Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2007, n. 21603
CASS
Sentenza 16 ottobre 2007

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Massime1

Ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 8, della legge n. 30 del 2000, nel procedere alla liquidazione all'assicurato del danno biologico in capitale nel caso di lesioni dell'indennità psicofisica di grado intercorrente tra il sei ed il sedici per cento, si deve fare riferimento alla situazione esistente non prima di sei mesi e non oltre un anno dal momento in cui è pervenuto all'Inail il certificato medico attestante l'avvenuta stabilizzazione dei postumi. Ove peraltro si tratti di malattie professionali che siano soggette a periodi di acuzie ed a periodi di regressione, nella determinazione del danno occorre tener conto della frequenza e della durata delle varie fasi di maggiore e minore intensità del danno e dell'entità degli effetti dannosi riscontrabili nel corso di dette fasi. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla malattia professionale della dermatite da contatto da calce e cemento, aveva liquidato il danno biologico commisurandolo ai postumi relativi alla fase acuta della malattia riscontrata al tempo della domanda amministrativa e non ai postumi minori come successivamente stabilizzati).

Commentario1

  • 1Danno biologico
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2007, n. 21603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21603
Data del deposito : 16 ottobre 2007

Testo completo