Sentenza 5 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2019, n. 25069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25069 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2018 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tamperi, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio;
udito il difensore della parte civile, avv. Andrea Vernazza, che ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9 ottobre 2015, con la quale il Tribunale di Pisa ha condannato ES NI alla pena di anni due di reclusione, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., perché, nella qualità di infermiere di turno presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Pontedera e, dunque, quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si appropriava di un telefono cellulare del paziente LD NT LO, di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, ES NI ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., per avere la Corte confermato la condanna nonostante la mancanza di prova circa l'integrazione del requisito della commissione del fatto "per ragione del suo ufficio o servizio". A sostegno della deduzione, il ricorrente evidenzia come plurimi testimoni - segnatamente diversi operatori presenti in ospedale durante l'accaduto - abbiano escluso che, all'atto del ricovero, NT fosse in possesso del cellulare e come non possa valere a ritenere integrato il reato il rinvenimento fortuito del telefono da parte dell'imputato, in quanto avvenuto al di fuori del nosocomio ed al termine del turno di servizio. Rileva inoltre come, nella specie, potrebbe tutt'al più ravvisarsi il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine alla possibilità di ritenere sussistente - nell'ipotesi in cui il fatto fosse riqualificato ai sensi dell'art.646 cod. pen. - la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9 cod. pen. A conforto dell'assunto la difesa osserva come la qualifica rivestita dall'imputato non abbia reso possibile la commissione dell'appropriazione indebita, essendo stata la condotta posta in essere al di fuori dell'orario di lavoro ed all'esterno dell'ospedale, sicchè "chiunque" avrebbe potuto appropriarsi del bene.
2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto provata la responsabilità del NI sebbene: a) la condotta di sottrazione in ragione dell'ufficio non possa ritenersi dimostrata alla luce del disposto reset del cellulare;
b) non sia stato accertato in quale dei diversi contatti tra il prevenuto ed il NT, il primo si sia appropriato del telefono;
c) l'imputato sia stato ritenuto credibile in ordine al ritrovamento del telefono ed al relativo reset, ma non alla fortuità del rinvenimento dello stesso;
d) non sia suffragato da alcuna prova l'assunto secondo cui innumerevoli persone si trovavano a passare nel corso della mattinata sul luogo di ritrovamento del telefono;
e) non sia dimostrato che l'impossessamento del bene sia avvenuto all'interno dell'ospedale, fatto comunque smentito dal narrato di diversi testimoni, i quali hanno riferito di non avere visto il cellulare nel nosocomio;
f) molte persone giunte in ospedale avessero interesse a far sparire il telefono per eliminare tracce utili ad identificare il fornitore della dose di droga letale. Il ricorrente rileva, infine, come gli indizi posti a sostegno della decisione impugnata non siano gravi, precisi e concordanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Tutti e tre i motivi dedotti dal ricorrente attaccano - sotto angolazioni diverse - il giudizio di colpevolezza espresso a carico di ES NI in ordine al reato di cui all'art. 314 cod. pen.
2.1. Sotto un primo aspetto, non può non rilevarsi come, nel muovere tali censure, il ricorrente riproponga i medesimi argomenti afferenti al merito della vicenda e già dedotti in appello, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che già di per sé costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.2. D'altra parte, il discorso giustificativo posto a base della condanna non presta il fianco a censure coltivabili nel giudizio di legittimità. Come si evince dalla lettura congiunta delle decisioni di primo e di secondo grado - le quali, stante i richiami operati in quest'ultima sentenza alla prima, concorrono a formare un unico corpo motivazionale (v. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) -, i decidenti di merito hanno fondato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla scorta di una valutazione globale e ragionata di diverse evidenze processuali, evidenziando in particolare: a) come NI sia stato trovato nella pacifica disponibilità del telefono sottratto al paziente;
b) come lo stesso imputato abbia riferito in sede dibattimentale di avere proceduto, prima del relativo utilizzo, ad un reset dell'apparecchio, con ciò manifestando la volontà di eliminare qualunque traccia atta alla riconducibilità del bene al legittimo proprietario e, dunque, di appropriarsene;
c) come la versione difensiva - secondo cui NI avrebbe rinvenuto il telefono privo di batteria del tutto casualmente a terra vicino ad un cassonetto al termine dell'orario di lavoro - appaia del tutto inverosimile, stante il riferito orario del ritrovamento (id est alle 14.00, molte ore dopo l'arrivo del NT in ospedale) e trattandosi di un luogo connotato da intenso passaggio di persone;
d) come altrettanto implausibile ed indimostrata risulti la tesi difensiva secondo cui una terza persona avrebbe sottratto il telefono in discoteca ovvero in ospedale allo scopo di eliminare possibili tracce concernenti la cessione dello stupefacente al NT, là dove gli altri pazienti provenienti dalla discoteca venivano ricoverati in ospedale in orari diversi rispetto al NT e nessuno degli addetti al pronto soccorso ha comunque riferito di avere notato la presenza di estranei;
e) come - contrariamente a quanto dedotto a difesa -, diversi testimoni abbiano riferito in ordine ai plurimi contatti avuti dal NI con il paziente, risultando irrilevante individuare in quale di essi egli si sia appropriato del bene.
2.3. Immune da censure è anche la risposta data dai giudici di merito alla obiezione difensiva secondo cui plurimi testimoni avrebbero escluso che, all'atto del ricovero, NT fosse in possesso del cellulare. Come convincentemente evidenziato dal primo giudice nel passaggio richiamato dal Collegio d'appello, le condizioni in cui il paziente versava erano gravissime (tanto che egli di lì a poco decedeva) e il convulso succedersi di diversi specialisti era tale da assorbire totalmente l'attenzione dei sanitari, di tal che alcun rilievo a discolpa può assumere la circostanza che, in tale frangente, i sanitari non abbiano avuto modo di notare se il giovane avesse o meno con sé un telefono.
2.4. Conclusivamente, il ricorrente si è limitato ad opporre una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile e favorevole, all'analitico e lineare iter logico-argomentativo seguito dai giudici della cognizione solidamente ancorato alle emergenze dell'incartamento processuale e sorretto da inferenze scevre da manifesta irragionevolezza -, sollecitando dunque una valutazione di puro merito non espletabile in questa Sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3. Inattaccabile è infine la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come peculato.
3.1. Il Collegio toscano, congruamente esclusa la plausibilità della tesi del rinvenimento fortuito del telefono, ha invero condivisibilmente rilevato come la disponibilità in capo al NI del bene oggetto di appropriazione dipendesse da ragioni d'ufficio o servizio, là dove il prendersi cura del paziente da parte di un infermiere non costituisce un evento eccezionale, ma rientra tra i suoi doveri indipendentemente dalle specifiche mansioni ricoperte.
3.2. Sotto diverso aspetto, non può omettersi di rilevare la totale illogicità della tesi difensiva secondo la quale altri avrebbe potuto impossessarsi del telefono del NT per eliminare indizi utili all'identificazione del pusher che aveva fornito al giovane la dose letale. Ed invero, se l'intento del fantomatico autore della sottrazione fosse veramente stato quello di inquinare le indagini, questi mai avrebbe lasciato l'apparecchio vicino ai cassonetti nei pressi di un luogo assai frequentato come un ospedale, ma l'avrebbe distrutto o gettato in un luogo ove nessuno avrebbe mai più potuto recuperarlo.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna NI ES alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili LO ST e NT GL, che si liquidano in euro 2500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 aprile 201