo stato di insolvenza posto a fondamento dell'avvio della procedura minore (Corte di Cassazione,
Sez. L civ., 19 luglio 2016 n. 14781).
D'altra parte, tale opzione ermeneutica è accompagnata dalla consapevolezza, che, «per quanto possano essere considerate unitariamente a taluni effetti le diverse procedure concorsuali succedutesi, non pare discutibile che siano significativamente diverse le attività cui sono tenuti, rispettivamente, il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, che può prescindere dalla liquidazione dei beni del debitore, ed il curatore fallimentare, che deve sempre procedere alla liquidazione dell'attivo» (così, da ultimo, Cass.
33364/2021).
Quanto all'elemento soggettivo, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", ma pacifica è la possibilità di pervenire alla prova richiesta attraverso elementi presuntivi, purché rispondenti allo schema richiesto dagli artt 2727 e 2729 c.c. , sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore ( Cass.,17.5.2023, n
13445; Cass. 14.9.2022,n 27070).
Tuttavia, prima di scrutinare la sussistenza di tale requisito di carattere soggettivo, preventivamente scrutinare se gli atti impugnati siano esenti dall'azione revocatoria, avendo parte resistente invocato l'esenzione di cui all'art 67, III comma, lett. a) legge fallimentare, configurando pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. E, trattandosi di
10 circostanza impeditiva, che opera sul piano oggettivo, tale valutazione appare logicamente prioritaria rispetto alla conoscenza dello stato di insolvenza.
3. NORMALITA ' DEL MEZZO DI PAGAMENTO. ESENZIONI DALLA REVOCATORIA In primo luogo, va escluso che il mezzo di pagamento utilizzato possa integrare una modalità anomala del pagamento di crediti pecuniari liquidi ed esigibili.
La giurisprudenza della S.C., in passato, aveva ripetutamente valorizzato, al fine dell'esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., il solo dato oggettivo concernente le caratteristiche del mezzo utilizzato, ritenendo che possano essere considerati mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari (cfr. Cass. 15691/2011, Cass. 649/2003, Cass. 3082/1976,
Cass. 2402/1976, Cass. 2945/1972). Più di recente ha trovato spazio una differente opzione ermeneutica (v Cass. 26241/2021 e Cass.
25725/2019) in ragione della quale, ribadito che la nozione di mezzo anomalo di pagamento, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato, e osservato che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente normali (fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277 cod. civ., ed eventualmente l'assegno circolare) o, per contro, intrinsecamente anormali, perché la qualifica di (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività - evidenziato che esistono figure giuridiche che, in ragione dei tratti
11 caratteristici della loro struttura, si prestano facilmente ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento (quali la datio in solutum e la cessione dei crediti pro solvendo) oppure, sull'opposto versante, del mezzo normale di pagamento (come le strutture ideate per
«aumentare» i modi e i mezzi di pagamento che hanno incontrato il successo nella prassi degli affari, secondo quanto accaduto per gli assegni bancari e per le cambiali, tratta e pagherò), ha avuto cura di segnalare che occorre confrontarsi con le caratteristiche proprie delle fattispecie volta a volta esaminate e secondo un processo di progressivo accostamento alla concretezza delle fattispecie medesime”. In questa prospettiva interpretativa la misura della distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito siano fattori potenzialmente in grado di rendere «anormale» il pagamento intervenuto (Cass. 25725/2019). Allo stesso modo è stato osservato che le ragioni di un sopravvenuto mutamento nelle modalità di pagamento nel contesto di un rapporto contrattuale che dura da anni, come pure l'essersi o meno «consolidata» la nuova modalità, possono costituire circostanze di peculiare rilievo in ordine alla valutazione di anormalità dei pagamenti di cui si chiede la revoca
(Cass. 26241/2021).
Differentemente, più di recente si è inteso ribadire che il disposto normativo si focalizza espressamente sul “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere il debito normalmente. Si
è segnalato, pertanto, che la ragione per cui si è ritenuto che mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, siano soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione di
12 esso sta proprio nel fatto che il loro generale utilizzo non è in grado di evidenziare alcunché in capo al solvens.
Coerentemente viene quindi escluso che la comune pratica commerciale possa essere sminuita e superata, ai fini della valutazione dell'anomalia del pagamento ai sensi all'art. 67, comma 1,
n. 2, l. fall., dalle caratteristiche proprie della singola fattispecie in esame fin tanto da attribuire all'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, valenza di elemento spia della anormalità dell'atto estintivo. La lettera della norma impone
– secondo tale arresto - di avere riguardo a una caratteristica del
“mezzo” di pagamento utilizzato intrinseca e capace di evidenziare lo stato di insolvenza, mentre la valorizzazione delle caratteristiche della singola fattispecie al fine di individuare il tratto di anormalità del pagamento sposta, invece, la valutazione dal dato oggettivo del mezzo di pagamento utilizzato nuovamente sul versante soggettivo, posto che la modifica delle specifiche pattuizioni in precedenza intervenute fra le parti (con la richiesta di una nuova modalità di soluzione che garantisca maggiormente l'accipiens è significativa, semmai, della scientia decoctionis di quest'ultimo.
Nella disciplina dell'azione revocatoria fallimentare – si conclude- la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento ( Cass., 22.6.2023, n 17949).
Viene in tal modo esclusa la relativizzazione delle caratteristiche proprie della condizione di anomalia evitando di qualificare come anomale anche forme di pagamento di comune e frequentissimo utilizzo nella pratica (si pensi proprio al caso, analogo a quello in
13 esame , in cui, in luogo di tratte o assegni bancari in precedenza accettati ma magari non andati a buon fine, sia richiesto il pagamento in via immediata a mezzo di bonifico) solo in ragione dell'intervenuto mutamento delle condizioni in origine pattuite.
A tale mutamento, nella vigente disciplina, viene dato rilievo per circoscrivere il perimetro proprio della esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter partes, un diverso modo di adempimento (cfr.
Cass. 27939/2020).
Premesso che il mezzo di pagamento utilizzato ( bonifico bancario) è qualificabile in termini di normalità, analizzando la vicenda in concreto è ragionevole ritenere che i pagamenti siano stati effettuati nei termini d'uso, nel senso richiesto dall'art 67, comma III, lett a) e, in ogni caso, non sia stata offerta dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza alla data della loro effettuazione.
Per pagamenti nei “termini d'uso” s'intendono quelle elargizioni eseguite con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuate nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività commerciale (cfr. Trib. Marsala sent. del 24/06/2011, Trib. Salerno n
1159/2013, Trib. Salerno sent. n. 1196/2013, Trib. Salerno, sent. n.
2484/2013, Trib Milano sent. n. 2864/2013, Trib. Milano sent. n.
5115/2012, Trib. Milano sent. n. 12776/12, Trib. Milano sent. n.
14522/2012, Trib. Milano del 28/07/2011, Trib. Monza del
24/04/2012, Trib. Modena sent. n. 472/2013).
Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), ai "termini d'uso", ai fini CP_7
dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla
14 prassi del settore economico di riferimento (Cass. 7.12.2016,
n.25162), deve ritenersi che l'esenzione in oggetto attenga non già al contenuto del contratto, ma all'ambito "fattuale" dell'andamento del rapporto e della esecuzione del negozio avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione, piuttosto che al contenuto delle clausole negoziali, attribuendo rilevanza al
"mutamento dei termini", da intendersi come modifica delle modalità di pagamento invalse tra le parti. Seppure la fonte dell'uso andrà ricercata in primo luogo nella convenzione , se gli accordi originari sono stati nella prassi contrattuale tacitamente modificati si dovrà fare anche riferimento al concreto atteggiarsi dell' esecuzione del rapporto, con la conseguenza che, se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale: ciò che rileva è l'eventuale difformítà dei tempi e dei modi dei pagamenti non gíà rispetto a quanto pattuito, ma a quanto verificatosi in precedenza tra le parti(Cass., 7.12.2020, n
27939; Cass.18.3.2019, n 7580).
Nel caso di specie, in assenza di una regolamentazione negoziale scritta, r le fatture prodotte documentano forniture effettuate nel febbraio 2022, con pagamenti da effettuare a mezzo di RI.BA. a scadere i primi giorni del mese di maggio successivo. Alla scadenza, andate insolute le ricevute bancarie, la creditrice ha subito avanzato intimazione di pagamento, a fronte della quale la debitrice ha dato riscontro proponendo di effettuare i pagamenti in esame e pervenire, entro la fine dello stesso mese, ad una definizione transattiva dell'ingente credito maturato.
I tempi dei due pagamenti effettuati ad appena tre giorni di distanza e a pochi giorni dalla scadenza degli insoluti, attraverso bonifici -
15 strumenti usuali nei rapporti tra imprenditori che operano a distanza si presentano assolutamente in linea con le normali scadenze commerciali del settore e, pertanto, non qualificabili in termini di anomalia anche soggettiva tale da indurre la creditrice a rappresentare una situazione di stabile insolvenza. La notevole esposizione debitoria, quindi, rimane di per sé quindi un dato indiziario isolato e insufficiente per ritenere superato l'onere della prova a carico della curatela, circa la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del solvens.
Né hanno pregio i richiami alle notizie di stampa prodotte e relative alla sottoscrizione del contratto di solidarietà con i lavoratori, risalente al lontano 2019, ovvero all'emersione dello stato di crisi aziendale, diffuse in ambito locale in date posteriori a quelle dei pagamenti. Si tratta, in definitiva, di pagamenti di crediti per forniture , assistiti, peraltro, da ricevute bancarie scadute da pochi giorni, ed effettuati in data prossima alle scadenze in linea con le normali prassi commerciali: in definitiva, ad avviso di questo giudice-
i pagamenti possono essere qualificati come ordinari per tempi e modi, anche solo per scongiurare il sicuro pregiudizio derivante dal ritardo, nei termini d'uso e, comunque, in assenza della conoscenza dello stato di insolvenza scaturito nelle procedure concorsuali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia (ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, in presenza di istruttoria solo documentale), pur dichiarandone la parziale compensazione (nella misura di un terzo) in ragione dei richiamati mutamenti della giurisprudenza su questioni di carattere dirimente, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da in persona del curatore fallimentare, nei Parte_1 confronti della in persona Controparte_1 della titolare, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda : b) condanna, l'attrice al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta, liquidate in complessivi € 9142, 00 per compenso professionale, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge, compensandole per un terzo e con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.
Così deciso in data 13 ottobre 2024 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha emesso la presente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 10 maggio 2023 con il n. 1207/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione revocatoria fallimentare, vertente tra
(C.F. e P. Parte_1
Iva ), in persona del Curatore Dott. P.IVA_1 Parte_2 rap ifeso dall'Avv. Jacopo PIAMPI domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Modigliani n. 7, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Attrice Contro
in persona della titolare, Controparte_1 nto, nella Via Unità D'Italia Controparte_1
n. 58, P.IVA: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Gianluca SAEV RO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Agrigento, nella Via Giovanni XXIII n. 12, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: Email_2
Pec: Email_3
Fax: Convenuta All'udienza del 25 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la curatela attrice: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, omnis contrariis reiectis, dichiarare inefficace e revocare ai sensi dell'art. 67 II comma L.F. i pagamenti di € 48.282,95 del 16/05/2022 e di € 50.001,00 del 19/05/2022 a favore di o per quel diverso importo, maggiore o minore, Controparte_1 che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare Controparte_1
a pagare al l'importo complessivo di €
[...] Parte_1
98.283,95 o quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio...” Per la convenuta: “… PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DI PRATO 1) Rigettare la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento della società Controparte_2
1
[...] poiché infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa;
2) In subordine compensare la somma di euro 98.283,95, ri-chiesta dalla Curatela del Fallimento della con la maggiore somma dovuta da Parte_1 quest'ultima alla ed accertata in via definitiva dallo stesso fallimento, CP_1 ammontante ad euro 517.385,18; 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distarsi in favore dei sottoscritti procuratori...” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2023 la Curatela in persona del curatore Parte_3
fallimentare , esponeva:
- che la era stata costituita il 26/04/2017, aveva Parte_1
sede in Prato, Via Don Giulio Facibeni n. 60 e capitale sociale di €
10.000, sottoscritto da (10%) e da (90%); Persona_1 CP_3
- che due giorni dopo la costituzione (28/04/2017), aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con ON
avente sede presso il medesimo indirizzo e amministrata da
[...]
; Persona_1
- che il 24/05/2017 aveva ON
depositato domanda di concordato preventivo ed il 24/11/2017 aveva depositato proposta e piano, prevedendo la vendita dell'azienda a al prezzo indicato;
Parte_1
- che il 22/02/2019 la in ON
concordato preventivo, aveva venduto a Parte_1
l'azienda in affitto e il prezzo (€ 3,8 mln) veniva imputato per €
300.780 all'accollo di debiti v/dipendenti e per € 3.499.220 da pagarsi in 48 rate mensili di uguale importo a partire dal 31/03/2019, con riserva di proprietà;
- che il 16/05/2022 aveva affittato l'azienda Parte_1
gravata da riserva di proprietà a favore di ON
, alla e tale atto prevedeva l'impegno
[...] Parte_4
dell'affittuaria di acquistare l'azienda al netto degli oneri ex art. 2112
c.c., di eventuali spese straordinarie di manutenzione, ecc.;
2 - che il 10/6/02022 NFI aveva depositato ricorso in bianco per l'ammissione alla procedura di concordato ed il 16/06/2022 il
Tribunale aveva disposto la riunione al procedimento (RG 2/2022) del prefallimentare iscritto a RG 66/2022 su istanza depositata il
10/06/2022 dalla dichiarando ammissibile il ricorso, Parte_5
concedendo 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e documentazione art. 161 L.F., ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione art. 182-bis, c. 1, L.F.;
- che in data 04/08/2022 la dichiarava di avere Parte_1
rinunciato in data 03/08/2022 alla domanda di concordato e di avere chiesto il proprio fallimento e il Tribunale dichiara improcedibile la domanda per mancato deposito nei termini della proposta o accordo, dichiarando con sentenza n. 40/2022 del 04/08/2022 il fallimento della (RF 40/2022); Parte_1
- che dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la sede della società fallita era stato rilevato che, nei sei mesi antecedenti al deposito di ricorso “in bianco” per l'ammissione alla procedura di concordato, aveva eseguito alcuni Parte_1
pagamenti, non autorizzati, in favore di , cessionaria dal CP_5
3 gennaio 2022 dei crediti vantati da nei confronti della Parte_5
odierna fallita e, in particolare:
• di € 48.282,95 in data 16/05/2022 dal c/c acceso presso Banca Ifis spa
• di € 50.001,00 in data 19/05/2022 dal c/c acceso presso Banca
Carige spa.;
- che l'oggetto delle predette fatture concerneva crediti certamente anteriori rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco;
- che con lettera del 5/04/2023 aveva invitato la alla CP_1
restituzione di quanto percepito, ma senza esito positivo, e il
3 successivo 24 aprile aveva informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione.
Tanto premesso, il . Parte_6
conveniva la dinanzi al Tribunale di Prato per sentire CP_1
accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori e, per l'effetto, revocare i pagamenti ai sensi dell'art. 67 L.F. con condanna alla restituzione degli importi ricevuti;
in ogni caso, con interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in giudizio CP_6
deducendo:
- che i pagamenti erano stati effettuati in ragione di un credito pregresso che vantava nei confronti della società fallita di CP_1
importo complessivo di € 615.050,00;
- che tale credito derivava dalla fornitura di prodotti caseari che la aveva effettuato dal mese di gennaio 2022 al successivo Parte_5
mese di aprile;
- che entrambi i pagamenti erano stati effettuati il 16 ed il 19 maggio
2022, in adempimento della transazione intervenuta tra le parti e successivamente disattesa, tanto che la odierna convenuta unitamente alla società aveva richiesto il fallimento della Pt_5 [...]
Parte_1
- che si trattava di pagamenti rientranti nell'ambito applicativo dell'art 67, comma III, lett a) essendo stati effettuati nei termini d'uso, identificabili con “ le condizioni abitualmente utilizzate nei rapporti tra fallito e accipiens”;
- che, nel caso di specie il pagamento era avvenuto attraverso l'utilizzo di in mezzo ordinario di pagamento, cioè con bonifico bancario, sulla base di un accordo tra le parti e relativo a fatture scadute e relativo a fornitura effettuata tra il mese di gennaio e aprile 2022;
4 - che, in ogni caso, non vi era alcuna prova della conoscenza dello stato di insolvenza, essendo inidonee a offrire una tale dimostrazione le circostanze prospettate dalla controparte, quali l'importanza della esposizione debitoria.
Sulla base di tali argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda attorea e. In linea subordinata, eccepiva in compensazione il controcredito per riconosciuto in sede di redazione e dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con la condanna dell'attrice alle spese di lite. Esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 luglio 2024, fissata ex art. 281 quinquies cpc per la discussione e decisione, atteso il deposito delle note conclusionali da parte di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda della curatela non è fondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
1. RICOSTRUZIONE DEI FATTI E INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE In punto di fatto, la società attrice ha dedotto che il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato venne depositato in data
12 giugno 2022 e che, senza soluzione di continuità, all'esito della istanza di fallimento avanzata nelle more da uno dei creditori contestualmente alla rinuncia e richiesta di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il fallimento era stato dichiarato con sentenza emessa in data 4 agosto 2022.
Nel termine assegnato dal tribunale , altresì, è stata presentata appena pochi giorni dopo il pagamento dell'acconto istanza di fallimento da parte della Parte_5
Ha inoltre aggiunto e documentato che, prima della presentazione del ricorso avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo, in data 16 e 19 maggio 2022 di € 48.282,95 in data 16/05/2022 dal c/c acceso presso Banca Ifis spa 5 - di € 50.001,00 in data 19/05/2022 dal c/c acceso presso Banca
Carige spa.; sono stati eseguiti due pagamenti in favore di , cessionaria dei CP_1
crediti di in forza di atto di cessione del 3 gennaio 2022, Parte_5
avente ad oggetto i crediti con scadenza a far data da febbraio 2022, pari ad € 324.946,53, ed i successivi crediti per forniture di merce da effettuare.
I pagamenti sono stati effettuati rispettivamente in data 16 maggio
2022, per € 48.282,95, avente ad oggetto il corrispettivo delle forniture di cui alle fatture nn 203, 3010, 420, effettuate nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, tramite bonifico tramite Banca
Ifis, e in data 19 maggio 2022, per € 50000,01, avente ad oggetto parte del corrispettivo delle forniture documentate da ulteriori fatture, relative sempre ai primi mesi del 2022, tramite conto Banca
Carige.
Tutte le fatture prodotte documentano il tipo di forniture effettuate dalla e la circostanza che i pagamenti avrebbero dovuto essere Pt_5
effettuati tramite Ri.ba. che, alla scadenza sono andate insolute.
A tale riguardo, va puntualizzato che l'azione proposta ha ad oggetto il pagamento effettuato e che la decisione relativa è poi demandata al
Tribunale in composizione monocratica, , pur essendosi discusso in passato in ordine alla natura collegiale o monocratica delle cause di revocatoria fallimentare, la questione è stata chiusa da numerose pronunce della Suprema Corte tra cui Cass. 1334/2017 e 11647\07 per cui “l'azione revocatoria non figura tra le ipotesi di competenza collegiale, non essendo menzionata dall'art 50 bis del codice di procedura civile …..le cause di revocazione ivi indicate, malgrado
l'assonanza, sono riconducibili alle diverse ipotesi di cui all' art. 98, comma 4, l. fall”.
6 Norma di riferimento è quindi rappresentata dall'art. 67 l.f. , comma
2, che dispone che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.”
Si tratta di norma diretta a colpire con la sanzione dell'inefficacia relativa gli atti compiuti dall'imprenditore in violazione della par condicio creditorum quando è offerta la dimostrazione che il creditore abbia percezione diretta della situazione di dissesto dell'imprenditore.
2. PRESUPPOSTI DELL'AZIONE REVOCATORIA
Non può porsi in dubbio che gli atti in oggetto siano stati compiuti in periodo sospetto, anche in riferimento alla stessa sentenza di fallimento.
L'art 69 bis della legge fallimentare ( introdotto dal d.l. 83/12 e applicabile ai procedimenti proposti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012), attualmente prevede espressamente che nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt 64,64,67 , primo e secondo comma,
e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, così che non può revocarsi in dubbio che i pagamenti siano stati effettuati entro il termine semestrale richiesto dall'art 67, comma 2.
Si tratta di disposizione applicativa del principio di consecuzione tra procedure concorsuali, di creazione giurisprudenziale, che intercetta l'interesse del ceto creditorio alla neutralità del previo ricorso del debitore a procedure concordatarie, con l'obiettivo di congelare il
7 valore del patrimonio presente al momento anteriore onde poterlo assoggettare, poi, eventualmente, alla liquidazione concorsuale.
La consecuzione fra le procedure concorsuali - sul cui concreto operare nella specie nessuna questione è posta dalla società convenuta - implica che le procedure siano originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo stato d'insolvenza (v. in tema Cass.
Sez. 1^ n. 5527-06, n. 21326-05, n. 17844-02; orientamento costante fin dalla remota Sez. 1^ n. 3981-56), e ciò nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui è succeduta quella di fallimento da cui deriva la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse.
Ciò era evidente nel vigore del vecchio testo della legge fallimentare, in cui identico era il presupposto del concordato preventivo e del fallimento sul piano normativo, e in cui più propriamente era configurabile una vera e propria conversione di procedure. Nel sistema anteriore alla riforma, postulandosi sempre un'identità di presupposto oggettivo (l'insolvenza) in entrambe le procedure, e una comunanza anche di tipo funzionale identificabile nell'essere entrambe volte al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, da più parti veniva affermato che la dichiarazione di fallimento poteva venire in rilievo quale mero accertamento di un dissesto suscettibile di saldarsi alla eguale situazione già presupposta nella procedura anteriore, così da legittimare la decorrenza del periodo sospetto a ritroso dalla data di ammissione al concordato.
Nel vigente regime, il D.L. n. 275 del 2005, art. 36, conv. in L. n. 51 del
2006, ha fornito l'interpretazione autentica del novellato art. 160 L.
Fall. prevedendo che "per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza". E il D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. a-bis, n. 2), conv. in L. n. 134 del 2012, aggiungendo il comma 2 dell'art. 69-bis
8 della L. Fall., per il caso che alla domanda di concordato segua il fallimento, nonché - nel senso sopra precisato - che i termini per le revocatorie "decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
Ove il dissesto sia accertato con la successiva dichiarazione di fallimento, resta intatta la logica unitaria, per quanto il procedimento resti articolato in diversi momenti;
il che consente infine di rapportare quel medesimo dissesto alla data della prima procedura.
In altre parole, codesta unitarietà non recede neanche qualora sussista uno spazio temporale nella successione dei procedimenti, essendo infine manifestazione di un'unica crisi d'impresa.
Se quindi è innegabile che il concordato preventivo possa esser proposto anche dall'imprenditore in stato di crisi - nozione, come si è visto, comprensiva dello stato d'insolvenza - lo stesso dato normativo rende altresì parimenti indiscutibile che, ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dia luogo in ogni caso a una procedura unitaria che ha inizio con la prima. La c.d. “consecuzione”, ossia la considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui
è succeduta quella di fallimento, dapprima riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del disposto dell'art. 111, secondo comma, L.F. e ora prevista espressamente dal legislatore ai sensi dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F., comporta, riguardo alla revocatoria in sede fallimentare, la retrodatazione, al fine dell'applicazione degli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69
L.F., del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima procedura. A tal fine rileva non tanto la legittimità dell'ammissione stessa, ma il fatto che comunque si sia verificata ed una procedura di concordato sia iniziata, in quanto il giudice della revocatoria non può rivalutare i presupposti dell'ammissione ma deve considerare la dichiarazione di fallimento
9 come conseguenza del medesimo stato di insolvenza posto a fondamento dell'avvio della procedura minore (Corte di Cassazione,
Sez. L civ., 19 luglio 2016 n. 14781).
D'altra parte, tale opzione ermeneutica è accompagnata dalla consapevolezza, che, «per quanto possano essere considerate unitariamente a taluni effetti le diverse procedure concorsuali succedutesi, non pare discutibile che siano significativamente diverse le attività cui sono tenuti, rispettivamente, il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, che può prescindere dalla liquidazione dei beni del debitore, ed il curatore fallimentare, che deve sempre procedere alla liquidazione dell'attivo» (così, da ultimo, Cass.
33364/2021).
Quanto all'elemento soggettivo, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", ma pacifica è la possibilità di pervenire alla prova richiesta attraverso elementi presuntivi, purché rispondenti allo schema richiesto dagli artt 2727 e 2729 c.c. , sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore ( Cass.,17.5.2023, n
13445; Cass. 14.9.2022,n 27070).
Tuttavia, prima di scrutinare la sussistenza di tale requisito di carattere soggettivo, preventivamente scrutinare se gli atti impugnati siano esenti dall'azione revocatoria, avendo parte resistente invocato l'esenzione di cui all'art 67, III comma, lett. a) legge fallimentare, configurando pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. E, trattandosi di
10 circostanza impeditiva, che opera sul piano oggettivo, tale valutazione appare logicamente prioritaria rispetto alla conoscenza dello stato di insolvenza.
3. NORMALITA ' DEL MEZZO DI PAGAMENTO. ESENZIONI DALLA REVOCATORIA In primo luogo, va escluso che il mezzo di pagamento utilizzato possa integrare una modalità anomala del pagamento di crediti pecuniari liquidi ed esigibili.
La giurisprudenza della S.C., in passato, aveva ripetutamente valorizzato, al fine dell'esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., il solo dato oggettivo concernente le caratteristiche del mezzo utilizzato, ritenendo che possano essere considerati mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari (cfr. Cass. 15691/2011, Cass. 649/2003, Cass. 3082/1976,
Cass. 2402/1976, Cass. 2945/1972). Più di recente ha trovato spazio una differente opzione ermeneutica (v Cass. 26241/2021 e Cass.
25725/2019) in ragione della quale, ribadito che la nozione di mezzo anomalo di pagamento, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato, e osservato che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente normali (fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277 cod. civ., ed eventualmente l'assegno circolare) o, per contro, intrinsecamente anormali, perché la qualifica di (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività - evidenziato che esistono figure giuridiche che, in ragione dei tratti
11 caratteristici della loro struttura, si prestano facilmente ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento (quali la datio in solutum e la cessione dei crediti pro solvendo) oppure, sull'opposto versante, del mezzo normale di pagamento (come le strutture ideate per
«aumentare» i modi e i mezzi di pagamento che hanno incontrato il successo nella prassi degli affari, secondo quanto accaduto per gli assegni bancari e per le cambiali, tratta e pagherò), ha avuto cura di segnalare che occorre confrontarsi con le caratteristiche proprie delle fattispecie volta a volta esaminate e secondo un processo di progressivo accostamento alla concretezza delle fattispecie medesime”. In questa prospettiva interpretativa la misura della distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito siano fattori potenzialmente in grado di rendere «anormale» il pagamento intervenuto (Cass. 25725/2019). Allo stesso modo è stato osservato che le ragioni di un sopravvenuto mutamento nelle modalità di pagamento nel contesto di un rapporto contrattuale che dura da anni, come pure l'essersi o meno «consolidata» la nuova modalità, possono costituire circostanze di peculiare rilievo in ordine alla valutazione di anormalità dei pagamenti di cui si chiede la revoca
(Cass. 26241/2021).
Differentemente, più di recente si è inteso ribadire che il disposto normativo si focalizza espressamente sul “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere il debito normalmente. Si
è segnalato, pertanto, che la ragione per cui si è ritenuto che mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, siano soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione di
12 esso sta proprio nel fatto che il loro generale utilizzo non è in grado di evidenziare alcunché in capo al solvens.
Coerentemente viene quindi escluso che la comune pratica commerciale possa essere sminuita e superata, ai fini della valutazione dell'anomalia del pagamento ai sensi all'art. 67, comma 1,
n. 2, l. fall., dalle caratteristiche proprie della singola fattispecie in esame fin tanto da attribuire all'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, valenza di elemento spia della anormalità dell'atto estintivo. La lettera della norma impone
– secondo tale arresto - di avere riguardo a una caratteristica del
“mezzo” di pagamento utilizzato intrinseca e capace di evidenziare lo stato di insolvenza, mentre la valorizzazione delle caratteristiche della singola fattispecie al fine di individuare il tratto di anormalità del pagamento sposta, invece, la valutazione dal dato oggettivo del mezzo di pagamento utilizzato nuovamente sul versante soggettivo, posto che la modifica delle specifiche pattuizioni in precedenza intervenute fra le parti (con la richiesta di una nuova modalità di soluzione che garantisca maggiormente l'accipiens è significativa, semmai, della scientia decoctionis di quest'ultimo.
Nella disciplina dell'azione revocatoria fallimentare – si conclude- la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento ( Cass., 22.6.2023, n 17949).
Viene in tal modo esclusa la relativizzazione delle caratteristiche proprie della condizione di anomalia evitando di qualificare come anomale anche forme di pagamento di comune e frequentissimo utilizzo nella pratica (si pensi proprio al caso, analogo a quello in
13 esame , in cui, in luogo di tratte o assegni bancari in precedenza accettati ma magari non andati a buon fine, sia richiesto il pagamento in via immediata a mezzo di bonifico) solo in ragione dell'intervenuto mutamento delle condizioni in origine pattuite.
A tale mutamento, nella vigente disciplina, viene dato rilievo per circoscrivere il perimetro proprio della esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter partes, un diverso modo di adempimento (cfr.
Cass. 27939/2020).
Premesso che il mezzo di pagamento utilizzato ( bonifico bancario) è qualificabile in termini di normalità, analizzando la vicenda in concreto è ragionevole ritenere che i pagamenti siano stati effettuati nei termini d'uso, nel senso richiesto dall'art 67, comma III, lett a) e, in ogni caso, non sia stata offerta dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza alla data della loro effettuazione.
