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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12085 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25237/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa LI ER, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 25237/2023 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasquale
Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
- parte opponente -
e pagina 1 di 6 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Francesca Sitzia, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio rep. 22416 del 23/06/2023, Persona_1
-parte opposta –
OGGETTO: accertamento negativo di credito relativo a canone per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) per griglie ed intercapedini per l'anno 2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e decisa sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale e ha formulato nella comparsa di costituzione CP_1
e risposta.
Parte attrice: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
accertata la civile ed esclusiva responsabilità di ciascun resistente-opposto,
per le motivazioni di cui sopra, dichiarare che nulla dal ricorrente-opponente
è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie e\o
intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od
annullare oppure disapplicare l'avviso di liquidazione oggetto del presente
pagina 2 di 6 giudizio, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa
pretesa.
Chiede infine di voler condannare ciascuna parte resistente-opposta al
pagamento a favore di quella ricorrente-opponente delle spese e dei compensi
per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed
espletande dallo scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo
previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione
dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e
dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il
pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi
dell'art. 96 c.p.c.”.
“Tanto premesso, si chiede volersi dichiarare cessata la CP_1
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. depositato il 12/05/2023, notificato il
12/10/2023, la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento negativo del credito da richiesto con l'avviso di liquidazione n. CP_1
3020 per omesso/parziale versamento del Cosap relativo all' anno 2018,
emesso in data 01/02/2023 per l'importo complessivo di euro 818,00, oltre pagina 3 di 6 penale, interessi e spese di notifica, chiedendone l'annullamento per inesistenza della pretesa creditoria azionata.
A tal fine ha dedotto: - il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
- l'insussistenza dell'occupazione contestata in relazione a griglie ed intercapedini in quanto realizzate a seguito di licenza edilizia in sede di edificazione del fabbricato su area privata priva di apertura al pubblico transito e non soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- la non debenza del canone preteso in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato relativo ad altre annualità.
2. Costituitasi ha dedotto l'intervenuto annullamento, in CP_1
autotutela, dell'avviso impugnato e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Ritenuta assorbente la dedotta cessazione della materia del contendere, la causa, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione offerta in comunicazione da risulta che CP_1
con provvedimento del 08/11/2023 – prot. n. 135985- (cfr. doc. annullamento,
fascicolo , il Municipio II, Direzione Tecnica, Ufficio Entrate CP_1
pagina 4 di 6 ha annullato, in autotutela, l'avviso di accertamento Cosap n. 3020/2022 per l'anno 2018, precisando che, pertanto, gli importi indicati nell'atto a titolo di canone/imposta, sanzioni ed interessi non sono dovuti.
Dal momento che l'annullamento dell'avviso di liquidazione opposto consente di ritenere non più persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata da l'interesse delle parti alla CP_1
pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio deve osservarsi che il provvedimento di sospensione degli effetti dell'avviso di liquidazione impugnato è intervenuto in data 08/11/2023, ossia dopo il deposito
(12/05/2023) e la notifica del ricorso (12/10/2023) e l'iscrizione a ruolo della causa ma prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Trova applicazione, nella fattispecie, il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di e CP_1
liquidate in favore di parte attrice, tenuto conto dell'attività svolta, in complessivi euro 393,00, di cui euro 43,00 per spese documentate (CU), euro pagina 5 di 6 100,00 per fase studio, € 100,00 per fase introduttiva, € 150,00 per fase decisionale, oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara cessata la materia del contendere;
-) condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1
in Roma delle spese di lite che liquida, come in parte motiva,
[...]
in complessivi euro 393,00 oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a come per legge.
Roma, 29/08/2025 Il giudice
LI ER
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa LI ER, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 25237/2023 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasquale
Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
- parte opponente -
e pagina 1 di 6 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Francesca Sitzia, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio rep. 22416 del 23/06/2023, Persona_1
-parte opposta –
OGGETTO: accertamento negativo di credito relativo a canone per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) per griglie ed intercapedini per l'anno 2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. e decisa sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale e ha formulato nella comparsa di costituzione CP_1
e risposta.
Parte attrice: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
accertata la civile ed esclusiva responsabilità di ciascun resistente-opposto,
per le motivazioni di cui sopra, dichiarare che nulla dal ricorrente-opponente
è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie e\o
intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od
annullare oppure disapplicare l'avviso di liquidazione oggetto del presente
pagina 2 di 6 giudizio, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa
pretesa.
Chiede infine di voler condannare ciascuna parte resistente-opposta al
pagamento a favore di quella ricorrente-opponente delle spese e dei compensi
per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed
espletande dallo scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo
previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione
dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e
dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il
pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi
dell'art. 96 c.p.c.”.
“Tanto premesso, si chiede volersi dichiarare cessata la CP_1
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. depositato il 12/05/2023, notificato il
12/10/2023, la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento negativo del credito da richiesto con l'avviso di liquidazione n. CP_1
3020 per omesso/parziale versamento del Cosap relativo all' anno 2018,
emesso in data 01/02/2023 per l'importo complessivo di euro 818,00, oltre pagina 3 di 6 penale, interessi e spese di notifica, chiedendone l'annullamento per inesistenza della pretesa creditoria azionata.
A tal fine ha dedotto: - il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
- l'insussistenza dell'occupazione contestata in relazione a griglie ed intercapedini in quanto realizzate a seguito di licenza edilizia in sede di edificazione del fabbricato su area privata priva di apertura al pubblico transito e non soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- la non debenza del canone preteso in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato relativo ad altre annualità.
2. Costituitasi ha dedotto l'intervenuto annullamento, in CP_1
autotutela, dell'avviso impugnato e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Ritenuta assorbente la dedotta cessazione della materia del contendere, la causa, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione offerta in comunicazione da risulta che CP_1
con provvedimento del 08/11/2023 – prot. n. 135985- (cfr. doc. annullamento,
fascicolo , il Municipio II, Direzione Tecnica, Ufficio Entrate CP_1
pagina 4 di 6 ha annullato, in autotutela, l'avviso di accertamento Cosap n. 3020/2022 per l'anno 2018, precisando che, pertanto, gli importi indicati nell'atto a titolo di canone/imposta, sanzioni ed interessi non sono dovuti.
Dal momento che l'annullamento dell'avviso di liquidazione opposto consente di ritenere non più persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata da l'interesse delle parti alla CP_1
pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio deve osservarsi che il provvedimento di sospensione degli effetti dell'avviso di liquidazione impugnato è intervenuto in data 08/11/2023, ossia dopo il deposito
(12/05/2023) e la notifica del ricorso (12/10/2023) e l'iscrizione a ruolo della causa ma prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Trova applicazione, nella fattispecie, il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di e CP_1
liquidate in favore di parte attrice, tenuto conto dell'attività svolta, in complessivi euro 393,00, di cui euro 43,00 per spese documentate (CU), euro pagina 5 di 6 100,00 per fase studio, € 100,00 per fase introduttiva, € 150,00 per fase decisionale, oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara cessata la materia del contendere;
-) condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1
in Roma delle spese di lite che liquida, come in parte motiva,
[...]
in complessivi euro 393,00 oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a come per legge.
Roma, 29/08/2025 Il giudice
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