Ordinanza cautelare 9 novembre 2020
Sentenza breve 28 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 28/11/2023, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 02840/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01765/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Calcaterra e Paolo Oddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Oddi in Milano, corso Magenta 83;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- Area III ter, emesso dalla Prefettura di Milano il 19 agosto 2020 e notificato il 23 agosto 2020, con cui è stata disposta la revoca della patente di guida rilasciata al ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenute le doglianze infondate, giacché il provvedimento in contestazione fonda su precedenti penali di rilievo che giustificano il giudizio negativo reso in ordine alla condotta e alle difficoltà di emenda;
Ritenuto di compensare le spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.