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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 704/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fosdinovo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dalla corte di primo grado di Massa Carrara in data 13/11/23 veniva respinto, con compensazione di spese, il ricorso promosso dal contribuente Ricorrente_1 avverso accertamento Tari anno 2017.
Rilevava il primo giudice che l'accertamento era stato legittimamente emesso in quanto il contribuente era titolare del diritto di proprietà sul bene e quindi, in assenza di iniziale denuncia ex art. 1 co. 684 L.
147/013, soggetto passivo del tributo, mentre non poteva essere presa in considerazione la successione a titolo particolare nel godimento dell'immobile per effetto del contratto di comodato stipulato con terzi, non essendo intervenuta la necessaria dichiarazione che denunciasse la modificazione dei presupposti del tributo, ai sensi del disposto di cui all' art. 1 co.685 L. cit.
Alla denuncia di variazione sarebbe stata tenuta ciascuna delle parti del contratto, mentre a seguito di tale omissione la condizione di soggetto passivo era rimasta in capo al proprietario concedente.
Le spese venivano compensate tra le parti.
Avverso la sentenza è stato proposto appello dal contribuente per i seguenti punti e motivi
-Premesso che soggetto passivo di imposta è colui che ha il godimento del bene, osserva l'appellante che il proprietario concedente non sarebbe stato neppure onerato della presentazione della dichiarazione di cessazione nel godimento, dichiarazione che competeva al possessore subentrante, ciò in quanto oggetto di dichiarazione sono solo le variazioni che comportano la modifica del corrispettivo.
Quindi il comodante non poteva essere cosiddetto soggetto passivo.
-Il fabbricato non avrebbe dovuto essere assoggettato a Tari in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione per i quali era stata richiesta apposita Dia e privo di allacci di utenze, situazione nota al
Comune.
In subordine chiedeva la riduzione del tributo in quanto per il contribuente, residente in diverso comune, si sarebbe trattato di abitazione secondaria.
Si costituiva a sua volta il Comune resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Il contribuente allegava una successiva memoria con la quale ribadiva le proprie posizioni allegando documentazione secondo la quale l' amministrazione comunale avrebbe comunque avuto contezza della situazione dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non è meritevole di riforma.
Come correttamente sostenuto dal primo giudice soggetto passivo della Tari è per legge chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (Art. 1 comma 642 L. 147/2013); essendo il possesso e il godimento del bene connaturato al pieno diritto di proprietà quindi il proprietario dell'immobile è il soggetto passivo originario del tributo anche ove, come nel caso di specie, manchi la dichiarazione iniziale.
L'obbligo di successiva dichiarazione TARI è previsto dall'articolo 1 ai commi 684, 685.
In particolare il comma 684 statuisce che “i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo" (nella versione applicabile all'annualità contestata). Ed il comma 685 “la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo”
Norma riprodotta dall'art. 31 del Regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/07/2020 (prod. 4).
Quindi contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente l'onere di dichiarazione Tari incombe anche al cedente e non solo al cessionario del diritto di godimento del bene, in quanto la cessione incide in modo determinante sul rapporto tributario non solo con riferimento alla titolarità del rapporto medesimo, ma per conseguenza anche all'ammontare del tributo la cui debenza, si pretende da parte del cedente, debba cessare nei suoi confronti.
In assenza di dichiarazioni, quindi il soggetto passivo resta l'iniziale proprietario -possessore che continua ad essere tenuto al pagamento, e in misura integrale.
La Cassazione ha difatti più volte chiarito ( ex multis cfr. Cass. n. 16138 dell'11 giugno 2024) che sussiste l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente e che la presunzione di produttività del rifiuto è superabile, alle condizioni di legge, esclusivamente portando a conoscenza dell'amministrazione a mezzo del denuncia successiva, le situazioni che possano comportano la riduzione o l' esclusione dal tributo, dovendosi peraltro attivare nei casi di dedotta inagibilità, la procedura prevista per legge.
In senso conforme per i casi di inagibilità cfr Cassazione Civile sez. V 25/5/2021 n. 14224.
Si tratta di condizioni assenti nel caso in esame non essendo mai stata presentata dal contribuente alcuna specifica dichiarazione.
Afferma il contribuente che la situazione era già nota al Comune per essere stato rilasciato titolo edilizio per interventi sull'immobile.
Tuttavia in assenza di dichiarazione, la conoscenza della condizione di inagibilità può essere invocata e dedotta solo in quei casi particolari cosi in cui ciò emerga per atti positivi dell'ente e non certo indirettamente per effetto del rilascio di titolo abilitativo di intervento edilizio.
Secondo la recente ordinanza Cass n. 8280 del 29/03/2025, “si deve trattare di una conoscenza
“qualificata”, documentabile e derivata dall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, che possa fa ritenere acquisito un grado di percezione e di cognizione della situazione in termini comparabili ad un accertamento, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta…”. Prova che comunque è a carico del contribuente.
Non raggiunge la prova della soglia di tale conoscenza il carteggio indicato dalla parte appellante, che peraltro riconosce come le utenze non fossero mai state neppure staccate durante i lavori edili.
Egualmente legata alla specifica dichiarazione di parte, assente nel caso di specie, risulta la riduzione connessa all'utilizzo secondario dell'Immobile.
In definitiva la infondatezza dei motivi di appello impone la conferma della pronuncia di primo grado, con aggravio di spese a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 704/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fosdinovo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dalla corte di primo grado di Massa Carrara in data 13/11/23 veniva respinto, con compensazione di spese, il ricorso promosso dal contribuente Ricorrente_1 avverso accertamento Tari anno 2017.
Rilevava il primo giudice che l'accertamento era stato legittimamente emesso in quanto il contribuente era titolare del diritto di proprietà sul bene e quindi, in assenza di iniziale denuncia ex art. 1 co. 684 L.
147/013, soggetto passivo del tributo, mentre non poteva essere presa in considerazione la successione a titolo particolare nel godimento dell'immobile per effetto del contratto di comodato stipulato con terzi, non essendo intervenuta la necessaria dichiarazione che denunciasse la modificazione dei presupposti del tributo, ai sensi del disposto di cui all' art. 1 co.685 L. cit.
Alla denuncia di variazione sarebbe stata tenuta ciascuna delle parti del contratto, mentre a seguito di tale omissione la condizione di soggetto passivo era rimasta in capo al proprietario concedente.
Le spese venivano compensate tra le parti.
Avverso la sentenza è stato proposto appello dal contribuente per i seguenti punti e motivi
-Premesso che soggetto passivo di imposta è colui che ha il godimento del bene, osserva l'appellante che il proprietario concedente non sarebbe stato neppure onerato della presentazione della dichiarazione di cessazione nel godimento, dichiarazione che competeva al possessore subentrante, ciò in quanto oggetto di dichiarazione sono solo le variazioni che comportano la modifica del corrispettivo.
Quindi il comodante non poteva essere cosiddetto soggetto passivo.
-Il fabbricato non avrebbe dovuto essere assoggettato a Tari in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione per i quali era stata richiesta apposita Dia e privo di allacci di utenze, situazione nota al
Comune.
In subordine chiedeva la riduzione del tributo in quanto per il contribuente, residente in diverso comune, si sarebbe trattato di abitazione secondaria.
Si costituiva a sua volta il Comune resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Il contribuente allegava una successiva memoria con la quale ribadiva le proprie posizioni allegando documentazione secondo la quale l' amministrazione comunale avrebbe comunque avuto contezza della situazione dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non è meritevole di riforma.
Come correttamente sostenuto dal primo giudice soggetto passivo della Tari è per legge chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (Art. 1 comma 642 L. 147/2013); essendo il possesso e il godimento del bene connaturato al pieno diritto di proprietà quindi il proprietario dell'immobile è il soggetto passivo originario del tributo anche ove, come nel caso di specie, manchi la dichiarazione iniziale.
L'obbligo di successiva dichiarazione TARI è previsto dall'articolo 1 ai commi 684, 685.
In particolare il comma 684 statuisce che “i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo" (nella versione applicabile all'annualità contestata). Ed il comma 685 “la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo”
Norma riprodotta dall'art. 31 del Regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/07/2020 (prod. 4).
Quindi contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente l'onere di dichiarazione Tari incombe anche al cedente e non solo al cessionario del diritto di godimento del bene, in quanto la cessione incide in modo determinante sul rapporto tributario non solo con riferimento alla titolarità del rapporto medesimo, ma per conseguenza anche all'ammontare del tributo la cui debenza, si pretende da parte del cedente, debba cessare nei suoi confronti.
In assenza di dichiarazioni, quindi il soggetto passivo resta l'iniziale proprietario -possessore che continua ad essere tenuto al pagamento, e in misura integrale.
La Cassazione ha difatti più volte chiarito ( ex multis cfr. Cass. n. 16138 dell'11 giugno 2024) che sussiste l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente e che la presunzione di produttività del rifiuto è superabile, alle condizioni di legge, esclusivamente portando a conoscenza dell'amministrazione a mezzo del denuncia successiva, le situazioni che possano comportano la riduzione o l' esclusione dal tributo, dovendosi peraltro attivare nei casi di dedotta inagibilità, la procedura prevista per legge.
In senso conforme per i casi di inagibilità cfr Cassazione Civile sez. V 25/5/2021 n. 14224.
Si tratta di condizioni assenti nel caso in esame non essendo mai stata presentata dal contribuente alcuna specifica dichiarazione.
Afferma il contribuente che la situazione era già nota al Comune per essere stato rilasciato titolo edilizio per interventi sull'immobile.
Tuttavia in assenza di dichiarazione, la conoscenza della condizione di inagibilità può essere invocata e dedotta solo in quei casi particolari cosi in cui ciò emerga per atti positivi dell'ente e non certo indirettamente per effetto del rilascio di titolo abilitativo di intervento edilizio.
Secondo la recente ordinanza Cass n. 8280 del 29/03/2025, “si deve trattare di una conoscenza
“qualificata”, documentabile e derivata dall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, che possa fa ritenere acquisito un grado di percezione e di cognizione della situazione in termini comparabili ad un accertamento, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta…”. Prova che comunque è a carico del contribuente.
Non raggiunge la prova della soglia di tale conoscenza il carteggio indicato dalla parte appellante, che peraltro riconosce come le utenze non fossero mai state neppure staccate durante i lavori edili.
Egualmente legata alla specifica dichiarazione di parte, assente nel caso di specie, risulta la riduzione connessa all'utilizzo secondario dell'Immobile.
In definitiva la infondatezza dei motivi di appello impone la conferma della pronuncia di primo grado, con aggravio di spese a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge.