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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5859 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1078/2021, pubblicata il 20.5.2021, iscritto al n. 5088/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Raia (c.f. Parte_2
), CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
, (c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, COroparte_1 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f. C.F._2
) e EL De AU (c.f. ,
[...] CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 10.12.2021, la quale cessionaria del credito della Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1078/2021, pubblicata il 20.5.2021, Parte_3
con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto la sua domanda nei confronti dell' CP_2 di pagamento dell'importo di 571.386,27 €, per prestazioni di dialisi erogate nell'anno 2013
[...]
CO in assenza di un contratto scritto con l' a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il Tribunale aveva infatti affermato che la cessione del credito, secondo la previsione dell'art. 1263 c.c., comprendeva il trasferimento del solo diritto di credito derivante dal precedente contratto e delle azioni relative alla realizzazione del credito ceduto ma non anche quelle inerenti alla essenza del precedente contratto, che restano nella titolarità del cedente;
che in ogni caso il sistema sanitario e la fissazione degli invalicabili limiti di spesa rendevano impossibile l'esercizio di una azione di ingiustificato arricchimento, che si qualificherebbe come “imposto”, avendo l'Amministrazione già implicitamente ma univocamente manifestato il suo diniego ad una spesa superiore.
Con il primo motivo di appello, il censurava la sentenza nella parte in cui non Parte_4 aveva riconosciuto la propria legittimazione attiva, in quanto tra gli accessori di cui all'art. 1263 c.c. dovevano ritenersi rientrare anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui anche CO l'ingiustificato arricchimento. Come secondo motivo deduceva che l' non aveva dimostrato che l'arricchimento non era stato voluto o le era stato imposto, essendosi anzi sottratta all'obbligo di sottoscrivere i contratti, nonostante gli espressi inviti alla sottoscrizione, e non aveva fatto nulla per impedire l'esecuzione delle prestazioni. Con un terzo motivo l'appellante censurava la sentenza per non aver motivato in ordine alle ulteriori difese da lei svolte per contrastare le ulteriori eccezioni
CO sollevate dall'
Concludeva quindi per la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo totale di
571.386,27 € oltre interessi moratori e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore, in quanto antistatario;
in subordine, per la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità dell'appello per mancanza di CP_2
specificità e comunque la sua infondatezza nel merito e instando per il riconoscimento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Alla udienza collegiale dell'8.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Non si può sostenere che l'azione de qua rientri tra “gli altri accessori” che si trasferiscono con la cessione del credito, menzionati dall'art. 1263 c.c. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali. Non vi è dubbio, infatti, che con la cessione del credito passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, tuttavia si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione che, nel caso di specie, è quello di natura contrattuale, mentre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, che non può ritenersi trasferito unitamente a quello contrattuale. Appare quindi inammissibile una azione di ingiustificato arricchimento proposta dal cessionario del credito.
Va altresì aggiunto, a quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale, che la domanda di ingiustificato arricchimento, se accolta, comporta la condanna della p.a. al pagamento di un indennizzo da liquidarsi tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, al netto della sua percentuale di guadagno (cfr. Cass. n. 7178/2024); diminuzione patrimoniale che dall'appellante non è stata minimamente allegata nella sua entità e che non può che corrispondere
(non certo all'impoverimento della cedente il credito, ma) al suo personale impoverimento, ovvero da ragguagliarsi all'importo eventualmente corrisposto quale corrispettivo della cessione del credito.
Ma l'entità di detto corrispettivo non è stata allegata e non emerge dagli atti. CO E' infondato anche il secondo motivo di appello, con cui si è dedotto che l' non aveva dimostrato che l'arricchimento non era stato voluto o le era stato imposto, essendosi anzi sottratta all'obbligo di sottoscrivere i contratti, nonostante gli espressi inviti alla sottoscrizione, e non aveva fatto nulla per impedire l'esecuzione delle prestazioni. Come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata CO nei confronti dell' e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento” (così Cass. n. 26334/2021), essendo gli interessi privati
“cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” (così Cass. n. 27608/2019). Se ciò vale con riferimento alle prestazioni erogate oltre i limiti di spesa stabiliti in contratto, a maggior ragione vale per le prestazioni erogate in assoluta assenza di contratto, specie se, come dedotto dalla stessa appellante,
CO l' si è rifiutata, nonostante più volte compulsata, di stipulare il contratto, con ciò mostrando il proprio diniego alla assunzione degli obblighi in oggetto (cfr. da ultimo, Cass. n. 25514/2024, secondo cui “In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude
l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”).
Resta assorbito l'esame del terzo motivo di appello.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, con compensi pressochè vicini ai minimi di tariffa, attesa la vicenda processuale, ed esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla nei confronti della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1078/2021, pubblicata Parte_1
il 25.5.2021, in contraddittorio con la , così provvede: COroparte_2
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 10.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 19.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo