Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Perugini, Nicola Petrini, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Petrini in Taranto, P. Le Dante n. 26;
contro
Ministero Difesa Aeronautica Militare Direzione Impiego del personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento M_D ARM004 REG2024 -OMISSIS- 08-04-2024 prot. nr. -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Direzione Per L’impiego Del Personale Militare Dell’Aeronautica, datato 08.04.2024 (All.1), notificato in pari data, con il quale il Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Direzione Per L’impiego Del Personale Militare Dell’Aeronautica disponeva il trasferimento del Cap. Garn “Chim.” -OMISSIS- presso 6 AEROLAB – TRAPANI, nell’incarico di ufficiale a disposizione del Comandante per assumere, in data 17 aprile 2024, l’incarico di “CAPO 6 AEROLAB – TRAPANI”;
b) del provvedimento M_D ARM004 REG2024 -OMISSIS- 14-05-2024, del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Direzione Per L’impiego Del Personale Militare Dell’Aeronautica, datato 14.05.2024, con il quale il Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Direzione Per L’impiego Del Personale Militare Dell’Aeronautica in riscontro ad istanza in autotutela formulata a mezzo difensore, confermava il Provvedimento di trasferimento, del quale era stato richiesto l’annullamento in autotutela; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Difesa Aeronautica Militare Direzione Impiego del personale Militare;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. RT EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, relativo al disposto trasferimento d’ufficio, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere;
Considerato che con memoria del 22 settembre 2025 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di “… sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il mutamento della situazione di fatto rivestita dal ricorrente in data odierna, rispetto all’atto della proposizione del ricorso ”
Ritenuto quindi di dover concludere in conformità con la declaratoria in rito di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter compensa tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT EN, Presidente, Estensore
RA RA SS, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.