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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 (C.F. ), rappresentato e difeso, sia unitamente che C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Ferdinando Caronia (C.F. ), C.F._2 Alessandro Dipollina (C.F. ) e Maria Cristina Russo (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliato in Palermo via Houel n.29 C.F._4 presso il loro studio, giusta mandato allegato al presente atto. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (c.f.: ), con sede legale in Termini Imerese (PA), c.da Molara s.n.c., in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. . Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli avv.ti Luigi Maini Lo Casto (pec: Giorgio Petta( pec: Email_1 Email_2 e Andrea Giarrusso (pec: , sia uniti, sia divisi, con domicilio Email_3 digitale eletto presso gli indi-con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori RESISTENTE Oggetto: recesso illegittimo da contratto subordinato a termine. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 9.3.2023, ha adito il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti della in Controparte_1 persona del legale rappresentante, sostenendo che: aveva lavorato per la resistente dal 5.2.2022 con mansioni di fabbro 2° livello CCNL edile;
era stato regolarizzato con contratto a tempo determinato dal 1.3.2022 con scadenza 28.2.2023; aveva receduto dal contratto in data 20.9.2022 avendo scoperto che la resistente aveva unilateralmente comunicato tramite Unilav la cessazione del rapporto di lavoro;
aveva osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello previsto dal CCNL, senza fruire di ferie se non una settimana ad agosto, né permessi retribuiti, né tredicesima, né la retribuzione per il periodo lavorato a settembre 2022, né aveva percepito la retribuzione corrispondente alle ore previste nel contratto di assunzione;
aveva inoltre subito danni dall'anticipato recesso per giusta causa. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “dire e dichiarare ammissibile, proponibile e procedibile il ricorso e tutte le domande ivi contenute, e nel merito, e con
1 qualsivoglia statuizione, accoglierlo perché fondato in fatto ed in diritto ed assistito da prova idonea;
= dire e dichiarare che il ricorrente ha continuativamente lavorato alle dipendenze della società resistente dal 5 febbraio al 20 settembre 2022, data in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato per effetto delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente;
= dire e dichiarare il diritto che il ricorrente ha svolto le mansioni di operaio qualificato con conseguente diritto dello stesso all'inquadramento del secondo livello del CCNL del settore edile;
= dire e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito a causa della anticipata cessazione del rapporto di lavoro determinata dalle dimissioni per giusta del ricorrete, ovvero dall'illegittimo recesso ante tempus esercitato dalla parte 2 datoriale, pari al trattamento retributivo che sarebbe maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (28.02.2023), pari ad € 8.799,20 ovvero alla diversa somma che sarà accertata in sentenza, oltre accessori di legge;
= dire e dichiarare che il ricorrente ha lavorato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00; = dire e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle maggiorazioni retributive ordinarie (€ 3.367,57, per lavoro straordinario svolto (€ 9.077,81), della indennità sostitutiva di permessi (€ 485,58) e ferie (€ 504,50) non goduti, dei ratei di tredicesima mensilità pari ad € 955,77, ovvero alle diverse somme accertate in sentenza, oltre accessori di legge. Conseguentemente condannare la società
(C.F. ) in persona del suo legale CP_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Termini Imerese (PA), C.da Molara 45, al pagamento, in favore del Sig. : = del danno Parte_3 dallo stesso subito a causa dell'illegittimo recesso ante tempus esercitato dalla parte datoriale, pari ad € 8.799,20 delle maggiorazioni retributive ordinarie (€ 3.367,57, per lavoro straordinario svolto (€ 9.077,81), della indennità sostitutiva di permessi (€ 485,58) e ferie (€ 504,50) non goduti, dei ratei di tredicesima mensilità pari ad € 955,77, ovvero alle diverse somme accertate in sentenza, oltre accessori di legge In via istruttoria ammettere formale interrogatorio e prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dall'inciso << vero è che >>: 1) Il Sig. ha lavorato Pt_1 per la società dal 5 febbraio 2022 al 20 settembre Controparte_1 2022 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00? 2) Il ricorrente fino alla metà del mese di febbraio 2022 si è recato quotidianamente alle ore 6,45- 7,00 presso il “Bar Acquario” sito in Palermo, via Oreto Nuova, e successivamente presso l'ufficio operativo della società sito in Palermo, Corso dei Mille n. 708, ove il Sig.
[...]
, legale rappresentante della società, indicava al Sig. ed agli Parte_2 Pt_1 altri colleghi di lavoro i cantieri presso cui recarsi e le lavorazioni da eseguire? 3) Il ricorrente, fino al mese di marzo 2022, è stato adibito dalla società presso la sede di Termini Imerese (PA), C.da Molara, ove il Sig. ha curato la riparazione Pt_1 di un trituratore di rifiuti in plastica ivi ubicato? 4) Il ricorrente, per lo svolgimento della predetta attività lavorativa, ha utilizzato strumenti e materiali (chiavi, cacciaviti, flex) forniti dalla società resistente? 5) La società, nel mese di febbraio 2022, ha corrisposto al ricorrente una retribuzione settimanale pari ad € 300,00? 6) Il Sig. , terminato l'incontro mattutino con i lavoratori (prima presso il Bar Pt_2 Acquario di Palermo e successivamente presso l'ufficio di Corso dei Mille), alle ore 7,15 – 7,30, accompagnava il ricorrente (privo di autovettura) presso la sede di
2 Termini Imerese? 7) Il ricorrente, terminata l'attività lavorativa presso la sede di Termini Imerese alle ore 19,00, rientrava a Palermo attendendo l'arrivo del Sig.
(solitamente intorno alle ore 20,30) ovvero di un collega di lavoro Parte_2 disposto a riaccompagnarlo a casa? 8) Ho lavorato una settimana con il ricorrente presso lo stabilimento di Termini Imerese e posso confermare che lo stesso ha lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00? 9) Nel periodo febbraio – marzo 2022, mediamente una volta a settimana, alle ore 20,30 circa, mi sono recato a Termini Imerese per prendere il ricorrente e riaccompagnarlo a casa? 10) A far data dal mese di aprile 2022 il ricorrente ha lavorato presso numerosi cantieri edili quali, 3 a titolo esemplificativo e non esaustivo: Villa Addaura (rifacimento di un prospetto), via Pizzetti, via Gianquinto, via Ciluffo (ristrutturazioni di appartamenti), Piazzale Calona di Palermo (rifacimento prospetto)? 11) Il ricorrente, terminata l'attività lavorativa, si recava alle ore 19.00 circa presso l'ufficio di Corso dei Mille dove, unitamente agli altri colleghi di lavoro, ove relazionava al Sig. l'attività Pt_2 lavorativa svolta? 12) Il ricorrente ha fruito soltanto di una settimana di ferie durante il mese di agosto? 13) Il ricorrente ha lavorato per la società fino al 20 settembre 2022 data in cui il Sig. non si è più recato a lavoro? Si indicano Pt_1 come testi i Signori: da escutere sui capitoli nn. Testimone_1 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13. - , da escutere sui capitoli nn. Parte_3 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” La in persona del legale rappresentante, nel costituirsi, Controparte_1 ha replicato che: il rapporto di lavoro era iniziato il 1.3.2022 ed era cessato il 5.8.2022 per accordo intervenuto tra le parti per modificare la data del termine finale del contratto;
l'orario di lavoro era 7.30 -12, pausa di un'ora e poi dalle 13 alle 16.30; alcun risarcimento del danno per asserito recesso per giusta causa era pertanto dovuto;
in caso di dimostrazione del recesso del lavoratore, ella vantava un credito per il recesso anticipato di quest'ultimo e per il quale formulava domanda riconvenzionale;
il ricorso era nullo per mancata produzione del CCNL integrale;
il ricorrente non era creditore di alcuna somma differenziale, neppure nel caso in cui si fosse accertato l'inizio del rapporto di lavoro da febbraio 2022 invece che da marzo;
in ogni caso, non era stata dimostrata alcuna prestazione lavorativa straordinaria né era dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie né, ancora, quella sostitutiva dei permessi non goduti;
la tredicesima era stata corrisposta con la busta paga di agosto;
le prove articolate erano inammissibili e irrilevanti;
in via riconvenzionale, aveva diritto al risarcimento del danno per il recesso anticipato del lavoratore, atteso che le dimissioni non erano sorrette da giusta causa. Ha così concluso: “-- preliminarmente, in considerazione della domanda riconvenzionale formulata nel presente atto, disporre ai sensi dell''art. 418 c.p.c. la fissazione di una nuova udienza di discussione della causa, nel rispetto del termine previsto dall''art. 415 c.p.c., concedendo alle parti il termine per il deposito delle memorie e disponendo, altresì, la notifica del decreto di fissazione della nuova udienza e della presente memoria;
-
- in via principale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
- -in via riconvenzionale,, qualora il G.L. ritenesse che il rapporto tra le parti in causa qualora il G.L. ritenesse che il rapporto tra le parti in causa sia cessato in data 20.9.2022, accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
3 tempore, al risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato, del sig.
, non sorretto da una giusta causa, dal contratto a termine con Parte_1 scadenza prevista per il 28.2.2023; - per l''effetto, condannare il sig. Parte_1 a corrispondere alla , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, il complessivo importo, a titolo di risarcimento del danno, pari a € 8.799,20 o a quella maggiore o minor somma che verrà accertata all''esito di apposita consulenza contabile. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Ai fini istruttori, ci si oppone all''interrogatorio formale e all'interrogatorio formale e alla prova testimoniale richiesti ex adverso, per i motivi esaustivamente illustrati nel paragrafo 4 VIII della presente memoria;
in caso di ammissione della prova per testi, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i sigg. , , Controparte_2 Controparte_2
AB OM e Si chiede di essere ammessi a prova Controparte_3 testimoniale sul seguente articolato di prova: 1. ““vero è che il sig. Parte_1
nel periodo compreso tra l'1.3.2022 '1.3.2022 e il 5.8.2022, ha prestato
[...] la propria attività lavorativa quale operaio in favore della Building & Technologies s.r.l., osservando s.r.l., osservando un orario di lavoro articolato su otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.00, con un''ora di pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00, per poi riprendere l''attività dalle 13.00 e fino alle 16.30””;
2. ““vero è che l''orario di lavoro giornaliero del sig. , così come Parte_1 quello degli altri operai della società resistente, nel periodo compreso tra l'1.3.2022 '1.3.2022 e il 5.8.2022, poteva subire delle variazioni relativamente al suo inizio e alla sua conclusione sempre nel rispetto del monte orario giornaliero di otto ore”;”;
3. ““vero è che, nel periodo compreso tra il 5.2.2022 e il 28.2.2022, il sig. Parte_1 non ha prestato la propria attività lavorativa nei cantieri della
[...] [...] ;”; 4. “vero è che, nel periodo compreso tra il 6.8.2022 e il Controparte_1 20.9.2022, il sig. non ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 nei cantieri della ”; 5. ““vero è che il rapporto di Controparte_1 lavoro intercorso tra la e il sig. è Parte_4 Parte_5 cessato per volontà consensuale di entrambe le parti in data 5.8.2022”. Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova, i sigg. , AB OM Controparte_2 e tutti domiciliati presso la sede legale della società resistente, Controparte_3 sita a Termini presso la sede legale della società resistente, sita a Termini Imerese in contrada Molara n. 45. Si chiede, altresì, che venga disposta CTU contabile al fine di accertare, in caso di contestazioni da parte del ricorrente, l''esatto ammontare delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno in via riconvenzionale.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. In via pregiudiziale, alcuna incidenza sulla regolarità del presente giudizio può attribuirsi alla mancata fissazione ex art.418 cpc della nuova udienza di comparizione delle parti richiesta dalla resistente con la domanda riconvenzionale proposta con la memoria di costituzione. Invero, si osserva che il ricorrente non ha chiesto alcun termine a difesa e, anzi, ha accettato il contraddittorio sulla medesima,
4 risultata peraltro indimostrata a causa della decadenza della resistente dalla prova pronunciata dal giudice istruttore. Pertanto, atteso che il ricorrente non ha patito alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, ad avviso del giudicante è contrario al principio di economia processuale concedere detto termine in questa fase del giudizio e rimettere la causa in istruttoria. Nel merito, il ricorrente ha dedotto di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.3.2022 al 28.2.2023, ma di avere iniziato a lavorare di fatto dal 5.2.2022 e fino al 20.9.2022 allorquando si è dimesso per giusta causa costituita dall'avere accertato che la resistente aveva dichiarato la cessazione del rapporto di lavoro in data 5.8.2022; di avere ricoperto le mansioni di fabbro inquadrabili nel 5 secondo livello del CCNL edili;
di avere appreso che la resistente aveva regolarizzato la sua posizione assicurativo-previdenziale dal 1 marzo 2022; di avere osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00; fino a marzo 2022 di essere stato adibito dalla società presso la sede di Termini Imerese, ivi accompagnato dalla resistente, terminando l'attività verso le h. 19 e rientrando a Palermo “solitamente” verso le 20.30; nel periodo in cui aveva lavorato in vari cantieri di Palermo, terminata l'attività lavorativa, si recava alle ore 19.00 circa presso l'ufficio di Corso dei Mille dove, unitamente agli altri colleghi di lavoro, relazionava al Sig. l'attività lavorativa svolta;
di avere percepito nel febbraio Pt_2 2022 una retribuzione di 360 euro settimanale;
di avere maturato crediti per le voci indicate in ricorso. Ad avviso del giudicante non tutte le pretese sono risultate dimostrate. Infatti, sulla data di inizio del rapporto di lavoro, si osserva, da un lato, che il giudice istruttore non ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente né il ricorrente ha insistito per la sua ammissione;
dall'altro lato, le dichiarazioni dei testi escussi risultano, quanto alla data di inizio del rapporto di lavoro 5.2.2022, del tutto generiche, posto che il ha affermato che Parte_3
“Conosco il in quanto abbiamo lavorato insieme con il sig. nel Pt_1 Pt_2 cantiere di via Pizzetti, allo Sperone, e altri cantieri sempre a Persona_1 Palermo dal gennaio 2022 (data in cui ho iniziato a lavorare per la società) e fino a fine agosto 2022, ed il l'ho lasciato lì. Preciso però che il è Pt_1 Pt_1 arrivato un mese dopo il mio arrivo” a.d.r. “sì, nel febbraio era già lì.” e il teste ha detto che “Conosco il sig in quanto lavoravamo insieme per il Tes_2 Pt_1 sig. . Io vi ho lavorato dal gennaio 2022 fino Parte_6 all'ottobre 2022, il venne dal febbraio 2022 e fino all'ottobre 2022, quando Pt_1 sono andato via io, lui era ancora.”. Risulta dunque, che gli unici testi del ricorrente si sono limitati a ricordare genericamente che quest'ultimo ha iniziato a lavorare nel febbraio 2022 senza peraltro precisare in quale giorno di detto mese ciò è effettivamente avvenuto e soprattutto senza confermare in alcun modo la data del 5.2.2022 (sabato) espressamente indicata dal ricorrente. Pertanto, atteso che febbraio si compone di 28 giorni e che il contratto scritto reca la data del 1.3.2022, deve rigettarsi la tesi dell'inizio del rapporto di lavoro da epoca antecedente quella risultante dall'atto scritto atteso che la genericità del ricordo dei testi appare compatibile con l'inizio del rapporto di lavoro dal 1° marzo invece dal 28 febbraio. Ciò che, peraltro, appare coerente con le conclusioni formulate dallo stesso ricorrente che, lungi dall'eccepire la nullità del contratto in questione in quanto decorrente da
5 data anteriore alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato con conseguente conversione di quest'ultimo in contratto a tempo indeterminato nonché con un diverso regime di risarcimento del danno, ha domandato quest'ultimo avallando le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alle conseguenze discendenti dal recesso del lavoratore dal contratto a termine per giusta causa. Non senza omettere di rilevare che il ricorrente non ha provato né documentato di avere percepito alcuna retribuzione per il mese di febbraio atteso che le ricevute in atti decorrono dal marzo 2022 in poi. Proseguendo nell'esame del merito, si osserva, da un lato, che la resistente non ha 6 provato che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato il 5.8.2022 tanto meno per risoluzione consensuale, dall'altro lato, è agli atti il bonifico effettuato dalla resistente a favore del ricorrente in data 16.8.2022 dell'importo di 1020 euro con la causale “saldo giornate lavorate sino al 15.8.2022”. Deve, dunque ritenersi acclarato che il rapporto di lavoro è proseguito oltre la data comunicata unilateralmente dalla resistente attraverso il modello Unilav: circostanza vieppiù confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi. Orbene, considerato che i testi hanno ricordato che la prestazione lavorativa si è protratta oltre agosto e anche a settembre, si ritiene verosimile il recesso del ricorrente alla data del 20 settembre 2022. Per l'effetto, atteso che il ricorrente ha dedotto l'inadempimento della resistente all'obbligazione di corrispondere la retribuzione per detta mensilità, quest'ultima deve essere condannata a pagare al ricorrente l'ulteriore somma di € 1.135,20. In merito all'orario di lavoro, dall'esame del contratto di assunzione risulta che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato e pieno per 40 ore settimanali corrispondenti a 160 ore mensili, mentre dalle buste paga risulta che nel mese di aprile avrebbe lavorato per 109 ore come anche negli altri mesi fino ad agosto, avrebbe lavorato per un numero inferiore alle 160 ore:
considerato che
il ricorrente ha dimostrato di avere prestato la propria attività in non meno di 5 giorni alla settimana per tutti i mesi lavorati, e tenuto presente l'ammontare minimo di 160 ore lavorative mensili, la resistente non ha pagato il dovuto per un totale di 215 ore come emergente dall'esame delle stesse buste paga da ella predisposte. Al ricorrente è pertanto dovuta la differenza della retribuzione ordinaria pari a € 2.033,90 al lordo delle ritenute di legge. Quanto alle ore di lavoro straordinario, l'esito della prova testimoniale non ha consentito di accertare l'orario allegato dal ricorrente atteso che il teste ha ricordato che “ogni mattina avevamo appuntamento al bar di via Parte_3 Oreto con il sig. verso le 6/6:30 del mattino e lavoravamo fino alle 17:30/18 Pt_2 circa, con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13, ed il sabato qualche volta lavoravamo dalla mattina fino alle 14/15” a.d.r. Giudice “per due sabati al mese lavoravamo ed anche per le festività; il 2 giugno, per esempio, io ho lavorato, ma il no” A.d.r. “Al bar Oreto il sig. ci divideva tra i vari cantieri e a fine Pt_1 Pt_2 lavori ci ritiravamo verso le 17:30 a casa”; “confermo che il ricorrente, quando lavorava a Termini Imerese, terminata l'attività lavorativa alle ore 19,00, rientrava a Palermo attendendo l'arrivo del Sig. (solitamente intorno alle ore Parte_2 20,30) ovvero di un collega. Qualche volta ho dovuto accompagnarlo anche io su richiesta del sig. ;” “per circa due mesi di fila è stato a Termini Imerese, per Pt_2
6 gli altri mesi ha girato con noi per i cantieri di Palermo.”, mentre il teste ha Tes_1 riferito che “dal lunedì al venerdì, dalle ore 06/06:30 fino alle ore 17:30/18, ma a volte anche più tardi, con una mezz'ora di pausa pranzo, e qualche volta (circa tre sabati al mese) anche il sabato mattina dalle ore 6:30 fino alle 15:00?” a.d.r. cap. 2) “si ogni giorno ci vedevamo in un bar in via Oreto alle 6:30 col sig. e lui lì Pt_2 ci diceva dove andare a lavorare e ci dava direttive sul da farsi e poi andavamo all'ufficio di corso dei mille quando finivamo, non avevamo un orario di fine lavoro fisso, ma variava in base alle esigenze, dalle 17:30 in poi” “sì confermo che il per un periodo ha lavorato presso il capannone di Termini Imerese e, per Pt_1 un paio di giorni, sono andato anche io con lui. Terminato l'incontro del mattino al 7 Bar di via Oreto, il sig. ci accompagnava a Termini Imerese e poi ci veniva a Pt_2 riprendere verso le 20:00; una volta lui è arrivato al Capannone alle 21:30. Noi eravamo a piedi e quindi abbiamo aspettato lui fino a quell'ora” a.d.r. “Sì vi ho lavorato anche di sabato presso il capannone.”. Orbene, considerato che il ricorrente ha dedotto di avere lavorato in un cantiere presso Termini Imerese soltanto nel mese di marzo 2022; che presso i cantieri siti in Palermo, l'attività lavorativa terminava alle 17.30; ritenuto quale verosimile orario di inizio della prestazione lavorativa le h. 7 (atteso che alle 6.30 era previsto l'incontro in un bar) e con una pausa pranzo di 1 h. sì che la prestazione lavorativa eccedeva l'orario lavorativo ordinario di 1,30 h giornaliero, corrispondente a h. 7,30 settimanali, pari a 33 ore mensili;
che non vi è prova del carattere sistematico dell'incontro con il datore di lavoro al termine della giornata di lavoro;
che i testi hanno confermato lo svolgimento di prestazione lavorativa per almeno due sabati al mese con orario 7-14, con ulteriori 14 ore di lavoro straordinario al mese sì che complessivamente risulta dimostrato un orario lavorativo straordinario di 47 ore mensili corrispondenti a un credito del ricorrente di € 600,19 mensili che moltiplicato per 5 mesi (aprile-agosto) corrispondono a un credito di € 3.000,95; che presso il cantiere di Termini Imerese, il ricorrente, non automunito, era solito attendere che il legale rappresentante della società resistente andasse a prenderlo per riaccompagnarlo a casa, ciò che di norma non avveniva prima delle h. 20 ancorché il lavoro fosse cessato in precedenza ossia, in assenza di univoche risultanze testimoniali, intorno all'orario solito delle h. 17.30 cui deve aggiungersi il tempo necessario per fare rientro a casa (circa ½ h considerata la distanza Palermo – Termini Imerese, ipotizzando che lo stesso fosse automunito) per un totale di 10 ore giornaliere di lavoro corrispondenti a 50 ore settimanali per detto periodo, con esclusione della prestazione lavorativa anche per la giornata di sabato, non essendovi prova certa che anche per il cantiere di Termini Imerese il ricorrente abbia prestato attività lavorativa per due sabati al mese: si ottiene pertanto una prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria pari a 10 ore a settimana corrispondente a un credito mensile di € 561,88. In sintesi, al ricorrente è dovuto l'importo complessivo di € 3.562,83 a titolo di compenso per lavoro straordinario. Per quanto attiene alle ferie, avendo fruito di una settimana di ferie, il ricorrente ha maturato ulteriori 53 ore di ferie corrispondenti a circa 9 giorni, risultando dunque creditore dell'importo di € 504,50. Quanto all'indennità dovuta per i permessi orari, dalle buste paga risulta che la stessa è stata corrisposta per € 366,80 sì che il residuo credito del ricorrente è di € 118,78.
7 Ancora, il ricorrente ha maturato anche il diritto alla tredicesima per le mensilità da marzo a settembre (7 mesi) il cui ammontare è pari a € 955,77, come correttamente calcolato nel ricorso introduttivo. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno conseguente al recesso per giusta causa dal contratto a tempo determinato, quantificandolo nella misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino al 28.2.2023. Orbene, rilevato che l'art. 2119 c.c. consente il recesso dal contratto a tempo determinato esclusivamente per giusta causa, il giudicante ritiene che l'avere redatto delle buste paga errate, erogando importi retributivi inferiori a quelli spettanti, non conteggiando le ore di straordinario, non consentendo di fruire dei giorni di ferie, 8 non accantonando il tfr corrispondente alla maggiore retribuzione spettante, comunicando falsamente la cessazione del rapporto di lavoro sì da non essere tenuto al versamento della relativa contribuzione a danno del montante contributivo del lavoratore, sono circostanze che costituiscono indubbiamente e logicamente gravi inadempienze del datore di lavoro alle obbligazioni gravanti sul medesimo tali da giustificare il recesso del lavoratore. Quanto alle conseguenze discendenti da detto inadempimento, per univoca giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 17423/2021), esse consistono nella retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito fino allo scadere del termine apposto al contratto a tempo determinato, ossia, nel caso di specie, € 8.192,35. A detto importo occorre aggiungere il TFR che sarebbe maturato pari a € 606,84. Infine, tutte le predette somme (pari a complessivi € 17.110,17) devono essere maggiorate di rivalutazione e interessi al tasso legale anno per anno vigente sulle somme annualmente rivalutate fino al saldo. Atteso l'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
accoglie il ricorso depositato da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 per l'effetto, condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 17.110,17 per i titoli indicati in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in complessivi € 5.400,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre il contributo unificato. Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
8
Parte_1 (C.F. ), rappresentato e difeso, sia unitamente che C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Ferdinando Caronia (C.F. ), C.F._2 Alessandro Dipollina (C.F. ) e Maria Cristina Russo (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliato in Palermo via Houel n.29 C.F._4 presso il loro studio, giusta mandato allegato al presente atto. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (c.f.: ), con sede legale in Termini Imerese (PA), c.da Molara s.n.c., in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. . Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli avv.ti Luigi Maini Lo Casto (pec: Giorgio Petta( pec: Email_1 Email_2 e Andrea Giarrusso (pec: , sia uniti, sia divisi, con domicilio Email_3 digitale eletto presso gli indi-con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori RESISTENTE Oggetto: recesso illegittimo da contratto subordinato a termine. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 9.3.2023, ha adito il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti della in Controparte_1 persona del legale rappresentante, sostenendo che: aveva lavorato per la resistente dal 5.2.2022 con mansioni di fabbro 2° livello CCNL edile;
era stato regolarizzato con contratto a tempo determinato dal 1.3.2022 con scadenza 28.2.2023; aveva receduto dal contratto in data 20.9.2022 avendo scoperto che la resistente aveva unilateralmente comunicato tramite Unilav la cessazione del rapporto di lavoro;
aveva osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello previsto dal CCNL, senza fruire di ferie se non una settimana ad agosto, né permessi retribuiti, né tredicesima, né la retribuzione per il periodo lavorato a settembre 2022, né aveva percepito la retribuzione corrispondente alle ore previste nel contratto di assunzione;
aveva inoltre subito danni dall'anticipato recesso per giusta causa. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “dire e dichiarare ammissibile, proponibile e procedibile il ricorso e tutte le domande ivi contenute, e nel merito, e con
1 qualsivoglia statuizione, accoglierlo perché fondato in fatto ed in diritto ed assistito da prova idonea;
= dire e dichiarare che il ricorrente ha continuativamente lavorato alle dipendenze della società resistente dal 5 febbraio al 20 settembre 2022, data in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato per effetto delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente;
= dire e dichiarare il diritto che il ricorrente ha svolto le mansioni di operaio qualificato con conseguente diritto dello stesso all'inquadramento del secondo livello del CCNL del settore edile;
= dire e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito a causa della anticipata cessazione del rapporto di lavoro determinata dalle dimissioni per giusta del ricorrete, ovvero dall'illegittimo recesso ante tempus esercitato dalla parte 2 datoriale, pari al trattamento retributivo che sarebbe maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (28.02.2023), pari ad € 8.799,20 ovvero alla diversa somma che sarà accertata in sentenza, oltre accessori di legge;
= dire e dichiarare che il ricorrente ha lavorato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00; = dire e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle maggiorazioni retributive ordinarie (€ 3.367,57, per lavoro straordinario svolto (€ 9.077,81), della indennità sostitutiva di permessi (€ 485,58) e ferie (€ 504,50) non goduti, dei ratei di tredicesima mensilità pari ad € 955,77, ovvero alle diverse somme accertate in sentenza, oltre accessori di legge. Conseguentemente condannare la società
(C.F. ) in persona del suo legale CP_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Termini Imerese (PA), C.da Molara 45, al pagamento, in favore del Sig. : = del danno Parte_3 dallo stesso subito a causa dell'illegittimo recesso ante tempus esercitato dalla parte datoriale, pari ad € 8.799,20 delle maggiorazioni retributive ordinarie (€ 3.367,57, per lavoro straordinario svolto (€ 9.077,81), della indennità sostitutiva di permessi (€ 485,58) e ferie (€ 504,50) non goduti, dei ratei di tredicesima mensilità pari ad € 955,77, ovvero alle diverse somme accertate in sentenza, oltre accessori di legge In via istruttoria ammettere formale interrogatorio e prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dall'inciso << vero è che >>: 1) Il Sig. ha lavorato Pt_1 per la società dal 5 febbraio 2022 al 20 settembre Controparte_1 2022 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00? 2) Il ricorrente fino alla metà del mese di febbraio 2022 si è recato quotidianamente alle ore 6,45- 7,00 presso il “Bar Acquario” sito in Palermo, via Oreto Nuova, e successivamente presso l'ufficio operativo della società sito in Palermo, Corso dei Mille n. 708, ove il Sig.
[...]
, legale rappresentante della società, indicava al Sig. ed agli Parte_2 Pt_1 altri colleghi di lavoro i cantieri presso cui recarsi e le lavorazioni da eseguire? 3) Il ricorrente, fino al mese di marzo 2022, è stato adibito dalla società presso la sede di Termini Imerese (PA), C.da Molara, ove il Sig. ha curato la riparazione Pt_1 di un trituratore di rifiuti in plastica ivi ubicato? 4) Il ricorrente, per lo svolgimento della predetta attività lavorativa, ha utilizzato strumenti e materiali (chiavi, cacciaviti, flex) forniti dalla società resistente? 5) La società, nel mese di febbraio 2022, ha corrisposto al ricorrente una retribuzione settimanale pari ad € 300,00? 6) Il Sig. , terminato l'incontro mattutino con i lavoratori (prima presso il Bar Pt_2 Acquario di Palermo e successivamente presso l'ufficio di Corso dei Mille), alle ore 7,15 – 7,30, accompagnava il ricorrente (privo di autovettura) presso la sede di
2 Termini Imerese? 7) Il ricorrente, terminata l'attività lavorativa presso la sede di Termini Imerese alle ore 19,00, rientrava a Palermo attendendo l'arrivo del Sig.
(solitamente intorno alle ore 20,30) ovvero di un collega di lavoro Parte_2 disposto a riaccompagnarlo a casa? 8) Ho lavorato una settimana con il ricorrente presso lo stabilimento di Termini Imerese e posso confermare che lo stesso ha lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00? 9) Nel periodo febbraio – marzo 2022, mediamente una volta a settimana, alle ore 20,30 circa, mi sono recato a Termini Imerese per prendere il ricorrente e riaccompagnarlo a casa? 10) A far data dal mese di aprile 2022 il ricorrente ha lavorato presso numerosi cantieri edili quali, 3 a titolo esemplificativo e non esaustivo: Villa Addaura (rifacimento di un prospetto), via Pizzetti, via Gianquinto, via Ciluffo (ristrutturazioni di appartamenti), Piazzale Calona di Palermo (rifacimento prospetto)? 11) Il ricorrente, terminata l'attività lavorativa, si recava alle ore 19.00 circa presso l'ufficio di Corso dei Mille dove, unitamente agli altri colleghi di lavoro, ove relazionava al Sig. l'attività Pt_2 lavorativa svolta? 12) Il ricorrente ha fruito soltanto di una settimana di ferie durante il mese di agosto? 13) Il ricorrente ha lavorato per la società fino al 20 settembre 2022 data in cui il Sig. non si è più recato a lavoro? Si indicano Pt_1 come testi i Signori: da escutere sui capitoli nn. Testimone_1 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13. - , da escutere sui capitoli nn. Parte_3 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” La in persona del legale rappresentante, nel costituirsi, Controparte_1 ha replicato che: il rapporto di lavoro era iniziato il 1.3.2022 ed era cessato il 5.8.2022 per accordo intervenuto tra le parti per modificare la data del termine finale del contratto;
l'orario di lavoro era 7.30 -12, pausa di un'ora e poi dalle 13 alle 16.30; alcun risarcimento del danno per asserito recesso per giusta causa era pertanto dovuto;
in caso di dimostrazione del recesso del lavoratore, ella vantava un credito per il recesso anticipato di quest'ultimo e per il quale formulava domanda riconvenzionale;
il ricorso era nullo per mancata produzione del CCNL integrale;
il ricorrente non era creditore di alcuna somma differenziale, neppure nel caso in cui si fosse accertato l'inizio del rapporto di lavoro da febbraio 2022 invece che da marzo;
in ogni caso, non era stata dimostrata alcuna prestazione lavorativa straordinaria né era dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie né, ancora, quella sostitutiva dei permessi non goduti;
la tredicesima era stata corrisposta con la busta paga di agosto;
le prove articolate erano inammissibili e irrilevanti;
in via riconvenzionale, aveva diritto al risarcimento del danno per il recesso anticipato del lavoratore, atteso che le dimissioni non erano sorrette da giusta causa. Ha così concluso: “-- preliminarmente, in considerazione della domanda riconvenzionale formulata nel presente atto, disporre ai sensi dell''art. 418 c.p.c. la fissazione di una nuova udienza di discussione della causa, nel rispetto del termine previsto dall''art. 415 c.p.c., concedendo alle parti il termine per il deposito delle memorie e disponendo, altresì, la notifica del decreto di fissazione della nuova udienza e della presente memoria;
-
- in via principale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
- -in via riconvenzionale,, qualora il G.L. ritenesse che il rapporto tra le parti in causa qualora il G.L. ritenesse che il rapporto tra le parti in causa sia cessato in data 20.9.2022, accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
3 tempore, al risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato, del sig.
, non sorretto da una giusta causa, dal contratto a termine con Parte_1 scadenza prevista per il 28.2.2023; - per l''effetto, condannare il sig. Parte_1 a corrispondere alla , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, il complessivo importo, a titolo di risarcimento del danno, pari a € 8.799,20 o a quella maggiore o minor somma che verrà accertata all''esito di apposita consulenza contabile. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Ai fini istruttori, ci si oppone all''interrogatorio formale e all'interrogatorio formale e alla prova testimoniale richiesti ex adverso, per i motivi esaustivamente illustrati nel paragrafo 4 VIII della presente memoria;
in caso di ammissione della prova per testi, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i sigg. , , Controparte_2 Controparte_2
AB OM e Si chiede di essere ammessi a prova Controparte_3 testimoniale sul seguente articolato di prova: 1. ““vero è che il sig. Parte_1
nel periodo compreso tra l'1.3.2022 '1.3.2022 e il 5.8.2022, ha prestato
[...] la propria attività lavorativa quale operaio in favore della Building & Technologies s.r.l., osservando s.r.l., osservando un orario di lavoro articolato su otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.00, con un''ora di pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00, per poi riprendere l''attività dalle 13.00 e fino alle 16.30””;
2. ““vero è che l''orario di lavoro giornaliero del sig. , così come Parte_1 quello degli altri operai della società resistente, nel periodo compreso tra l'1.3.2022 '1.3.2022 e il 5.8.2022, poteva subire delle variazioni relativamente al suo inizio e alla sua conclusione sempre nel rispetto del monte orario giornaliero di otto ore”;”;
3. ““vero è che, nel periodo compreso tra il 5.2.2022 e il 28.2.2022, il sig. Parte_1 non ha prestato la propria attività lavorativa nei cantieri della
[...] [...] ;”; 4. “vero è che, nel periodo compreso tra il 6.8.2022 e il Controparte_1 20.9.2022, il sig. non ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 nei cantieri della ”; 5. ““vero è che il rapporto di Controparte_1 lavoro intercorso tra la e il sig. è Parte_4 Parte_5 cessato per volontà consensuale di entrambe le parti in data 5.8.2022”. Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova, i sigg. , AB OM Controparte_2 e tutti domiciliati presso la sede legale della società resistente, Controparte_3 sita a Termini presso la sede legale della società resistente, sita a Termini Imerese in contrada Molara n. 45. Si chiede, altresì, che venga disposta CTU contabile al fine di accertare, in caso di contestazioni da parte del ricorrente, l''esatto ammontare delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno in via riconvenzionale.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. In via pregiudiziale, alcuna incidenza sulla regolarità del presente giudizio può attribuirsi alla mancata fissazione ex art.418 cpc della nuova udienza di comparizione delle parti richiesta dalla resistente con la domanda riconvenzionale proposta con la memoria di costituzione. Invero, si osserva che il ricorrente non ha chiesto alcun termine a difesa e, anzi, ha accettato il contraddittorio sulla medesima,
4 risultata peraltro indimostrata a causa della decadenza della resistente dalla prova pronunciata dal giudice istruttore. Pertanto, atteso che il ricorrente non ha patito alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, ad avviso del giudicante è contrario al principio di economia processuale concedere detto termine in questa fase del giudizio e rimettere la causa in istruttoria. Nel merito, il ricorrente ha dedotto di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.3.2022 al 28.2.2023, ma di avere iniziato a lavorare di fatto dal 5.2.2022 e fino al 20.9.2022 allorquando si è dimesso per giusta causa costituita dall'avere accertato che la resistente aveva dichiarato la cessazione del rapporto di lavoro in data 5.8.2022; di avere ricoperto le mansioni di fabbro inquadrabili nel 5 secondo livello del CCNL edili;
di avere appreso che la resistente aveva regolarizzato la sua posizione assicurativo-previdenziale dal 1 marzo 2022; di avere osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con un'ora di pausa pranzo, ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00; fino a marzo 2022 di essere stato adibito dalla società presso la sede di Termini Imerese, ivi accompagnato dalla resistente, terminando l'attività verso le h. 19 e rientrando a Palermo “solitamente” verso le 20.30; nel periodo in cui aveva lavorato in vari cantieri di Palermo, terminata l'attività lavorativa, si recava alle ore 19.00 circa presso l'ufficio di Corso dei Mille dove, unitamente agli altri colleghi di lavoro, relazionava al Sig. l'attività lavorativa svolta;
di avere percepito nel febbraio Pt_2 2022 una retribuzione di 360 euro settimanale;
di avere maturato crediti per le voci indicate in ricorso. Ad avviso del giudicante non tutte le pretese sono risultate dimostrate. Infatti, sulla data di inizio del rapporto di lavoro, si osserva, da un lato, che il giudice istruttore non ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente né il ricorrente ha insistito per la sua ammissione;
dall'altro lato, le dichiarazioni dei testi escussi risultano, quanto alla data di inizio del rapporto di lavoro 5.2.2022, del tutto generiche, posto che il ha affermato che Parte_3
“Conosco il in quanto abbiamo lavorato insieme con il sig. nel Pt_1 Pt_2 cantiere di via Pizzetti, allo Sperone, e altri cantieri sempre a Persona_1 Palermo dal gennaio 2022 (data in cui ho iniziato a lavorare per la società) e fino a fine agosto 2022, ed il l'ho lasciato lì. Preciso però che il è Pt_1 Pt_1 arrivato un mese dopo il mio arrivo” a.d.r. “sì, nel febbraio era già lì.” e il teste ha detto che “Conosco il sig in quanto lavoravamo insieme per il Tes_2 Pt_1 sig. . Io vi ho lavorato dal gennaio 2022 fino Parte_6 all'ottobre 2022, il venne dal febbraio 2022 e fino all'ottobre 2022, quando Pt_1 sono andato via io, lui era ancora.”. Risulta dunque, che gli unici testi del ricorrente si sono limitati a ricordare genericamente che quest'ultimo ha iniziato a lavorare nel febbraio 2022 senza peraltro precisare in quale giorno di detto mese ciò è effettivamente avvenuto e soprattutto senza confermare in alcun modo la data del 5.2.2022 (sabato) espressamente indicata dal ricorrente. Pertanto, atteso che febbraio si compone di 28 giorni e che il contratto scritto reca la data del 1.3.2022, deve rigettarsi la tesi dell'inizio del rapporto di lavoro da epoca antecedente quella risultante dall'atto scritto atteso che la genericità del ricordo dei testi appare compatibile con l'inizio del rapporto di lavoro dal 1° marzo invece dal 28 febbraio. Ciò che, peraltro, appare coerente con le conclusioni formulate dallo stesso ricorrente che, lungi dall'eccepire la nullità del contratto in questione in quanto decorrente da
5 data anteriore alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato con conseguente conversione di quest'ultimo in contratto a tempo indeterminato nonché con un diverso regime di risarcimento del danno, ha domandato quest'ultimo avallando le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alle conseguenze discendenti dal recesso del lavoratore dal contratto a termine per giusta causa. Non senza omettere di rilevare che il ricorrente non ha provato né documentato di avere percepito alcuna retribuzione per il mese di febbraio atteso che le ricevute in atti decorrono dal marzo 2022 in poi. Proseguendo nell'esame del merito, si osserva, da un lato, che la resistente non ha 6 provato che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato il 5.8.2022 tanto meno per risoluzione consensuale, dall'altro lato, è agli atti il bonifico effettuato dalla resistente a favore del ricorrente in data 16.8.2022 dell'importo di 1020 euro con la causale “saldo giornate lavorate sino al 15.8.2022”. Deve, dunque ritenersi acclarato che il rapporto di lavoro è proseguito oltre la data comunicata unilateralmente dalla resistente attraverso il modello Unilav: circostanza vieppiù confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi. Orbene, considerato che i testi hanno ricordato che la prestazione lavorativa si è protratta oltre agosto e anche a settembre, si ritiene verosimile il recesso del ricorrente alla data del 20 settembre 2022. Per l'effetto, atteso che il ricorrente ha dedotto l'inadempimento della resistente all'obbligazione di corrispondere la retribuzione per detta mensilità, quest'ultima deve essere condannata a pagare al ricorrente l'ulteriore somma di € 1.135,20. In merito all'orario di lavoro, dall'esame del contratto di assunzione risulta che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato e pieno per 40 ore settimanali corrispondenti a 160 ore mensili, mentre dalle buste paga risulta che nel mese di aprile avrebbe lavorato per 109 ore come anche negli altri mesi fino ad agosto, avrebbe lavorato per un numero inferiore alle 160 ore:
considerato che
il ricorrente ha dimostrato di avere prestato la propria attività in non meno di 5 giorni alla settimana per tutti i mesi lavorati, e tenuto presente l'ammontare minimo di 160 ore lavorative mensili, la resistente non ha pagato il dovuto per un totale di 215 ore come emergente dall'esame delle stesse buste paga da ella predisposte. Al ricorrente è pertanto dovuta la differenza della retribuzione ordinaria pari a € 2.033,90 al lordo delle ritenute di legge. Quanto alle ore di lavoro straordinario, l'esito della prova testimoniale non ha consentito di accertare l'orario allegato dal ricorrente atteso che il teste ha ricordato che “ogni mattina avevamo appuntamento al bar di via Parte_3 Oreto con il sig. verso le 6/6:30 del mattino e lavoravamo fino alle 17:30/18 Pt_2 circa, con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13, ed il sabato qualche volta lavoravamo dalla mattina fino alle 14/15” a.d.r. Giudice “per due sabati al mese lavoravamo ed anche per le festività; il 2 giugno, per esempio, io ho lavorato, ma il no” A.d.r. “Al bar Oreto il sig. ci divideva tra i vari cantieri e a fine Pt_1 Pt_2 lavori ci ritiravamo verso le 17:30 a casa”; “confermo che il ricorrente, quando lavorava a Termini Imerese, terminata l'attività lavorativa alle ore 19,00, rientrava a Palermo attendendo l'arrivo del Sig. (solitamente intorno alle ore Parte_2 20,30) ovvero di un collega. Qualche volta ho dovuto accompagnarlo anche io su richiesta del sig. ;” “per circa due mesi di fila è stato a Termini Imerese, per Pt_2
6 gli altri mesi ha girato con noi per i cantieri di Palermo.”, mentre il teste ha Tes_1 riferito che “dal lunedì al venerdì, dalle ore 06/06:30 fino alle ore 17:30/18, ma a volte anche più tardi, con una mezz'ora di pausa pranzo, e qualche volta (circa tre sabati al mese) anche il sabato mattina dalle ore 6:30 fino alle 15:00?” a.d.r. cap. 2) “si ogni giorno ci vedevamo in un bar in via Oreto alle 6:30 col sig. e lui lì Pt_2 ci diceva dove andare a lavorare e ci dava direttive sul da farsi e poi andavamo all'ufficio di corso dei mille quando finivamo, non avevamo un orario di fine lavoro fisso, ma variava in base alle esigenze, dalle 17:30 in poi” “sì confermo che il per un periodo ha lavorato presso il capannone di Termini Imerese e, per Pt_1 un paio di giorni, sono andato anche io con lui. Terminato l'incontro del mattino al 7 Bar di via Oreto, il sig. ci accompagnava a Termini Imerese e poi ci veniva a Pt_2 riprendere verso le 20:00; una volta lui è arrivato al Capannone alle 21:30. Noi eravamo a piedi e quindi abbiamo aspettato lui fino a quell'ora” a.d.r. “Sì vi ho lavorato anche di sabato presso il capannone.”. Orbene, considerato che il ricorrente ha dedotto di avere lavorato in un cantiere presso Termini Imerese soltanto nel mese di marzo 2022; che presso i cantieri siti in Palermo, l'attività lavorativa terminava alle 17.30; ritenuto quale verosimile orario di inizio della prestazione lavorativa le h. 7 (atteso che alle 6.30 era previsto l'incontro in un bar) e con una pausa pranzo di 1 h. sì che la prestazione lavorativa eccedeva l'orario lavorativo ordinario di 1,30 h giornaliero, corrispondente a h. 7,30 settimanali, pari a 33 ore mensili;
che non vi è prova del carattere sistematico dell'incontro con il datore di lavoro al termine della giornata di lavoro;
che i testi hanno confermato lo svolgimento di prestazione lavorativa per almeno due sabati al mese con orario 7-14, con ulteriori 14 ore di lavoro straordinario al mese sì che complessivamente risulta dimostrato un orario lavorativo straordinario di 47 ore mensili corrispondenti a un credito del ricorrente di € 600,19 mensili che moltiplicato per 5 mesi (aprile-agosto) corrispondono a un credito di € 3.000,95; che presso il cantiere di Termini Imerese, il ricorrente, non automunito, era solito attendere che il legale rappresentante della società resistente andasse a prenderlo per riaccompagnarlo a casa, ciò che di norma non avveniva prima delle h. 20 ancorché il lavoro fosse cessato in precedenza ossia, in assenza di univoche risultanze testimoniali, intorno all'orario solito delle h. 17.30 cui deve aggiungersi il tempo necessario per fare rientro a casa (circa ½ h considerata la distanza Palermo – Termini Imerese, ipotizzando che lo stesso fosse automunito) per un totale di 10 ore giornaliere di lavoro corrispondenti a 50 ore settimanali per detto periodo, con esclusione della prestazione lavorativa anche per la giornata di sabato, non essendovi prova certa che anche per il cantiere di Termini Imerese il ricorrente abbia prestato attività lavorativa per due sabati al mese: si ottiene pertanto una prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria pari a 10 ore a settimana corrispondente a un credito mensile di € 561,88. In sintesi, al ricorrente è dovuto l'importo complessivo di € 3.562,83 a titolo di compenso per lavoro straordinario. Per quanto attiene alle ferie, avendo fruito di una settimana di ferie, il ricorrente ha maturato ulteriori 53 ore di ferie corrispondenti a circa 9 giorni, risultando dunque creditore dell'importo di € 504,50. Quanto all'indennità dovuta per i permessi orari, dalle buste paga risulta che la stessa è stata corrisposta per € 366,80 sì che il residuo credito del ricorrente è di € 118,78.
7 Ancora, il ricorrente ha maturato anche il diritto alla tredicesima per le mensilità da marzo a settembre (7 mesi) il cui ammontare è pari a € 955,77, come correttamente calcolato nel ricorso introduttivo. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno conseguente al recesso per giusta causa dal contratto a tempo determinato, quantificandolo nella misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino al 28.2.2023. Orbene, rilevato che l'art. 2119 c.c. consente il recesso dal contratto a tempo determinato esclusivamente per giusta causa, il giudicante ritiene che l'avere redatto delle buste paga errate, erogando importi retributivi inferiori a quelli spettanti, non conteggiando le ore di straordinario, non consentendo di fruire dei giorni di ferie, 8 non accantonando il tfr corrispondente alla maggiore retribuzione spettante, comunicando falsamente la cessazione del rapporto di lavoro sì da non essere tenuto al versamento della relativa contribuzione a danno del montante contributivo del lavoratore, sono circostanze che costituiscono indubbiamente e logicamente gravi inadempienze del datore di lavoro alle obbligazioni gravanti sul medesimo tali da giustificare il recesso del lavoratore. Quanto alle conseguenze discendenti da detto inadempimento, per univoca giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 17423/2021), esse consistono nella retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito fino allo scadere del termine apposto al contratto a tempo determinato, ossia, nel caso di specie, € 8.192,35. A detto importo occorre aggiungere il TFR che sarebbe maturato pari a € 606,84. Infine, tutte le predette somme (pari a complessivi € 17.110,17) devono essere maggiorate di rivalutazione e interessi al tasso legale anno per anno vigente sulle somme annualmente rivalutate fino al saldo. Atteso l'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
accoglie il ricorso depositato da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 per l'effetto, condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 17.110,17 per i titoli indicati in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in complessivi € 5.400,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre il contributo unificato. Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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