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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2544/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, , ( ) in persona del Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.
21 - rappresentato dalla con sede legale in Napoli al Parte_3
Centro Direzionale is. E/4, in persona dell'Amministratore delegato, Dott.
[...]
affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare CP_1
dell'Ente previdenziale in virtù di mandato notarile, per atto Notaio dott.
[...]
, Rep. n. 26619, Racc. n. 13633 del 26/09/2023, rappresentato e difeso Per_1
dall'avv. Andrea Sabino ( ), giusta procura in calce al Ricorso C.F._1
in appello, presso di lui elettivamente domiciliato in Roma alla via Giambattista
Vico n. 22, p.e.c. Email_1
appellante ricorrente c ), residente in [...] C.F._2
Fiordaliso n.2.: appellata- resistente – contumace
Nonché
( ), residente (Lavinio) ZI alla Via Controparte_3 C.F._3
aleardi n.20 ; appellata- resistente- contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello nonché quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., dell'11.06.2025; per parte appellata nessuno ha concluso stante la contumacia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 17325/2020 il Tribunale di Roma, nel procedimento RG.
9756/2019 avente ad oggetto rilascio posto auto e pagamento indennità occupazione, ha emesso il seguente dispositivo: “ il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta tutte le domande del ricorrente;
-nulla sulle spese. Roma lì 29 ottobre 2020 F.to Il giudice “.
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale giudicante: “
Con ricorso iscritto a ruolo il 15.02.2019 l' ha chiesto di vocare in giudizio Pt_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_3 Controparte_2
conclusioni: accertare e dichiarare che il contratto di locazione dedotto in giudizio si è risolto con la morte di e per l'effetto condannare Persona_2 [...]
e al rilascio dello stesso;
in via subordinata accertare CP_3 Controparte_2
che il contratto si è risolto per il grave inadempimento del conduttore e condannare e al rilascio dell'immobile; Controparte_3 Controparte_2
pag. 2/6 condannare le resistenti al pagamento della somma di € 17.038,24 nella loro qualità di eredi di Con vittoria delle spese di giudizio. Persona_2
All'udienza del 06.12.2019 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_3
e la causa è stata rinviata per discussione ex art. 429 c.p.c. Controparte_2
all'udienza del 29.10.2020 “.
Seguiva sentenza gravata n.17325/2020 del Tribunale di Roma.
L' formulava ricorso in appello contestando il provvedimento indicato Pt_1
sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per le convenute e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/07/2021 per la trattazione, in assenza di richiesta di sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 12.01.22 con successivi rinvii ad ultimo all'11.06.2025 per la precisazione delle conclusioni rese, ex art. 127 ter C.P.C..
La Corte si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato nei seguenti motivi:
§.
1 - Con il primo l'appellante deduce da parte del Tribunale l'errata valutazione circa la sussistenza della legittimazione passiva che doveva ritenersi provata stante l'esibizione dello stato di famiglia storico che comprendeva la moglie e le figlie e e la regolare notifica del Controparte_4 Controparte_2 Per_3 ricorso e la contumacia delle convenute, che così omettevano di negare la loro qualità di eredi;
in tal senso la Cassazione n. 17445/2019 e n. 13851/2020.
Deduce inoltre l'appellante che le resistenti hanno continuato a disporre ,oltre la morte del conduttore, del posto auto in questione senza procederne alla riconsegna a seguito della conseguente risoluzione del contratto.
pag. 3/6 §.
2- Deduce l'appellante che in virtù della riforma della sentenza e dell'accoglimento della domanda dell' le resistenti e Pt_1 Controparte_2
dovrebbero essere condannate alle spese. CP_3
§.
3- Ritenersi l'ammissibilità dell'appello.
La Corte così ragiona.
In ordine al primo motivo si ritiene di riportarsi agli orientamenti della
Cassazione del 29.04.2022, Sez.VI , che ha così disposto: “ Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” ed alla sentenza n.21436 del 30.08.2018 che ha confermato l'indirizzo giuridico: “ In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare
l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in
pag. 4/6 giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.).
L' non ha provato documentalmente né con altri mezzi di prova che le Pt_1
germane fossero effettivamente nel possesso dei beni ereditari;
CP_3
trattandosi di una successione di un contratto di locazione disciplinato dall'art. 6 della Legge 392/ 1978 che prevede che possano subentrare nel contratto i soli eredi conviventi;
fattispecie non riscontrabile nell'ipotesi in esame in quanto viveva ad ZI , mentre la sorella viveva in Roma Controparte_3 CP_2
alla Via Aleardi n.20, mentre il bene oggetto del contratto era situato in altra zona di Roma, alla Via del Dragoncello n.577; trattandosi di un posto auto risulta poco credibile che le stesse avessero potuto utilizzarlo , mentre l' Pt_1 non ha provato un loro possesso continuato con testimoni a conoscenza dei fatti, quali il portiere dello stabile, che confermassero le circostanze indicate dall'appellante .
Agli atti del ricorso introduttivo di primo grado non risulta indicato un qualsiasi atto di messa in mora o diffida per la restituzione del posto auto dopo la morte del e della moglie;
manca la prova dell'accettazione Persona_2
dell'eredità delle chiamate, soggetta a prescrizione decennale (dal decesso
1992), e la ricorrente non si è avvalsa della facoltà, ai sensi dell'art. 481 c.c., di poter richiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità.
Le sentenze della Cassazione indicate dall'appellante riguardano altre ipotesi nel caso di riassunzione del processo entro l'anno dalla dichiarazione della morte.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite attese la contumacia delle parti convenute.
pag. 5/6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di e avverso la Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Roma n. 17325/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Nulla per le spese.
3) Dichiara la parte appellante tenuta al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 11/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2544/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, , ( ) in persona del Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.
21 - rappresentato dalla con sede legale in Napoli al Parte_3
Centro Direzionale is. E/4, in persona dell'Amministratore delegato, Dott.
[...]
affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare CP_1
dell'Ente previdenziale in virtù di mandato notarile, per atto Notaio dott.
[...]
, Rep. n. 26619, Racc. n. 13633 del 26/09/2023, rappresentato e difeso Per_1
dall'avv. Andrea Sabino ( ), giusta procura in calce al Ricorso C.F._1
in appello, presso di lui elettivamente domiciliato in Roma alla via Giambattista
Vico n. 22, p.e.c. Email_1
appellante ricorrente c ), residente in [...] C.F._2
Fiordaliso n.2.: appellata- resistente – contumace
Nonché
( ), residente (Lavinio) ZI alla Via Controparte_3 C.F._3
aleardi n.20 ; appellata- resistente- contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello nonché quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., dell'11.06.2025; per parte appellata nessuno ha concluso stante la contumacia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 17325/2020 il Tribunale di Roma, nel procedimento RG.
9756/2019 avente ad oggetto rilascio posto auto e pagamento indennità occupazione, ha emesso il seguente dispositivo: “ il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta tutte le domande del ricorrente;
-nulla sulle spese. Roma lì 29 ottobre 2020 F.to Il giudice “.
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale giudicante: “
Con ricorso iscritto a ruolo il 15.02.2019 l' ha chiesto di vocare in giudizio Pt_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_3 Controparte_2
conclusioni: accertare e dichiarare che il contratto di locazione dedotto in giudizio si è risolto con la morte di e per l'effetto condannare Persona_2 [...]
e al rilascio dello stesso;
in via subordinata accertare CP_3 Controparte_2
che il contratto si è risolto per il grave inadempimento del conduttore e condannare e al rilascio dell'immobile; Controparte_3 Controparte_2
pag. 2/6 condannare le resistenti al pagamento della somma di € 17.038,24 nella loro qualità di eredi di Con vittoria delle spese di giudizio. Persona_2
All'udienza del 06.12.2019 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_3
e la causa è stata rinviata per discussione ex art. 429 c.p.c. Controparte_2
all'udienza del 29.10.2020 “.
Seguiva sentenza gravata n.17325/2020 del Tribunale di Roma.
L' formulava ricorso in appello contestando il provvedimento indicato Pt_1
sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per le convenute e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/07/2021 per la trattazione, in assenza di richiesta di sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 12.01.22 con successivi rinvii ad ultimo all'11.06.2025 per la precisazione delle conclusioni rese, ex art. 127 ter C.P.C..
La Corte si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato nei seguenti motivi:
§.
1 - Con il primo l'appellante deduce da parte del Tribunale l'errata valutazione circa la sussistenza della legittimazione passiva che doveva ritenersi provata stante l'esibizione dello stato di famiglia storico che comprendeva la moglie e le figlie e e la regolare notifica del Controparte_4 Controparte_2 Per_3 ricorso e la contumacia delle convenute, che così omettevano di negare la loro qualità di eredi;
in tal senso la Cassazione n. 17445/2019 e n. 13851/2020.
Deduce inoltre l'appellante che le resistenti hanno continuato a disporre ,oltre la morte del conduttore, del posto auto in questione senza procederne alla riconsegna a seguito della conseguente risoluzione del contratto.
pag. 3/6 §.
2- Deduce l'appellante che in virtù della riforma della sentenza e dell'accoglimento della domanda dell' le resistenti e Pt_1 Controparte_2
dovrebbero essere condannate alle spese. CP_3
§.
3- Ritenersi l'ammissibilità dell'appello.
La Corte così ragiona.
In ordine al primo motivo si ritiene di riportarsi agli orientamenti della
Cassazione del 29.04.2022, Sez.VI , che ha così disposto: “ Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” ed alla sentenza n.21436 del 30.08.2018 che ha confermato l'indirizzo giuridico: “ In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare
l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in
pag. 4/6 giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.).
L' non ha provato documentalmente né con altri mezzi di prova che le Pt_1
germane fossero effettivamente nel possesso dei beni ereditari;
CP_3
trattandosi di una successione di un contratto di locazione disciplinato dall'art. 6 della Legge 392/ 1978 che prevede che possano subentrare nel contratto i soli eredi conviventi;
fattispecie non riscontrabile nell'ipotesi in esame in quanto viveva ad ZI , mentre la sorella viveva in Roma Controparte_3 CP_2
alla Via Aleardi n.20, mentre il bene oggetto del contratto era situato in altra zona di Roma, alla Via del Dragoncello n.577; trattandosi di un posto auto risulta poco credibile che le stesse avessero potuto utilizzarlo , mentre l' Pt_1 non ha provato un loro possesso continuato con testimoni a conoscenza dei fatti, quali il portiere dello stabile, che confermassero le circostanze indicate dall'appellante .
Agli atti del ricorso introduttivo di primo grado non risulta indicato un qualsiasi atto di messa in mora o diffida per la restituzione del posto auto dopo la morte del e della moglie;
manca la prova dell'accettazione Persona_2
dell'eredità delle chiamate, soggetta a prescrizione decennale (dal decesso
1992), e la ricorrente non si è avvalsa della facoltà, ai sensi dell'art. 481 c.c., di poter richiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità.
Le sentenze della Cassazione indicate dall'appellante riguardano altre ipotesi nel caso di riassunzione del processo entro l'anno dalla dichiarazione della morte.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite attese la contumacia delle parti convenute.
pag. 5/6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di e avverso la Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Roma n. 17325/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Nulla per le spese.
3) Dichiara la parte appellante tenuta al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 11/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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