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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7627/2018, posta in deliberazione con provvedimento del 27/12/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1
di (C.F. , (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
), (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. (C.F. ),
[...] C.F._5 Parte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_6 C.F._7 Parte_7
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_8
), (C.F. ), C.F._9 Parte_9 C.F._10 Pt_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._11 Parte_11
), (C.F. ) C.F._12 Parte_12 C.F._13 (C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._14 Parte_14
, (C.F. ), C.F._15 Parte_15 C.F._16 Pt_16
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._17 Parte_17
), (C.F. , C.F._18 Parte_18 C.F._19 Pt_19
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._20 Controparte_1
) C.F._21
Avv. Bernardo Montesano Cancellara (C.F. C.F._22
Avv. Alessandro Montesano Cancellara (C.F. ) C.F._23
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._24
Avv. Filippo Visocchi (C.F ) C.F._25
Avv. Nello Vittorelli (C.F. ) C.F._26
PARTE APPELLATA
E
(C.F. Controparte_3 C.F._27
Avv. Filippo Visocchi (C.F. ) C.F._25
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 272/2014 e la sentenza definitiva n. 1083/2018 emesse dal Tribunale di Cassino
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza non definitiva n. 272/2014 il Tribunale di Cassino, pronunciando sulla sola questione preliminare relativa alla tempestività dell'intervento e delle domande formulate da ha così statuito: Controparte_3
“rigetta le richieste attoree.
Nulla per le spese.
Ordina la prosecuzione del processo con separata ordinanza.”
In seguito, con sentenza definitiva n. 1083/2018 il Tribunale di Cassino, provvedendo sulla domanda restitutoria proposta da , in proprio e quale procuratore Parte_1
degli eredi del de cuius ha assunto la seguente decisione: Persona_2
“definitivamente pronunciando;
ACCERTA
la non riconducibilità della somma di € 15.000,00 al compendio ereditario del de cuius e la sussistenza degli esborsi sostenuti da Persona_2 Controparte_2
per spese funerarie, spese di custodia dei beni facenti capo al compendio ereditario del de cuius spese di mantenimento degli animali domestici (gatti) Persona_2
dello stesso de cuius, spese di assistenza di Persona_3
ACCERTA
che tali spese incombevano sugli odierni attori e sono invece gravate su CP_2
e sulla stessa eredità della de cuius e per l'effetto
[...] Persona_3
condanna gli attori alla ricostituzione della somma di Euro 15.700,00 in capo all'eredità della de cuius in relazione alla quale gli stessi attori Persona_3
non vantano alcun diritto successorio ed assegna la somma di € 15.700,00 a
[...]
quale erede universale della de cuius . CP_3 Persona_3
Rigetta tutte le altre richieste. Condanna gli attori al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 4835,00 oltre accessori di cui 2417,50 a favore di Controparte_2
oltre accessori e euro 2417,50 a favore di oltre accessori.” Controparte_3
Avverso la citata sentenza , in proprio e quale procuratore degli eredi Parte_1
del de cuius (come indicati in epigrafe), ha proposto appello e ha Persona_2
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“ Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in totale riforma delle impugnate sentenze N°272/2014 N.D. e N° 1083/2018 del Tribunale di Cassino ed in accoglimento del presente appello, previo rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni, accogliere la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di procuratore di Parte_1
, , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, e secondo le conclusioni rassegnate in
[...] Parte_19 Controparte_1
prime cure e, pertanto, condannare al pagamento e/o consegna Controparte_2
immediata in loro favore della somma di € 15.700,00, con interessi e rivalutazione fino al dì del soddisfo, nonché al pagamento delle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, da distrarsi in favore dei difensori degli attuali appellanti, che si dichiarano antistatari.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le Controparte_2
conclusioni di seguito riportate:
“Voglia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis:
In via principale ed assorbente - Dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello ex art. 342 c.p.c. come modificato dalla L.134/2012 per tutti i motivi espressi sub par. A) del presente atto.
Nel merito e senza che ciò voglia significare accettazione del contraddittorio:
- Rilevare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza parziale del
Tribunale di Cassino n.272/14 del 07.03.2014 e depositata in data 11.03.2014 nonché dell'ordinanza del 07.03.2014 depositata in data 11.03.2014 per tutti i motivi esposti sub. par. B) del presente atto, per l'effetto
- Dichiarare infondato, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per tutte le causali innanzi esposte l'appello ex adverso articolato, per l'effetto
- Rigettarlo integralmente e confermare le statuizioni del Tribunale di Cassino rese in seno alle sentenze ex adverso appellate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si è costituito, altresì, che ha concluso come segue: Controparte_3
Voglia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contariis rejectis:
In via principale:
- Dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello per palmare violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. come modificato dalla L. 134/2012.
Nel merito e senza che ciò voglia significare accettazione del contraddittorio:
- Rilevare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza parziale del
Tribunale di Cassino n.272/14 del 07.03.2014 e depositata in data 11.03.2014 nonché dell'ordinanza del 07.03.2014 depositata in data 11.03.2014 per tutti i motivi esposti sub. par. B) del presente atto - Dichiarare infondato, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto l'appello ex adverso articolato e, per l'effetto
- Rigettare integralmente l'avversa domanda e confermare le statuizioni del
Tribunale di Cassino rese in seno alle sentenze ex adverso appellate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19 dicembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa restitutoria avanzata da il Parte_1
quale ha agito, in proprio e in qualità di procuratore degli eredi di Persona_2
deceduto il 22 luglio 2010, nei confronti di per ottenere la condanna Controparte_2
al pagamento e/o alla consegna immediata della somma di € 15.700,00 costituente, secondo quanto assunto dagli attori, una parte del compendio ereditario, costituito altresì da beni immobili (terreni e fabbricati), beni mobili anche registrati ed altro.
In particolare, in data 27 luglio 2010, ossia dopo il decesso di la Persona_2
somma in contanti di € 15.700,00 (oggetto del presente giudizio) è stata rinvenuta dai
Carabinieri di Atina, alla presenza di e di Controparte_2 Persona_3
all'interno di un armadietto blindato per la custodia delle armi tenuto presso l'abitazione sita in Atina (FR) in via Vecchia Sferracavallo n. 2434, ove quest'ultima viveva con il nipote . Per_2
Non essendo note, all'epoca dei fatti, le disposizioni testamentarie del de cuius, gli agenti verbalizzanti hanno ritenuto che tale somma dovesse essere attribuita a
[...]
ma in ragione dell'età della predetta - ultranovantenne - e della Persona_3 conseguente difficoltà di gestire tale liquidità, hanno affidato il denaro contante a che ha assunto l'impegno di conferirlo agli eventuali aventi diritto. Controparte_2
Nel corso del giudizio di primo grado e, precisamente alla prima udienza, è intervenuto che, in qualità di erede universale di a sua volta Controparte_3 Persona_3
deceduta in data 15 ottobre 2010, ha chiesto in via riconvenzionale, previo accertamento della non riconducibilità della somma di € 15.700,00 al compendio ereditario di l'assegnazione di tale importo ed il rigetto della Persona_2
domanda attorea.
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza non definitiva n. 272/2014, ha rigettato l'eccezione di tardività della costituzione del terzo interventore sollevata dagli attori, atteso che ai sensi dell'art. 268 c.p.c. il termine finale per spiegare l'intervento è il provvedimento con il quale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, e ha ritenuto che non avesse formulato domanda riconvenzionale, ma Controparte_3
avesse meramente aderito alle argomentazioni svolte da Controparte_2
Con sentenza definitiva n. 1083/2018 il giudice di prime cure ha accertato che:
a) la somma di € 15.700,00 (per mero errore materiale indicata in dispositivo in € 15.000,00) non è riconducibile al compendio ereditario di Per_2
cosicchè gli attori non vantano alcun diritto sull'importo citato;
[...]
b) cui la somma è stata consegnata dai Carabinieri dopo la Controparte_2
morte del de cuius, ha sostenuto una serie di spese sia nell'interesse degli attori, quali eredi di che per l'assistenza di Persona_2 Persona_3
il cui onere gravava sugli attori secondo quanto disposto in sede
[...]
testamentaria;
c) ha condannato gli attori alla restituzione della somma di € 15.700,00 in capo all'eredità di sulla quale i predetti non vantano alcun Persona_3
diritto successorio;
d) ha assegnato a il citato importo di € 15.700,00, quale erede Controparte_3
universale di Persona_3
Entrambe le pronunce sono state oggetto di un unico gravame, attesa la riserva di appello tempestivamente formulata dagli attori in relazione alla sentenza non definitiva.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale – contiene la formulazione di censure generiche su entrambe le sentenze oggetto di gravame che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal Tribunale.
In ogni caso, anche volendo vagliare nel merito le questioni sollevate, l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, occorre esaminare l'unica censura proposta dalla parte appellante che, con riguardo alla sentenza parziale n. 272/14 emessa dal Tribunale di Cassino, si duole dell'errata decisione del giudice di primo grado per aver qualificato l'intervento di come intervento adesivo dipendente anziché come intervento Controparte_3
adesivo autonomo.
In particolare, gli eredi di eccepiscono la tardività dell'intervento del Persona_2
terzo e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3
che, costituendosi alla prima udienza, sarebbe incorso nelle preclusioni previste dall'art. 167 c.p.c. per le altre parti processuali.
La censura non merita condivisione.
