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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 391/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Parte_1
Basso
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresento e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 07.03.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1070/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74%, nonostante le patologie sofferte.
1 Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 14.02.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 14.02.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 07.03.2024.
2.2. Passando al merito della pretesa, l'opposizione si rivela fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
A seguito di nuovo approfondimento istruttorio, infatti, è derivata una rivalutazione del quadro clinico complessivo della parte ricorrente.
Il consulente dell'ufficio nominato in questa fase, in base alla documentazione esaminata e al rilievo clinico effettuato sulla periziata, ha accertato che parte ricorrente è affetta da:
“- ipoacusia bilaterale cod.4005 - miocardiopatia prima classe NYHA cod.6441 - sindrome depressiva endogena media cod. 2209 - deterioramento cognitivo lieve cod.
1101”.
In particolare, “Dall'esame clinico-anamnesito e dalla cospicua documentazione sanitaria versata in atti risulta, che la sig.ra sin dal 2007 è affetta da disturbi Pt_1 della sfera psichica trattati con psicofarmaci, da vari specialisti, in particolare neurologi che la indirizzavano al servizio psichiatrico dove veniva posta diagnosi di depressione maggiore, per come emerge dagli all.ti: 1 del 06.12.2007; 2 del 18.01.2018 ; 3 del
18.10.2020; 4 del 19.10.2022; 6 del 24.01.2023; 7 del 15.03.2023. In data 08.07.2023
(all.11) eseguiva visita presso Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme attestante che la Sig.ra , è in cura presso il suddetto servizio perché affetta Parte_1
2 da "Depressione Maggiore Ricorrente". Il 27.10.2023 (all.13) ulteriore visita di controllo presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche - Atp - Tirreno sede di Amantea comprovante nello specifico referto: … in cura presso codesto servizio di salute mentale dal 04/10/2023, in seguito ad un ricovero all'UO - S.P.D.C. di Lamezia
Terme (CZ). Il quadro psicopatologico complessivo si presenta caratterizzato da umore depresso, ansia generalizzata con somatizzazioni e contenuti del pensiero a sfondo depressivo. Tale quadro è ascrivibile ad un "Depressione Maggiore Ricorrente di tipo
Moderato." Codificata secondo il DSM-5= 296.32 (F33.1) con necessita di terapia farmacologica ed un monitoraggio costante per evitare una riacutizzazione della sintomatologia oltre ad un percorso di Psicoterapia Individuale. Il trattamento è, tutt'ora, in corso.. Infine risulta altresì che in data 01.12.2023 (all.14) la perizianda eseguiva
Valutazione Neuropsicologica UOC-ATP-TIRRENO Sede di Amantea, ove Sottoposta a test MMSE pari a 21/30 con un quadro complessivo caratterizzato da umore depresso, rallentamento psicomotorio, ansia e disturbi di memoria veniva rilevato un
“Deterioramento Cognitivo Lieve". Inoltre effettua terapia antipertensiva (con Triatec
HCT) a causa di picchi ipertensivi secondari alla patologia psichiatrica.” (cfr. pag. 8 elaborato peritale)
Conseguentemente, il nominato CTU, alla luce del complesso delle patologie riscontrate e delle menomazioni in essere, ha concluso, con motivazione congrua, immune da vizi e condivisa dall'odierno giudicante, che: “la Sig.ra , nata il Parte_1
21.06.1960, di anni 65, è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 , e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88) = 75%, a decorrere dal 1-7-
2023, primo giorno del mese in cui, a seguito di visita dell' 8.07.2023 presso il Centro di
Salute Mentale di Lamezia Terme, veniva posta diagnosi clinica di aggravamento della
“Depressione Maggiore Ricorrente”.
Tali conclusioni sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Alla luce di tali considerazioni, occorre, dunque, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che parte opponente, dall'01.07.2023, è in possesso del requisito sanitario necessario per usufruire dell'assegno di invalidità, ex art. 13 legge 118/1971.
3 3. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
Le spese della espletata consulenza tecnica, liquidate separatamente, vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara che parte ricorrente dall'01.07.2023, è in possesso del requisito sanitario necessario per usufruire dell'assegno di invalidità, ex art. 13 legge 118/1971;
CP_ 2) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo;
CP_ 3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Si comunichi.
Paola, 21.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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