Articolo 2546 del Codice civile
Articolo 2545 duodeviciesArticolo 2522
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2546.

(( (Nozione).)) ((Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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