Articolo 5 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1066
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1972
>
Versione
12 febbraio 1980
Art. 5.
Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.
Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonche' dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 gennaio 1980, n.16 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le esenzioni ed agevolazioni previste dall' articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , vengono ripristinate a decorrere dal 1 gennaio 1974.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente