CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2792/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 5115/2024 emessa in data 2 maggio 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(c.f. ) e la Sig.ra Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) quali esercenti la potestà genitoriale Parte_2 C.F._2 sul figlio minore rappresentati e difesi dall'Avv. studio Persona_1 dell'Avv. CO AN pec;
Email_1
-APPELLANTE-
E
l' — in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (codice fiscale , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, pec: Persona_2
t; APPELLATO Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dall'attuale appellante, condannava l' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento in favore dello stesso (spettante al figlio minore di questi) e liquidava, a titolo di spese del primo grado, ponendole a carico dell'ente previdenziale, la somma complessiva di € 1.305, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con l'appello parziale sono devolute essenzialmente due questioni. Per un verso, la violazione dei minimi tariffari e, per altro, il mancato riconoscimento della maggiorazione per la redazione degli atti depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Assume l'appellante che, considerato che lo scaglione da prendere a riferimento per calcolare i compensi legali sarebbe stato quello ricompreso tra € 5.200,00 ed €
26.305,00 e che, pertanto, la tabella applicabile sarebbe stata la n.4 (cause di previdenza) del DM 55/2014, i compensi minimi sarebbero stati :
1. Fase di studio €
464,50, fase introduttiva € 388,50, 3, fase decisionale € 1.010,50 per cui in totale le spese avrebbero dovuto essere liquidate, nel minimo, in euro 1863,00.
Per altro, in merito all'inderogabilità dei minimi tariffari si sarebbe espressa ripetutamente la Suprema Corte in relazione al testo dell'art.4 modificato dal DM
8.3.2018, entrato in vigore il 27.4.2018.
Sotto altro profilo, l'appellante ha dedotto che gli atti depositati nel giudizio di primo grado erano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e di avere in quella sede formulato la specifica richiesta formulata della maggiorazione prevista dall'art.4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) , senza che il Tribunale si pronunciasse al riguardo.
L' si è costituito ed ha sostenuto che la liquidazione in misura inferiore ai CP_1 minimi tariffari fosse giustificata dall'assenza di questioni giuridiche sottese alla controversia e che anche dopo l'entrata in vigore del D.M. 55/2014 sarebbe possibile per il Giudice liquidare i compensi in misura inferiore al minimo stante la perdurante
Pag. 2 di 10 vigenza dell'art. 1, comma 7, del D.M. 140/2012 che prevede che:“In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa” .
Ha sostenuto che anche a livello comunitario europeo la II Sezione della Corte UE nella sentenza resa il 25 gennaio 2024 nella causa C-438/22, sarebbe stato affermato che una normativa nazionale che non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, e non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza, con potere di disapplicazione di tale norma da parte del giudice nazionale.
La causa fissata per la decisione all'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio è definita con la presente sentenza resa con motivazione contestuale.
L'appello è fondato nei termini appresso specificati.
Oggetto di domanda l'affermazione del diritto ad una prestazione assistenziale
(indennità di accompagnamento) e con condanna dell'ente alla sua corresponsione, sicché il valore della causa in primo grado andava definito in base al criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. che concerne le cause relative alle prestazioni alimentari cui sono assimilate le prestazioni assistenziali
(Cass.n.21190/2018, n.18962/2015, SS.UU. n. 10455 /2015) .
La disposizione codicistica prevede che, se il titolo è controverso (nel caso la domanda era stata anche di accertamento del diritto), il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, sicché per tale via si perviene all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 25.000,00.
Pertanto, i minimi tariffari corrispondenti ai valori medi dimidiati per fase di studio, introduttiva e decisionale in base alla tabella 4 del DM 13 agosto 2022 n.147 sono determinati in euro 1863,50 (929/2+777/2+1021/2) .
Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza in euro 1305,00
è inferiore ai minimi di legge.
Pag. 3 di 10 A tal proposito va chiarito che l'originaria formulazione dell'art.4, comma 1, del Dm
55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».
Nella vigenza di tale testo normativo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimis e da ultimo Cass. n.
28325 del 2022).
Successivamente a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 – applicabile, con le successive modifiche intervenute con il dm n.147/2022, alla presente fattispecie – è stato previsto che i valori medi <…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…>> e per la fase istruttoria che è possibile la < diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento>>).
Tale modifica del dato testuale è rilevante in quanto ha determinato l'impossibilità, di operare una deroga ai minimi tariffari (come poteva, viceversa, essere disposto nella vigenza del precedente testo), neppure motivatamente (ex multis: Cass. 5 maggio 2023 n.11788, ma anche in precedenza Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n.55/2014 dovuto al DM 37/2018.
Si è pertanto affermato a partire dalla vigenza della regolamentazione definita dal DM
37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del
Pag. 4 di 10 giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. >> evidenziandosi che < I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta. (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì
Cass. n. 11788 del 2023, 24363/2024 e 21386/2024.
Già con diverse decisioni la Suprema Corte si è espressa nel senso che << Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria. Giova in tal senso ricordare come l'analogo dubbio postosi in relazione alla disciplina previgente la riforma del 2006 è stato ritenuto insussistente dalla giurisprudenza della CGUE, che con la sentenza del 19 febbraio 2002 C-35/99 (cd. caso ), adito dal Per_3 pretore di Pinerolo in merito alla paventata violazione dell'art. 85 trattato CE da parte della normativa italiana in materia di tariffe forensi, in quanto adottate da un ente qualificabile come associazione di imprese (il Consiglio nazionale forense), ha escluso la ricorrenza di intese restrittive della libertà di concorrenza. La risposta dei giudici di Lussemburgo è però stata nel senso della piena compatibilità dei sistemi tariffari con il diritto comunitario della concorrenza, e ciò in quanto gli artt.
5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata. Pur essendosi posto in rilevo che l'adozione di tariffe a livello nazionale può incidere sulla concorrenza e che, sebbene l'allora art. 85 del Trattato
CE (ora art. 101 TFUE) riguardasse solo la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari, ciò non toglieva che tale disposizione, in
Pag. 5 di 10 combinato disposto con l'art. 5 del Trattato (ora art. 5 TUE), obbligasse gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, tuttavia la Corte ha specificato che
l'elaborazione di un progetto di tariffa per le prestazioni professionali non priva automaticamente la tariffa del suo carattere di normativa statale se, come nel caso italiano, lo Stato membro non rinunci ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l'applicazione della tariffa stessa (punto 40), posto che al CNF era riservato soltanto il ruolo di proporre un progetto di tariffe, le quali venivano poi emanate dal Ministero della Giustizia, sentito il parere del CIP e previa consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato (secondo quindi un procedimento di formazione del tutto analogo a quello attuale) (cfr. Cass. n. 10438 del
19/04/2023; Cass. n. 9815 del 13/04/2023; Cass. n. 14198 del 05/05/2022 ).
L'arresto del giudice di Lussemburgo è stato poi favorevolmente recepito dalla giurisprudenza nazionale, in quanto a far data da Cass. n. 7094 del 28 marzo 2006
è stato ribadito che, in tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari (conf. Cass. n. 15666/2007; Cass. n. 27090 del 15/12/2011; Cass. n.
15666 del 13/07/2007, che ha esteso la soluzione anche alla inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali dei dottori commercialisti;
Cass. n. 15963/2011, quanto alle tariffe notarili>> ( cass. n.9048/2024).
Tale intendimento non muta anche dopo la sopravvenienza della sentenza C –
438/2022 della Corte di Giustizia Europea in cui la Corte ha dichiarato – per quanto qui rileva - che “L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con
l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Controparte_2
(Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo,
Pag. 6 di 10 dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione”.
Questo Collegio al riguardo ha già precisato (v. sent. 1271/2025) vada calata nel contesto dell'ordinamento interno, anche in riferimento alla riconosciuta discrezionalità del giudice italiano nella determinazione degli onorari professionali tra un valore minimo e massimo.
Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
4704/2025) stabilendo che “…1.6. Sulla base della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie -
l'art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, cfr.
Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
1.7. Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia
(cfr. sentenza 427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi».
1.8. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal
, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un Controparte_3 organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. 1.9.
Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del
Pag. 7 di 10 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del
2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
E' evidente che, per altro, ai fini del vaglio in concreto della congruità del compenso fissato dalle tabelle , la misura del compenso professionale, per le fasi introduttiva, di studio, decisionale, che va correttamente liquidato in base al dm applicabile e nel rispetto dei minimi in euro 1.865,00, non appare lesiva del principio della concorrenza essendo per altro misura contenuta e non potendo essere ridotta ulteriormente senza giungere ad un valore meramente simbolico e lesivo della dignità professionale .
Senza dubbio la tutela della dignità professionale è obiettivo legittimo e la disciplina interna apprestata con i vari decreti ministeriali oltre che funzionale a garantire tale obiettivo risulta in concreto
l'attuazione di tali legittimi obiettivi>>.
Quanto ai rapporti fra il DM 140/2012 e l'attuale decreto ministeriale vigente, deve rilevarsi che la Cassazione ha affermato che il primo è stato emanato ai sensi del d.l.
n. 1/2012 (convertito dalla legge n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, a tal fine ha rimosso i limiti massimi e minimi, lasciando le parti contraenti (ossia l'avvocato ed il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale.<<div>
55/2014, atteso il suo carattere speciale rispetto al D.M. n. 140/2012, perché detta i criteri ai quali il giudice deve attenersi nel liquidare le spese di lite (Cass. n.
21487/2018; Cass. ord. n. 16200/2019 invocate dal ricorrente). Proprio in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 questa Corte ha cassato una sentenza di
Pag. 8 di 10 appello che era andata al di sotto dei minimi ed ha riliquidato essa stessa le spese
(Cass. n. 21487/2018 cit.).>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28987 del 2023).
Passando ad esaminare la maggiorazione prevista dal comma 1 bis dell'art.4 del dm
55/2014 e succ. mod. nel testo vigente ratione temporis <Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto>>.
Nel caso emerge che il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati sicché si reputa equo nell'ambito del range (fino al 30%) attribuire un incremento del 10% alla misura dei compensi tale che l'importo totale dei compensi professionali per il primo grado è pari ad euro
2050,00.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell' CP_1
Esse sono definite avuto riguardo, per la determinazione del valore in appello, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 2050,00) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 1305,00) ossia euro 745,00 con la conseguente applicazione del primo scaglione del dm 147/2023 tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n.
19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n.
27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore del difensore dell'appellante che ha formulato rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 nei confronti Parte_2
Pag. 9 di 10 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla CP_1 sentenza n.5115/2024 emessa il giorno 2 maggio 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado che ridetermina CP_1 in euro 2050,00, oltre IVA, CPA e spese generali e che distrae in favore dell'Avv.
CO AN.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. CO
AN.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Donatella Casablanca)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2792/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 5115/2024 emessa in data 2 maggio 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(c.f. ) e la Sig.ra Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) quali esercenti la potestà genitoriale Parte_2 C.F._2 sul figlio minore rappresentati e difesi dall'Avv. studio Persona_1 dell'Avv. CO AN pec;
Email_1
-APPELLANTE-
E
l' — in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (codice fiscale , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, pec: Persona_2
t; APPELLATO Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dall'attuale appellante, condannava l' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento in favore dello stesso (spettante al figlio minore di questi) e liquidava, a titolo di spese del primo grado, ponendole a carico dell'ente previdenziale, la somma complessiva di € 1.305, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con l'appello parziale sono devolute essenzialmente due questioni. Per un verso, la violazione dei minimi tariffari e, per altro, il mancato riconoscimento della maggiorazione per la redazione degli atti depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Assume l'appellante che, considerato che lo scaglione da prendere a riferimento per calcolare i compensi legali sarebbe stato quello ricompreso tra € 5.200,00 ed €
26.305,00 e che, pertanto, la tabella applicabile sarebbe stata la n.4 (cause di previdenza) del DM 55/2014, i compensi minimi sarebbero stati :
1. Fase di studio €
464,50, fase introduttiva € 388,50, 3, fase decisionale € 1.010,50 per cui in totale le spese avrebbero dovuto essere liquidate, nel minimo, in euro 1863,00.
Per altro, in merito all'inderogabilità dei minimi tariffari si sarebbe espressa ripetutamente la Suprema Corte in relazione al testo dell'art.4 modificato dal DM
8.3.2018, entrato in vigore il 27.4.2018.
Sotto altro profilo, l'appellante ha dedotto che gli atti depositati nel giudizio di primo grado erano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e di avere in quella sede formulato la specifica richiesta formulata della maggiorazione prevista dall'art.4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) , senza che il Tribunale si pronunciasse al riguardo.
L' si è costituito ed ha sostenuto che la liquidazione in misura inferiore ai CP_1 minimi tariffari fosse giustificata dall'assenza di questioni giuridiche sottese alla controversia e che anche dopo l'entrata in vigore del D.M. 55/2014 sarebbe possibile per il Giudice liquidare i compensi in misura inferiore al minimo stante la perdurante
Pag. 2 di 10 vigenza dell'art. 1, comma 7, del D.M. 140/2012 che prevede che:“In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa” .
Ha sostenuto che anche a livello comunitario europeo la II Sezione della Corte UE nella sentenza resa il 25 gennaio 2024 nella causa C-438/22, sarebbe stato affermato che una normativa nazionale che non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, e non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza, con potere di disapplicazione di tale norma da parte del giudice nazionale.
La causa fissata per la decisione all'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio è definita con la presente sentenza resa con motivazione contestuale.
L'appello è fondato nei termini appresso specificati.
Oggetto di domanda l'affermazione del diritto ad una prestazione assistenziale
(indennità di accompagnamento) e con condanna dell'ente alla sua corresponsione, sicché il valore della causa in primo grado andava definito in base al criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. che concerne le cause relative alle prestazioni alimentari cui sono assimilate le prestazioni assistenziali
(Cass.n.21190/2018, n.18962/2015, SS.UU. n. 10455 /2015) .
La disposizione codicistica prevede che, se il titolo è controverso (nel caso la domanda era stata anche di accertamento del diritto), il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, sicché per tale via si perviene all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 25.000,00.
Pertanto, i minimi tariffari corrispondenti ai valori medi dimidiati per fase di studio, introduttiva e decisionale in base alla tabella 4 del DM 13 agosto 2022 n.147 sono determinati in euro 1863,50 (929/2+777/2+1021/2) .
Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza in euro 1305,00
è inferiore ai minimi di legge.
Pag. 3 di 10 A tal proposito va chiarito che l'originaria formulazione dell'art.4, comma 1, del Dm
55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».
Nella vigenza di tale testo normativo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimis e da ultimo Cass. n.
28325 del 2022).
Successivamente a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 – applicabile, con le successive modifiche intervenute con il dm n.147/2022, alla presente fattispecie – è stato previsto che i valori medi <…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…>> e per la fase istruttoria che è possibile la < diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento>>).
Tale modifica del dato testuale è rilevante in quanto ha determinato l'impossibilità, di operare una deroga ai minimi tariffari (come poteva, viceversa, essere disposto nella vigenza del precedente testo), neppure motivatamente (ex multis: Cass. 5 maggio 2023 n.11788, ma anche in precedenza Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n.55/2014 dovuto al DM 37/2018.
Si è pertanto affermato a partire dalla vigenza della regolamentazione definita dal DM
37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del
Pag. 4 di 10 giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. >> evidenziandosi che < I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta. (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì
Cass. n. 11788 del 2023, 24363/2024 e 21386/2024.
Già con diverse decisioni la Suprema Corte si è espressa nel senso che << Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria. Giova in tal senso ricordare come l'analogo dubbio postosi in relazione alla disciplina previgente la riforma del 2006 è stato ritenuto insussistente dalla giurisprudenza della CGUE, che con la sentenza del 19 febbraio 2002 C-35/99 (cd. caso ), adito dal Per_3 pretore di Pinerolo in merito alla paventata violazione dell'art. 85 trattato CE da parte della normativa italiana in materia di tariffe forensi, in quanto adottate da un ente qualificabile come associazione di imprese (il Consiglio nazionale forense), ha escluso la ricorrenza di intese restrittive della libertà di concorrenza. La risposta dei giudici di Lussemburgo è però stata nel senso della piena compatibilità dei sistemi tariffari con il diritto comunitario della concorrenza, e ciò in quanto gli artt.
5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata. Pur essendosi posto in rilevo che l'adozione di tariffe a livello nazionale può incidere sulla concorrenza e che, sebbene l'allora art. 85 del Trattato
CE (ora art. 101 TFUE) riguardasse solo la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari, ciò non toglieva che tale disposizione, in
Pag. 5 di 10 combinato disposto con l'art. 5 del Trattato (ora art. 5 TUE), obbligasse gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, tuttavia la Corte ha specificato che
l'elaborazione di un progetto di tariffa per le prestazioni professionali non priva automaticamente la tariffa del suo carattere di normativa statale se, come nel caso italiano, lo Stato membro non rinunci ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l'applicazione della tariffa stessa (punto 40), posto che al CNF era riservato soltanto il ruolo di proporre un progetto di tariffe, le quali venivano poi emanate dal Ministero della Giustizia, sentito il parere del CIP e previa consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato (secondo quindi un procedimento di formazione del tutto analogo a quello attuale) (cfr. Cass. n. 10438 del
19/04/2023; Cass. n. 9815 del 13/04/2023; Cass. n. 14198 del 05/05/2022 ).
L'arresto del giudice di Lussemburgo è stato poi favorevolmente recepito dalla giurisprudenza nazionale, in quanto a far data da Cass. n. 7094 del 28 marzo 2006
è stato ribadito che, in tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari (conf. Cass. n. 15666/2007; Cass. n. 27090 del 15/12/2011; Cass. n.
15666 del 13/07/2007, che ha esteso la soluzione anche alla inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali dei dottori commercialisti;
Cass. n. 15963/2011, quanto alle tariffe notarili>> ( cass. n.9048/2024).
Tale intendimento non muta anche dopo la sopravvenienza della sentenza C –
438/2022 della Corte di Giustizia Europea in cui la Corte ha dichiarato – per quanto qui rileva - che “L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con
l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Controparte_2
(Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo,
Pag. 6 di 10 dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione”.
Questo Collegio al riguardo ha già precisato (v. sent. 1271/2025) vada calata nel contesto dell'ordinamento interno, anche in riferimento alla riconosciuta discrezionalità del giudice italiano nella determinazione degli onorari professionali tra un valore minimo e massimo.
Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
4704/2025) stabilendo che “…1.6. Sulla base della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie -
l'art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, cfr.
Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
1.7. Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia
(cfr. sentenza 427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi».
1.8. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal
, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un Controparte_3 organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. 1.9.
Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del
Pag. 7 di 10 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del
2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
E' evidente che, per altro, ai fini del vaglio in concreto della congruità del compenso fissato dalle tabelle , la misura del compenso professionale, per le fasi introduttiva, di studio, decisionale, che va correttamente liquidato in base al dm applicabile e nel rispetto dei minimi in euro 1.865,00, non appare lesiva del principio della concorrenza essendo per altro misura contenuta e non potendo essere ridotta ulteriormente senza giungere ad un valore meramente simbolico e lesivo della dignità professionale .
Senza dubbio la tutela della dignità professionale è obiettivo legittimo e la disciplina interna apprestata con i vari decreti ministeriali oltre che funzionale a garantire tale obiettivo risulta in concreto
l'attuazione di tali legittimi obiettivi>>.
Quanto ai rapporti fra il DM 140/2012 e l'attuale decreto ministeriale vigente, deve rilevarsi che la Cassazione ha affermato che il primo è stato emanato ai sensi del d.l.
n. 1/2012 (convertito dalla legge n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, a tal fine ha rimosso i limiti massimi e minimi, lasciando le parti contraenti (ossia l'avvocato ed il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale.<<div>
55/2014, atteso il suo carattere speciale rispetto al D.M. n. 140/2012, perché detta i criteri ai quali il giudice deve attenersi nel liquidare le spese di lite (Cass. n.
21487/2018; Cass. ord. n. 16200/2019 invocate dal ricorrente). Proprio in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 questa Corte ha cassato una sentenza di
Pag. 8 di 10 appello che era andata al di sotto dei minimi ed ha riliquidato essa stessa le spese
(Cass. n. 21487/2018 cit.).>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28987 del 2023).
Passando ad esaminare la maggiorazione prevista dal comma 1 bis dell'art.4 del dm
55/2014 e succ. mod. nel testo vigente ratione temporis <Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto>>.
Nel caso emerge che il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati sicché si reputa equo nell'ambito del range (fino al 30%) attribuire un incremento del 10% alla misura dei compensi tale che l'importo totale dei compensi professionali per il primo grado è pari ad euro
2050,00.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell' CP_1
Esse sono definite avuto riguardo, per la determinazione del valore in appello, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 2050,00) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 1305,00) ossia euro 745,00 con la conseguente applicazione del primo scaglione del dm 147/2023 tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n.
19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n.
27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore del difensore dell'appellante che ha formulato rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 nei confronti Parte_2
Pag. 9 di 10 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla CP_1 sentenza n.5115/2024 emessa il giorno 2 maggio 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado che ridetermina CP_1 in euro 2050,00, oltre IVA, CPA e spese generali e che distrae in favore dell'Avv.
CO AN.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. CO
AN.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Donatella Casablanca)
Pag. 10 di 10