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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice rel./est.
Tiziana De Fazio Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 8604/2024 vertente tra:
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Mauro Pigino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
e
– Questura di Biella con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Biella del 12.1.2024 notificato il
30.4.2024.
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14.5.2024 il sig. , nato in [...] il [...], Parte_1 ha impugnato il decreto del Questore di Biella datato 12.1.2024 e notificato il 30.4.2024 con cui la Pa
ha respinto l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co.
3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine e la situazione di instabilità socio-politica e le violazioni dei diritti umani esistenti in Nigeria.
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 4.2.2025. Il si è costituito in data 24.1.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato “a) rapporto Questura di Biella”). All'udienza del 4.2.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha richiamato il deposito di nuovi documenti, ha dato dichiarato che il ricorrente ha superato i limiti reddituali dal 2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rinunciando all'istanza di liquidazione onorari ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. All'esito dell'udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Biella che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto alla Nigeria Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Nigeria è una Repubblica federale divisa in 36 Stati, oltre alla capitale Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT). Quest'ultima ed i 36 Stati sono a loro volta raggruppati nelle seguenti sei zone geopolitiche.1
▪ Centro – Nord (7 stati): FCT, Na(s) Niger, and Platea Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
▪ Nord – Est (6 stati): and Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
▪ Nord – Ovest (7 stati): , and Per_11 Pt_3 Pt_4 Per_12 Per_13 Per_14 Per_15
▪ Sud – Est (5 stati): Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu and Im
▪ Sud – Sud (6 stati): Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo and Rivers Per_1 Per_1 Per_1 Per_1 Pers
▪ Sud – Ovest (6 stati): and Per_21
I problemi di sicurezza in Nigeria differiscono a seconda della zona e derivano da diversi fattori. In primo luogo, dalla presenza di militanti islamici attivi prevalentemente nella regione nord-orientale che si spostano negli stati nord-occidentali; da violenze legate a banditi armati e gruppi criminali nelle regioni nord-occidentali e centro-settentrionali e gang di strada nella regione sud-ovest; dal conflitto tra agricoltori e pastori principalmente nella c.d. Middle Belt,2 ma sempre più spostandosi negli stati meridionali;
da scontri comunali ed etnici nella regione centro-settentrionale e sempre più negli stati meridionali;
dai separatisti del nella regione sudorientale e da militanti petroliferi nel sud della Per_22Per_2 Nigeria, in particolare nel delta del 3 Il Global Terrorism Index (GTI) che copre gli eventi del
2021, ha classificato la Nigeria al 6° posto, in base al numero di morti per attacchi terroristici, e “ha registrato la seconda maggiore riduzione dei decessi per terrorismo”, una riduzione del 51% rispetto all''anno precedente. La riduzione è stata principalmente attribuibile al calo dei decessi legati al terrorismo di e dell' .4 Per_24 CP_3
Come negli anni precedenti, il Fragile State Index che copre gli eventi del 2021, ha classificato la Nigeria in uno stato di “allerta” e l'ha classificata al 16° posto su 179 paesi.5 Dalle numerose fonti risulta pertanto una situazione di scarsa sicurezza non nella totalità del Paese ma solamente in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , concentrata tuttavia in alcuni Stati del Centro e Nord Est ( Per_24 Per_6 Per_7 Per_1
, sia del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone Per_9 Per_5 Per_8 CP_4 Per_2 Pers del Centro Nord ed Est del Paese ( , , nonché di Per_2 Per_1 Per_25 Per_26 Per_3 banditismo negli stati a Nord Ovest ( , e . Per_12 Per_15 Pt_3
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I.
Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: attestato lingua italiana (doc. 3); contratto di tirocinio presso dal 6.4.2023 al 5.4.2024 (doc. 4); buste paga Parte_5
2023 (doc. 5); proroga del contratto di lavoro presso iniziato il 24.6.2024, fino al Parte_6
23.6.2025 (doc. 6); buste paga giugno-dicembre 2024 (doc. 7); attestato lingua italiana livello A2
(doc. 8).
Per gli indici del percorso di integrazione che il ricorrente sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass.
26089/22).
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente , nato in [...] il Parte_1
12.5.1991, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA, COI Report: Nigeria situation v.1.1, giugno 2021, p. 19 CP_2 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 2 “Hostility between pastoralists (herders) and farmers has continued for decades in Nigeria's Middle Belt states of
, and ”, ACAPS, Overview, 27 settembre 2021, Per_5 Per_1 Pt_3 Per_26 Per_25 Per_9 https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/middle-belt. 3 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, pp. 21-22 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf; IRC
IRC 2022 14 dicembre 2021 Controparte_5 Controparte_6 https://www.rescue.org/sites/default/files/document/6423/cs2201watchlistreportfinal.pdf. 4 , Global 2022: Measuring the Impact of Terrorism, marzo 2022, Controparte_7 Controparte_8 p. 2, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf. 5 FFP, Fragile States Index Annual Report 2022, 13 luglio 2022, https://fragilestatesindex.org/wp- content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf. 6 Annual Report 2021/22 – Nigeria, 29 marzo 2022, Controparte_9 Controparte_9 https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/nigeria/report-nigeria/; Controparte_10
, Country Report on Human Rights Practices 2021 - Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp-
[...] CP_1 content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10 Conflicts to
About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/; Daily Trust, How KA Became Hotbed Of Banditry, 16 gennaio 2021, https://dailytrust.com/how-katsina-became-hotbed-of-banditry;
, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 maggio 2020, p. 17, Controparte_12 https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/288-violence-in-nigerias-north-west_0.pdf; for the Controparte_13 Responsibility to Protect, Nigeria, 1 marzo 2022, https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/; Controparte_14
World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/nigeria.
[...]
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice rel./est.
Tiziana De Fazio Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 8604/2024 vertente tra:
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Mauro Pigino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
e
– Questura di Biella con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Biella del 12.1.2024 notificato il
30.4.2024.
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14.5.2024 il sig. , nato in [...] il [...], Parte_1 ha impugnato il decreto del Questore di Biella datato 12.1.2024 e notificato il 30.4.2024 con cui la Pa
ha respinto l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co.
3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine e la situazione di instabilità socio-politica e le violazioni dei diritti umani esistenti in Nigeria.
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 4.2.2025. Il si è costituito in data 24.1.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato “a) rapporto Questura di Biella”). All'udienza del 4.2.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha richiamato il deposito di nuovi documenti, ha dato dichiarato che il ricorrente ha superato i limiti reddituali dal 2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rinunciando all'istanza di liquidazione onorari ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. All'esito dell'udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Biella che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto alla Nigeria Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Nigeria è una Repubblica federale divisa in 36 Stati, oltre alla capitale Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT). Quest'ultima ed i 36 Stati sono a loro volta raggruppati nelle seguenti sei zone geopolitiche.1
▪ Centro – Nord (7 stati): FCT, Na(s) Niger, and Platea Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
▪ Nord – Est (6 stati): and Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
▪ Nord – Ovest (7 stati): , and Per_11 Pt_3 Pt_4 Per_12 Per_13 Per_14 Per_15
▪ Sud – Est (5 stati): Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu and Im
▪ Sud – Sud (6 stati): Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo and Rivers Per_1 Per_1 Per_1 Per_1 Pers
▪ Sud – Ovest (6 stati): and Per_21
I problemi di sicurezza in Nigeria differiscono a seconda della zona e derivano da diversi fattori. In primo luogo, dalla presenza di militanti islamici attivi prevalentemente nella regione nord-orientale che si spostano negli stati nord-occidentali; da violenze legate a banditi armati e gruppi criminali nelle regioni nord-occidentali e centro-settentrionali e gang di strada nella regione sud-ovest; dal conflitto tra agricoltori e pastori principalmente nella c.d. Middle Belt,2 ma sempre più spostandosi negli stati meridionali;
da scontri comunali ed etnici nella regione centro-settentrionale e sempre più negli stati meridionali;
dai separatisti del nella regione sudorientale e da militanti petroliferi nel sud della Per_22Per_2 Nigeria, in particolare nel delta del 3 Il Global Terrorism Index (GTI) che copre gli eventi del
2021, ha classificato la Nigeria al 6° posto, in base al numero di morti per attacchi terroristici, e “ha registrato la seconda maggiore riduzione dei decessi per terrorismo”, una riduzione del 51% rispetto all''anno precedente. La riduzione è stata principalmente attribuibile al calo dei decessi legati al terrorismo di e dell' .4 Per_24 CP_3
Come negli anni precedenti, il Fragile State Index che copre gli eventi del 2021, ha classificato la Nigeria in uno stato di “allerta” e l'ha classificata al 16° posto su 179 paesi.5 Dalle numerose fonti risulta pertanto una situazione di scarsa sicurezza non nella totalità del Paese ma solamente in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , concentrata tuttavia in alcuni Stati del Centro e Nord Est ( Per_24 Per_6 Per_7 Per_1
, sia del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone Per_9 Per_5 Per_8 CP_4 Per_2 Pers del Centro Nord ed Est del Paese ( , , nonché di Per_2 Per_1 Per_25 Per_26 Per_3 banditismo negli stati a Nord Ovest ( , e . Per_12 Per_15 Pt_3
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I.
Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: attestato lingua italiana (doc. 3); contratto di tirocinio presso dal 6.4.2023 al 5.4.2024 (doc. 4); buste paga Parte_5
2023 (doc. 5); proroga del contratto di lavoro presso iniziato il 24.6.2024, fino al Parte_6
23.6.2025 (doc. 6); buste paga giugno-dicembre 2024 (doc. 7); attestato lingua italiana livello A2
(doc. 8).
Per gli indici del percorso di integrazione che il ricorrente sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass.
26089/22).
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente , nato in [...] il Parte_1
12.5.1991, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA, COI Report: Nigeria situation v.1.1, giugno 2021, p. 19 CP_2 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 2 “Hostility between pastoralists (herders) and farmers has continued for decades in Nigeria's Middle Belt states of
, and ”, ACAPS, Overview, 27 settembre 2021, Per_5 Per_1 Pt_3 Per_26 Per_25 Per_9 https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/middle-belt. 3 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, pp. 21-22 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf; IRC
IRC 2022 14 dicembre 2021 Controparte_5 Controparte_6 https://www.rescue.org/sites/default/files/document/6423/cs2201watchlistreportfinal.pdf. 4 , Global 2022: Measuring the Impact of Terrorism, marzo 2022, Controparte_7 Controparte_8 p. 2, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf. 5 FFP, Fragile States Index Annual Report 2022, 13 luglio 2022, https://fragilestatesindex.org/wp- content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf. 6 Annual Report 2021/22 – Nigeria, 29 marzo 2022, Controparte_9 Controparte_9 https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/nigeria/report-nigeria/; Controparte_10
, Country Report on Human Rights Practices 2021 - Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp-
[...] CP_1 content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10 Conflicts to
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[...]