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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 673/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Simona Guarini) a mezzo ricorso depositato il 25/6/2024
contro
Controparte_1
. NO NI)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 8-9, letterali)
“In via principale:
- accertare e dichiarare la illegittimità della trattenuta operata dalla società a titolo di mancato preavviso pari Controparte_1 ad € 625,50 per l'invalidità della clausola relativa contenuta nel contratto di assunzione del 28.10.2020 per tutte le ragioni sopra riferite e comunque perché infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente condannare la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore del Sig. Parte_1
e dell'importo a questi illegittimamente trattenuto sulla busta paga di Marzo 2022 per l'asserito mancato preavviso pari alla somma di € 625,50, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto pagamento fino al saldo;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità del patto di non concorrenza previsto dalla Società datrice nel contratto di lavoro con il ricorrente, per le ragioni sopra esposte
1 e conseguentemente condannare la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore del Sig. Parte_1 della somma di € 3.794,64 a lui illegittimamente trattenuta a titolo di penale sulle buste paga di Marzo e Aprile 2022 per l'asserita violazione del predetto patto di non concorrenza oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità della ritenuta del Fondo Comune previsto dalla Società datrice nel contratto di lavoro con il ricorrente, per le ragioni sopra esposte e conseguentemente condannare la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore del Sig. Parte_1 della somma di € 751,04 a lui illegittimamente trattenuta oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da accertamento dell'ispettorato di lavoro di Siena n. SI00000/2022-274 del 21.10.2022;
- condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
Parte convenuta - - si costituiva in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, pp. 13-14, letterali)
“A. In ordine alla trattenuta per indennità di mancato preavviso: Il provvederà a corrispondere alle Controparte_1 coordinate ban vorrà comunicare nel corso della Pt_1 prima udienza quanto trattenuto erroneamente, e pertanto si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere. B. In ordine alla trattenuta per violazione del patto di non concorrenza:
- In tesi: respingere la domanda del ricorrente;
- In ipotesi: laddove il Giudice ritenesse l'importo della penale troppo elevata, disporre ex art. 1384 c.c. la riduzione della stessa nella misura di giustizia (considerando comunque che il ricorrente ha percepito a titolo di remunerazione della clausola la somma di euro 464,73);
- In ipotesi ulteriormente subordinata, e con riserva di appello: laddove venisse dichiarata la nullità della clausola contrattuale, condannare al pagamento della minor somma Controparte_1
(rispetto a q euro 3.329,89 (cioè, la differenza tra la penale applicata e la remunerazione riconosciuta al lavoratore per la clausola).
2 C. In ordine al pagamento della somma di euro 751,04 portata dalla diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale di Siena n. SI00000/2022-274:
- Preliminarmente annullare la diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena n. SI00000/2022-274 (doc. n. 9 di parte ricorrente) per i motivi spiegati nel presente atto;
- Conseguentemente respingere la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque, con vittoria di spese e competenze professionali”.
*
All'udienza 18/12/2024 nella causa n. 673/2024 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Simona Guarini;
Parte_1 per la l'avv. NO NI. Controparte_1
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Dichiara il ricorrente, su sollecitazione dell'avversaria, di essere stato assunto quale guardia giurata dalla il 2/4/2022, CP_2
3, 4 giorni dopo le dimissioni.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Il lavoratore è disponibile ai soli fini conciliativi ad accettare la dazione di € 3.000,00 netti oltre contributo spese. La Società propone ai soli fini conciliativi la dazione di € 1.800,00 netti oltre contributo spese. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo, che le parti si impegnano a perseguire.
Il giudice si riserva sulla programmazione istruttoria e decisoria.
*
Sciolta la riserva assunta;
3 il giudice ritiene essenzialmente irrilevante la prova testimoniale chiesta dalla sui capp. 1-5 Controparte_1 memoria difensiva;
il cap. 7 non è controverso (dichiarazione del ricorrente, ud. 18/12/2024). Ammette, con il testimone indicato, la prova chiesta dalla sul cap. 6. “Vero che il servizio di reperibilità per Controparte_1 le guardie giurate di dell'unità operativa di Siena Controparte_1 nell'anno 2021 è stato così articolato: alla guardia giurata viene assegnato 1 turno (massimo 2) di reperibilità la settimana, con orario 6-8 o 19-22 nei giorni dal Lunedì al Venerdì e con orario 6-14 oppure 14-22 nei giorni di Sabato e Domenica, durante il quale il dipendente è libero di attendere alle sue personali occupazioni, ha la disponibilità di una autovettura aziendale e delle dotazioni di servizio, ed ha l'unico obbligo di essere rintracciabile attraverso la radio e di attivarsi celermente ma senza dovere rispettare un termine prestabilito”; d'ufficio, manda la Cancelleria di richiedere alla gli atti e documenti integrali del procedimento che ha condot lla diffida accertativa del 21/10/2022 SI-00000 2022-274 nei confronti della in favore di compreso eventuale Controparte_1 Parte_1 successivo ricorso della Società datrice di lavoro e il conseguente provvedimento conclusivo, da pervenire tutti entro il 31/1/2025.
Fissa per l'assunzione della prova testimoniale ammessa l'udienza del 3/10/2025, ore 10:00 programmando la discussione della causa all'udienza del 5/12/2025, ore 11:00, autorizzando note difensive finali entro il 25/11/2025.
*
All'udienza 3/10/2025 nella causa n. 673/2024 rgl sono comparsi: per difeso dall'avv. Simona Guarini, in Parte_1 sostituzione l'avv. Eleonora Cocchia;
per l'avv. NO NI. Controparte_1
Introdotto il testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi:
(…) indicato dalla Società convenuta. Testimone_1
“dipendente, responsabile operativo.
4 cap. 6. “Vero che il servizio di reperibilità per le guardie giurate di dell'unità operativa di Siena nell'anno 2021 è Controparte_1 stato così articolato: alla guardia giurata viene assegnato 1 turno (massimo 2) di reperibilità la settimana, con orario 6-8 o 19-22 nei giorni dal Lunedì al Venerdì e con orario 6-14 oppure 14-22 nei giorni di Sabato e Domenica, durante il quale il dipendente è libero di attendere alle sue personali occupazioni, ha la disponibilità di una autovettura aziendale e delle dotazioni di servizio, ed ha l'unico obbligo di essere rintracciabile attraverso la radio e di attivarsi celermente ma senza dovere rispettare un termine prestabilito”; funziona così anche oggi, si tratta di descrizione corretta del regime dei turni di reperibilità. Si tratta di una disponibilità per pronti interventi o problematiche di carattere operativo, cose che hanno a che fare su interventi di allarme. Il solo obbligo è di essere rintracciabile, via radio trasmittente
o più frequentemente via cellulare, nel minor tempo possibile, ma senza una tempistica predeterminata, l'operatore deve recarsi sul posto a mezzo di auto aziendale che ha a disposizione, l'auto può essere portata in questo caso a casa dal dipendente”. lcs
Il giudice conferma la programmazione della discussione all'udienza del 5/12/2025, ore 11:00, autorizzando note difensive finali entro il 25/11/2025.
All'udienza 5/12/2025 nella causa n. 673/2024 rgl, presente la funzionaria , sono comparsi da remoto: Controparte_4 per ona Guarini;
Parte_1 per l'avv. NO NI. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. NI per la Società convenuta, in ordine alla questione della mancata opposizione alla diffida accertativa, contesta la fondatezza delle argomentazioni avversarie. Sul patto di non concorrenza, sottolinea la inammissibile novità di parte delle allegazioni e argomentazioni avversarie contenute nelle note finali, oltre alla diminuzione dell'arco temporale di efficacia del patto (1 mese) rispetto a precedenti analoghe previsioni
5 contrattuali di altri colleghi, su fattispecie decisa dal Tribunale, differenziantesi anche per ulteriori profili. L'avv. Guarini per il ricorrente contesta la fondatezza anche delle odierne argomentazioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto della controversia
1.1 ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 28/10/2020 al 30/3/2022, con qualifica di guardia CP_1
6 C.C.N.L Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (doc.1 ric.).
1.2 Il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni volontarie del 14/3/2022.
1.3 Il lavoratore afferma un credito per titoli restitutori diversi: a) nella busta paga del mese di marzo 2022 la datrice operava una trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso di € 625,50 (doc. 3 ric.). b) nelle buste paga di marzo e aprile 2022 la datrice operava una ulteriore trattenuta a titolo di penale per violazione patto di non concorrenza, pari a complessivi € 3.794,64 (doc. 3 ric.). c) per tutto il periodo lavorativo, la datrice operava una trattenuta a titolo di Fondo Comune, di
€ 20,00 mensili per € 220,00 e non provvedeva al pagamento del lavoro straordinario prestato e non retribuito di € 531,04
6 per un totale accertato dall'Ispettorato Territoriale di Siena di € 751,08 (doc. 6 ric.).
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§ 2. I parziali riconoscimenti aziendali della pretesa patrimoniale del lavoratore: residuo oggetto controverso.
2.1 La Società datrice si costituiva e riconosceva in merito alla trattenuta §1.3 lett. a) di essere incorsa in errore essendo stati rispettati dal lavoratore i termini di preavviso previsti dal CCNL. Si dichiarava disponibile alla restituzione della somma al dipendente.
2.2 Il lavoratore ricorrente a fronte dell'avvenuto riconoscimento dell'errore chiedeva nelle note finali di dichiarare la cessazione della materia del contendere su questa specifica domanda.
2.3 Residuano controversi, dunque, i punti specificati al § 1.3 lett. b) e c) mentre dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto § 1 lett. a) (trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso di € 625,50).
*
§ 3. Patto di non concorrenza: nullità.
3.1 La Società afferma la legittimità del patto, quindi delle trattenute effettuate nel mese di marzo 2022 di € 2.199,32 e nel mese di aprile 2022 di € 1.595,32 per una somma complessiva di € 3.794,64 quale penale per la sua violazione.
3.2 Tra il e il lavoratore ricorrente vigeva il Controparte_1 patto, esplicitamente qualificato di non concorrenza, nei termini contenuti nel contratto prodotto dalla Società convenuta sub 4.
7 3.3 Il lavoratore ha ammesso di essere stato assunto dalla
Controparte_5 CP_6
[..
[...] [...]
a decorrere dall'4/2022, adibito a servizi a Siena e
[...] provincia (verbale 18/12/2024).
3.4 Ad es. SL con sent. 2009/n. 16489 ricorda di “(avere) CP_7 invero ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale. Conseguentemente, il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti richiesti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. (Cass. 1975/n. 1846 e 1991/n. 3507)”.
3.5 L'autonomia strutturale e causale del patto è ripresa oggi, ad es. da Cass. SL 2021/n. 5540 – “dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta", richiamandosi appunto la sent. n. 16489 del 2009 – che ricorda ancora, “dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, questa Corte ha affermato che le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e, d'altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Cass. n. 9790 del 2020, conf. a Cass. n. 24662 del 2014)”.
3.6 Prosegue Cass. SL 2021/n. 5540 cit. “Proprio perché́ la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie prestazioni in ogni settore del mercato e della produzione, affinché detta libertà - pur se assoggettabile a condizionamenti in ossequio alla regola dell'autonomia contrattuale - non possa essere limitata in modo tale da compromettere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, pregiudicandone ogni potenzialità reddituale, il legislatore ha dettato, nell'ambito della generale disciplina ex art. 2596 c.c. in tema di limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza, una specifica regolamentazione che porta a differenziare integralmente il lavoratore subordinato da tutti gli altri soggetti pur
9 essi destinatari del divieto di concorrenza (cfr. al riguardo: art. 1751 bis c.c.; art. 2557 c.c.; artt. 2301 e 2390 c.c.; così Cass. n. 5691 del 2002)”.
3.7 La limitazione dello svolgimento dell'attività per il tempo successivo alla cessazione del contratto è inficiata di nullità, secondo la previsione dell'art. 2125 del codice civile: se non risulta da atto scritto;
se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore;
se il vincolo non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, luogo e tempo;
la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni (nel caso dei dirigenti), tre negli altri casi.
3.8 Non tutti questi requisiti, sia di forma che di limite contenutistico, possono ritenersi nel caso concreto rispettati.
3.9 La pattuizione del corrispettivo, determinata nel 30% del trattamento di fine rapporto può resistere alla tenuta di legittimità. Stante la natura di durata del rapporto al quale il patto di non concorrenza accede, parrebbe ovvia l'indeterminatezza ex ante del corrispettivo al quale alla cessazione del rapporto principale il lavoratore avrebbe avuto diritto, ma altrettanto evidente la perfetta determinatezza, e comunque determinabilità (cfr. art. 1418, rif. 1346 c.c.) della prestazione dedotta in contratto, in quanto è esattamente fissato tra le parti il criterio costruttivo, attributivo della dimensione quantitativa, in corso di rapporto, momento per momento, e alla sua cessazione. Insussistente, poi, nel negozio una prevalente, o rilevante, significativa aleatorietà, sussistendo invece un meccanismo predeterminato di sicuro incremento con il perdurare del rapporto ad esclusivo vantaggio del/la prestatore/trice, che non snatura la causa di attribuzione patrimoniale. Sia pure in altro settore produttivo, Cass. SL 2021/n. 5540 cit., richiama poi l'attenzione - sulla base di attenta ricostruzione che muove da Cass. n. 10062 del 1994, che ebbe a dettare un indirizzo a tutta la giurisprudenza successiva che, sul punto, avrebbe solo consolidato l'orientamento, ad esso uniformandosi (Cass. n. 4891 del 1998; Cass. n. 7835 del 2006; Cass. n. 9790 del 2020) - sulla necessità di valutare distintamente la questione della nullità per mancanza del requisito di determinatezza o determinabilità del corrispettivo pattuito tra le parti, quindi la verifica che il compenso,
10 come determinato o determinabile, non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore, alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenti per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. La Corte di Appello di Firenze, nella sent. del 21/1/2021, resa nel giudizio 2019/n. 1048 rgl, cit. riprende questi concetti chiarendo che “dai principi sopra esposti deve allora desumersi che la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo attribuito al lavoratore, quale vizio dell'oggetto del contratto come prescritto in generale dall'art. 1346 c.c., e la nullità̀ del medesimo patto per violazione dell'art. 2125 c.c., in quanto il corrispettivo non sia pattuito affatto o sia comunque convenuto in misura “manifestamente iniqua o sproporzionata” in violazione del canone di adeguatezza implicato dall'art. 2125 c.c., operano su due piani ben diversi”. E in riferimento ad analoga fattispecie la Corte di Appello di Firenze, cit., ha argomentato che “in particolare il primo vizio è escluso, non solo quando il corrispettivo sia determinato in una misura fissa, ma anche quando sia determinabile, il che avviene certamente anche quando sia variabile in relazione a parametri oggettivi, dato che si ha determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissi una prestazione, che resta perciò sottratta al mero arbitrio (così ex plurimis Cass. n. 12743/1999). Facendo applicazione di tali principi nella specie, il collegio ritiene che il corrispettivo previsto dalle parti fosse senz'altro determinabile, in quanto variabile in relazione a elementi oggettivi quali la durata del rapporto e l'entità della raccolta riferibile all'odierno appellante. Senza dire della previsione di un importo minimo garantito al lavoratore per il caso la relazione negoziale avesse una durata inferiore a un limite pure predeterminato (per quanto sottoposto alla condizione dell'adempimento del patto, ma si tratta di circostanza evidentemente estranea al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto). Non può dubitarsi quindi, ad avviso della Corte, che fosse soddisfatto il requisito di validità del contratto previsto in via generale dall'art. 1346 c.c.”.
11 3.10 Nel diverso caso oggetto della attuale controversia questi lineamenti rivelano certamente una tensione, pur riterremmo senza definitivo cedimento, a fronte della dazione del corrispettivo, pur variabile, dilazionata alla cessazione del rapporto, considerata anche la qualità soggettiva del prestatore.
3.11 La dazione di una maggiorazione sul TFR, a differenza di una maggiorazione retributiva su base periodica, accentua il momento di variabilità, in ogni caso in favore del prestatore, ma, soprattutto, è avvertito un momento di squilibrio inversamente proporzionale alla durata del rapporto, tra il medesimo sacrificio imposto e il corrispettivo a fronte di immutata sanzione.
3.12 In ogni caso, il corrispettivo è in concreto determinabile, in quanto variabile in relazione a parametri oggettivi, avendosi determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissi una prestazione, che resta perciò sottratta al mero arbitrio.
3.13 Il tempo del vincolo, 1 mese dalla cessazione del rapporto, è ampiamente contenuto nel limite massimo di legge.
3.14 Ma non infondata la doglianza del lavoratore in ordine alla eccessiva compressione della esplicazione della propria professionalità e capacità reddituale, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenti per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato.
3.15 Anche se la Società ritiene che il vincolo riguardi alcune province soltanto in ambito regionale la limitazione si estende quasi all'intero territorio regionale ed è presente anche una provincia ligure, La PE (cfr. memoria difensiva, p. 4), così che l'ambito territoriale ad es. non meramente comunale, o chilometrico, risulta eccessivo imponendo al lavoratore, ragionevolmente portatore di una specifica professionalità settoriale, una mobilità eccessivamente gravosa, inesigibile, per condizioni personali ed economiche.
3.16 Ed è pur vero che il tempo risulta sensibilmente circoscritto, ma la limitazione oltre ad essere temporale deve attenere anche alla dimensione spaziale, operando dunque un bilanciamento.
12 3.17 Si tratta in definitiva di una pattuizione invalida, nulla, nella quale più a monte ancora, sul piano causale e sinallagmatico, non è agevole scorgere la sostanziale utilità per l'imprenditore a fronte di una sicura grave limitazione per il lavoratore vincolato.
Alla nullità consegue l'effetto ripetitorio per gli importi trattenuti a titolo di penale.
3.18 In merito a quanto erogato dalla Società quale corrispettivo del patto al lavoratore in termini di maggiorazione sul TFR, pari a € 464,73 presente nella busta paga di 4/2022, la somma dovrà essere restituita a fronte della accertata nullità del patto di non concorrenza.
*
§ 4. Somme trattenute per il Fondo Comune.
4.1 Come sopra esposto al § 1.3 lett. c), il lavoratore chiede infine la condanna della Società al pagamento della somma di € 220,00, a titolo di restituzione delle somme che ritiene indebitamente trattenute da parte datoriale, nell'arco dell'intero rapporto lavorativo, per le quote mensili di adesione al Fondo Comune dalla medesima istituito.
4.2 La richiesta si fonda sulla diffida accertativa dell
[...]
per crediti patrimoniali n. SI00000/2022-274 Controparte_8 del 21/10/2022 (docc. 6 ric., 8 conv.) che accertava, tra l'altro, l'illegittimità delle trattenute che la datrice aveva effettuato a carico del lavoratore nell'anno 2021 a titolo di quota di adesione al Fondo Comune.
4.3 Preliminarmente la Società datrice ha chiesto annullarsi la diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena n. SI00000/2022-274. L'annullamento in via giurisdizionale di tale atto deve proporsi entro i termini e nei modi previsti dalla legge 1981/n. 689 e dal d.lgs 2011/n. 150 per cui solo incidentalmente il giudice potrà pronunciarsi in merito e procedere all'eventuale disapplicazione dello stesso.
4.4 La diffida sul punto specifico rileva che:
13 14 4.5 Il lavoratore ha aderito al Fondo Comune (doc. 12 conv.) il 23/12/2020. La lettera di adesione riporta quello che si presenta come un estratto dello statuto o regolamento del Fondo. Gli elementi che lo caratterizzano sono la base personalistica, le guardie giurate dipendenti della datrice, e lo scopo:
Nella adesione si fa riferimento ad organi sociali.
4.6 Non è stato prodotto alcun documento relativo alla costituzione del Fondo, né ai suoi rapporti con la resistente. CP_9
Parimenti anche nell'accertamento si dà atto della mancanza di documentazione istitutiva, mancata produzione che la Società giustifica in quanto il Fondo è un “ente mutualistico” creato dai dipendenti.
4.7 Per quanto sostenuto dalla datrice non figurano tra gli associati soci o amministratori della stessa.
4.8 La Società trattiene le quote mensili ai dipendenti e le versa a favore del Fondo (v. assegni in atti).
4.9 Si rammenta che le associazioni non riconosciute vengono costituite per contratto, ma senza che vi sia necessità di atto pubblico o di atto scritto. Possono quindi formarsi tacitamente attraverso l'attività del gruppo organizzato. Anche per l'associazione non riconosciuta vige il c.d. principio della “porta aperta”.
15 4.10 Le associazioni non riconosciute sono dotate di un “fondo comune” (art. 37 c.c.) costituito dai versamenti dei singoli associati.
4.11 Il Legislatore, attento all'art. 18 Cost., non indica quali siano gli scopi perseguibili dalle associazioni. Lo scopo deve essere possibile e lecito (v. art. 1, 3 c., DPR 2000/n. 361).
Agli antipodi rispetto al modello societario, limite strutturale per il modello associativo è il divieto di distribuzione di utili. Non escluso che si possano istituire associazioni nell'interesse dei partecipanti ma senza fine di lucro.
4.12 È ammessa l'esistenza di forme associative a carattere mutualistico, anche se risalente, cfr. Cass. Sez. V, 2000/n. 12992:
“Le Società di mutuo soccorso fra operai furono legalizzate in Italia con la legge 15 giugno 1286 n. 3818, che ne definì gli scopi di assistenza, sussidio, educazione dei soci e delle loro famiglie. Il "mutuo soccorso" è dunque un termine che applicato dalla legge del 1886 al ceto operaio, ricomprende forme associative a carattere mutualistico atte ad affrontare le evenienze sfavorevoli o condizioni disagiate di coloro che sono maggiormente esposti a tale evenienza, (artt. 2546/2548 cod. civ.) con scopi previdenziali;
tali Società quindi non possono "sic et simpliciter" identificarsi, come sostiene il
ricorrente, con le società cooperative, che hanno forma e CP_10 oprie della impresa commerciale, mentre le società di mutuo soccorso sono connaturate dallo scopo mutualistico, da cui esula ogni fine di lucro (Cass. Sez. V, 2000/n. 12992)”.
4.13 Il Fondo Comune cui ha aderito il lavoratore prevede erogazioni a favore degli associati nel caso in cui vi sia responsabilità diretta per danni od occorrano guasti alle auto di servizio, ed è previsto anche il sostegno agli associati in caso di particolari eventi con difficoltà economica dell'associato.
4.14 Non è noto se il lavoratore abbia usufruito o meno delle provvidenze del Fondo.
4.15 A fronte dell'ammissibilità dello scopo, potrebbe in effetti sussistere anche un problema di forma del Fondo Comune in quanto assente la personalità giuridica.
16 4.16 Tuttavia, tale problematica non è direttamente riconducibile all'oggetto del presente giudizio.
Infatti, la diffida accertativa dell , impugnata amministrativamente ma non giudizialmente dall trice, contesta la clausola contrattuale che trasferisce sul lavoratore il costo per danni e incidenti occorsi alle autovetture, che ritiene vessatoria, e il correlato meccanismo di trattenute dirette in busta paga.
4.17 La clausola, unitamente al versamento mensile nei confronti del Fondo comune comporterebbe una inammissibile traslazione del rischio di impresa dal datore al lavoratore, per contrasto con norma imperativa, pur risultando autorizzata espressamente dal lavoratore e mai contestata in corso di rapporto.
4.18 Secondo l' , inoltre, la trattenuta sarebbe illegittima in quanto operata in assenza di una espressa previsione di legge o di contratto collettivo.
4.19 Come sostenuto dalla Società resistente, le parti hanno fatto ricorso, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento, all'istituto della delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.
“Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi”.
4.20 Il lavoratore ha conferito incarico alla datrice - a fronte di quanto dovuto a titolo di retribuzione - di pagare ad un ente, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico.
4.21 L'adesione del dipendente risulta comunque viziata sotto il profilo formale non essendo stata indicata alcuna durata della delegazione e quindi prevista ad libitum in violazione dei limiti dell'art. 5 (Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario) e 6 (Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione) e ss. e dPR 1950/n. 180.
17 Tale impegno si espone a un limite che risulta violato in quanto all'atto di adesione il dipendente non ha indicato alcun termine di scadenza della delega.
4.22 E tale tendenziale perpetuità unitamente alla traslazione del rischio ne determina l'illegittimità.
4.23 Del resto, se il lavoratore correttamente individua il titolare passivo del rapporto nel soggetto datoriale che ha effettuato la illegittima trattenuta retributiva, il datore delegato manterrà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Fondo beneficiario.
*
§ 5. Lavoro straordinario non retribuito.
5.1 Infine, sempre in riferimento al § 1.3 lett. c), il lavoratore chiede la condanna della Società al pagamento del lavoro straordinario prestato e non retribuito di € 531,04 in forza dell'accertamento contenuto nella diffida sopra cit. e di seguito riportata.
18 19 5.2 Non risulta contestata la mancata previsione dell'istituto della reperibilità nel CCNL di riferimento, Vigilanza Privata. La Società datrice ammette non esservi accordo sindacale decentrato in merito riferibile alla Provincia di Siena ma singoli contratti individuali.
5.3 E invero, è legittima la disciplina dell'istituto in sede di contratto individuale anche alla luce di quanto rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2019/n. 7933 prodotta dalla Società convenuta.
“
3.9. Ad ulteriore riprova dell'insistenza di norme imperative che precludano la libera disciplina della materia de qua su base negoziale, rileva dunque il fatto che il contratto collettivo nazionale siglato presso la sede della in data 15.10.2015 prevede e disciplina Pt_2 analiticamente il servizio di reperibilità (cfr. art. 206). Come si è detto, se tale servizio si fosse posto in conflitto con una norma legislativa (in ipotesi, il d.lgs. 66/2033), neppure il contratto collettivo nazionale avrebbe potuto prevederlo e legittimarlo.
3.10. Per il resto, il più recente Contratto collettivo nazionale dell'8 marzo 2017 siglato da Unsicoop e Ciu, Confial, Pt_3 Pt_4
Consil (al pari del precedente Contratto , Controparte_11
CCNL 01/02/2013 – 31/12/2015, all'art. 10), N. 01703/2019 REG.RIC. pur non disciplinando l'istituto della reperibilità (diversamente dal contratto prima menzionato, risalente al 2015), ammette la contrattazione integrativa (a livello aziendale o territoriale) nell'ambito, tra gli altri, della “adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro” (art. 6 lettera c). Poiché la materia di reperibilità integra una forma di flessibilità oraria, anch'essa risulta attratta ad una possibile regolamentazione tramite contrattazione integrativa.
3.11. Dunque, quale che sia il contratto nazionale al quale aderisce l'istituto , ciò che rileva è la circostanza Controparte_1 che alcuni di questi contratti prevedono il servizio di reperibilità o ne ammettono la disciplina da parte della contrattazione integrativa, il che dimostra che l'istituto è applicabile anche ai servizi di vigilanza privata.
4. L'appello fonda sull'ulteriore (e concettualmente subordinato) assunto secondo il quale solo il contratto collettivo, e non anche quello individuale, potrebbe prevedere e disciplinare l'istituto della reperibilità.
20 Dal che conseguirebbe l'ulteriore addendum per cui, nel silenzio della contrattazione collettiva, il servizio di reperibilità non potrebbe essere previsto dai contratti individuali di lavoro.
4.1. La tesi incorre in una serie di stringenti obiezioni.
- In primis, nessuna norma di legge prescrive che il regime della reperibilità debba essere disciplinato dalla contrattazione collettiva;
alla stregua di tale prima considerazione, deve quindi ritenersi legittimo l'intervento in materia della contrattazione individuale, in assenza di qualunque norma imperativa di segno contrario.
- Quanto al punto 2.c della sez. II dell'allegato D al D.M. n. 269/2010, esso prescrive il rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma certamente non impedisce di disciplinare mediante contratto individuale di lavoro quanto la contrattazione collettiva non prevede, né vieta (recita il punto 2c: “il rapporto di lavoro delle guardie giurate con l'istituto di vigilanza privata è regolato dal complesso delle disposizioni convenute nel CCNL per i dipendenti N. 01703/2019 REG.RIC. degli IVP e dagli accordi integrativi a livello territoriale e aziendale con le OOSS, nonché dal complesso delle disposizioni normative in materia”).
- D'altra parte, nel rapporto tra contratto collettivo e individuale sono inderogabili da parte del secondo le sole previsioni del primo che siano espressamente connotate come tali (art. 2077 c.c.). In assenza, al contrario, di norme inderogabili, di legge e/o di contratto collettivo, si riespande l'autonomia contrattuale delle parti.
4.2. Peraltro, ammettendo come vera – per mera ipotesi di lavoro – la tesi secondo la quale solo il contratto collettivo, e non anche quello individuale, potrebbe prevedere e disciplinare l'istituto della reperibilità, resterebbe da considerare il fatto che esistono e sono stati allegati dalla parte appellata contratti collettivi di secondo livello che disciplinano il servizio di reperibilità (cfr. docc. 6 e 7 fasc. primo grado di parte ricorrente)
[…] 5.2. Sotto questa specifica prospettiva, la valutazione che la Questura può esprimere in proposito non è quella di una generale e assoluta incompatibilità tra servizio di vigilanza e reperibilità – poiché, secondo quanto sin qui esposto, una tale conclusione non trova adeguati puntelli di sostegno nella normativa di riferimento. La Questura potrebbe al più esprimere una valutazione di incompatibilità “relativa e in concreto”, motivata cioè dalla specifica articolazione del servizio e dei carichi di lavoro adottati dal singolo Istituto di Vigilanza, come riportati nel relativo Regolamento Interno.
21 Dunque, la dovrebbe ancorare le proprie valutazioni CP_12 al contenuto specifico del Regolamento portato alla sua attenzione. In questa prospettiva, venendo al caso di specie, essa avrebbe potuto considerare che la programmazione preventivata presso il "
[...]
: i) articola i turni di reperibilità in modo da ri CP_1 comunque il "riposo giornaliero" (cioè le 11 ore consecutive), anche nel caso in cui il dipendente sia chiamato a svolgere un'attività nel periodo di reperibilità; quindi consentendogli di fruire del riposo giornaliero minimo, anche nei casi in cui alla mera disponibilità segua la prestazione;
ii) non obbliga il dipendente a trovarsi, nel periodo di reperibilità, in un luogo prestabilito, ma semplicemente a rendersi "reperibile con qualsiasi mezzo, radio o telefono" rimanendo nel frattempo "..libero di attendere alle sue personali occupazioni" (cfr. punto 3.p)”.
5.4 Ed è proprio nel caso concreto, nelle modalità esecutive della reperibilità, che l'Ispettorato individua il vulnus ai diritti del lavoratore. Sostiene infatti che alla fine del turno notturno venga richiesta al lavoratore una reperibilità con orario 6-8, con ciò celando in realtà ore di straordinario non retribuito. Questa previsione impedirebbe di fatto il rientro alla propria abitazione. Infatti, le guardie dovrebbero attendere all'interno della macchina di servizio o in ufficio rendendo di fatto impossibile per i tempi di attesa e per la necessità di riportare l'autoveicolo aziendale in sede, l'esecuzione della reperibilità in modalità “esterna”.
5.5 Il testimone ha confermato che alla guardia Testimone_1 giurata viene asseg massimo 2) di reperibilità la settimana, con orario 6-8 o 19-22 nei giorni dal Lunedì al Venerdì e con orario 6-14 oppure 14-22 nei giorni di Sabato e Domenica, durante il quale il dipendente è libero di attendere alle sue personali occupazioni, ha la disponibilità di una autovettura aziendale e delle dotazioni di servizio, ed ha l'unico obbligo di essere rintracciabile attraverso la radio e di attivarsi celermente ma senza dovere rispettare un termine prestabilito. Ha evidenziato che: “Il solo obbligo è di essere rintracciabile, via radio trasmittente o più frequentemente via cellulare, nel minor tempo possibile, ma senza una tempistica predeterminata, l'operatore deve recarsi sul posto a mezzo di auto aziendale che ha
22 a disposizione, l'auto può essere portata in questo caso a casa dal dipendente”.
5.6 Sul punto la Società datrice appare aver dato in giudizio prova dell'effettiva genuinità nell'esecuzione della reperibilità con conseguente superamento delle obiezioni dell'Ispettorato che nel corpo della diffida in realtà si limita a richiamare quanto accertato in precedenza, “Questo Ispettorato, in una precedente verifica, ha già avuto modo di contestare la legittimità stessa di tale Istituto, …”.
5.7 Né il lavoratore né la documentazione acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 213 cpc consentono di ritenere provata la concreta lesione dei diritti del lavoratore.
5.8 Tuttavia, sotto il profilo formale, rileviamo che nella produzione documentale del lavoratore figura il contratto individuale a tempo determinato del 28/10/2020 con la specifica previsione e relativo consenso alla reperibilità (doc. 1 ric.):
5.9 Mentre al contrario, nella trasformazione del contratto a tempo indeterminato del 28/9/2021 (doc. 4 conv.) le parti non disciplinano la reperibilità né è possibile - alla stregua della non contestata assenza di contrattazione collettiva nazionale e decentrata - integrarla con altre disposizioni né è rinvenibile alcun riferimento al precedente contratto.
5.10 Se dunque fino al mese di 9/2021 riterremmo non provata la richiesta di pagamento di ore straordinarie, per i residui mesi del 2021 oggetto di accertamento oltre alla carenza probatoria non appare neppure proposta in ricorso domanda dipendente dallo specifico titolo.
P.Q.M.
23 in parziale accoglimento della domanda accerta la nullità del patto di non concorrenza tra il lavoratore ricorrente e Parte_1 la Società datrice e per l'effetto condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento delle somme trattenute a titolo di penale, per € 3.329,89 (3.794,64 – 464,73 a titolo di corrispettivo del patto). Dichiara fra le parti cessata la materia del contendere relativamente alla legittimità della trattenuta di € 625,50 per mancato preavviso. Condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 trattenuto in fa dalla data di assunzione alla data di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente all'importo di
€ 220,00 (€ 751,04 - € 531,04). Sulle somme riconosciute in favore del lavoratore sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Compensa per ¼ tra le parti le spese processuali, e condanna al pagamento dei residui 3/4 delle spese Controparte_1 processuali, liquidati in € 1.969,50 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge oltre € 118,50 per spese (contributo unificato), con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.
Siena, 5/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
24
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 673/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Simona Guarini) a mezzo ricorso depositato il 25/6/2024
contro
Controparte_1
. NO NI)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 8-9, letterali)
“In via principale:
- accertare e dichiarare la illegittimità della trattenuta operata dalla società a titolo di mancato preavviso pari Controparte_1 ad € 625,50 per l'invalidità della clausola relativa contenuta nel contratto di assunzione del 28.10.2020 per tutte le ragioni sopra riferite e comunque perché infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente condannare la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore del Sig. Parte_1
e dell'importo a questi illegittimamente trattenuto sulla busta paga di Marzo 2022 per l'asserito mancato preavviso pari alla somma di € 625,50, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto pagamento fino al saldo;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità del patto di non concorrenza previsto dalla Società datrice nel contratto di lavoro con il ricorrente, per le ragioni sopra esposte
1 e conseguentemente condannare la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore del Sig. Parte_1 della somma di € 3.794,64 a lui illegittimamente trattenuta a titolo di penale sulle buste paga di Marzo e Aprile 2022 per l'asserita violazione del predetto patto di non concorrenza oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità della ritenuta del Fondo Comune previsto dalla Società datrice nel contratto di lavoro con il ricorrente, per le ragioni sopra esposte e conseguentemente condannare la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore del Sig. Parte_1 della somma di € 751,04 a lui illegittimamente trattenuta oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da accertamento dell'ispettorato di lavoro di Siena n. SI00000/2022-274 del 21.10.2022;
- condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
Parte convenuta - - si costituiva in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, pp. 13-14, letterali)
“A. In ordine alla trattenuta per indennità di mancato preavviso: Il provvederà a corrispondere alle Controparte_1 coordinate ban vorrà comunicare nel corso della Pt_1 prima udienza quanto trattenuto erroneamente, e pertanto si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere. B. In ordine alla trattenuta per violazione del patto di non concorrenza:
- In tesi: respingere la domanda del ricorrente;
- In ipotesi: laddove il Giudice ritenesse l'importo della penale troppo elevata, disporre ex art. 1384 c.c. la riduzione della stessa nella misura di giustizia (considerando comunque che il ricorrente ha percepito a titolo di remunerazione della clausola la somma di euro 464,73);
- In ipotesi ulteriormente subordinata, e con riserva di appello: laddove venisse dichiarata la nullità della clausola contrattuale, condannare al pagamento della minor somma Controparte_1
(rispetto a q euro 3.329,89 (cioè, la differenza tra la penale applicata e la remunerazione riconosciuta al lavoratore per la clausola).
2 C. In ordine al pagamento della somma di euro 751,04 portata dalla diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale di Siena n. SI00000/2022-274:
- Preliminarmente annullare la diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena n. SI00000/2022-274 (doc. n. 9 di parte ricorrente) per i motivi spiegati nel presente atto;
- Conseguentemente respingere la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque, con vittoria di spese e competenze professionali”.
*
All'udienza 18/12/2024 nella causa n. 673/2024 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Simona Guarini;
Parte_1 per la l'avv. NO NI. Controparte_1
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Dichiara il ricorrente, su sollecitazione dell'avversaria, di essere stato assunto quale guardia giurata dalla il 2/4/2022, CP_2
3, 4 giorni dopo le dimissioni.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Il lavoratore è disponibile ai soli fini conciliativi ad accettare la dazione di € 3.000,00 netti oltre contributo spese. La Società propone ai soli fini conciliativi la dazione di € 1.800,00 netti oltre contributo spese. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo, che le parti si impegnano a perseguire.
Il giudice si riserva sulla programmazione istruttoria e decisoria.
*
Sciolta la riserva assunta;
3 il giudice ritiene essenzialmente irrilevante la prova testimoniale chiesta dalla sui capp. 1-5 Controparte_1 memoria difensiva;
il cap. 7 non è controverso (dichiarazione del ricorrente, ud. 18/12/2024). Ammette, con il testimone indicato, la prova chiesta dalla sul cap. 6. “Vero che il servizio di reperibilità per Controparte_1 le guardie giurate di dell'unità operativa di Siena Controparte_1 nell'anno 2021 è stato così articolato: alla guardia giurata viene assegnato 1 turno (massimo 2) di reperibilità la settimana, con orario 6-8 o 19-22 nei giorni dal Lunedì al Venerdì e con orario 6-14 oppure 14-22 nei giorni di Sabato e Domenica, durante il quale il dipendente è libero di attendere alle sue personali occupazioni, ha la disponibilità di una autovettura aziendale e delle dotazioni di servizio, ed ha l'unico obbligo di essere rintracciabile attraverso la radio e di attivarsi celermente ma senza dovere rispettare un termine prestabilito”; d'ufficio, manda la Cancelleria di richiedere alla gli atti e documenti integrali del procedimento che ha condot lla diffida accertativa del 21/10/2022 SI-00000 2022-274 nei confronti della in favore di compreso eventuale Controparte_1 Parte_1 successivo ricorso della Società datrice di lavoro e il conseguente provvedimento conclusivo, da pervenire tutti entro il 31/1/2025.
Fissa per l'assunzione della prova testimoniale ammessa l'udienza del 3/10/2025, ore 10:00 programmando la discussione della causa all'udienza del 5/12/2025, ore 11:00, autorizzando note difensive finali entro il 25/11/2025.
*
All'udienza 3/10/2025 nella causa n. 673/2024 rgl sono comparsi: per difeso dall'avv. Simona Guarini, in Parte_1 sostituzione l'avv. Eleonora Cocchia;
per l'avv. NO NI. Controparte_1
Introdotto il testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi:
(…) indicato dalla Società convenuta. Testimone_1
“dipendente, responsabile operativo.
4 cap. 6. “Vero che il servizio di reperibilità per le guardie giurate di dell'unità operativa di Siena nell'anno 2021 è Controparte_1 stato così articolato: alla guardia giurata viene assegnato 1 turno (massimo 2) di reperibilità la settimana, con orario 6-8 o 19-22 nei giorni dal Lunedì al Venerdì e con orario 6-14 oppure 14-22 nei giorni di Sabato e Domenica, durante il quale il dipendente è libero di attendere alle sue personali occupazioni, ha la disponibilità di una autovettura aziendale e delle dotazioni di servizio, ed ha l'unico obbligo di essere rintracciabile attraverso la radio e di attivarsi celermente ma senza dovere rispettare un termine prestabilito”; funziona così anche oggi, si tratta di descrizione corretta del regime dei turni di reperibilità. Si tratta di una disponibilità per pronti interventi o problematiche di carattere operativo, cose che hanno a che fare su interventi di allarme. Il solo obbligo è di essere rintracciabile, via radio trasmittente
o più frequentemente via cellulare, nel minor tempo possibile, ma senza una tempistica predeterminata, l'operatore deve recarsi sul posto a mezzo di auto aziendale che ha a disposizione, l'auto può essere portata in questo caso a casa dal dipendente”. lcs
Il giudice conferma la programmazione della discussione all'udienza del 5/12/2025, ore 11:00, autorizzando note difensive finali entro il 25/11/2025.
All'udienza 5/12/2025 nella causa n. 673/2024 rgl, presente la funzionaria , sono comparsi da remoto: Controparte_4 per ona Guarini;
Parte_1 per l'avv. NO NI. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. NI per la Società convenuta, in ordine alla questione della mancata opposizione alla diffida accertativa, contesta la fondatezza delle argomentazioni avversarie. Sul patto di non concorrenza, sottolinea la inammissibile novità di parte delle allegazioni e argomentazioni avversarie contenute nelle note finali, oltre alla diminuzione dell'arco temporale di efficacia del patto (1 mese) rispetto a precedenti analoghe previsioni
5 contrattuali di altri colleghi, su fattispecie decisa dal Tribunale, differenziantesi anche per ulteriori profili. L'avv. Guarini per il ricorrente contesta la fondatezza anche delle odierne argomentazioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto della controversia
1.1 ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 28/10/2020 al 30/3/2022, con qualifica di guardia CP_1
6 C.C.N.L Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (doc.1 ric.).
1.2 Il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni volontarie del 14/3/2022.
1.3 Il lavoratore afferma un credito per titoli restitutori diversi: a) nella busta paga del mese di marzo 2022 la datrice operava una trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso di € 625,50 (doc. 3 ric.). b) nelle buste paga di marzo e aprile 2022 la datrice operava una ulteriore trattenuta a titolo di penale per violazione patto di non concorrenza, pari a complessivi € 3.794,64 (doc. 3 ric.). c) per tutto il periodo lavorativo, la datrice operava una trattenuta a titolo di Fondo Comune, di
€ 20,00 mensili per € 220,00 e non provvedeva al pagamento del lavoro straordinario prestato e non retribuito di € 531,04
6 per un totale accertato dall'Ispettorato Territoriale di Siena di € 751,08 (doc. 6 ric.).
*
§ 2. I parziali riconoscimenti aziendali della pretesa patrimoniale del lavoratore: residuo oggetto controverso.
2.1 La Società datrice si costituiva e riconosceva in merito alla trattenuta §1.3 lett. a) di essere incorsa in errore essendo stati rispettati dal lavoratore i termini di preavviso previsti dal CCNL. Si dichiarava disponibile alla restituzione della somma al dipendente.
2.2 Il lavoratore ricorrente a fronte dell'avvenuto riconoscimento dell'errore chiedeva nelle note finali di dichiarare la cessazione della materia del contendere su questa specifica domanda.
2.3 Residuano controversi, dunque, i punti specificati al § 1.3 lett. b) e c) mentre dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto § 1 lett. a) (trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso di € 625,50).
*
§ 3. Patto di non concorrenza: nullità.
3.1 La Società afferma la legittimità del patto, quindi delle trattenute effettuate nel mese di marzo 2022 di € 2.199,32 e nel mese di aprile 2022 di € 1.595,32 per una somma complessiva di € 3.794,64 quale penale per la sua violazione.
3.2 Tra il e il lavoratore ricorrente vigeva il Controparte_1 patto, esplicitamente qualificato di non concorrenza, nei termini contenuti nel contratto prodotto dalla Società convenuta sub 4.
7 3.3 Il lavoratore ha ammesso di essere stato assunto dalla
Controparte_5 CP_6
[..
[...] [...]
a decorrere dall'4/2022, adibito a servizi a Siena e
[...] provincia (verbale 18/12/2024).
3.4 Ad es. SL con sent. 2009/n. 16489 ricorda di “(avere) CP_7 invero ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale. Conseguentemente, il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti richiesti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. (Cass. 1975/n. 1846 e 1991/n. 3507)”.
3.5 L'autonomia strutturale e causale del patto è ripresa oggi, ad es. da Cass. SL 2021/n. 5540 – “dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta", richiamandosi appunto la sent. n. 16489 del 2009 – che ricorda ancora, “dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, questa Corte ha affermato che le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e, d'altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Cass. n. 9790 del 2020, conf. a Cass. n. 24662 del 2014)”.
3.6 Prosegue Cass. SL 2021/n. 5540 cit. “Proprio perché́ la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie prestazioni in ogni settore del mercato e della produzione, affinché detta libertà - pur se assoggettabile a condizionamenti in ossequio alla regola dell'autonomia contrattuale - non possa essere limitata in modo tale da compromettere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, pregiudicandone ogni potenzialità reddituale, il legislatore ha dettato, nell'ambito della generale disciplina ex art. 2596 c.c. in tema di limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza, una specifica regolamentazione che porta a differenziare integralmente il lavoratore subordinato da tutti gli altri soggetti pur
9 essi destinatari del divieto di concorrenza (cfr. al riguardo: art. 1751 bis c.c.; art. 2557 c.c.; artt. 2301 e 2390 c.c.; così Cass. n. 5691 del 2002)”.
3.7 La limitazione dello svolgimento dell'attività per il tempo successivo alla cessazione del contratto è inficiata di nullità, secondo la previsione dell'art. 2125 del codice civile: se non risulta da atto scritto;
se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore;
se il vincolo non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, luogo e tempo;
la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni (nel caso dei dirigenti), tre negli altri casi.
3.8 Non tutti questi requisiti, sia di forma che di limite contenutistico, possono ritenersi nel caso concreto rispettati.
3.9 La pattuizione del corrispettivo, determinata nel 30% del trattamento di fine rapporto può resistere alla tenuta di legittimità. Stante la natura di durata del rapporto al quale il patto di non concorrenza accede, parrebbe ovvia l'indeterminatezza ex ante del corrispettivo al quale alla cessazione del rapporto principale il lavoratore avrebbe avuto diritto, ma altrettanto evidente la perfetta determinatezza, e comunque determinabilità (cfr. art. 1418, rif. 1346 c.c.) della prestazione dedotta in contratto, in quanto è esattamente fissato tra le parti il criterio costruttivo, attributivo della dimensione quantitativa, in corso di rapporto, momento per momento, e alla sua cessazione. Insussistente, poi, nel negozio una prevalente, o rilevante, significativa aleatorietà, sussistendo invece un meccanismo predeterminato di sicuro incremento con il perdurare del rapporto ad esclusivo vantaggio del/la prestatore/trice, che non snatura la causa di attribuzione patrimoniale. Sia pure in altro settore produttivo, Cass. SL 2021/n. 5540 cit., richiama poi l'attenzione - sulla base di attenta ricostruzione che muove da Cass. n. 10062 del 1994, che ebbe a dettare un indirizzo a tutta la giurisprudenza successiva che, sul punto, avrebbe solo consolidato l'orientamento, ad esso uniformandosi (Cass. n. 4891 del 1998; Cass. n. 7835 del 2006; Cass. n. 9790 del 2020) - sulla necessità di valutare distintamente la questione della nullità per mancanza del requisito di determinatezza o determinabilità del corrispettivo pattuito tra le parti, quindi la verifica che il compenso,
10 come determinato o determinabile, non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore, alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenti per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. La Corte di Appello di Firenze, nella sent. del 21/1/2021, resa nel giudizio 2019/n. 1048 rgl, cit. riprende questi concetti chiarendo che “dai principi sopra esposti deve allora desumersi che la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo attribuito al lavoratore, quale vizio dell'oggetto del contratto come prescritto in generale dall'art. 1346 c.c., e la nullità̀ del medesimo patto per violazione dell'art. 2125 c.c., in quanto il corrispettivo non sia pattuito affatto o sia comunque convenuto in misura “manifestamente iniqua o sproporzionata” in violazione del canone di adeguatezza implicato dall'art. 2125 c.c., operano su due piani ben diversi”. E in riferimento ad analoga fattispecie la Corte di Appello di Firenze, cit., ha argomentato che “in particolare il primo vizio è escluso, non solo quando il corrispettivo sia determinato in una misura fissa, ma anche quando sia determinabile, il che avviene certamente anche quando sia variabile in relazione a parametri oggettivi, dato che si ha determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissi una prestazione, che resta perciò sottratta al mero arbitrio (così ex plurimis Cass. n. 12743/1999). Facendo applicazione di tali principi nella specie, il collegio ritiene che il corrispettivo previsto dalle parti fosse senz'altro determinabile, in quanto variabile in relazione a elementi oggettivi quali la durata del rapporto e l'entità della raccolta riferibile all'odierno appellante. Senza dire della previsione di un importo minimo garantito al lavoratore per il caso la relazione negoziale avesse una durata inferiore a un limite pure predeterminato (per quanto sottoposto alla condizione dell'adempimento del patto, ma si tratta di circostanza evidentemente estranea al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto). Non può dubitarsi quindi, ad avviso della Corte, che fosse soddisfatto il requisito di validità del contratto previsto in via generale dall'art. 1346 c.c.”.
11 3.10 Nel diverso caso oggetto della attuale controversia questi lineamenti rivelano certamente una tensione, pur riterremmo senza definitivo cedimento, a fronte della dazione del corrispettivo, pur variabile, dilazionata alla cessazione del rapporto, considerata anche la qualità soggettiva del prestatore.
3.11 La dazione di una maggiorazione sul TFR, a differenza di una maggiorazione retributiva su base periodica, accentua il momento di variabilità, in ogni caso in favore del prestatore, ma, soprattutto, è avvertito un momento di squilibrio inversamente proporzionale alla durata del rapporto, tra il medesimo sacrificio imposto e il corrispettivo a fronte di immutata sanzione.
3.12 In ogni caso, il corrispettivo è in concreto determinabile, in quanto variabile in relazione a parametri oggettivi, avendosi determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissi una prestazione, che resta perciò sottratta al mero arbitrio.
3.13 Il tempo del vincolo, 1 mese dalla cessazione del rapporto, è ampiamente contenuto nel limite massimo di legge.
3.14 Ma non infondata la doglianza del lavoratore in ordine alla eccessiva compressione della esplicazione della propria professionalità e capacità reddituale, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenti per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato.
3.15 Anche se la Società ritiene che il vincolo riguardi alcune province soltanto in ambito regionale la limitazione si estende quasi all'intero territorio regionale ed è presente anche una provincia ligure, La PE (cfr. memoria difensiva, p. 4), così che l'ambito territoriale ad es. non meramente comunale, o chilometrico, risulta eccessivo imponendo al lavoratore, ragionevolmente portatore di una specifica professionalità settoriale, una mobilità eccessivamente gravosa, inesigibile, per condizioni personali ed economiche.
3.16 Ed è pur vero che il tempo risulta sensibilmente circoscritto, ma la limitazione oltre ad essere temporale deve attenere anche alla dimensione spaziale, operando dunque un bilanciamento.
12 3.17 Si tratta in definitiva di una pattuizione invalida, nulla, nella quale più a monte ancora, sul piano causale e sinallagmatico, non è agevole scorgere la sostanziale utilità per l'imprenditore a fronte di una sicura grave limitazione per il lavoratore vincolato.
Alla nullità consegue l'effetto ripetitorio per gli importi trattenuti a titolo di penale.
3.18 In merito a quanto erogato dalla Società quale corrispettivo del patto al lavoratore in termini di maggiorazione sul TFR, pari a € 464,73 presente nella busta paga di 4/2022, la somma dovrà essere restituita a fronte della accertata nullità del patto di non concorrenza.
*
§ 4. Somme trattenute per il Fondo Comune.
4.1 Come sopra esposto al § 1.3 lett. c), il lavoratore chiede infine la condanna della Società al pagamento della somma di € 220,00, a titolo di restituzione delle somme che ritiene indebitamente trattenute da parte datoriale, nell'arco dell'intero rapporto lavorativo, per le quote mensili di adesione al Fondo Comune dalla medesima istituito.
4.2 La richiesta si fonda sulla diffida accertativa dell
[...]
per crediti patrimoniali n. SI00000/2022-274 Controparte_8 del 21/10/2022 (docc. 6 ric., 8 conv.) che accertava, tra l'altro, l'illegittimità delle trattenute che la datrice aveva effettuato a carico del lavoratore nell'anno 2021 a titolo di quota di adesione al Fondo Comune.
4.3 Preliminarmente la Società datrice ha chiesto annullarsi la diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena n. SI00000/2022-274. L'annullamento in via giurisdizionale di tale atto deve proporsi entro i termini e nei modi previsti dalla legge 1981/n. 689 e dal d.lgs 2011/n. 150 per cui solo incidentalmente il giudice potrà pronunciarsi in merito e procedere all'eventuale disapplicazione dello stesso.
4.4 La diffida sul punto specifico rileva che:
13 14 4.5 Il lavoratore ha aderito al Fondo Comune (doc. 12 conv.) il 23/12/2020. La lettera di adesione riporta quello che si presenta come un estratto dello statuto o regolamento del Fondo. Gli elementi che lo caratterizzano sono la base personalistica, le guardie giurate dipendenti della datrice, e lo scopo:
Nella adesione si fa riferimento ad organi sociali.
4.6 Non è stato prodotto alcun documento relativo alla costituzione del Fondo, né ai suoi rapporti con la resistente. CP_9
Parimenti anche nell'accertamento si dà atto della mancanza di documentazione istitutiva, mancata produzione che la Società giustifica in quanto il Fondo è un “ente mutualistico” creato dai dipendenti.
4.7 Per quanto sostenuto dalla datrice non figurano tra gli associati soci o amministratori della stessa.
4.8 La Società trattiene le quote mensili ai dipendenti e le versa a favore del Fondo (v. assegni in atti).
4.9 Si rammenta che le associazioni non riconosciute vengono costituite per contratto, ma senza che vi sia necessità di atto pubblico o di atto scritto. Possono quindi formarsi tacitamente attraverso l'attività del gruppo organizzato. Anche per l'associazione non riconosciuta vige il c.d. principio della “porta aperta”.
15 4.10 Le associazioni non riconosciute sono dotate di un “fondo comune” (art. 37 c.c.) costituito dai versamenti dei singoli associati.
4.11 Il Legislatore, attento all'art. 18 Cost., non indica quali siano gli scopi perseguibili dalle associazioni. Lo scopo deve essere possibile e lecito (v. art. 1, 3 c., DPR 2000/n. 361).
Agli antipodi rispetto al modello societario, limite strutturale per il modello associativo è il divieto di distribuzione di utili. Non escluso che si possano istituire associazioni nell'interesse dei partecipanti ma senza fine di lucro.
4.12 È ammessa l'esistenza di forme associative a carattere mutualistico, anche se risalente, cfr. Cass. Sez. V, 2000/n. 12992:
“Le Società di mutuo soccorso fra operai furono legalizzate in Italia con la legge 15 giugno 1286 n. 3818, che ne definì gli scopi di assistenza, sussidio, educazione dei soci e delle loro famiglie. Il "mutuo soccorso" è dunque un termine che applicato dalla legge del 1886 al ceto operaio, ricomprende forme associative a carattere mutualistico atte ad affrontare le evenienze sfavorevoli o condizioni disagiate di coloro che sono maggiormente esposti a tale evenienza, (artt. 2546/2548 cod. civ.) con scopi previdenziali;
tali Società quindi non possono "sic et simpliciter" identificarsi, come sostiene il
ricorrente, con le società cooperative, che hanno forma e CP_10 oprie della impresa commerciale, mentre le società di mutuo soccorso sono connaturate dallo scopo mutualistico, da cui esula ogni fine di lucro (Cass. Sez. V, 2000/n. 12992)”.
4.13 Il Fondo Comune cui ha aderito il lavoratore prevede erogazioni a favore degli associati nel caso in cui vi sia responsabilità diretta per danni od occorrano guasti alle auto di servizio, ed è previsto anche il sostegno agli associati in caso di particolari eventi con difficoltà economica dell'associato.
4.14 Non è noto se il lavoratore abbia usufruito o meno delle provvidenze del Fondo.
4.15 A fronte dell'ammissibilità dello scopo, potrebbe in effetti sussistere anche un problema di forma del Fondo Comune in quanto assente la personalità giuridica.
16 4.16 Tuttavia, tale problematica non è direttamente riconducibile all'oggetto del presente giudizio.
Infatti, la diffida accertativa dell , impugnata amministrativamente ma non giudizialmente dall trice, contesta la clausola contrattuale che trasferisce sul lavoratore il costo per danni e incidenti occorsi alle autovetture, che ritiene vessatoria, e il correlato meccanismo di trattenute dirette in busta paga.
4.17 La clausola, unitamente al versamento mensile nei confronti del Fondo comune comporterebbe una inammissibile traslazione del rischio di impresa dal datore al lavoratore, per contrasto con norma imperativa, pur risultando autorizzata espressamente dal lavoratore e mai contestata in corso di rapporto.
4.18 Secondo l' , inoltre, la trattenuta sarebbe illegittima in quanto operata in assenza di una espressa previsione di legge o di contratto collettivo.
4.19 Come sostenuto dalla Società resistente, le parti hanno fatto ricorso, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento, all'istituto della delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.
“Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi”.
4.20 Il lavoratore ha conferito incarico alla datrice - a fronte di quanto dovuto a titolo di retribuzione - di pagare ad un ente, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico.
4.21 L'adesione del dipendente risulta comunque viziata sotto il profilo formale non essendo stata indicata alcuna durata della delegazione e quindi prevista ad libitum in violazione dei limiti dell'art. 5 (Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario) e 6 (Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione) e ss. e dPR 1950/n. 180.
17 Tale impegno si espone a un limite che risulta violato in quanto all'atto di adesione il dipendente non ha indicato alcun termine di scadenza della delega.
4.22 E tale tendenziale perpetuità unitamente alla traslazione del rischio ne determina l'illegittimità.
4.23 Del resto, se il lavoratore correttamente individua il titolare passivo del rapporto nel soggetto datoriale che ha effettuato la illegittima trattenuta retributiva, il datore delegato manterrà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Fondo beneficiario.
*
§ 5. Lavoro straordinario non retribuito.
5.1 Infine, sempre in riferimento al § 1.3 lett. c), il lavoratore chiede la condanna della Società al pagamento del lavoro straordinario prestato e non retribuito di € 531,04 in forza dell'accertamento contenuto nella diffida sopra cit. e di seguito riportata.
18 19 5.2 Non risulta contestata la mancata previsione dell'istituto della reperibilità nel CCNL di riferimento, Vigilanza Privata. La Società datrice ammette non esservi accordo sindacale decentrato in merito riferibile alla Provincia di Siena ma singoli contratti individuali.
5.3 E invero, è legittima la disciplina dell'istituto in sede di contratto individuale anche alla luce di quanto rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2019/n. 7933 prodotta dalla Società convenuta.
“
3.9. Ad ulteriore riprova dell'insistenza di norme imperative che precludano la libera disciplina della materia de qua su base negoziale, rileva dunque il fatto che il contratto collettivo nazionale siglato presso la sede della in data 15.10.2015 prevede e disciplina Pt_2 analiticamente il servizio di reperibilità (cfr. art. 206). Come si è detto, se tale servizio si fosse posto in conflitto con una norma legislativa (in ipotesi, il d.lgs. 66/2033), neppure il contratto collettivo nazionale avrebbe potuto prevederlo e legittimarlo.
3.10. Per il resto, il più recente Contratto collettivo nazionale dell'8 marzo 2017 siglato da Unsicoop e Ciu, Confial, Pt_3 Pt_4
Consil (al pari del precedente Contratto , Controparte_11
CCNL 01/02/2013 – 31/12/2015, all'art. 10), N. 01703/2019 REG.RIC. pur non disciplinando l'istituto della reperibilità (diversamente dal contratto prima menzionato, risalente al 2015), ammette la contrattazione integrativa (a livello aziendale o territoriale) nell'ambito, tra gli altri, della “adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro” (art. 6 lettera c). Poiché la materia di reperibilità integra una forma di flessibilità oraria, anch'essa risulta attratta ad una possibile regolamentazione tramite contrattazione integrativa.
3.11. Dunque, quale che sia il contratto nazionale al quale aderisce l'istituto , ciò che rileva è la circostanza Controparte_1 che alcuni di questi contratti prevedono il servizio di reperibilità o ne ammettono la disciplina da parte della contrattazione integrativa, il che dimostra che l'istituto è applicabile anche ai servizi di vigilanza privata.
4. L'appello fonda sull'ulteriore (e concettualmente subordinato) assunto secondo il quale solo il contratto collettivo, e non anche quello individuale, potrebbe prevedere e disciplinare l'istituto della reperibilità.
20 Dal che conseguirebbe l'ulteriore addendum per cui, nel silenzio della contrattazione collettiva, il servizio di reperibilità non potrebbe essere previsto dai contratti individuali di lavoro.
4.1. La tesi incorre in una serie di stringenti obiezioni.
- In primis, nessuna norma di legge prescrive che il regime della reperibilità debba essere disciplinato dalla contrattazione collettiva;
alla stregua di tale prima considerazione, deve quindi ritenersi legittimo l'intervento in materia della contrattazione individuale, in assenza di qualunque norma imperativa di segno contrario.
- Quanto al punto 2.c della sez. II dell'allegato D al D.M. n. 269/2010, esso prescrive il rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma certamente non impedisce di disciplinare mediante contratto individuale di lavoro quanto la contrattazione collettiva non prevede, né vieta (recita il punto 2c: “il rapporto di lavoro delle guardie giurate con l'istituto di vigilanza privata è regolato dal complesso delle disposizioni convenute nel CCNL per i dipendenti N. 01703/2019 REG.RIC. degli IVP e dagli accordi integrativi a livello territoriale e aziendale con le OOSS, nonché dal complesso delle disposizioni normative in materia”).
- D'altra parte, nel rapporto tra contratto collettivo e individuale sono inderogabili da parte del secondo le sole previsioni del primo che siano espressamente connotate come tali (art. 2077 c.c.). In assenza, al contrario, di norme inderogabili, di legge e/o di contratto collettivo, si riespande l'autonomia contrattuale delle parti.
4.2. Peraltro, ammettendo come vera – per mera ipotesi di lavoro – la tesi secondo la quale solo il contratto collettivo, e non anche quello individuale, potrebbe prevedere e disciplinare l'istituto della reperibilità, resterebbe da considerare il fatto che esistono e sono stati allegati dalla parte appellata contratti collettivi di secondo livello che disciplinano il servizio di reperibilità (cfr. docc. 6 e 7 fasc. primo grado di parte ricorrente)
[…] 5.2. Sotto questa specifica prospettiva, la valutazione che la Questura può esprimere in proposito non è quella di una generale e assoluta incompatibilità tra servizio di vigilanza e reperibilità – poiché, secondo quanto sin qui esposto, una tale conclusione non trova adeguati puntelli di sostegno nella normativa di riferimento. La Questura potrebbe al più esprimere una valutazione di incompatibilità “relativa e in concreto”, motivata cioè dalla specifica articolazione del servizio e dei carichi di lavoro adottati dal singolo Istituto di Vigilanza, come riportati nel relativo Regolamento Interno.
21 Dunque, la dovrebbe ancorare le proprie valutazioni CP_12 al contenuto specifico del Regolamento portato alla sua attenzione. In questa prospettiva, venendo al caso di specie, essa avrebbe potuto considerare che la programmazione preventivata presso il "
[...]
: i) articola i turni di reperibilità in modo da ri CP_1 comunque il "riposo giornaliero" (cioè le 11 ore consecutive), anche nel caso in cui il dipendente sia chiamato a svolgere un'attività nel periodo di reperibilità; quindi consentendogli di fruire del riposo giornaliero minimo, anche nei casi in cui alla mera disponibilità segua la prestazione;
ii) non obbliga il dipendente a trovarsi, nel periodo di reperibilità, in un luogo prestabilito, ma semplicemente a rendersi "reperibile con qualsiasi mezzo, radio o telefono" rimanendo nel frattempo "..libero di attendere alle sue personali occupazioni" (cfr. punto 3.p)”.
5.4 Ed è proprio nel caso concreto, nelle modalità esecutive della reperibilità, che l'Ispettorato individua il vulnus ai diritti del lavoratore. Sostiene infatti che alla fine del turno notturno venga richiesta al lavoratore una reperibilità con orario 6-8, con ciò celando in realtà ore di straordinario non retribuito. Questa previsione impedirebbe di fatto il rientro alla propria abitazione. Infatti, le guardie dovrebbero attendere all'interno della macchina di servizio o in ufficio rendendo di fatto impossibile per i tempi di attesa e per la necessità di riportare l'autoveicolo aziendale in sede, l'esecuzione della reperibilità in modalità “esterna”.
5.5 Il testimone ha confermato che alla guardia Testimone_1 giurata viene asseg massimo 2) di reperibilità la settimana, con orario 6-8 o 19-22 nei giorni dal Lunedì al Venerdì e con orario 6-14 oppure 14-22 nei giorni di Sabato e Domenica, durante il quale il dipendente è libero di attendere alle sue personali occupazioni, ha la disponibilità di una autovettura aziendale e delle dotazioni di servizio, ed ha l'unico obbligo di essere rintracciabile attraverso la radio e di attivarsi celermente ma senza dovere rispettare un termine prestabilito. Ha evidenziato che: “Il solo obbligo è di essere rintracciabile, via radio trasmittente o più frequentemente via cellulare, nel minor tempo possibile, ma senza una tempistica predeterminata, l'operatore deve recarsi sul posto a mezzo di auto aziendale che ha
22 a disposizione, l'auto può essere portata in questo caso a casa dal dipendente”.
5.6 Sul punto la Società datrice appare aver dato in giudizio prova dell'effettiva genuinità nell'esecuzione della reperibilità con conseguente superamento delle obiezioni dell'Ispettorato che nel corpo della diffida in realtà si limita a richiamare quanto accertato in precedenza, “Questo Ispettorato, in una precedente verifica, ha già avuto modo di contestare la legittimità stessa di tale Istituto, …”.
5.7 Né il lavoratore né la documentazione acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 213 cpc consentono di ritenere provata la concreta lesione dei diritti del lavoratore.
5.8 Tuttavia, sotto il profilo formale, rileviamo che nella produzione documentale del lavoratore figura il contratto individuale a tempo determinato del 28/10/2020 con la specifica previsione e relativo consenso alla reperibilità (doc. 1 ric.):
5.9 Mentre al contrario, nella trasformazione del contratto a tempo indeterminato del 28/9/2021 (doc. 4 conv.) le parti non disciplinano la reperibilità né è possibile - alla stregua della non contestata assenza di contrattazione collettiva nazionale e decentrata - integrarla con altre disposizioni né è rinvenibile alcun riferimento al precedente contratto.
5.10 Se dunque fino al mese di 9/2021 riterremmo non provata la richiesta di pagamento di ore straordinarie, per i residui mesi del 2021 oggetto di accertamento oltre alla carenza probatoria non appare neppure proposta in ricorso domanda dipendente dallo specifico titolo.
P.Q.M.
23 in parziale accoglimento della domanda accerta la nullità del patto di non concorrenza tra il lavoratore ricorrente e Parte_1 la Società datrice e per l'effetto condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento delle somme trattenute a titolo di penale, per € 3.329,89 (3.794,64 – 464,73 a titolo di corrispettivo del patto). Dichiara fra le parti cessata la materia del contendere relativamente alla legittimità della trattenuta di € 625,50 per mancato preavviso. Condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 trattenuto in fa dalla data di assunzione alla data di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente all'importo di
€ 220,00 (€ 751,04 - € 531,04). Sulle somme riconosciute in favore del lavoratore sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Compensa per ¼ tra le parti le spese processuali, e condanna al pagamento dei residui 3/4 delle spese Controparte_1 processuali, liquidati in € 1.969,50 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge oltre € 118,50 per spese (contributo unificato), con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.
Siena, 5/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
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