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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 15032/2024
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Pecorario Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.11.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento e all'handicap grave, all'esito del quale il C.T.U. nominato, dott.
, non riconosceva le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di Persona_1
dissenso avverso le conclusioni dell'Ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e handicap grave).
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate da entrambe le parti per l'udienza, all'esito è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
28.11.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 30.10.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 30.09.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente si limita a contestare la decorrenza del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, deducendo genericamente che il CTU nominato in fase di ATP, dott. , avrebbe errato nel retrodatare alla data della visita da parte della CMO le Per_1
patologie della ricorrente, essendo stata presentata pochi mesi prima la domanda amministrativa.
Le censure, a ben vedere, sono infondate.
Rileva il Tribunale, infatti, che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni in ordine al quadro clinico della periziata logiche e coerenti con gli atti causa, che si condividono e fanno proprie.
2 In particolare, il CTU ha evidenziato che la ricorrente è affetta da: “1) Cardiopatia sclero ipertensiva fibrillante riconducibile alla II classe Nyha. (DM 05/02/92- cod. 6442 per analogia -
50%) 2) Vascolopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo e stato depressivo di entità severa.
(DM 05/02/92 COD. 2206 – 50%) 3) Artrosi polidistrettuale di entità severa con marcata turbe della deambulazione e dei passaggi posturali. (ICD9 –cod. 7150 – 50%) 4) BPCO di entità moderata. (DM 05/02/92 – 7105 – 15%) 5) Insufficienza renale cronica in trattamento presso il centro dialisi SEAN di Aversa. (ICD9 – cod. 585 – 60%)”.
Il dott. ha quindi ritenuto che le patologie lamentate da parte ricorrente comportano Per_1 un'invalidità in misura pari al 100%.
Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento, il ctu ha evidenziato che le attuali capacità residuali funzionali della ricorrente non consentono in autonomia né la deambulazione, né
l'espletamento degli atti quotidiani della vita e ha pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento nonché lo status di portatrice di handicap grave a far data dalla visita medica presso la Commissione , ovvero dal Novembre 2023. CP_1
Di contro, parte ricorrente si è limitata a contestare la decorrenza del riconoscimento senza però nulla dedurre specificamente al riguardo né indicando o depositando documentazione medica a sostegno della propria pretesa.
Ciò posto, devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato, e per l'effetto va dichiarata in capo alla ricorrente la necessità di assistenza continua nonché lo status di handicap grave con decorrenza dal Novembre 2023, sulla base delle risultanze della CTU espletata in fase di
ATP.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1352/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida al 100% con necessità di assistenza continua nonchè portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3 della Legge
104/1992 con decorrenza dal mese di Novembre 2023;
3) nulla per le spese.
Aversa, lì 14.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 15032/2024
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Pecorario Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.11.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento e all'handicap grave, all'esito del quale il C.T.U. nominato, dott.
, non riconosceva le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di Persona_1
dissenso avverso le conclusioni dell'Ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e handicap grave).
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate da entrambe le parti per l'udienza, all'esito è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
28.11.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 30.10.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 30.09.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente si limita a contestare la decorrenza del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, deducendo genericamente che il CTU nominato in fase di ATP, dott. , avrebbe errato nel retrodatare alla data della visita da parte della CMO le Per_1
patologie della ricorrente, essendo stata presentata pochi mesi prima la domanda amministrativa.
Le censure, a ben vedere, sono infondate.
Rileva il Tribunale, infatti, che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni in ordine al quadro clinico della periziata logiche e coerenti con gli atti causa, che si condividono e fanno proprie.
2 In particolare, il CTU ha evidenziato che la ricorrente è affetta da: “1) Cardiopatia sclero ipertensiva fibrillante riconducibile alla II classe Nyha. (DM 05/02/92- cod. 6442 per analogia -
50%) 2) Vascolopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo e stato depressivo di entità severa.
(DM 05/02/92 COD. 2206 – 50%) 3) Artrosi polidistrettuale di entità severa con marcata turbe della deambulazione e dei passaggi posturali. (ICD9 –cod. 7150 – 50%) 4) BPCO di entità moderata. (DM 05/02/92 – 7105 – 15%) 5) Insufficienza renale cronica in trattamento presso il centro dialisi SEAN di Aversa. (ICD9 – cod. 585 – 60%)”.
Il dott. ha quindi ritenuto che le patologie lamentate da parte ricorrente comportano Per_1 un'invalidità in misura pari al 100%.
Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento, il ctu ha evidenziato che le attuali capacità residuali funzionali della ricorrente non consentono in autonomia né la deambulazione, né
l'espletamento degli atti quotidiani della vita e ha pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento nonché lo status di portatrice di handicap grave a far data dalla visita medica presso la Commissione , ovvero dal Novembre 2023. CP_1
Di contro, parte ricorrente si è limitata a contestare la decorrenza del riconoscimento senza però nulla dedurre specificamente al riguardo né indicando o depositando documentazione medica a sostegno della propria pretesa.
Ciò posto, devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato, e per l'effetto va dichiarata in capo alla ricorrente la necessità di assistenza continua nonché lo status di handicap grave con decorrenza dal Novembre 2023, sulla base delle risultanze della CTU espletata in fase di
ATP.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1352/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida al 100% con necessità di assistenza continua nonchè portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3 della Legge
104/1992 con decorrenza dal mese di Novembre 2023;
3) nulla per le spese.
Aversa, lì 14.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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