Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 8, della legge n. 30 del 2000, nel procedere alla liquidazione all'assicurato del danno biologico in capitale nel caso di lesioni dell'indennità psicofisica di grado intercorrente tra il sei ed il sedici per cento, si deve fare riferimento alla situazione esistente non prima di sei mesi e non oltre un anno dal momento in cui è pervenuto all'Inail il certificato medico attestante l'avvenuta stabilizzazione dei postumi. Ove peraltro si tratti di malattie professionali che siano soggette a periodi di acuzie ed a periodi di regressione, nella determinazione del danno occorre tener conto della frequenza e della durata delle varie fasi di maggiore e minore intensità del danno e dell'entità degli effetti dannosi riscontrabili nel corso di dette fasi. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla malattia professionale della dermatite da contatto da calce e cemento, aveva liquidato il danno biologico commisurandolo ai postumi relativi alla fase acuta della malattia riscontrata al tempo della domanda amministrativa e non ai postumi minori come successivamente stabilizzati).
Commentario • 1
- 1. Danno biologicoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2007, n. 21603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21603 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA Luigi, LUCIANA ROMEO, giusta procura speciale atto notar LUCA AMATO in ROMA del 2 novembre 2 004 REP. N. 21879;
- ricorrente -
contro
AS MA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 423/04 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 26/05/04 - R.G.N. 425/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/05/07 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
Udito l'Avvocato LA PECCERELLA;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'assicurato AS MA ha convenuto in giudizio l'Inail al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto, già richiesto con domanda amministrativa in data 11 ottobre 2000, alla rendita per inabilità lavorativa da dermatite allergica da contatto. Costituitosi il contraddittorio ed istruita la causa anche con l'espletamento di consulenza tecnica medico legale, il Giudice di primo grado dichiarava il diritto dell'assicurato alla rendita per inabilità permanente nella misura del 12% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e del 7% dalla data della consulenza, condannando l'Inail al pagamento dei ratei arretrati. Con sentenza n. 423/04, in data 31 marzo - 26 maggio 2004, la Corte d'Appello di Cagliari rigettava l'appello principale dell'Inail, che aveva chiesto il rigetto della domanda avversaria, ed accoglieva, invece, l'appello incidentale del AS dichiarando che quest'ultimo aveva diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 12% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e condannando l'Inail a corrispondere il predetto indennizzo con gli interessi.
Avverso la sentenza d'appello, notificata il 22 settembre 2004, l'Inail ha proposto ricorso per Cassazione, con un motivo, notificato a mezzo del servizio postale con plico inviato, in termine, il 20 novembre 2004.
L'intimato AS MA resiste con controricorso notificato, in termine, 20 dicembre 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quel che interessa in questa fase, la sentenza impugnata ha rilevato, nell'esame dell'appello incidente del AS, che la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 38 del 2000, prevede un indennizzo in capitale per danno biologico quando risulta una menomazione conseguente alle lesioni alla integrità psicofisica in misura ricompresa tra il 6% ed il 16%, ma ha ritenuto che non potesse incidere sulla liquidazione la circostanza che successivamente il quadro tecnopatico fosse migliorato comportando, sempre in base all'accertamento peritale, un danno biologico pari al 7%.
2. Con un unico articolato motivo l'Istituto assicuratore deduce i vizi di violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art.13, e di omessa, o, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che dalla consulenza recepita dal Giudice di appello, risultava che la misura del 12%, per la quale era stato riconosciuto l'indennizzo per il danno biologico, era commisurata non ai postumi stabilizzati, ma quelli relativi ad una fase acuta della dermatite, quella riscontrata al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Invece, cessata questa fase acuta, che non si era più ripresentata una volta che l'assicurato era stato adibito ad altre mansioni, i postumi si erano stabilizzati ed erano stati valutati dal medesimo consulente tecnico nella misura del 7%. Di conseguenza i postumi stabilizzati derivati dalla patologia dedotta dall'assicurato erano del 7% e non del 12%, e perciò la sentenza era errata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'indennizzo del danno biologico nella misura del 12% e non del 7%.
3. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, ha introdotto nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali una nuova forma di prestazione, che non esisteva in precedenza, per il risarcimento del danno biologico. Il primo comma definisce, "in via sperimentale" ed ai fini dell'assicurazione obbligatoria, "il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona", precisando ulteriormente che, al contrario di quanto avviene, anche nell'assicurazione obbligatoria, per il risarcimento del danno patrimoniale, "le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".
4. Ai fini del risarcimento rileva il danno biologico permanente, quello che è stabilizzato ed è tendenzialmente definitivo in base ad una ragionevole previsione, senza che questo escluda necessariamente la possibilità di una successiva evoluzione delle condizioni dell'assicurato (tanto è vero che lo stesso art. 13 prevede ipotesi di revisione o, comunque, di modificazione delle prestazioni, in particolare al comma 7, ed ai commi 4, 5 e 6). Il decreto, all'art. 13, comma 2, sub a), fa espresso riferimento, sia pure ai fini dell'individuazione dell'età dell'assicurato da prendere a base per il calcolo attuariale, "al momento della guarigione clinica".
Sempre alla stessa lettera a), la norma prevede anche che il danno biologico di entità tra il 6% ed il 16% sia erogato in capitale, e che questa forma di liquidazione assorba il danno funzionale in un'unica voce complessiva come si ricava a contrario dalla previsione contenuta nella successiva lettera b), secondo cui solamente "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse".
5. L'ottavo comma dello stesso art. 13 prevede che l'Istituto assicuratore abbia la facoltà, di liquidare una rendita provvisoria, "quando per le condizioni della lesione non sia ancora accettabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, prevedibile che questa rientri nell'ambito dell'indennizzo in capitale".
La liquidazione definitiva deve essere effettuata "non prima di sei mesi e non oltre un anno" dalla notizia della avvenuta stabilizzazione clinica, e precisamente "dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione della inabilità temporanea assoluta".
Questo dell'anno a disposizione dell'Istituto assicuratore per provvedere costituisce così il termine massimo ammesso cui occorre fare riferimento per la liquidazione definitiva.
Il legislatore ha ritenuto che un danno biologico che non sia di particolare gravità (in concreto con postumi di misura intercorrente tra il 6% ed il 16%) abbia raggiunto un grado sufficiente di tendenziale definitività, per consentire la sua liquidazione in capitale, entro il termine di un anno dalla avvenuta stabilizzazione dei postumi.
Questa indicazione esprime un criterio generale valido non soltanto per caso in cui l'Istituto assicuratore abbia inteso procedere, di sua iniziativa, alla liquidazione della rendita in capitale, ma in tutti i casi in cui si debba procedere alla liquidazione in capitale di una rendita per danno biologico, da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per menomazioni con postumi intercorrenti tra il 6% (nuovo limite al di sotto del quale permane la non indennizzabilità) ed il 16% (nuovo limite per l'attribuzione della rendita permanente, non suscettibile di liquidazione in capitale).
6. Di conseguenza nel caso di malattie professionali che siano soggette a periodi di acuzie e a periodi di regressione - come avviene ad esempio appunto nel caso di specie (di dermatite da contatto di calce e cemento) - l'individuazione del danno biologico permanente deve essere effettuata con riferimento, appunto, alla situazione esistente, come termine massimo, alla scadenza dell'anno dalla notizia dell'avvenuta stabilizzazione dei postumi, ma tenendo conto, in un'operazione di bilanciamento, di tutto il complesso dei fattori rilevanti, e perciò anche della frequenza e durata delle diverse fasi di acuzie e di regressione, di maggiore e di minor intensità degli effetti della malattia e dell'entità di essi nel corso delle varie fasi, come pure di possibili limitazioni nelle mansioni lavorative da svolgere o nella vita sociale.
7. Debbono essere affermati i seguenti principi di diritto:
Ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 2 ed 8, nel procedere alla liquidazione all'assicurato del danno biologico in capitale nel caso di lesioni dell'indennità psicofisica di grado intercorrente tra il 6% ed il 16%, si deve fare riferimento alla situazione esistente, come termine massimo, alla data di compimento dell'anno dal momento in cui è pervenuto all'Inail il certificato medico che attesta l'avvenuta stabilizzazione dei postumi. Nel caso di malattie professionali che siano soggette a periodi di acuzie e a periodi di regressione il danno biologico permanente deve essere accertato con riferimento, come termine massimo, alla data sopra indicata, e tenendo conto della frequenza e durata delle varie fasi di maggiore e di minor intensità del danno e dell'entità degli effetti dannosi riscontrabili nel corso di dette fasi.
8. Il ricorso perciò è fondato, e deve essere accolto, per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, alla sede di Corte d'Appello di Sassari che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia;
anche per le spese, alla Corte d'Appello di Sassari.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2007