E' pur vero che l'intervento spiegato da deve essere qualificato come Controparte_3
adesivo autonomo posto che il predetto, sebbene abbia condiviso le ragioni di
(convenuto-attore in riconvenzionale) e, dunque, la tesi della non Controparte_2 riconducibilità della somma di € 15.700,00 al compendio ereditario di Per_2
ha poi fatto valere nei confronti degli attori un diritto autonomo, avendo
[...]
richiesto l'assegnazione del citato importo nella qualità di erede universale della de cuius cui la somma apparteneva. Persona_3
Tale qualificazione non pregiudica, tuttavia, l'ammissibilità dell'atto di intervento e della relativa proposizione della domanda riconvenzionale in quanto, come condivisibilmente affermato nella pronuncia gravata “l'art. 268 c.p.c. prevede che il termine finale per proporre l'intervento è il provvedimento con il quale il giudice istruttore invita le parti a precisare le conclusioni: nel caso di specie si è ancora alla seconda udienza e devono ancora essere ammessi i mezzi istruttori.”
Sul punto opera il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui: “ In caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso,
a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie.” (Cass.
n.3238/2024; cfr. Cass. 31665/2024) e ancora “chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare“ Cass. n.31939/2019).
Nel caso in esame, alla luce della scansione processuale suindicata nessun pregiudizio
è stato arrecato alle prerogative difensive degli attori che hanno potuto beneficiare dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per controdedurre in merito all'intervento e alle domande spiegate da Controparte_3
La sentenza parziale va, quindi, confermata, sia pure con le precisazioni suindicate.
In merito all'appello proposto avverso la sentenza definitiva n.1083/2018, le censure sollevate dalla parte appellante in merito alla riconducibilità della somma di €
15.700,00 all'eredità di e all'accertamento che le spese sostenute Persona_3
da hanno sopperito ad esigenze incombenti sugli eredi di Controparte_2 Per_2
possono essere trattate congiuntamente per la stretta connessione logica che
[...]
le lega.
La prima doglianza, con la quale parte appellante si duole del travisamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure nell'attribuzione la somma di €
15.700,00 a e non anche a non merita Persona_3 Persona_2
condivisione.
Gli appellanti assumono che presente con al Persona_3 Controparte_2
momento del ritrovamento del denaro contante presso l'abitazione, non avrebbe chiesto agli agenti operanti di ricevere in consegna la somma rinvenuta e da tale circostanza fanno discendere la consapevolezza in capo alla stessa che il denaro appartenesse a che viveva con lei. Persona_2 In realtà, si legge nel verbale redatto dai Carabinieri di Atina che: “… in considerazione che al momento non si conosce dell'esistenza di disposizioni testamentarie del de cuius
e altresì dovendosi presumere che la somma possa anche Persona_2
attribuirsi alla Sig.ra ultranovantenne, apparentemente non in Persona_3
grado di gestire la somma in questione, di comune accordo viene affidata al Prof. che ne curerà la custodia rendicontandone le varie spese”; la Controparte_2
mancata consegna del denaro contante alla è stata, quindi determinata dalla Per_2
mera circostanza che quest'ultima – in considerazione dell'età avanzata - non sembrava in grado in quel momento di gestire la liquidità rinvenuta nella sua abitazione, senza che i Carabinieri abbiano ipotizzato che la somma potesse per qualche ragione appartenere, invece, a Persona_2
Del resto, dall'espletata istruttoria è emerso che il dante causa degli attori era sempre vissuto con la zia presso l'abitazione della predetta sita in Atina (FR), Via Per_3
Vecchia Sferracavallo n.2434, e che lo stesso, non essendo titolare di redditi, traeva il proprio sostentamento dalla convivenza con quest'ultima, portatrice di un trattamento pensionistico.
Tale circostanza è stata confermata, in sede di escussione, dal teste il Testimone_1
quale ha dichiarato: “Si è vero vivevano insieme” “…. Che io sappia Persona_2
non aveva alcun reddito o pensione.”
Il rinvenimento del denaro contante presso l'abitazione di dopo Persona_3
la morte di e la mancata sussistenza di un'autonoma fonte di reddito Persona_2
in capo al predetto inducono, quindi, a ritenere che la somma di € 15.700,00 fosse riconducibile alla zia del de cuius e, conseguentemente, al suo erede universale
[...]
intervenuto in giudizio per rivendicarne la restituzione. CP_3
D'altronde, gli attori, gravati dal relativo onere, non hanno fornito prova alcuna in ordine all'effettiva posizione reddituale del de cuius né tantomeno che questi disponesse di una immediata liquidità in contanti, tale da poter vincere la presunzione che il denaro contante appartenesse alla zia, titolare dell'abitazione, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che avesse in precedenza venduto un Persona_2
immobile che, peraltro, per 2/3 era di proprietà della zia.
Appare, inoltre, condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui, se una somma così rilevante di denaro in contanti fosse effettivamente appartenuta a Per_2
lo stesso l'avrebbe con ogni verosimiglianza citata espressamente nel
[...]
testamento olografo, con il quale ha istituito gli eredi, ha disposto dei propri beni e ha posto oneri in ordine al mantenimento della zia e alla cura degli animali, mentre al contrario nessun cenno alla somma si rinviene nel testo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del Tribunale appare corretta, atteso che la somma di € 15.700,00 apparteneva a e, Persona_3
dunque, ne è titolare l'erede mentre gli appellanti - eredi di Controparte_3 Per_2
- non vantano alcun diritto su tale importo.
[...]
La seconda censura, con la quale la parte appellante si duole dell'accertamento delle spese sostenute da per fare fronte agli impegni gravanti sugli attori, Controparte_2
quali eredi di vanno del pari disattese. Persona_2
Invero, dalla documentazione in atti ed in particolare dai due testamenti olografi del de cuius è emerso che ha posto a carico degli eredi due distinti oneri Persona_2
testamentari aventi ad oggetto, rispettivamente, l'assistenza da prestare alla zia
[...]
per tutta la durata della sua vita e l'accudimento degli animali domestici (ossia, Per_3
i gatti).
Per quanto riguarda l'assistenza all'anziana donna, dall'espletata istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la totale inadempienza da parte degli appellanti all'onere testamentario, come riferito dal teste : “Non Testimone_1
ho visto nessuno degli attori occuparsi di . Era mia moglie Persona_3
e mio suocero a provvedere a quanto le Parte_20 Controparte_3 necessitasse” e dalla teste che per l'accudimento Testimone_2
dell'anziana donna è stata retribuita da Parte_20
In esito all'escussione dei testimoni è stato appurato, quindi, che a provvedere all'assistenza e alle spese necessarie per la cura di sono stati gli Persona_3
stessi appellati, e insieme ad moglie del CP_2 Controparte_3 Parte_20
teste , la cui capacità a testimoniare è stata correttamente vagliata in Testimone_1
termini positivi dal giudice di primo grado che ha ancorato l'attendibilità delle dichiarazioni rese all'abituale frequentazione della casa.
Gli appellati si sono fatti carico, altresì, dell'ulteriore onere testamentario gravante sugli eredi del de cuius con riguardo all'accudimento degli animali domestici, così come confermato, in sede di escussione, dal teste , il quale ha Testimone_1
dichiarato: “Si è vero. Il sig. insieme a mio suocero Controparte_2 Controparte_3
si recavano presso l'abitazione del de cuius per provvedere all'alimentazione dei gatti.
Io accompagnavano personalmente il sig. a compiere tale Controparte_3
operazione.”
Infine, ha sostenuto le spese funerarie e di tumulazione di Controparte_2
nonché quelle di custodia dei beni facenti capo al compendio Persona_2
ereditario del de cuius (disinfestazione e taglio erba), avendo affrontato una serie di esborsi che sono stati oggetto di contestazione con riguardo alla sola congruità degli importi, ma che in realtà, oltre ad essere stati provati nel corso del giudizio di primo grado, appaiono - anche facendo ricorso alle nozione di comune esperienza - compatibili con le spese normalmente occorrenti per tali tipologie di servizi.
Peraltro, proprio in relazione alle spese funerarie e di tumulazione, risulta dagli atti che con provvedimento di archiviazione emesso nei confronti del in Controparte_2
relazione al preteso reato di cui all'art. 407 c.p. (contestato a seguito della denuncia sporta dagli appellanti per una presunta violazione di sepolcro derivata dallo spostamento della salma del de cuius in un altro loculo), il Tribunale di Cassino ha escluso il reato di truffa e la ricorrenza di un ingiusto profitto patrimoniale, sostanzialmente acclarando che gli esborsi erano stati sostenuti, appunto, da CP_2
[...]
Le spese complessivamente affrontate dal convenuto nell'interesse degli originari attori corrispondono in concreto proprio all'importo di € 15.700,00, a suo tempo ricevuto in custodia dai Carabinieri, e a tale risultato si perviene anche escludendo le spese notarili di pubblicazione del secondo testamento olografo del de cuius, che effettivamente - come dedotto dagli attori - non possono essere computate in quanto la scelta di provvedere o meno alla pubblicazione e di sostenerne i relativi oneri è rimessa agli eredi di Persona_2
In conclusione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la somma di € 15.700,00 rinvenuta dai Carabinieri e consegnata a appartiene al compendio Controparte_2
ereditario di tenuto alla consegna in favore Persona_3 Controparte_2
di erede di ha utilizzato il denaro per farsi carico degli Controparte_3 Per_3
oneri gravanti sull'eredità di e, quindi, sui suoi eredi, odierni Persona_2
appellanti; gli originari attori sono, per l'effetto, tenuti alla ricostituzione dell'eredità di mediante la restituzione del citato importo a Persona_3 Controparte_3
risultano in tal modo ripristinate le rispettive ragioni di debito e di credito, senza dare luogo ad alcun impoverimento a carico di che, diversamente Controparte_2
opinando, si troverebbe esposto all'obbligo restitutorio di una somma che non è più nella sua disponibilità e che è andata a beneficio degli eredi di Persona_2
In tal senso, appaiono, peraltro, concordi le posizioni di e di CP_2 Controparte_3
avendo il primo richiesto che la somma di € 15.700,00 sia destinata alla ricostituzione del compendio ereditario di di cui il secondo è erede. Persona_3
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente assorbimento di tutte le altre censure.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
La Presidente rel.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7627/2018, posta in deliberazione con provvedimento del 27/12/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1
di (C.F. , (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
), (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. (C.F. ),
[...] C.F._5 Parte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_6 C.F._7 Parte_7
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_8
), (C.F. ), C.F._9 Parte_9 C.F._10 Pt_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._11 Parte_11
), (C.F. ) C.F._12 Parte_12 C.F._13 (C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._14 Parte_14
, (C.F. ), C.F._15 Parte_15 C.F._16 Pt_16
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._17 Parte_17
), (C.F. , C.F._18 Parte_18 C.F._19 Pt_19
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._20 Controparte_1
) C.F._21
Avv. Bernardo Montesano Cancellara (C.F. C.F._22
Avv. Alessandro Montesano Cancellara (C.F. ) C.F._23
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._24
Avv. Filippo Visocchi (C.F ) C.F._25
Avv. Nello Vittorelli (C.F. ) C.F._26
PARTE APPELLATA
E
(C.F. Controparte_3 C.F._27
Avv. Filippo Visocchi (C.F. ) C.F._25
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 272/2014 e la sentenza definitiva n. 1083/2018 emesse dal Tribunale di Cassino
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza non definitiva n. 272/2014 il Tribunale di Cassino, pronunciando sulla sola questione preliminare relativa alla tempestività dell'intervento e delle domande formulate da ha così statuito: Controparte_3
“rigetta le richieste attoree.
Nulla per le spese.
Ordina la prosecuzione del processo con separata ordinanza.”
In seguito, con sentenza definitiva n. 1083/2018 il Tribunale di Cassino, provvedendo sulla domanda restitutoria proposta da , in proprio e quale procuratore Parte_1
degli eredi del de cuius ha assunto la seguente decisione: Persona_2
“definitivamente pronunciando;
ACCERTA
la non riconducibilità della somma di € 15.000,00 al compendio ereditario del de cuius e la sussistenza degli esborsi sostenuti da Persona_2 Controparte_2
per spese funerarie, spese di custodia dei beni facenti capo al compendio ereditario del de cuius spese di mantenimento degli animali domestici (gatti) Persona_2
dello stesso de cuius, spese di assistenza di Persona_3
ACCERTA
che tali spese incombevano sugli odierni attori e sono invece gravate su CP_2
e sulla stessa eredità della de cuius e per l'effetto
[...] Persona_3
condanna gli attori alla ricostituzione della somma di Euro 15.700,00 in capo all'eredità della de cuius in relazione alla quale gli stessi attori Persona_3
non vantano alcun diritto successorio ed assegna la somma di € 15.700,00 a
[...]
quale erede universale della de cuius . CP_3 Persona_3
Rigetta tutte le altre richieste. Condanna gli attori al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 4835,00 oltre accessori di cui 2417,50 a favore di Controparte_2
oltre accessori e euro 2417,50 a favore di oltre accessori.” Controparte_3
Avverso la citata sentenza , in proprio e quale procuratore degli eredi Parte_1
del de cuius (come indicati in epigrafe), ha proposto appello e ha Persona_2
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“ Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in totale riforma delle impugnate sentenze N°272/2014 N.D. e N° 1083/2018 del Tribunale di Cassino ed in accoglimento del presente appello, previo rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni, accogliere la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di procuratore di Parte_1
, , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, e secondo le conclusioni rassegnate in
[...] Parte_19 Controparte_1
prime cure e, pertanto, condannare al pagamento e/o consegna Controparte_2
immediata in loro favore della somma di € 15.700,00, con interessi e rivalutazione fino al dì del soddisfo, nonché al pagamento delle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, da distrarsi in favore dei difensori degli attuali appellanti, che si dichiarano antistatari.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le Controparte_2
conclusioni di seguito riportate:
“Voglia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis:
In via principale ed assorbente - Dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello ex art. 342 c.p.c. come modificato dalla L.134/2012 per tutti i motivi espressi sub par. A) del presente atto.
Nel merito e senza che ciò voglia significare accettazione del contraddittorio:
- Rilevare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza parziale del
Tribunale di Cassino n.272/14 del 07.03.2014 e depositata in data 11.03.2014 nonché dell'ordinanza del 07.03.2014 depositata in data 11.03.2014 per tutti i motivi esposti sub. par. B) del presente atto, per l'effetto
- Dichiarare infondato, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per tutte le causali innanzi esposte l'appello ex adverso articolato, per l'effetto
- Rigettarlo integralmente e confermare le statuizioni del Tribunale di Cassino rese in seno alle sentenze ex adverso appellate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si è costituito, altresì, che ha concluso come segue: Controparte_3
Voglia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contariis rejectis:
In via principale:
- Dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello per palmare violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. come modificato dalla L. 134/2012.
Nel merito e senza che ciò voglia significare accettazione del contraddittorio:
- Rilevare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza parziale del
Tribunale di Cassino n.272/14 del 07.03.2014 e depositata in data 11.03.2014 nonché dell'ordinanza del 07.03.2014 depositata in data 11.03.2014 per tutti i motivi esposti sub. par. B) del presente atto - Dichiarare infondato, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto l'appello ex adverso articolato e, per l'effetto
- Rigettare integralmente l'avversa domanda e confermare le statuizioni del
Tribunale di Cassino rese in seno alle sentenze ex adverso appellate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19 dicembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa restitutoria avanzata da il Parte_1
quale ha agito, in proprio e in qualità di procuratore degli eredi di Persona_2
deceduto il 22 luglio 2010, nei confronti di per ottenere la condanna Controparte_2
al pagamento e/o alla consegna immediata della somma di € 15.700,00 costituente, secondo quanto assunto dagli attori, una parte del compendio ereditario, costituito altresì da beni immobili (terreni e fabbricati), beni mobili anche registrati ed altro.
In particolare, in data 27 luglio 2010, ossia dopo il decesso di la Persona_2
somma in contanti di € 15.700,00 (oggetto del presente giudizio) è stata rinvenuta dai
Carabinieri di Atina, alla presenza di e di Controparte_2 Persona_3
all'interno di un armadietto blindato per la custodia delle armi tenuto presso l'abitazione sita in Atina (FR) in via Vecchia Sferracavallo n. 2434, ove quest'ultima viveva con il nipote . Per_2
Non essendo note, all'epoca dei fatti, le disposizioni testamentarie del de cuius, gli agenti verbalizzanti hanno ritenuto che tale somma dovesse essere attribuita a
[...]
ma in ragione dell'età della predetta - ultranovantenne - e della Persona_3 conseguente difficoltà di gestire tale liquidità, hanno affidato il denaro contante a che ha assunto l'impegno di conferirlo agli eventuali aventi diritto. Controparte_2
Nel corso del giudizio di primo grado e, precisamente alla prima udienza, è intervenuto che, in qualità di erede universale di a sua volta Controparte_3 Persona_3
deceduta in data 15 ottobre 2010, ha chiesto in via riconvenzionale, previo accertamento della non riconducibilità della somma di € 15.700,00 al compendio ereditario di l'assegnazione di tale importo ed il rigetto della Persona_2
domanda attorea.
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza non definitiva n. 272/2014, ha rigettato l'eccezione di tardività della costituzione del terzo interventore sollevata dagli attori, atteso che ai sensi dell'art. 268 c.p.c. il termine finale per spiegare l'intervento è il provvedimento con il quale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, e ha ritenuto che non avesse formulato domanda riconvenzionale, ma Controparte_3
avesse meramente aderito alle argomentazioni svolte da Controparte_2
Con sentenza definitiva n. 1083/2018 il giudice di prime cure ha accertato che:
a) la somma di € 15.700,00 (per mero errore materiale indicata in dispositivo in € 15.000,00) non è riconducibile al compendio ereditario di Per_2
cosicchè gli attori non vantano alcun diritto sull'importo citato;
[...]
b) cui la somma è stata consegnata dai Carabinieri dopo la Controparte_2
morte del de cuius, ha sostenuto una serie di spese sia nell'interesse degli attori, quali eredi di che per l'assistenza di Persona_2 Persona_3
il cui onere gravava sugli attori secondo quanto disposto in sede
[...]
testamentaria;
c) ha condannato gli attori alla restituzione della somma di € 15.700,00 in capo all'eredità di sulla quale i predetti non vantano alcun Persona_3
diritto successorio;
d) ha assegnato a il citato importo di € 15.700,00, quale erede Controparte_3
universale di Persona_3
Entrambe le pronunce sono state oggetto di un unico gravame, attesa la riserva di appello tempestivamente formulata dagli attori in relazione alla sentenza non definitiva.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale – contiene la formulazione di censure generiche su entrambe le sentenze oggetto di gravame che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal Tribunale.
In ogni caso, anche volendo vagliare nel merito le questioni sollevate, l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, occorre esaminare l'unica censura proposta dalla parte appellante che, con riguardo alla sentenza parziale n. 272/14 emessa dal Tribunale di Cassino, si duole dell'errata decisione del giudice di primo grado per aver qualificato l'intervento di come intervento adesivo dipendente anziché come intervento Controparte_3
adesivo autonomo.
In particolare, gli eredi di eccepiscono la tardività dell'intervento del Persona_2
terzo e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3
che, costituendosi alla prima udienza, sarebbe incorso nelle preclusioni previste dall'art. 167 c.p.c. per le altre parti processuali.
La censura non merita condivisione.
E' pur vero che l'intervento spiegato da deve essere qualificato come Controparte_3
adesivo autonomo posto che il predetto, sebbene abbia condiviso le ragioni di
(convenuto-attore in riconvenzionale) e, dunque, la tesi della non Controparte_2 riconducibilità della somma di € 15.700,00 al compendio ereditario di Per_2
ha poi fatto valere nei confronti degli attori un diritto autonomo, avendo
[...]
richiesto l'assegnazione del citato importo nella qualità di erede universale della de cuius cui la somma apparteneva. Persona_3
Tale qualificazione non pregiudica, tuttavia, l'ammissibilità dell'atto di intervento e della relativa proposizione della domanda riconvenzionale in quanto, come condivisibilmente affermato nella pronuncia gravata “l'art. 268 c.p.c. prevede che il termine finale per proporre l'intervento è il provvedimento con il quale il giudice istruttore invita le parti a precisare le conclusioni: nel caso di specie si è ancora alla seconda udienza e devono ancora essere ammessi i mezzi istruttori.”
Sul punto opera il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui: “ In caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso,
a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie.” (Cass.
n.3238/2024; cfr. Cass. 31665/2024) e ancora “chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare“ Cass. n.31939/2019).
Nel caso in esame, alla luce della scansione processuale suindicata nessun pregiudizio
è stato arrecato alle prerogative difensive degli attori che hanno potuto beneficiare dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per controdedurre in merito all'intervento e alle domande spiegate da Controparte_3
La sentenza parziale va, quindi, confermata, sia pure con le precisazioni suindicate.
In merito all'appello proposto avverso la sentenza definitiva n.1083/2018, le censure sollevate dalla parte appellante in merito alla riconducibilità della somma di €
15.700,00 all'eredità di e all'accertamento che le spese sostenute Persona_3
da hanno sopperito ad esigenze incombenti sugli eredi di Controparte_2 Per_2
possono essere trattate congiuntamente per la stretta connessione logica che
[...]
le lega.
La prima doglianza, con la quale parte appellante si duole del travisamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure nell'attribuzione la somma di €
15.700,00 a e non anche a non merita Persona_3 Persona_2
condivisione.
Gli appellanti assumono che presente con al Persona_3 Controparte_2
momento del ritrovamento del denaro contante presso l'abitazione, non avrebbe chiesto agli agenti operanti di ricevere in consegna la somma rinvenuta e da tale circostanza fanno discendere la consapevolezza in capo alla stessa che il denaro appartenesse a che viveva con lei. Persona_2 In realtà, si legge nel verbale redatto dai Carabinieri di Atina che: “… in considerazione che al momento non si conosce dell'esistenza di disposizioni testamentarie del de cuius
e altresì dovendosi presumere che la somma possa anche Persona_2
attribuirsi alla Sig.ra ultranovantenne, apparentemente non in Persona_3
grado di gestire la somma in questione, di comune accordo viene affidata al Prof. che ne curerà la custodia rendicontandone le varie spese”; la Controparte_2
mancata consegna del denaro contante alla è stata, quindi determinata dalla Per_2
mera circostanza che quest'ultima – in considerazione dell'età avanzata - non sembrava in grado in quel momento di gestire la liquidità rinvenuta nella sua abitazione, senza che i Carabinieri abbiano ipotizzato che la somma potesse per qualche ragione appartenere, invece, a Persona_2
Del resto, dall'espletata istruttoria è emerso che il dante causa degli attori era sempre vissuto con la zia presso l'abitazione della predetta sita in Atina (FR), Via Per_3
Vecchia Sferracavallo n.2434, e che lo stesso, non essendo titolare di redditi, traeva il proprio sostentamento dalla convivenza con quest'ultima, portatrice di un trattamento pensionistico.
Tale circostanza è stata confermata, in sede di escussione, dal teste il Testimone_1
quale ha dichiarato: “Si è vero vivevano insieme” “…. Che io sappia Persona_2
non aveva alcun reddito o pensione.”
Il rinvenimento del denaro contante presso l'abitazione di dopo Persona_3
la morte di e la mancata sussistenza di un'autonoma fonte di reddito Persona_2
in capo al predetto inducono, quindi, a ritenere che la somma di € 15.700,00 fosse riconducibile alla zia del de cuius e, conseguentemente, al suo erede universale
[...]
intervenuto in giudizio per rivendicarne la restituzione. CP_3
D'altronde, gli attori, gravati dal relativo onere, non hanno fornito prova alcuna in ordine all'effettiva posizione reddituale del de cuius né tantomeno che questi disponesse di una immediata liquidità in contanti, tale da poter vincere la presunzione che il denaro contante appartenesse alla zia, titolare dell'abitazione, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che avesse in precedenza venduto un Persona_2
immobile che, peraltro, per 2/3 era di proprietà della zia.
Appare, inoltre, condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui, se una somma così rilevante di denaro in contanti fosse effettivamente appartenuta a Per_2
lo stesso l'avrebbe con ogni verosimiglianza citata espressamente nel
[...]
testamento olografo, con il quale ha istituito gli eredi, ha disposto dei propri beni e ha posto oneri in ordine al mantenimento della zia e alla cura degli animali, mentre al contrario nessun cenno alla somma si rinviene nel testo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del Tribunale appare corretta, atteso che la somma di € 15.700,00 apparteneva a e, Persona_3
dunque, ne è titolare l'erede mentre gli appellanti - eredi di Controparte_3 Per_2
- non vantano alcun diritto su tale importo.
[...]
La seconda censura, con la quale la parte appellante si duole dell'accertamento delle spese sostenute da per fare fronte agli impegni gravanti sugli attori, Controparte_2
quali eredi di vanno del pari disattese. Persona_2
Invero, dalla documentazione in atti ed in particolare dai due testamenti olografi del de cuius è emerso che ha posto a carico degli eredi due distinti oneri Persona_2
testamentari aventi ad oggetto, rispettivamente, l'assistenza da prestare alla zia
[...]
per tutta la durata della sua vita e l'accudimento degli animali domestici (ossia, Per_3
i gatti).
Per quanto riguarda l'assistenza all'anziana donna, dall'espletata istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la totale inadempienza da parte degli appellanti all'onere testamentario, come riferito dal teste : “Non Testimone_1
ho visto nessuno degli attori occuparsi di . Era mia moglie Persona_3
e mio suocero a provvedere a quanto le Parte_20 Controparte_3 necessitasse” e dalla teste che per l'accudimento Testimone_2
dell'anziana donna è stata retribuita da Parte_20
In esito all'escussione dei testimoni è stato appurato, quindi, che a provvedere all'assistenza e alle spese necessarie per la cura di sono stati gli Persona_3
stessi appellati, e insieme ad moglie del CP_2 Controparte_3 Parte_20
teste , la cui capacità a testimoniare è stata correttamente vagliata in Testimone_1
termini positivi dal giudice di primo grado che ha ancorato l'attendibilità delle dichiarazioni rese all'abituale frequentazione della casa.
Gli appellati si sono fatti carico, altresì, dell'ulteriore onere testamentario gravante sugli eredi del de cuius con riguardo all'accudimento degli animali domestici, così come confermato, in sede di escussione, dal teste , il quale ha Testimone_1
dichiarato: “Si è vero. Il sig. insieme a mio suocero Controparte_2 Controparte_3
si recavano presso l'abitazione del de cuius per provvedere all'alimentazione dei gatti.
Io accompagnavano personalmente il sig. a compiere tale Controparte_3
operazione.”
Infine, ha sostenuto le spese funerarie e di tumulazione di Controparte_2
nonché quelle di custodia dei beni facenti capo al compendio Persona_2
ereditario del de cuius (disinfestazione e taglio erba), avendo affrontato una serie di esborsi che sono stati oggetto di contestazione con riguardo alla sola congruità degli importi, ma che in realtà, oltre ad essere stati provati nel corso del giudizio di primo grado, appaiono - anche facendo ricorso alle nozione di comune esperienza - compatibili con le spese normalmente occorrenti per tali tipologie di servizi.
Peraltro, proprio in relazione alle spese funerarie e di tumulazione, risulta dagli atti che con provvedimento di archiviazione emesso nei confronti del in Controparte_2
relazione al preteso reato di cui all'art. 407 c.p. (contestato a seguito della denuncia sporta dagli appellanti per una presunta violazione di sepolcro derivata dallo spostamento della salma del de cuius in un altro loculo), il Tribunale di Cassino ha escluso il reato di truffa e la ricorrenza di un ingiusto profitto patrimoniale, sostanzialmente acclarando che gli esborsi erano stati sostenuti, appunto, da CP_2
[...]
Le spese complessivamente affrontate dal convenuto nell'interesse degli originari attori corrispondono in concreto proprio all'importo di € 15.700,00, a suo tempo ricevuto in custodia dai Carabinieri, e a tale risultato si perviene anche escludendo le spese notarili di pubblicazione del secondo testamento olografo del de cuius, che effettivamente - come dedotto dagli attori - non possono essere computate in quanto la scelta di provvedere o meno alla pubblicazione e di sostenerne i relativi oneri è rimessa agli eredi di Persona_2
In conclusione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la somma di € 15.700,00 rinvenuta dai Carabinieri e consegnata a appartiene al compendio Controparte_2
ereditario di tenuto alla consegna in favore Persona_3 Controparte_2
di erede di ha utilizzato il denaro per farsi carico degli Controparte_3 Per_3
oneri gravanti sull'eredità di e, quindi, sui suoi eredi, odierni Persona_2
appellanti; gli originari attori sono, per l'effetto, tenuti alla ricostituzione dell'eredità di mediante la restituzione del citato importo a Persona_3 Controparte_3
risultano in tal modo ripristinate le rispettive ragioni di debito e di credito, senza dare luogo ad alcun impoverimento a carico di che, diversamente Controparte_2
opinando, si troverebbe esposto all'obbligo restitutorio di una somma che non è più nella sua disponibilità e che è andata a beneficio degli eredi di Persona_2
In tal senso, appaiono, peraltro, concordi le posizioni di e di CP_2 Controparte_3
avendo il primo richiesto che la somma di € 15.700,00 sia destinata alla ricostituzione del compendio ereditario di di cui il secondo è erede. Persona_3
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente assorbimento di tutte le altre censure.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
La Presidente rel.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin