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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1086/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1086/2022 R.G., assunta in decisione con ordinanza del 6 ottobre 2024 resa all'esito del deposito delle parti delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Savona, alla Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre nr. 9/1, presso lo studio dell'avv. Antonino Ardagna (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in C.F._2 opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Direttore Generale f.f. (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Palermo, alla Via P.IVA_1
Francesco Bentivegna nr. 17, presso lo studio dell'avv. Luca Randazzese (C.F.:
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II c.p.c.;
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12 giugno
2024, con le quali parte opponente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto e eccepito nell'atto introduttivo del giudizio e parte opposta, in via preliminare, ha insistito nell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, già sollevata nella prima udienza, riportandosi, per il resto, alle motivazioni spiegate e alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione depositato il 10 ottobre 2022, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi nr. 29284202200000245001 notificato il 20 settembre 2022 dall' ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. Controparte_1
602, con il quale erano state pignorate le somme dovute dal terzo pignorato Ministero dello Sviluppo
Economico al debitore esecutato - come meglio identificate nell'atto di pignoramento - sino a concorrenza del credito intimato pari a complessivi euro 371.015,58, in forza delle cartelle di pagamento nr. 29220150003223275000 del 03/07/2015, nr. 29220150010262769000 del 05/06/2016, nr. 29220160001322927000 del 27/10/2016, nr. 29220160009629847000 del 25/11/2016, nr.
29220160010166217000 del 12/01/2017, nr. 29220170002820614000 del 10/04/2017, nr.
29220170005513162000 del 08/11/2017, nr. 29220180002440812000 del 13/04/2018, nr.
29220190000852313000 del 01/03/2019, nr. 29220190002178569000 del 25/03/2019, nr.
29220190003024465000 del 02/05/2019, nr. 29220190006748513000 del 12/12/2019, nr.
29220210023612611000 del 26/05/2022, nr. 29220229002393422 del 14/09/2022, nr.
29220229002393422 del 14/09/2022 e nr. 29220210027732814000 del 26/05/2022.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto, quale unico motivo, l'illegittimità della pretesa impositiva per l'intervenuta prescrizione del presunto credito vantato da Controparte_1
stante l'assenza di atti interruttivi successivi all'asserita notifica delle sottese cartelle
[...] esattoriali nr. 29220150003223275000 del 03/07/2015, nr. 29220150010262769000 del 05/06/2016, nr. 29220160001322927000 del 27/10/2016, nr. 29220160009629847000 del 25/11/2016, nr.
29220160010166217000 del 12/01/2017 e nr. 29220170002820614000 del 10/04/2017 (motivo da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.). Parte opponente, pertanto, ha concluso chiedendo, previo accertamento della parziale estinzione del credito per intervenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle di pagamento impugnate, la declaratoria di illegittimità sopravvenuta del pignoramento e l'improcedibilità dell'esecuzione mobiliare intrapresa dall' , con Controparte_3 vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26 ottobre 2023 si è costituita in giudizio l'opposta pagina 2 di 5 , contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito e Controparte_1 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, poiché infondata in fatto e diritto. In particolare, l'ente convenuto ha eccepito la inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione a fronte del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 615, comma II c.p.c. per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, oltre che il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ragione della natura tributaria dei crediti azionati esecutivamente dall'Agente della riscossione.
Con provvedimento reso in data 14 marzo 2023 su delega del Presidente del Tribunale, il presente procedimento è stato assegnato a questo Giudice, che, con successivo decreto del 26 marzo 2023, ha fissato apposita udienza per la comparizione delle parti e per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Celebrata la prima udienza, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 6 ottobre 2024, emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12 giugno 2024, nella quale le parti hanno depositato apposite note ex art. 127-ter c.p.c.
* * *
L'opposizione è improcedibile.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 Cost. e
111 Cost., la presente causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 09/01/2019,
n. 363; Cassazione Civile, Sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cassazione Civile, Sez. VI, 20/03/2015, n.
5724; Cassazione Civile, Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze, parimenti di rango costituzionale, di celerità e speditezza del giudizio, che garantiscono il diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. In virtù del principio della “ragione più liquida” sopra citato deve, quindi, ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, idoneo ad assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito, suscettibile di assorbimento improprio (in questi termini, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936).
Tanto premesso, delle difese spiegate dall'opponente in seno al ricorso introduttivo del giudizio nonché delle successive deduzioni di cui alle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11
pagina 3 di 5 giugno 2024, risulta pacifico che non sia stato incardinata dinanzi al G.E. la necessaria fase sommaria dell'opposizione, violando, in tal modo, il dettato normativo di cui al secondo comma dell'art. 615
c.p.c., il quale dispone testualmente: “Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al Giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. […]”.
La suddetta circostanza è destinata a spiegare rilievo in termini di improcedibilità della domanda proposta, per la prima volta, nella presente fase di merito.
Nel caso di specie, infatti, l'atto di pignoramento presso terzi rappresenta l'inizio della procedura esecutiva, sebbene nelle particolari forme dell'esecuzione cd. esattoriale;
ne consegue che qualsivoglia procedimento di opposizione deve essere iniziato dinanzi al G.E., dal momento che dopo l'inizio dell'esecuzione, il giudizio ex art. 615, comma II, c.p.c. (c.d. opposizione successiva) è giudizio a bifasicità necessaria, in quanto segue una scansione articolata in due fasi: una prima fase, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al Giudice dell'esecuzione, il quale assegna un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata;
una seconda fase, che si svolge innanzi al Giudice competente ai sensi dell'art. 27, co. II, c.p.c., secondo le modalità
(inerenti, innanzitutto, la forma dell'atto introduttivo) del processo ordinario di cognizione.
Sulla inderogabilità della celebrazione della prima fase, si riporta quanta statuito dalla Suprema Corte
“La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario" onde "la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.” cfr. Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n. 25170; da ultimo, cfr. Cassazione civile sez. III, 10/03/2023, n. 7163;
Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n. 9451).
Nel caso di specie, parte opponente ha del tutto omesso di investire preventivamente il G.E. stravolgendo, così, la nota ed imprescindibile struttura bifasica del procedimento di opposizione all'esecuzione, che non fa eccezione in materia esattoriale, ed incorrendo nella sanzione pagina 4 di 5 dell'improcedibilità dell'odierno giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00 complessità bassa, parametri minimi per l'attività di studio pari ad euro 460,00, per la fase introduttiva pari ad euro 389,00
e per la fase decisionale pari ad euro 851,00, e così complessivamente euro 2.540,00, ridotta ex art. 4 co
IX ad euro 1.270,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Direttore Generale f.f., che liquida nella misura di euro 1.270,00
[...] per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 4 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1086/2022 R.G., assunta in decisione con ordinanza del 6 ottobre 2024 resa all'esito del deposito delle parti delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Savona, alla Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre nr. 9/1, presso lo studio dell'avv. Antonino Ardagna (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in C.F._2 opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Direttore Generale f.f. (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Palermo, alla Via P.IVA_1
Francesco Bentivegna nr. 17, presso lo studio dell'avv. Luca Randazzese (C.F.:
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II c.p.c.;
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12 giugno
2024, con le quali parte opponente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto e eccepito nell'atto introduttivo del giudizio e parte opposta, in via preliminare, ha insistito nell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, già sollevata nella prima udienza, riportandosi, per il resto, alle motivazioni spiegate e alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione depositato il 10 ottobre 2022, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi nr. 29284202200000245001 notificato il 20 settembre 2022 dall' ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. Controparte_1
602, con il quale erano state pignorate le somme dovute dal terzo pignorato Ministero dello Sviluppo
Economico al debitore esecutato - come meglio identificate nell'atto di pignoramento - sino a concorrenza del credito intimato pari a complessivi euro 371.015,58, in forza delle cartelle di pagamento nr. 29220150003223275000 del 03/07/2015, nr. 29220150010262769000 del 05/06/2016, nr. 29220160001322927000 del 27/10/2016, nr. 29220160009629847000 del 25/11/2016, nr.
29220160010166217000 del 12/01/2017, nr. 29220170002820614000 del 10/04/2017, nr.
29220170005513162000 del 08/11/2017, nr. 29220180002440812000 del 13/04/2018, nr.
29220190000852313000 del 01/03/2019, nr. 29220190002178569000 del 25/03/2019, nr.
29220190003024465000 del 02/05/2019, nr. 29220190006748513000 del 12/12/2019, nr.
29220210023612611000 del 26/05/2022, nr. 29220229002393422 del 14/09/2022, nr.
29220229002393422 del 14/09/2022 e nr. 29220210027732814000 del 26/05/2022.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto, quale unico motivo, l'illegittimità della pretesa impositiva per l'intervenuta prescrizione del presunto credito vantato da Controparte_1
stante l'assenza di atti interruttivi successivi all'asserita notifica delle sottese cartelle
[...] esattoriali nr. 29220150003223275000 del 03/07/2015, nr. 29220150010262769000 del 05/06/2016, nr. 29220160001322927000 del 27/10/2016, nr. 29220160009629847000 del 25/11/2016, nr.
29220160010166217000 del 12/01/2017 e nr. 29220170002820614000 del 10/04/2017 (motivo da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.). Parte opponente, pertanto, ha concluso chiedendo, previo accertamento della parziale estinzione del credito per intervenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle di pagamento impugnate, la declaratoria di illegittimità sopravvenuta del pignoramento e l'improcedibilità dell'esecuzione mobiliare intrapresa dall' , con Controparte_3 vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26 ottobre 2023 si è costituita in giudizio l'opposta pagina 2 di 5 , contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito e Controparte_1 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, poiché infondata in fatto e diritto. In particolare, l'ente convenuto ha eccepito la inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione a fronte del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 615, comma II c.p.c. per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, oltre che il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ragione della natura tributaria dei crediti azionati esecutivamente dall'Agente della riscossione.
Con provvedimento reso in data 14 marzo 2023 su delega del Presidente del Tribunale, il presente procedimento è stato assegnato a questo Giudice, che, con successivo decreto del 26 marzo 2023, ha fissato apposita udienza per la comparizione delle parti e per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Celebrata la prima udienza, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 6 ottobre 2024, emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12 giugno 2024, nella quale le parti hanno depositato apposite note ex art. 127-ter c.p.c.
* * *
L'opposizione è improcedibile.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 Cost. e
111 Cost., la presente causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 09/01/2019,
n. 363; Cassazione Civile, Sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cassazione Civile, Sez. VI, 20/03/2015, n.
5724; Cassazione Civile, Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze, parimenti di rango costituzionale, di celerità e speditezza del giudizio, che garantiscono il diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. In virtù del principio della “ragione più liquida” sopra citato deve, quindi, ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, idoneo ad assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito, suscettibile di assorbimento improprio (in questi termini, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936).
Tanto premesso, delle difese spiegate dall'opponente in seno al ricorso introduttivo del giudizio nonché delle successive deduzioni di cui alle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11
pagina 3 di 5 giugno 2024, risulta pacifico che non sia stato incardinata dinanzi al G.E. la necessaria fase sommaria dell'opposizione, violando, in tal modo, il dettato normativo di cui al secondo comma dell'art. 615
c.p.c., il quale dispone testualmente: “Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al Giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. […]”.
La suddetta circostanza è destinata a spiegare rilievo in termini di improcedibilità della domanda proposta, per la prima volta, nella presente fase di merito.
Nel caso di specie, infatti, l'atto di pignoramento presso terzi rappresenta l'inizio della procedura esecutiva, sebbene nelle particolari forme dell'esecuzione cd. esattoriale;
ne consegue che qualsivoglia procedimento di opposizione deve essere iniziato dinanzi al G.E., dal momento che dopo l'inizio dell'esecuzione, il giudizio ex art. 615, comma II, c.p.c. (c.d. opposizione successiva) è giudizio a bifasicità necessaria, in quanto segue una scansione articolata in due fasi: una prima fase, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al Giudice dell'esecuzione, il quale assegna un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata;
una seconda fase, che si svolge innanzi al Giudice competente ai sensi dell'art. 27, co. II, c.p.c., secondo le modalità
(inerenti, innanzitutto, la forma dell'atto introduttivo) del processo ordinario di cognizione.
Sulla inderogabilità della celebrazione della prima fase, si riporta quanta statuito dalla Suprema Corte
“La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario" onde "la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.” cfr. Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n. 25170; da ultimo, cfr. Cassazione civile sez. III, 10/03/2023, n. 7163;
Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n. 9451).
Nel caso di specie, parte opponente ha del tutto omesso di investire preventivamente il G.E. stravolgendo, così, la nota ed imprescindibile struttura bifasica del procedimento di opposizione all'esecuzione, che non fa eccezione in materia esattoriale, ed incorrendo nella sanzione pagina 4 di 5 dell'improcedibilità dell'odierno giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00 complessità bassa, parametri minimi per l'attività di studio pari ad euro 460,00, per la fase introduttiva pari ad euro 389,00
e per la fase decisionale pari ad euro 851,00, e così complessivamente euro 2.540,00, ridotta ex art. 4 co
IX ad euro 1.270,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Direttore Generale f.f., che liquida nella misura di euro 1.270,00
[...] per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 4 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 5 di 5