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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente depositato la adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, accertare il difetto di Parte legittimazione passiva della nel rapporto debitorio del caso specifico;
IN VIA PRINCIPALE, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 6989/2023, emesso dal
Tribunale di Roma sez. Lavoro perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per l'effetto accertare la non debenza degli importi richiesti;
IN SUBORDINE, accertare il minor importo dovuto in forza della prescrizione quinquennale decorsa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
1 In particolare l'azienda ricorrente rappresentava che con ricorso datato
21.06.2023 la dott.ssa , medico di medicina generale, Persona_1
adiva codesto Tribunale per l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 633 e ss. c.p.c. e in data 07.12.2023 notificava il conseguente
D.I. n. 6989/2023 per il pagamento della somma di € 16.873,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e competenze, a titolo di differenze retributive per indennità di UCP.
Deduceva che oggetto di controversia è la corresponsione per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN (MMG) dell'indennità di € 6,40 annuo/assistito in luogo del maggior importo pari ad € 8,60 annuo/assistito, richiamato dal “Protocollo d'intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della
Regione Lazio”. Parte
Quindi eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell sostenendo che la stessa non svolge alcuna attività nella quantificazione del compenso dei medici (affidata in appalto ad un soggetto privato da società partecipata regionale) e Parte_2
tantomeno nella determinazione dell'importo dovuto per ogni assistito, Parte di esclusiva competenza regionale, che la avrebbe un ruolo di semplice controllo ed informazione, mentre le restanti attività - tra cui la contrattazione della remunerazione – sono riservate alla Regione e rinviate ad un atto successivo, che tra le e i medici Controparte_1
Parte intercorre un rapporto di para subordinazione, che le si limitano a
2 recepire l'assegnazione dell'incarico proveniente dalla Regione con
Determinazione Dirigenziale, stante la riserva a livello regionale delle attività relative alla gestione dei medici Parte_3
Sosteneva la natura programmatica del protocollo d'Intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 sulla cui base l'opposta aveva rivendicato nel procedimento monitorio la maggiore indennità, non avendo natura di atto definitivo di ricezione dell'ACN da parte della
Regione Lazio ed evidenziando che sarebbe tra l'altro superato dal
Regolamento UCP del 20.10.2009, approvato con Determinazione della Regione Lazio e pubblicato nel BURL 42 del 14.11.2009 nel quale le modalità organizzative non sono contemplate né in alcun modo recepite.
Deduceva altresì che la successiva DCA 38 del 01.06.2011 rileva la mancata stesura definitiva del preaccordo del luglio 2009 e prevede le remunerazioni per le UCP e , che con DCA 376/2014 è stata CP_2
superata la distinzione tra e convergendo nelle nuove CP_2 CP_3
UCP, che la distinzione tra le unità complesse e le unità semplici sarebbe superata con il recepimento nella DCA 565/2017 la quale prevedeva uno specifico iter di transizione ad esclusivo impulso regionale (6 mesi dalla sottoscrizione della DCA) ma tale procedimento di transizione e ricognizione non ha mai avuto luogo e, per l'effetto i medici in servizio avrebbero mantenuto il precedente regime economico a seconda della unità di provenienza.
3 Eccepiva la prescrizione quinquennale e il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti derivanti da rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva in giudizio parte opposta deducendo di essere medico di base, operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale dal 07.09.2000, che dal 01.05.2016 entrava a far parte della in sede unica, Parte_4
che il “Protocollo d'intesa relativo all' Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della Regione Lazio” prevede all'art. 3 lettera b una remunerazione di € 8,60 annuo/assistito, recepito e Parte confermato dal Decreto U00027 del 07.02.2012, che la ha sempre corrisposto il minor importo di € 6,40 annuo/assistito e l'opposta non ha percepito le differenze per la detta indennità secondo l'allegato documento di calcolo vantando così un credito di € 16.873,88.
Sosteneva che è del tutto irrilevante il soggetto a cui viene affidato l'incarico di redigere i cedolini o chi lo abbia effettivamente incaricato, che il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, che la disciplina dettata dalla L. n. 833 del 1978 all'articolo 48 e dal
Decreto Legislativo n. 502 del 1992 all'articolo 8, non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema
4 Parte sanitario, che la è il soggetto principalmente obbligato per il pagamento delle somme.
Quindi richiamata la disciplina normativa delle UCP, lamentava che per i l'indennità continua ad essere corrisposta nella misura Parte_3
prevista per le UCPS, cioè più bassa di quella prevista per le UCP, nonostante svolgano attività previste per la UCP. Parte Contestava l'interpretazione degli accordi regionali sostenuta dalla
(ossia la conservazione dell'indennità prima del passaggio per i medici Parte_ transitati dalle alle sostenendo che la normativa deve CP_3
essere interpretata nel senso che le attuali indennità di cui all'art. 4 dell'accordo regionale recepito con DCA 376/2013 sono quelle Parte_ previste per le che la rappresentanza sindacale non avrebbe mai sottoscritto un accordo che prevedesse differenti pagamenti fra colleghi per le stesse attività, che il DCA 565/2017 si limita a confermare Parte_ l' come unica forma di aggregazione rimandando ad un successivo accordo per l'aggiornamento delle indennità, che non trova giustificazione negli accordi e in altri provvedimenti un differente Parte_ trattamento retributivo tra i medici entrati in senza soluzione di continuità da un lato e i medici entrati con soluzione di continuità e quelli entrati nel 2017/2018 nelle nuove UCP dall'altro.
Sosteneva la natura risarcitoria della pretesa creditoria e l'interruzione del termine prescrizionale con richiesta avanzata dall'Avv. Vincenzo
5 nel luglio 2021. Quindi concludeva chiedendo il rigetto del Pt_5
ricorso.
All'udienza del 30.10.2024 la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 28.04.2025; all'udienza del 28.04.2025 la causa veniva decisa con dispositivo depositato telematicamente.
***
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata per i seguenti motivi
Innanzitutto, va affrontata la questione della legittimazione passiva Parte della esistente.
E' evidente che il rapporto di lavoro intercorre tra parte opposta, medico di medicina generale che svolge la propria attività in virtù di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale e quest'ultima, come tra l'altro risulta anche dai cedolini prodotti in giudizio.
Trattasi di rapporto di natura parasubordinata come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza (Cass. n. 22534/21) la quale ha ribadito che “i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione”. Parte Pertanto gravano sull gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto e dagli accordi collettivi, ivi compresi quelli di natura
6 retributiva, essendo titolare del rapporto di lavoro ed erogando ai medici il corrispettivo ad essi spettante che è determinato sulla base di accordi e provvedimenti emessi dalla Regione Lazio.
Resta del tutto ininfluente il soggetto a cui viene affidato l'incarico di redigere i cedolini o chi lo abbia effettivamente incaricato.
E' altrettanto privo di pregio l'argomento della disciplina del rapporto promanante dalla Regione ed è del tutto irrilevante che sia la Regione ad essere parte degli accordi che disciplinano il rapporto di lavoro e la retribuzione dei Parte_3
Parte Ma del resto che la ia titolare del rapporto di lavoro in questione è dalla stessa riconosciuto nel ricorso laddove afferma “ È infatti pacifico che tra le e i medici intercorre un rapporto di para Controparte_1
subordinazione, così come statuito dall'art. 409 n. 3 c.p.c….” e come tale è soggetto obbligato al pagamento della retribuzione e legittimato passivo nel presente giudizio.
Nel merito
La controversia trae origine dal procedimento monitorio con il quale il medico di medicina generale, odierno opposto, richiedeva le differenze retributive a titolo di indennità UCP, essendo entrato a far parte della in sede unica dal 01.05.2016 ma avendo Parte_4
continuato a percepire il minor importo di euro 6,40 annuo/assistito Parte_ (che percepiva prima dell'ingresso nella in luogo dell'importo di
7 euro 8,60 annuo/assistito previsto dal Protocollo di intesta relativo all'accordo integrativo 2009 per i medici di medicina generale della regione Lazio e recepito e confermato dal Decreto U00027 del
07.02.2012. Parte L'opposizione della è sostanzialmente basata su una interpretazione degli accordi regionali e della normativa di riferimento in ragione della quale i medici transitati dalle UCPS alle UCP conserverebbero l'indennità percepita prima del passaggio in quanto il
DCA 565/2017 avrebbe previsto uno specifico iter di transizione ad esclusivo impulso regionale (6 mesi dalla sottoscrizione della DCA) ma tale procedimento di transizione e ricognizione non ha mai avuto luogo e, per l'effetto i medici in servizio avrebbero mantenuto il precedente regime economico a seconda della unità di provenienza, in difetto di un accordo con le OO.SS. sulle modalità di adeguamento della indennità alla nuova forma associativa.
Mancando quindi gli accordi, le parti (Regione Lazio e OO.SS) Parte_ avrebbero inteso conservare per i transitati dalle UCPS alle Parte_3
le indennità percepite nelle unità di provenienza.
Tale interpretazione non può essere condivisa con conseguente infondatezza dell'opposizione. Parte Innanzitutto la tesi sostenuta dalla come evidenziato dall'odierno opposta, avallerebbe una differenziazione nel trattamento economico, tra medici che svolgono la medesima funzione all'interno delle UCP.
8 Tale differenziazione non ha ragion d'essere, tenuto conto che l'indennità in questione va a remunerare la funzione svolta dai medici Parte_ che operano nelle
La remunerazione della funzione infatti non può farsi dipendere dalle modalità con le quali il medico è “pervenuto” in quella che è l'unica forma di aggregazione e di assistenza territoriale esistente per effetto del DCA del 2014, né dall'anno di ingresso nelle UCP, con distinzione tra chi ne ha fatto sempre parte e chi vi è entrato successivamente, per avallare trattamenti deteriori per coloro che provengono dalle CP_3
Ma a ben vedere detta differenziazione non trova riscontro neppure nella normativa di riferimento ove correttamente interpretata.
Andando ad esaminare quest'ultima, si consideri che già con DCA n.
3407 del 2009 si prevedeva di realizzare diverse forme di UCP, ossia
UCPS (unità semplici di aggregazione professionale), UCPC o complesse, UCPCI o integrata, UCP/8h.
Il DCA 38 del 01.0.6.2011 ha quindi in seguito stabilito le seguenti indennità: per le UCPS o semplici euro 6,40 annue/assistito, per le
UCPC o complesse euro 8,60 annue/assistito, per le UCP 8 h euro 4,00 annue/assistito.
Successivamente veniva adottato dalla Regione Lazio il DCA 376/2014
(denominato Riorganizzazione dell'Assistenza territoriale e la medicina d'iniziativa in attuazione del protocollo d'intesa del 23 luglio 2014.
Atto di recepimento dell'accordo con i medici di medicina generale) il
9 cui art. 4 stabilisce quanto segue: “le diverse forme associative di
Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica
(UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per CP_3
Parte_ l'attività di nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; b) costituzione, da parte dei componenti di di nuove CP_3
Parte UCP presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a Parte disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di
per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti. Le CP_3
UCP dovranno possedere un sistema interno informativo collegato in rete e al sistema con le Case della Salute, poliambulatori, distretti sociosanitari, presidi ospedalieri, e ai sistemi informativi regionali, come previsto dall'art.59 bis comma 4 dell'ACN vigente. Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo. La messa a regime delle UCP, salvo le UCP a sede unica già esistenti, per l'attuazione dei compiti
10 previsti, avverrà con le modalità di seguito riportate, a partire dalla data della deliberazione di recepimento della presente intesa da parte Parte della Giunta Regionale. Entro 6 mesi si procederà: •le , attraverso il comitato aziendale effettuano una ricognizione delle proposte Parte_3
di nuove UCP presentate, o integrazione di quelle presenti in sede unica secondo il presente accordo;
•vengono individuati dai medici afferenti alle UCP costituite i relativi coordinatori;
•l'UCP dovrà organizzare e realizzare una rete informatica tra i che la Parte_3
compongono. Essa verrà collegata in cooperazione applicativa con la rete informatica dell'Azienda e delle Case della salute, la necessaria Part messa in opera per la connessione è a carico delle come previsto dall'art.59 bis comma 4 dell'ACN vigente. La trasformazione delle
UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”.
E' evidente che successivamente all'accordo del 2014 inizia la trasformazione progressiva delle (unità di cure primarie CP_3
Parte_ semplici) in Unità di Cure primarie a sede unica ( e il 31.12.2015 cessano di esistere le ossia le unità di cure semplici, ma come CP_3
ha evidenziato parte opposta le UCP già esistevano.
Pertanto laddove il DCA 376/2014 usa l'espressione “attuali indennità” fa riferimento alle indennità previste per le UCP a sede unica dal decreto 38 del 01.06.2011 (e non a quelle corrisposte per le , CP_3
11 indennità mantenute a condizione che la struttura si fosse adeguata al percorso previsto dall'art. 4 del decreto 376/2014.
Come evidenziato da questo Tribunale in altra pronuncia sulla medesima questione (Sentenza n. 10143 del 14.10.2024 Trib. Roma,
Dott. Dario Conte) “tuttavia il fatto che gli accordi e la DCA del 2014 prevedessero che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” indica ad avviso del giudicante piuttosto chiaramente che, secondo la comune volontà degli stipulanti, mentre coloro che non fossero entrati in
“nuove UCP” avrebbero perso le precedenti indennità, quelli che vi fossero entrati avrebbero “mantenuto” le precedenti. Ciò che non consente di dubitare che coloro che fossero già in una UCP “di vecchio regime” adeguando la struttura della propria UCP al nuovo regime, hanno diritto a mantenere la stessa indennità” ed ancora nel prosieguo: “La regola significativa cioè ad avviso del Giudicante. che se si restava o si diventava un “nuovo UCP”, si manteneva la precedente indennità (quella di UCP, unica destinata a sopravvivere); se no si perdeva l'indennità “tout court” (perché le unità semplici non esistono più, ma esiste un solo tipo di UCP, quella complessa a sede unica).
Conseguenza è che dal 01.05.2016 nessun medico poteva (o avrebbe più dovuto percepire) la vecchia indennità prevista per le UCPS non
12 Parte_ esistendo più quest'ultime in quanto o si apparteneva ad una percependo la relativa indennità o non si percepiva alcuna indennità.
Accertato quindi che il DCA 376/2014 abbia inteso mantenere le indennità già introdotte con il DCA 38/2011 per le UCP (sia per quelli esistenti sia per quelle di nuova formazione), occorre verificare come abbia inciso sul trattamento economico da applicare ai medici delle
UCP il successivo DCA 565/2017, tenuto conto che parte ricorrente sostiene che non essendo mai intervenuto un accordo con le OO.SS. sulle modalità di adeguamento della indennità alla nuova forma associativa, i medici in servizio avrebbero mantenuto il regime economico dell'unità di provenienza.
Anche tale assunto deve essere confutato, correttamente interpretando il DCA 565/2017 che ha recepito l'Accordo tra la regione lazio e le
OO.SS avente ad oggetto “La nuova sanità nel Lazio”.
Tale decreto statuisce che "La Regione entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP. L'indennità' di UCP eventualmente liberate dai medici cessati cosi come quella del personale di studio rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere automaticamente concessa ai medici
13 subentranti rispetto a quelli cessati e/o per incrementare il fondo per i collaboratori di studio e per il personale infermieristico. Nello stesso fondo confluiranno i fondi liberati per la cessazione del referente di Parte_
.
Orbene tenuto conto che le erano ormai estinte dal 01.05.2016 e CP_3
Parte_ che il decreto in questione conferma l' come unica forma di organizzazione dei l'espressione “adeguamento delle Parte_3
indennità”, non può che essere interpretata nel senso che ad essere aggiornate sono le relative indennità introdotte con DCA 38/2011 e non quelle corrisposte per le non più esistenti allorchè veniva CP_3
adottato il decreto in questione.
Come evidenziato dalla parte opposta il DCA 565/2017 riconosce in Parte_ altri termini la necessità di adeguare le indennità di (non aumentata da oltre 6 anni) previa verifica delle trasformazioni e dei costi aggiuntivi sostenuti dai e non certo di adeguare l'indennità Parte_3
corrisposta per le UCPS non più esistenti (non avendo senso una disciplina retroattiva della retribuzione prevista per quest'ultime).
Ulteriore argomento a sostegno di tale interpretazione che qui deve essere riportato e condiviso è quanto affermato nella sentenza n.
10143/2024 del Tribunale di Roma, sopra richiamata, in ordine alla disciplina delle indennità di UCP liberate dai medici cessati contenuta nel DCA 565/2017; si legge nella sentenza: “ Nello stesso senso depone la clausola del 2017 secondo la quale “L' indennità di UCP
14 eventualmente liberate dai medici cessati…rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere automaticamente concessa ai medici subentranti rispetto a quelli cessati”. Tale subentro automatico nel trattamento di colleghi cessati sarebbe evidentemente impossibile se la “vecchia indennità UCP” non fosse più in vigore, visto che
l'eventuale adeguamento previsto non è mai stato pattuito. D'altronde,
i medici subentranti dei quali si parla nella clausola sono per definizione che prima del 2017 (come i ricorrenti) non facevano Parte_3
parte di , e la clausola prevede chiaramente che a costoro spetta CP_2
Parte_
“automaticamente” una “indennità di liberata” (dai medici cessati), che non può essere che quella da €. 8,60 prevista dagli atti ed accordi precedenti il 2014”.
In conclusione, stante l'irrilevanza della mancanza di accordi tra
Regione e OO.SS per la disciplina dei futuri adeguamenti e alla luce della corretta interpretazione del quadro normativo sopra esposta, parte opposta ha diritto alla corresponsione dell'indennità di euro 8,60 annue/assistito, ossia l'indennità prevista per le UCP, avendo altresì dimostrato di essere entrato a far parte della UCP Complessa in sede Parte unica dal 01.5.2016, come attestato dalla all. B/01 del ricorso).
Quanto alla eccezione di prescrizione, va detto innanzitutto che parte opposta agisce per l'adempimento contrattuale lamentando il mancato Parte_ pagamento delle differenze dovute a titolo di indennità e quindi si
15 applica il termine quinquennale e non decennale (connesso all'azione risarcitoria).
L'eccezione va comunque rigettata in quanto, come emerso dagli atti di causa ed in particolare dalle buste paga allegate dalla parte opposta, il rapporto di lavoro non risulta cessato.
Pertanto, in ossequio al principio affermato dalla giurisprudenza con il venir meno della tutela reale generalizzata per il quale la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro
(Cassazione n. 26246 del 2022), ed essendo ancora in corso il rapporto di lavoro tra le parti in causa, alcuna prescrizione si è compiuta delle pretese oggetto di giudizio.
Ad ogni modo agli atti risulta altresì che parte opposta ha avanzato richiesta delle somme pretese, già nel 2021 per il tramite dallo studio legale dell'Avv. Vincenzo Barasso e successivamente in data
03.04.2023 con lettera a firma dell'attuale difensore.
Le somme sono da riconoscersi come quantificate nei conteggi allegati da parte opposta nel procedimento monitorio e ridepositati nel presente giudizio, che sono rimasti incontestati.
In conclusione: il ricorso deve essere respinto e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 6989/2023 che va altresì dichiarato esecutivo.
Le spese da distrarsi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
16
P.Q.M.
come da dispositivo.
Roma, decisa il 28 aprile 2025
17
Il Giudice
SE RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente depositato la adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, accertare il difetto di Parte legittimazione passiva della nel rapporto debitorio del caso specifico;
IN VIA PRINCIPALE, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 6989/2023, emesso dal
Tribunale di Roma sez. Lavoro perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per l'effetto accertare la non debenza degli importi richiesti;
IN SUBORDINE, accertare il minor importo dovuto in forza della prescrizione quinquennale decorsa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
1 In particolare l'azienda ricorrente rappresentava che con ricorso datato
21.06.2023 la dott.ssa , medico di medicina generale, Persona_1
adiva codesto Tribunale per l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 633 e ss. c.p.c. e in data 07.12.2023 notificava il conseguente
D.I. n. 6989/2023 per il pagamento della somma di € 16.873,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e competenze, a titolo di differenze retributive per indennità di UCP.
Deduceva che oggetto di controversia è la corresponsione per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN (MMG) dell'indennità di € 6,40 annuo/assistito in luogo del maggior importo pari ad € 8,60 annuo/assistito, richiamato dal “Protocollo d'intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della
Regione Lazio”. Parte
Quindi eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell sostenendo che la stessa non svolge alcuna attività nella quantificazione del compenso dei medici (affidata in appalto ad un soggetto privato da società partecipata regionale) e Parte_2
tantomeno nella determinazione dell'importo dovuto per ogni assistito, Parte di esclusiva competenza regionale, che la avrebbe un ruolo di semplice controllo ed informazione, mentre le restanti attività - tra cui la contrattazione della remunerazione – sono riservate alla Regione e rinviate ad un atto successivo, che tra le e i medici Controparte_1
Parte intercorre un rapporto di para subordinazione, che le si limitano a
2 recepire l'assegnazione dell'incarico proveniente dalla Regione con
Determinazione Dirigenziale, stante la riserva a livello regionale delle attività relative alla gestione dei medici Parte_3
Sosteneva la natura programmatica del protocollo d'Intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 sulla cui base l'opposta aveva rivendicato nel procedimento monitorio la maggiore indennità, non avendo natura di atto definitivo di ricezione dell'ACN da parte della
Regione Lazio ed evidenziando che sarebbe tra l'altro superato dal
Regolamento UCP del 20.10.2009, approvato con Determinazione della Regione Lazio e pubblicato nel BURL 42 del 14.11.2009 nel quale le modalità organizzative non sono contemplate né in alcun modo recepite.
Deduceva altresì che la successiva DCA 38 del 01.06.2011 rileva la mancata stesura definitiva del preaccordo del luglio 2009 e prevede le remunerazioni per le UCP e , che con DCA 376/2014 è stata CP_2
superata la distinzione tra e convergendo nelle nuove CP_2 CP_3
UCP, che la distinzione tra le unità complesse e le unità semplici sarebbe superata con il recepimento nella DCA 565/2017 la quale prevedeva uno specifico iter di transizione ad esclusivo impulso regionale (6 mesi dalla sottoscrizione della DCA) ma tale procedimento di transizione e ricognizione non ha mai avuto luogo e, per l'effetto i medici in servizio avrebbero mantenuto il precedente regime economico a seconda della unità di provenienza.
3 Eccepiva la prescrizione quinquennale e il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti derivanti da rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva in giudizio parte opposta deducendo di essere medico di base, operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale dal 07.09.2000, che dal 01.05.2016 entrava a far parte della in sede unica, Parte_4
che il “Protocollo d'intesa relativo all' Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della Regione Lazio” prevede all'art. 3 lettera b una remunerazione di € 8,60 annuo/assistito, recepito e Parte confermato dal Decreto U00027 del 07.02.2012, che la ha sempre corrisposto il minor importo di € 6,40 annuo/assistito e l'opposta non ha percepito le differenze per la detta indennità secondo l'allegato documento di calcolo vantando così un credito di € 16.873,88.
Sosteneva che è del tutto irrilevante il soggetto a cui viene affidato l'incarico di redigere i cedolini o chi lo abbia effettivamente incaricato, che il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, che la disciplina dettata dalla L. n. 833 del 1978 all'articolo 48 e dal
Decreto Legislativo n. 502 del 1992 all'articolo 8, non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema
4 Parte sanitario, che la è il soggetto principalmente obbligato per il pagamento delle somme.
Quindi richiamata la disciplina normativa delle UCP, lamentava che per i l'indennità continua ad essere corrisposta nella misura Parte_3
prevista per le UCPS, cioè più bassa di quella prevista per le UCP, nonostante svolgano attività previste per la UCP. Parte Contestava l'interpretazione degli accordi regionali sostenuta dalla
(ossia la conservazione dell'indennità prima del passaggio per i medici Parte_ transitati dalle alle sostenendo che la normativa deve CP_3
essere interpretata nel senso che le attuali indennità di cui all'art. 4 dell'accordo regionale recepito con DCA 376/2013 sono quelle Parte_ previste per le che la rappresentanza sindacale non avrebbe mai sottoscritto un accordo che prevedesse differenti pagamenti fra colleghi per le stesse attività, che il DCA 565/2017 si limita a confermare Parte_ l' come unica forma di aggregazione rimandando ad un successivo accordo per l'aggiornamento delle indennità, che non trova giustificazione negli accordi e in altri provvedimenti un differente Parte_ trattamento retributivo tra i medici entrati in senza soluzione di continuità da un lato e i medici entrati con soluzione di continuità e quelli entrati nel 2017/2018 nelle nuove UCP dall'altro.
Sosteneva la natura risarcitoria della pretesa creditoria e l'interruzione del termine prescrizionale con richiesta avanzata dall'Avv. Vincenzo
5 nel luglio 2021. Quindi concludeva chiedendo il rigetto del Pt_5
ricorso.
All'udienza del 30.10.2024 la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 28.04.2025; all'udienza del 28.04.2025 la causa veniva decisa con dispositivo depositato telematicamente.
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L'opposizione proposta è infondata e va rigettata per i seguenti motivi
Innanzitutto, va affrontata la questione della legittimazione passiva Parte della esistente.
E' evidente che il rapporto di lavoro intercorre tra parte opposta, medico di medicina generale che svolge la propria attività in virtù di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale e quest'ultima, come tra l'altro risulta anche dai cedolini prodotti in giudizio.
Trattasi di rapporto di natura parasubordinata come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza (Cass. n. 22534/21) la quale ha ribadito che “i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione”. Parte Pertanto gravano sull gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto e dagli accordi collettivi, ivi compresi quelli di natura
6 retributiva, essendo titolare del rapporto di lavoro ed erogando ai medici il corrispettivo ad essi spettante che è determinato sulla base di accordi e provvedimenti emessi dalla Regione Lazio.
Resta del tutto ininfluente il soggetto a cui viene affidato l'incarico di redigere i cedolini o chi lo abbia effettivamente incaricato.
E' altrettanto privo di pregio l'argomento della disciplina del rapporto promanante dalla Regione ed è del tutto irrilevante che sia la Regione ad essere parte degli accordi che disciplinano il rapporto di lavoro e la retribuzione dei Parte_3
Parte Ma del resto che la ia titolare del rapporto di lavoro in questione è dalla stessa riconosciuto nel ricorso laddove afferma “ È infatti pacifico che tra le e i medici intercorre un rapporto di para Controparte_1
subordinazione, così come statuito dall'art. 409 n. 3 c.p.c….” e come tale è soggetto obbligato al pagamento della retribuzione e legittimato passivo nel presente giudizio.
Nel merito
La controversia trae origine dal procedimento monitorio con il quale il medico di medicina generale, odierno opposto, richiedeva le differenze retributive a titolo di indennità UCP, essendo entrato a far parte della in sede unica dal 01.05.2016 ma avendo Parte_4
continuato a percepire il minor importo di euro 6,40 annuo/assistito Parte_ (che percepiva prima dell'ingresso nella in luogo dell'importo di
7 euro 8,60 annuo/assistito previsto dal Protocollo di intesta relativo all'accordo integrativo 2009 per i medici di medicina generale della regione Lazio e recepito e confermato dal Decreto U00027 del
07.02.2012. Parte L'opposizione della è sostanzialmente basata su una interpretazione degli accordi regionali e della normativa di riferimento in ragione della quale i medici transitati dalle UCPS alle UCP conserverebbero l'indennità percepita prima del passaggio in quanto il
DCA 565/2017 avrebbe previsto uno specifico iter di transizione ad esclusivo impulso regionale (6 mesi dalla sottoscrizione della DCA) ma tale procedimento di transizione e ricognizione non ha mai avuto luogo e, per l'effetto i medici in servizio avrebbero mantenuto il precedente regime economico a seconda della unità di provenienza, in difetto di un accordo con le OO.SS. sulle modalità di adeguamento della indennità alla nuova forma associativa.
Mancando quindi gli accordi, le parti (Regione Lazio e OO.SS) Parte_ avrebbero inteso conservare per i transitati dalle UCPS alle Parte_3
le indennità percepite nelle unità di provenienza.
Tale interpretazione non può essere condivisa con conseguente infondatezza dell'opposizione. Parte Innanzitutto la tesi sostenuta dalla come evidenziato dall'odierno opposta, avallerebbe una differenziazione nel trattamento economico, tra medici che svolgono la medesima funzione all'interno delle UCP.
8 Tale differenziazione non ha ragion d'essere, tenuto conto che l'indennità in questione va a remunerare la funzione svolta dai medici Parte_ che operano nelle
La remunerazione della funzione infatti non può farsi dipendere dalle modalità con le quali il medico è “pervenuto” in quella che è l'unica forma di aggregazione e di assistenza territoriale esistente per effetto del DCA del 2014, né dall'anno di ingresso nelle UCP, con distinzione tra chi ne ha fatto sempre parte e chi vi è entrato successivamente, per avallare trattamenti deteriori per coloro che provengono dalle CP_3
Ma a ben vedere detta differenziazione non trova riscontro neppure nella normativa di riferimento ove correttamente interpretata.
Andando ad esaminare quest'ultima, si consideri che già con DCA n.
3407 del 2009 si prevedeva di realizzare diverse forme di UCP, ossia
UCPS (unità semplici di aggregazione professionale), UCPC o complesse, UCPCI o integrata, UCP/8h.
Il DCA 38 del 01.0.6.2011 ha quindi in seguito stabilito le seguenti indennità: per le UCPS o semplici euro 6,40 annue/assistito, per le
UCPC o complesse euro 8,60 annue/assistito, per le UCP 8 h euro 4,00 annue/assistito.
Successivamente veniva adottato dalla Regione Lazio il DCA 376/2014
(denominato Riorganizzazione dell'Assistenza territoriale e la medicina d'iniziativa in attuazione del protocollo d'intesa del 23 luglio 2014.
Atto di recepimento dell'accordo con i medici di medicina generale) il
9 cui art. 4 stabilisce quanto segue: “le diverse forme associative di
Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica
(UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per CP_3
Parte_ l'attività di nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; b) costituzione, da parte dei componenti di di nuove CP_3
Parte UCP presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a Parte disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di
per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti. Le CP_3
UCP dovranno possedere un sistema interno informativo collegato in rete e al sistema con le Case della Salute, poliambulatori, distretti sociosanitari, presidi ospedalieri, e ai sistemi informativi regionali, come previsto dall'art.59 bis comma 4 dell'ACN vigente. Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo. La messa a regime delle UCP, salvo le UCP a sede unica già esistenti, per l'attuazione dei compiti
10 previsti, avverrà con le modalità di seguito riportate, a partire dalla data della deliberazione di recepimento della presente intesa da parte Parte della Giunta Regionale. Entro 6 mesi si procederà: •le , attraverso il comitato aziendale effettuano una ricognizione delle proposte Parte_3
di nuove UCP presentate, o integrazione di quelle presenti in sede unica secondo il presente accordo;
•vengono individuati dai medici afferenti alle UCP costituite i relativi coordinatori;
•l'UCP dovrà organizzare e realizzare una rete informatica tra i che la Parte_3
compongono. Essa verrà collegata in cooperazione applicativa con la rete informatica dell'Azienda e delle Case della salute, la necessaria Part messa in opera per la connessione è a carico delle come previsto dall'art.59 bis comma 4 dell'ACN vigente. La trasformazione delle
UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”.
E' evidente che successivamente all'accordo del 2014 inizia la trasformazione progressiva delle (unità di cure primarie CP_3
Parte_ semplici) in Unità di Cure primarie a sede unica ( e il 31.12.2015 cessano di esistere le ossia le unità di cure semplici, ma come CP_3
ha evidenziato parte opposta le UCP già esistevano.
Pertanto laddove il DCA 376/2014 usa l'espressione “attuali indennità” fa riferimento alle indennità previste per le UCP a sede unica dal decreto 38 del 01.06.2011 (e non a quelle corrisposte per le , CP_3
11 indennità mantenute a condizione che la struttura si fosse adeguata al percorso previsto dall'art. 4 del decreto 376/2014.
Come evidenziato da questo Tribunale in altra pronuncia sulla medesima questione (Sentenza n. 10143 del 14.10.2024 Trib. Roma,
Dott. Dario Conte) “tuttavia il fatto che gli accordi e la DCA del 2014 prevedessero che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” indica ad avviso del giudicante piuttosto chiaramente che, secondo la comune volontà degli stipulanti, mentre coloro che non fossero entrati in
“nuove UCP” avrebbero perso le precedenti indennità, quelli che vi fossero entrati avrebbero “mantenuto” le precedenti. Ciò che non consente di dubitare che coloro che fossero già in una UCP “di vecchio regime” adeguando la struttura della propria UCP al nuovo regime, hanno diritto a mantenere la stessa indennità” ed ancora nel prosieguo: “La regola significativa cioè ad avviso del Giudicante. che se si restava o si diventava un “nuovo UCP”, si manteneva la precedente indennità (quella di UCP, unica destinata a sopravvivere); se no si perdeva l'indennità “tout court” (perché le unità semplici non esistono più, ma esiste un solo tipo di UCP, quella complessa a sede unica).
Conseguenza è che dal 01.05.2016 nessun medico poteva (o avrebbe più dovuto percepire) la vecchia indennità prevista per le UCPS non
12 Parte_ esistendo più quest'ultime in quanto o si apparteneva ad una percependo la relativa indennità o non si percepiva alcuna indennità.
Accertato quindi che il DCA 376/2014 abbia inteso mantenere le indennità già introdotte con il DCA 38/2011 per le UCP (sia per quelli esistenti sia per quelle di nuova formazione), occorre verificare come abbia inciso sul trattamento economico da applicare ai medici delle
UCP il successivo DCA 565/2017, tenuto conto che parte ricorrente sostiene che non essendo mai intervenuto un accordo con le OO.SS. sulle modalità di adeguamento della indennità alla nuova forma associativa, i medici in servizio avrebbero mantenuto il regime economico dell'unità di provenienza.
Anche tale assunto deve essere confutato, correttamente interpretando il DCA 565/2017 che ha recepito l'Accordo tra la regione lazio e le
OO.SS avente ad oggetto “La nuova sanità nel Lazio”.
Tale decreto statuisce che "La Regione entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP. L'indennità' di UCP eventualmente liberate dai medici cessati cosi come quella del personale di studio rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere automaticamente concessa ai medici
13 subentranti rispetto a quelli cessati e/o per incrementare il fondo per i collaboratori di studio e per il personale infermieristico. Nello stesso fondo confluiranno i fondi liberati per la cessazione del referente di Parte_
.
Orbene tenuto conto che le erano ormai estinte dal 01.05.2016 e CP_3
Parte_ che il decreto in questione conferma l' come unica forma di organizzazione dei l'espressione “adeguamento delle Parte_3
indennità”, non può che essere interpretata nel senso che ad essere aggiornate sono le relative indennità introdotte con DCA 38/2011 e non quelle corrisposte per le non più esistenti allorchè veniva CP_3
adottato il decreto in questione.
Come evidenziato dalla parte opposta il DCA 565/2017 riconosce in Parte_ altri termini la necessità di adeguare le indennità di (non aumentata da oltre 6 anni) previa verifica delle trasformazioni e dei costi aggiuntivi sostenuti dai e non certo di adeguare l'indennità Parte_3
corrisposta per le UCPS non più esistenti (non avendo senso una disciplina retroattiva della retribuzione prevista per quest'ultime).
Ulteriore argomento a sostegno di tale interpretazione che qui deve essere riportato e condiviso è quanto affermato nella sentenza n.
10143/2024 del Tribunale di Roma, sopra richiamata, in ordine alla disciplina delle indennità di UCP liberate dai medici cessati contenuta nel DCA 565/2017; si legge nella sentenza: “ Nello stesso senso depone la clausola del 2017 secondo la quale “L' indennità di UCP
14 eventualmente liberate dai medici cessati…rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere automaticamente concessa ai medici subentranti rispetto a quelli cessati”. Tale subentro automatico nel trattamento di colleghi cessati sarebbe evidentemente impossibile se la “vecchia indennità UCP” non fosse più in vigore, visto che
l'eventuale adeguamento previsto non è mai stato pattuito. D'altronde,
i medici subentranti dei quali si parla nella clausola sono per definizione che prima del 2017 (come i ricorrenti) non facevano Parte_3
parte di , e la clausola prevede chiaramente che a costoro spetta CP_2
Parte_
“automaticamente” una “indennità di liberata” (dai medici cessati), che non può essere che quella da €. 8,60 prevista dagli atti ed accordi precedenti il 2014”.
In conclusione, stante l'irrilevanza della mancanza di accordi tra
Regione e OO.SS per la disciplina dei futuri adeguamenti e alla luce della corretta interpretazione del quadro normativo sopra esposta, parte opposta ha diritto alla corresponsione dell'indennità di euro 8,60 annue/assistito, ossia l'indennità prevista per le UCP, avendo altresì dimostrato di essere entrato a far parte della UCP Complessa in sede Parte unica dal 01.5.2016, come attestato dalla all. B/01 del ricorso).
Quanto alla eccezione di prescrizione, va detto innanzitutto che parte opposta agisce per l'adempimento contrattuale lamentando il mancato Parte_ pagamento delle differenze dovute a titolo di indennità e quindi si
15 applica il termine quinquennale e non decennale (connesso all'azione risarcitoria).
L'eccezione va comunque rigettata in quanto, come emerso dagli atti di causa ed in particolare dalle buste paga allegate dalla parte opposta, il rapporto di lavoro non risulta cessato.
Pertanto, in ossequio al principio affermato dalla giurisprudenza con il venir meno della tutela reale generalizzata per il quale la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro
(Cassazione n. 26246 del 2022), ed essendo ancora in corso il rapporto di lavoro tra le parti in causa, alcuna prescrizione si è compiuta delle pretese oggetto di giudizio.
Ad ogni modo agli atti risulta altresì che parte opposta ha avanzato richiesta delle somme pretese, già nel 2021 per il tramite dallo studio legale dell'Avv. Vincenzo Barasso e successivamente in data
03.04.2023 con lettera a firma dell'attuale difensore.
Le somme sono da riconoscersi come quantificate nei conteggi allegati da parte opposta nel procedimento monitorio e ridepositati nel presente giudizio, che sono rimasti incontestati.
In conclusione: il ricorso deve essere respinto e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 6989/2023 che va altresì dichiarato esecutivo.
Le spese da distrarsi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
16
P.Q.M.
come da dispositivo.
Roma, decisa il 28 aprile 2025
17
Il Giudice
SE RI