Per pagamenti nei “termini d'uso” s'intendono quelle elargizioni eseguite con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuate nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività commerciale (cfr. Trib. Marsala sent. del 24/06/2011, Trib. Salerno n
1159/2013, Trib. Salerno sent. n. 1196/2013, Trib. Salerno, sent. n.
2484/2013, Trib Milano sent. n. 2864/2013, Trib. Milano sent. n.
5115/2012, Trib. Milano sent. n. 12776/12, Trib. Milano sent. n.
14522/2012, Trib. Milano del 28/07/2011, Trib. Monza del
24/04/2012, Trib. Modena sent. n. 472/2013).
Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), ai "termini d'uso", ai fini CP_7
dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla
14 prassi del settore economico di riferimento (Cass. 7.12.2016,
n.25162), deve ritenersi che l'esenzione in oggetto attenga non già al contenuto del contratto, ma all'ambito "fattuale" dell'andamento del rapporto e della esecuzione del negozio avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione, piuttosto che al contenuto delle clausole negoziali, attribuendo rilevanza al
"mutamento dei termini", da intendersi come modifica delle modalità di pagamento invalse tra le parti. Seppure la fonte dell'uso andrà ricercata in primo luogo nella convenzione , se gli accordi originari sono stati nella prassi contrattuale tacitamente modificati si dovrà fare anche riferimento al concreto atteggiarsi dell' esecuzione del rapporto, con la conseguenza che, se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale: ciò che rileva è l'eventuale difformítà dei tempi e dei modi dei pagamenti non gíà rispetto a quanto pattuito, ma a quanto verificatosi in precedenza tra le parti(Cass., 7.12.2020, n
27939; Cass.18.3.2019, n 7580).
Nel caso di specie, in assenza di una regolamentazione negoziale scritta, r le fatture prodotte documentano forniture effettuate nel febbraio 2022, con pagamenti da effettuare a mezzo di RI.BA. a scadere i primi giorni del mese di maggio successivo. Alla scadenza, andate insolute le ricevute bancarie, la creditrice ha subito avanzato intimazione di pagamento, a fronte della quale la debitrice ha dato riscontro proponendo di effettuare i pagamenti in esame e pervenire, entro la fine dello stesso mese, ad una definizione transattiva dell'ingente credito maturato.
I tempi dei due pagamenti effettuati ad appena tre giorni di distanza e a pochi giorni dalla scadenza degli insoluti, attraverso bonifici -
15 strumenti usuali nei rapporti tra imprenditori che operano a distanza si presentano assolutamente in linea con le normali scadenze commerciali del settore e, pertanto, non qualificabili in termini di anomalia anche soggettiva tale da indurre la creditrice a rappresentare una situazione di stabile insolvenza. La notevole esposizione debitoria, quindi, rimane di per sé quindi un dato indiziario isolato e insufficiente per ritenere superato l'onere della prova a carico della curatela, circa la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del solvens.
Né hanno pregio i richiami alle notizie di stampa prodotte e relative alla sottoscrizione del contratto di solidarietà con i lavoratori, risalente al lontano 2019, ovvero all'emersione dello stato di crisi aziendale, diffuse in ambito locale in date posteriori a quelle dei pagamenti. Si tratta, in definitiva, di pagamenti di crediti per forniture , assistiti, peraltro, da ricevute bancarie scadute da pochi giorni, ed effettuati in data prossima alle scadenze in linea con le normali prassi commerciali: in definitiva, ad avviso di questo giudice-
i pagamenti possono essere qualificati come ordinari per tempi e modi, anche solo per scongiurare il sicuro pregiudizio derivante dal ritardo, nei termini d'uso e, comunque, in assenza della conoscenza dello stato di insolvenza scaturito nelle procedure concorsuali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia (ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, in presenza di istruttoria solo documentale), pur dichiarandone la parziale compensazione (nella misura di un terzo) in ragione dei richiamati mutamenti della giurisprudenza su questioni di carattere dirimente, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da in persona del curatore fallimentare, nei Parte_1 confronti della in persona Controparte_1 della titolare, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda : b) condanna, l'attrice al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta, liquidate in complessivi € 9142, 00 per compenso professionale, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge, compensandole per un terzo e con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.
Così deciso in data 13 ottobre 2024 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
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